Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1854 |
1. Al fine di consentire una riforma organica delle rappresentanza negli enti locali e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, per gli enti provinciali in cui, nel corso del 2014, si verifichi la scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi oppure la scadenza dell'incarico del commissario straordinario nominato ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in ogni altro caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario,
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2014.
2. Il presidente, la giunta e il consiglio delle province di cui al comma 1 restano comunque in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni conferite alle province dalla legislazione vigente.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, le regioni dispongono il trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni
1. Entro il 31 marzo 2014 il Governo presenta alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo volto alla ridefinizione delle aree metropolitane previste dall'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base delle proposte a tal fine trasmesse dalle regioni. Se entro il 15 marzo 2014 non sono pervenute le proposte delle regioni, lo schema di decreto legislativo è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni dalla trasmissione del testo. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato entro il 31 dicembre 2014.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
presenta alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo volto ad abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, di ambiti territoriali ottimali per i servizi idrico e di gestione dei rifiuti, comunità montane che svolgano funzioni già attribuite ed esercitate, direttamente o per delega delle regioni o degli enti locali. Lo schema di decreto è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione del testo. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato entro il 31 dicembre 2014.