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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1864 |
chiudere otto procedure di infrazione e 9 Casi EU pilot;
dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea;
dare attuazione a due regolamenti (UE);
dare attuazione a una decisione EURATOM del Consiglio.
Di seguito sono illustrati i contenuti del disegno di legge.
Il capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.
L'articolo 1 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero.
Con nota del 13 maggio 2013, infatti, la Commissione ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla disposizione in questione e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del TFUE.
Con l'intervento in esame viene eliminato il riferimento alla cittadinanza italiana e, per assicurare un'appropriata destinazione di tali borse, viene espressamente previsto che le stesse siano effettivamente destinate al perfezionamento degli studi in Paesi diversi da quello di residenza.
L'articolo 2 si rende necessario per evitare l'avvio di una procedura di infrazione e superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea alle norme nazionali di recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure applicabili negli Stati membri al rimpatrio di stranieri in condizioni di soggiorno irregolare, a cui è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2011.
In particolare, le nuove norme prevedono:
la disciplina dei casi in cui uno straniero in condizioni di soggiorno irregolare nel nostro Paese sia titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea [lettere a) e b)]. La vigente disciplina prevede che lo straniero dichiari la sua presenza in Italia entro otto giorni (a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria) e, trascorsi sessanta giorni, in assenza di tale dichiarazione, la possibilità di espulsione dal territorio dell'Unione europea. Secondo le norme europee,
tuttavia, lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea può circolare legittimamente negli altri Paesi dell'area Schengen per una durata massima di tre mesi. La nuova disciplina prevede, pertanto, che, fermo restando l'obbligo di dichiarare entro otto giorni la sua presenza in Italia, trascorsi tre mesi, allo straniero deve essere intimato di rientrare nello Stato membro dell'Unione europea che gli ha rilasciato il permesso di soggiorno. Se lo straniero non ottempera a questa prescrizione potrà essere adottato un decreto di espulsione e sarà eseguito l'allontanamento verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Se, invece, lo straniero è pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ovvero se deve essere adottato nei suoi confronti un decreto di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, l'allontanamento può essere eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Allo stesso modo deve essere riammesso nel territorio nazionale lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall'Italia e rintracciato in condizioni di soggiorno irregolare in un altro Stato membro dell'Unione europea;l'eseguibilità dell'espulsione amministrativa disposta dal prefetto anche in pendenza dell'obbligo di permanenza domiciliare irrogato dal giudice di pace, per effetto della conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità dello straniero condannato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) ovvero per i reati di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale (articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, del medesimo testo unico). La modifica [lettera c)] si rende necessaria a seguito della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, nella causa C-430/11. La Corte, nel confermare la sostanziale compatibilità del reato di ingresso e soggiorno illegale con la cosiddetta «direttiva rimpatri», ha rilevato un pregiudizio all'attuazione di tale direttiva laddove la disciplina del predetto obbligo di permanenza domiciliare non ne preveda la cessazione a partire dal momento in cui sia possibile eseguire l'allontanamento dello straniero. La mancanza di tale previsione pregiudicherebbe, ad avviso della Corte, l'effetto utile della direttiva, che consiste nell'allontanamento del cittadino di un Paese terzo in condizioni di soggiorno irregolare;
l'inserimento dei divieti di reingresso irrogati dal prefetto con il decreto di espulsione nel sistema informativo Schengen (SIS) [lettera d)], in modo che appaiano chiare la dimensione europea e la valenza del divieto di rientrare non solo nel territorio italiano ma in tutto il territorio dell'Unione europea;
che il rinvio di uno straniero irregolare verso un altro Stato membro dell'Unione europea può essere effettuato solo se ciò sia previsto da accordi o intese bilaterali entrati in vigore prima della direttiva europea [lettera d)];
l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di accompagnamento coatto laddove non esista più alcuna ragionevole prospettiva di eseguire l'allontanamento, come richiesto espressamente dalla disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE. La formulazione letterale della norma riprende quella della direttiva europea e si adegua all'interpretazione che ne ha fornito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 30 novembre 2009 nella causa C-357/09 [lettera e)]. Il trattenimento, invero, sia nella fase iniziale sia in quella delle eventuali successive proroghe, è sempre sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ne valuta la legittimità anche alla luce dei criteri fissati dalla direttiva europea, pur non espressamente trasposti nell'ordinamento nazionale, se direttamente applicabili, come quello in esame. Il criterio che, con
la presente disposizione, si traspone espressamente nella norma nazionale rappresenta, del resto, il presupposto logico della sussistenza delle circostanze che giustificano la protrazione del trattenimento ai sensi del successivo paragrafo 6 del medesimo articolo 15 della direttiva: la mancata cooperazione dello straniero ovvero il ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dello Stato terzo competente. Infatti, tali circostanze, espressamente richiamate dall'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 a fondamento della legittimità della proroga del trattenimento, presuppongono che siano ancora in corso le procedure e gli adempimenti occorrenti all'identificazione e all'esecuzione materiale delle operazioni di allontanamento: laddove ogni tentativo sia stato infruttuosamente esperito, non resta che l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, entro sette giorni, la cui violazione è, peraltro, penalmente sanzionata;la rimodulazione della durata del divieto di reingresso imposto dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) e per i reati di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale (articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, del medesimo testo unico). Tale durata, che, attualmente, non può essere inferiore a cinque anni, va equiparata a quella del divieto irrogato dal prefetto con il provvedimento di espulsione amministrativa (di norma, da tre a cinque anni). Rimane invariata la durata (non meno di cinque anni) del divieto di reingresso irrogato dal giudice allo straniero condannato per altre ipotesi di reato [lettere f) e g)]. La modifica si rende necessaria a seguito della citata pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, nella causa C-430/11, che ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di adeguare anche sotto tale profilo la disciplina del reato di ingresso e soggiorno illegale a quella dell'espulsione amministrativa.
