Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1550 |
reingegnerizzazione del progetto Sirenetta;
interfaccia con il SISTRI.
Nell'agosto del 2009, con l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, venne previsto che il Ministro definisse, entro sei mesi, le modalità e i tempi di attivazione e di operabilità del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il 14 dicembre 2009 viene firmato il contratto fra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministero», e Selex per la realizzazione e la gestione del SISTRI.
Per svolgere le attività previste dal contratto la Selex appalta parte di tali attività e, in particolare, assegna a Sedin e a Eldim Security la formattazione e la predisposizione delle chiavette USB.
Il 13 gennaio 2010 viene pubblicato il decreto del Ministro nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». È la nascita ufficiale del SISTRI.
Il 5 gennaio 2010 viene nominata dal Ministero una Commissione tecnica di vigilanza per verificare periodicamente il funzionamento del SISTRI.
Le difficoltà con gli operatori del settore sono frequenti perché non è possibile completare le procedure di iscrizione nei tempi tanto che si dà corso a una prima proroga di trenta giorni con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010.
Ma la criticità non è solo formale, bensì sostanziale: malfunzionamenti delle chiavette USB, ritardi nelle installazioni delle black-box e malfunzionamento delle stesse; procedure confuse e poco chiare per molti casi specifici; problemi di formazione del personale e di interfacciabilità dei software; difficoltà operative dovute all'assenza di campo eccetera.
Diverse software house nel marzo 2010 presentano un ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio per l'annullamento del decreto e richiedendo di acquisire dal Ministero alcuni documenti rilevanti, tra i quali quelli relativi alle modalità di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di hardware e di software.
Un'altra criticità è il sito dove, insieme ad altre informazioni, sono pubblicati le guide e i manuali che spiegano le modalità di funzionamento del sistema ma che sono soggetti a un continuo processo di revisione.
Il 9 luglio 2010 viene formalizzata, con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, una seconda proroga e i termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto 17 dicembre 2009 relativi all'operabilità del SISTRI sono posposti al 1 ottobre 2010.
1. L'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. – (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi). – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del sistema integrato per il controllo e la
tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF) per la movimentazione di rifiuti pericolosi che supera il quantitativo di una tonnellata e, comunque, quando essa supera, da parte del produttore o del gestore, il quantitativo di 3 tonnellate nell'anno solare, che:
a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione e il funzionamento del sistema, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni
di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;b) prevede, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, a un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività d'impresa;
b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole e artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese e organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;d) la data di avvio dell'operatività del sistema, subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) e all'adozione del decreto di cui al comma 3;
e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o all'integrazione delle disposizioni citate;
g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.
3. Il Governo provvede ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, un decreto che definisce le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal nuovo STRIF e che provvede alla modifica o al coordinamento delle sanzioni previste per la violazione
degli obblighi di cui alla lettera f) del citato comma 1. Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e alla quantità dei rifiuti nonché alla natura dell'illecito, prevedendo altresì, la graduazione della responsabilità nel primo periodo di applicazione e forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità».1. Gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti della società Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati cessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, definisce con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le tipologie di attività e di quantitativi di rifiuti prodotti o gestiti che possono arrecare un danno effettivo all'ambiente, prevedendo l'esenzione delle disposizioni in materia di sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF), esenta al contempo specifiche categorie di attività che per tipologie e volumi prodotti hanno un impatto marginale se non indifferente ai fini della tutela dell'ambiente e della tracciabilità dei rifiuti.
1. Nelle more dell'avvio dell'operatività del nuovo STRIF, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti degli articoli 189, 190 e 193, con l'applicazione del
relativo regime sanzionatorio, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto comunque salvo quanto disposto dagli articoli 183, comma 1, lettera bb), e 193, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) nel decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 2009, n. 102, le parole: «sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIF)»;
b) sono abrogati:
1) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
2) gli articoli 188-bis, 188-ter, 260-bis, 264-bis, 264-ter e 264-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
3) gli articoli 16, 35, 36, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni;
4) l'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
5) i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013;
6) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia gli articoli 183, 188, 189, 190, 193, 258 e 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.