Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1575 |
1. La presente legge reca disposizioni per il coordinamento delle politiche nazionali in materia di spazio e di ricerca aerospaziale, secondo princìpi di efficienza, efficacia e trasparenza dei processi decisionali.
1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché il corretto funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.
2. L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è sostituito dal seguente:
«Art. 21. (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale). 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri della difesa, dell'istruzione,
a) promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale e internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con particolare riferimento alla ricerca, nonché in ordine alla predisposizione del Piano spaziale nazionale;
b) supporta l'ASI nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;
c) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'ASI con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;
d) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa;
e) coordina i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;
f) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e coordina gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;g) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;
h) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;
i) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica.
4. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 3, il Comitato si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di esperti del settore, di gruppi di lavoro e di comitati di studio, nonché del personale dell'ASI. In ogni caso l'attività di supporto del Comitato è svolta a titolo gratuito e non comporta nessuna diaria o indennità».
1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato «Comitato parlamentare», composto da cinque senatori e da cinque deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su designazione dei gruppi parlamentari, assicurando la rappresentanza
proporzionale dei gruppi stessi. Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato parlamentare si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.a) esprime pareri sul Documento di visione strategica predisposto dall'Agenzia spaziale italiana;
b) esprime pareri alle Camere sulla relazione sullo stato di attuazione delle politiche spaziali presentata dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziali, istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;
c) verifica periodicamente lo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce con cadenza annuale alle Camere;
d) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale;
e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dal Comitato interministeriale di cui alla lettera b), dall'Agenzia spaziale italiana, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da altri organismi;
f) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio e interviene, altresì, presso ogni altra sede istituzionale internazionale di carattere interparlamentare.
1. Al fine di assicurare le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, al decreto
legislativo 4 giugno 2003 n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) partecipa, su richiesta e senza diritto di voto, al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
d) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti, scienziati anche stranieri di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ASI, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»;
e) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;
f) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;g) all'articolo 18, comma 1, le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziali e»;
h) All'articolo 20, comma 1, le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica dell'Agenzia spaziale italiana ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri un commissario straordinario per assicurare la funzionalità dell'Agenzia nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. Il collegio dei revisori dei conti dell'ASI esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti.
2. Le indennità spettanti al commissario straordinario di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.