Le norme proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non richiedono ulteriori o diversi adempimenti rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti.
Anche l'inserimento dei divieti di reingresso nel sistema informativo Schengen [lettera d)] è un adempimento a cui – pur in assenza della disposizione espressa rimarcata dalla Commissione europea – gli uffici competenti già provvedono dall'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, che ne rappresenta il fondamento giuridico.
L'articolo 3 mira a ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea concernente la causa C-385/10 (emessa il 18 ottobre 2012 a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) contribuendo a risolvere la procedura di infrazione n. 2008/4541, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione europea nella stessa materia, relativa alla commercializzazione dei camini e dei condotti in plastica in Italia.
Con tale sentenza la Corte ha stabilito che la normativa dell'Unione (articoli 34 e 37 del TFUE e direttiva 89/106/CEE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), «osta a prescrizioni nazionali che subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti di costruzione, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, provenienti da altro Stato membro, all'apposizione della marcatura CE».
Con la disposizione proposta si sostituisce, pertanto, l'attuale previsione dell'obbligo di marcatura CE con il concetto di idoneità dei prodotti in questione all'uso previsto, espressamente richiamato all'articolo 2 della direttiva 89/106/CEE (come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003) e recepito dal complesso delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-bis, il quale specifica che per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento a carico dei rispettivi soggetti vigilati, sono competenti la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza;
b) all'articolo 4-quater, al comma 3, si sostituisce il primo periodo al fine di rendere coerente il testo con il contenuto del comma 2-bis. Viene pertanto chiarito che la CONSOB è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis;
c) all'articolo 193-quater, il comma 3 è sostituito con una nuova formulazione per specificare che le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. L'individuazione puntuale ed esplicita delle autorità competenti per ciascuna categoria di soggetti vigilati appare necessaria per scongiurare possibili rischi di contenzioso.
Il capo III contiene disposizioni in materia di lavoro e politica sociale.
L'articolo 10, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, attualmente allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE, prevede che fin dai giorni immediatamente successivi all'avvio dell'attività dell'impresa o al verificarsi delle condizioni che rendono necessario l'aggiornamento della valutazione
a) prevedere l'obbligo, per le autorità competenti all'elaborazione, alla approvazione, alla modifica e al riesame dei piani o dei programmi di cui all'allegato I della direttiva 2003/35/CE, di assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi;
b) definire le modalità di detta partecipazione del pubblico.
Tali disposizioni costituiscono, altresì, ulteriore attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva per l'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.
L'articolo 13, in materia di richiami vivi, è volto a chiarire, attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo deve essere svolta anche nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite all'articolo 19-bis della stessa legge, che disciplina l'esercizio delle deroghe previste all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/147/CE.
L'articolo è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1611/10/ENVI, avviato per ritenuta difformità della normativa italiana relativa alla cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi rispetto alle disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE.
Ad avviso della Commissione europea, poiché i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevedono un rinvio né all'articolo 9 di detta direttiva né all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, che del citato articolo 9
1) ridurre gli ostacoli fra le autorità pubbliche per rendere disponibili maggiori e migliori dati territoriali per l'elaborazione delle politiche europee e la loro attuazione negli Stati membri;
2) promuovere la condivisione e l'utilizzazione dell'informazione territoriale ai fini ambientali;
3) promuovere il coordinamento intersettoriale e intergovernativo tra tutti i soggetti competenti in modo tale da poter disporre di una base di conoscenza per le politiche ambientali e per altre politiche settoriali.
L'articolo in esame si propone di superare tutti i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4467/13/ENVI, in piena coerenza con quanto indicato nella comunicazione SEIS [Shared Environmental Information System – Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) – COM(2008) 46 del 1 febbraio 2008] della Commissione europea, secondo la quale, in particolare, le informazioni territoriali e del monitoraggio ambientale dovranno essere:
gestite il più possibile vicino alla fonte;
raccolte una sola volta e condivise per differenti fini;
completamente disponibili per il pubblico a diverse scale e nelle rispettive lingue nazionali;
accessibili per consentire ai fruitori di fare comparazioni su scala geografica;
rapidamente disponibili per le autorità pubbliche per consentire il facile adempimento degli obblighi di relazione;
prontamente accessibili per gli utilizzatori finali, primariamente per le autorità pubbliche locali ed europee, al fine di valutare prontamente lo stato dell'ambiente, l'efficacia delle relative politiche e per pianificare nuove strategie.
