Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1738 |
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernenti l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale da parte delle società agricole, nonché le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi.
2. I commi 513 e 514 del comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2014»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».