Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1812 |
1. La presente legge ha per oggetto interventi in materia di gioco d'azzardo e del gioco d'azzardo patologico (GAP).
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) gioco d'azzardo, qualunque gioco con vincite in denaro disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) GAP, la patologia che deriva dal gioco d'azzardo, riconosciuta e definita dall'Organizzazione mondiale della sanità.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni è vietata l'introduzione di nuove tipologie di giochi e di scommesse con vincita in denaro.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere completato il percorso, effettuato di concerto tra le competenti Commissioni ministeriali e la conferenza Stato-Regioni, per l'inserimento del GAP nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire a tutti i cittadini pari opportunità di cura rispetto alla dipendenza da gioco.
2. La prevenzione, la cura e la riabilitazione relative al GAP sono di competenza
1. Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del GAP, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento degli interventi di prevenzione, di cura, e di riabilitazione delle persone affette da questa patologia.
2. La dotazione del Fondo è definita annualmente attraverso la destinazione dell'uno per cento del fatturato complessivo delle vincite dei giochi e delle scommesse realizzato nell'anno precedente a quello di riferimento.
3. La percentuale di cui al comma 2 del presente articolo proviene, in misura uguale, dalla riduzione della remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dalla riduzione della percentuale di vincite spettanti ai giocatori.
4. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme incassate a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni della presente legge e dell'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
1. Al fine di prevenire la pratica del gioco d'azzardo nella fascia di età inferiore
a diciotto anni, l'accesso al gioco avviene esclusivamente tramite l'uso di un'apposita tessera elettronica. L'adeguamento degli apparecchi di gioco è effettuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more di tale adeguamento la partecipazione a qualsiasi forma di gioco d'azzardo è subordinata alla presentazione della tessera sanitaria.1. La comunicazione commerciale relativa ai giochi d'azzardo non deve: incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato; negare che il gioco possa comportare rischi; presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro; indurre a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o di eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minorenni e rappresentare questi ultimi, o
soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi o persone, direttamente e primariamente legati ai minorenni; che possono generare un diretto interesse sugli stessi minorenni indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere l'autostima, la considerazione sociale e il successo interpersonale; rappresentare l'astensione dal gioco come un valore negativo; indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. 1. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
«10. L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
2. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».
3. All'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela.».
4. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e i rappresentanti delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un documento contenente le linee-guida per l'attivazione di misure di prevenzione del gioco d'azzardo patologico, la cui attuazione è affidata alle amministrazioni comunali congiuntamente agli esercenti le attività di gioco. Formano altresì oggetto del documento l'individuazione
1. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: «e dei giovani,» sono aggiunte le seguenti: «esponenti del personale dei servizi per le tossicodipendenze,».
2. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. L'Osservatorio di cui al comma 10 ha il compito di:
a) monitorare le dipendenze da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici derivanti da tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'eventuale indebitamento delle famiglie;
b) redigere annualmente un rapporto sull'attività svolta, nel quale possono essere indicate anche proposte atte a migliorare il sistema degli interventi sociosanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale; il rapporto è trasmesso al Ministro della salute e al Parlamento;
c) promuovere campagne informative, al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco d'azzardo, monitorare i contenuti della pubblicità sui giochi, anche on line, allo scopo di segnalare le violazioni alla presente legge per l'applicazione delle sanzioni;
d) redigere un documento contenente le linee-guida per una campagna informativa da promuovere a livello nazionale per prevenire il fenomeno del gioco d'azzardo patologico.
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANCI e i rappresentanti delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un documento contenente le linee-guida per la realizzazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT), dei Servizi per le Dipendenze patologiche (SerD), dei Servizi di salute mentale, e dei centri privati accreditati per attività di assistenza, cura o sostegno nel campo del gioco d'azzardo patologico.
1. Alla scadenza delle concessioni per apparecchi di gioco d'azzardo (slot machine e videolottery) e alla richiesta di nuove concessioni, queste saranno autorizzate esclusivamente all'interno di apposite sale da gioco.
2. Con decreto del Ministro della salute sono disciplinate le caratteristiche tecniche delle sale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, sono disciplinate le categorie delle sale da gioco, le concessioni di sito e di gestione, le misure di revoca, limitazione e sospensione, le sanzioni amministrative e le disposizioni penali, nonché le distanze minime tra sale da gioco. Con il medesimo decreto sono altresì definite le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le forme patologiche del gioco d'azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonché le misure di identificazione e le limitazioni all'ingresso.
4. I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. È istituito un albo nazionale dei giocatori
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni provvedimenti volti a riequilibrare il prelievo erariale sulle diverse forme di gioco d'azzardo.
1. Le aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con enti del terzo settore e strutture del privato sociale, possono istituire appositi ambulatori dedicati alla diagnosi e alla presa in carico delle persone affette dal gioco d'azzardo patologico.
2. L'accesso agli ambulatori è libero, gratuito e, se richiesto, protetto dall'anonimato.
3. Gli ambulatori:
a) promuovono interventi di sensibilizzazione, di formazione, di informazione
e di prevenzione del GAP rivolti in particolare ai giovani;b) attuano interventi di presa in carico e di orientamento per i giocatori patologici e le loro famiglie;
c) accertano lo stato di giocatore patologico;
d) realizzano programmi terapeutici personali o familiari e socio-riabilitativi;
e) effettuano un monitoraggio periodico dei risultati della terapia, prevenendo le ricadute;
f) rilevano i dati statistici della propria attività e del territorio di competenza;
g) stimolano la formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto.