Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1352 |
1. La presente legge prevede misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave che sono prive del sostegno familiare, in quanto mancanti del nucleo familiare o con famiglie non più in grado di assisterle.
2. Ai sensi della presente legge, per persone con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità è accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.
1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera m), e 119 della Costituzione e in attuazione dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'assistenza alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. Allo scopo di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) finanziamento di programmi di intervento, realizzati da associazioni e da altri organismi senza scopo di lucro, nonché dalle fondazioni di cui all'articolo 8, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza di tali persone, con particolare attenzione ai casi di non autosufficienza;
b) sviluppo di piani di apprendimento o di recupero di capacità di gestione della vita quotidiana da parte delle persone affette disabilità grave in vista del momento in cui la famiglia non sarà più in grado di assisterle.
c) finanziamento di progetti volti alla costituzione di famiglie-comunità, di case-famiglia, o di soluzioni alloggiative di tipo familiare in cui inserire progressivamente le persone affette da disabilita grave; in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza, con particolare riferimento agli oneri di acquisto, locazione e ristrutturazione degli immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture nonché agli oneri di acquisto e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento delle strutture stesse, compreso l'arredamento.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni. 1. Possono essere istituiti, a favore di persone affette da disabilità grave, fondi di sostegno, dotati di personalità giuridica, quali strumenti destinati ad accrescere le capacità delle persone riconosciute in situazione di gravità, di seguito denominate «beneficiari», nonché ad assicurare la qualità della loro vita quotidiana e a garantirne l'inserimento in un contesto sociale.
2. Il fondo di sostegno di cui al comma 1 è istituito, a pena di nullità, mediante atto pubblico tra vivi o a causa di morte ovvero, nel caso in cui tra i beni conferiti non siano inclusi beni immobili o beni mobili registrati, mediante scrittura privata autenticata.
3. Il fondo di sostegno può essere istituito da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado di una persona affetta da disabilità, di seguito denominato «istituente».
4. Il fondo di sostegno può essere istituito congiuntamente dai genitori del beneficiario. In tal caso, i poteri di intervento e di controllo sull'operato del fondo di sostegno spettano al genitore a tale scopo designato in sede di istituzione del fondo di sostegno e, comunque, a quello superstite.
5. L'istituzione del fondo di sostegno è subordinata all'accettazione da parte del beneficiario o, in caso di impossibilità
1. La gestione e la rappresentanza del fondo di sostegno spettano alle fondazioni di cui all'articolo 8, comma 1, di seguito denominate «gestori», che hanno per oggetto sociale la tutela e la cura delle persone affette da disabilità.
2. Il gestore opera in conformità con il protocollo di trattamento stabilito dall'istituente del fondo di sostegno. I servizi socio-sanitari territorialmente competenti, su richiesta dell'istituente, svolgono attività di consulenza per la formulazione di tale protocollo.
1. Lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative finalizzate alla tutela delle persone affette da disabilità grave di cui alla presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, le norme per l'attuazione del comma 1 definendo, altresì, i relativi trattamenti fiscali agevolati.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Albo delle fondazioni con la funzione di gestore dei fondi di sostegno, di seguito denominato «Albo».
2. I criteri di ammissione all'Albo sono fissati in base alle garanzie patrimoniali, alla professionalità, all'esperienza e in relazione ad altri fattori individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la formazione e la
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano privi di un'adeguata assistenza, ovvero per l'istituzione di fondi di sostegno».
2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«o-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di Intervento per la tutela e l'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano privi di un'adeguata assistenza ovvero per l'istituzione di fondi di sostegno».
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede ad avviare una campagna informativa sulle disposizioni di cui alla presente legge presso gli enti locali, le strutture sanitarie e le associazioni di tutela delle persone affette da disabilità e delle loro famiglie.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute a inviare allo stesso Ministro.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.