In particolare, l'articolo in esame consente di superare due tipologie di rilievi:
1) quelli relativi a richieste di adeguamento del testo, di natura prettamente formale, legate al drafting del provvedimento;
2) quelli relativi a criticità di merito che contestano le soluzioni tecnico-normative individuate in fase di recepimento.
Rientrano nella prima categoria (adeguamento formale alla direttiva) le modifiche introdotte alle lettere a), b), c), e), o), r) e t).
Riguardo, invece, alle modifiche volte a superare i rilievi di natura sostanziale,
l'integrazione di cui alla lettera d) è necessaria per superare il rilievo della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 4, comma 6, della direttiva;
l'integrazione di cui alla lettera i) è necessaria per superare il rilievo della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 10, comma 1, della direttiva;
l'integrazione di cui alla lettera h) è necessaria per superare il rilievo della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 11, comma 3, della direttiva;
le integrazioni di cui alle lettere l) e m) sono necessarie per superare il rilievo della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, della direttiva;
le integrazioni di cui alle lettere r) e s) sono necessarie per superare i rilievi della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 17, commi 1, 4, 5 e 6, della direttiva;
le modifiche e le integrazioni di cui alle lettere f), g), n) e u) sono necessarie per superare il rilievo relativo all'ambiguo e inidoneo recepimento dell'articolo 5, comma 3, della direttiva;
l'integrazione di cui alla lettera q) è necessaria per superare il rilievo della Commissione in relazione al parziale recepimento dell'articolo 14, comma 2, della direttiva.
Le modifiche apportate non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 15 è volto a dare migliore risposta alle censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086, attualmente allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 del TFUE, avviata per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientare (VIA) (screening) con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/UE e 2009/31/CE e codificata dalla direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA).
Unitamente a tale aspetto, che rappresenta l'oggetto principale del contenzioso, la Commissione europea formula rilievi per la non corretta trasposizione degli articoli 1, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 7 e di alcune categorie di progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva VIA.
In particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva VIA prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell'allegato II alla direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando a tal fine soglie o criteri. Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nelle fattispecie previste dall'allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA.
L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva VIA stabilisce invece che, nel fissare le soglie, gli Stati hanno «l'obbligo di prendere in considerazione i criteri dettati dall'allegato III della direttiva». Al riguardo, la Commissione europea, nell'ambito della richiamata procedura di infrazione, censura il fatto che la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare, la «dimensione del progetto» e le «zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri»), ignorando gli altri che, invece, a suo avviso, «non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale».
Quanto agli ulteriori rilievi formulati nella procedura di infrazione relativamente alla definizione di «progetto» (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva VIA), alle modalità per la consultazione del pubblico (articolo 6, paragrafo 2, e articolo 7 della direttiva VIA), alla definizione delle categorie di progetti riportate all'allegato I
con la lettera a) si modifica la definizione di «progetto» contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettere g) e h), del decreto legislativo, trasponendovi integralmente i contenuti dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VIA; tale definizione integra le definizioni già contenute nelle citate lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo, che vengono mantenute;
con la lettera b) viene abrogata la lettera h) del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inutile duplicazione della definizione di progetto di cui alla precedente lettera a);
con la lettera c) si modifica l'articolo 6 attraverso l'eliminazione dei criteri riguardanti le aree protette;
con la lettera d) si modifica l'articolo 6 prevedendo l'emanazione, per i progetti individuati nell'allegato IV, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto nell'allegato V, detti per ogni tipologia di progetto i criteri e le soglie per l'assoggettamento alla procedura di VIA;
con la lettera e) è esclusa l'applicazione delle soglie di cui all'allegato IV a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui alla lettera d);
dalla lettera f) alla lettera l) si introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'accesso alle informazioni e alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di valutazione ambientale (VIA e VAS);
dalla lettera m) alla lettera p) si introducono modifiche alla definizione alle categorie di progetto di cui all'allegato II (punto 10, terzo trattino, e punto 17) e all'allegato IV [punto 7, lettera h)] alla parte seconda.
Al comma 2 dell'articolo 15 si stabilisce il termine per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 1, lettera d), che dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Al comma 3 è disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, operante dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 1, lettera d). Il permanere di detta disposizione risulterebbe in contrasto con la previsione di cui alla lettera d) della norma in esame, che introduce, appunto, un apposito strumento normativo volto a definire ex novo i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV, sulla base di tutti i criteri dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non più limitatamente al solo criterio finalizzato alla tutela delle aree naturali protette.
Al comma 4 è stabilito che le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), riguardanti le aree naturali protette, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1, lettera d), per le medesime motivazioni enunciate con riferimento al comma 3.
Si evidenzia che la previsione di mantenere in vigore, limitatamente al periodo transitorio necessario ad emanare il decreto di cui al comma 1, lettera d), le disposizioni che, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamano il criterio delle «aree naturali protette» e le relative soglie, ove previste, garantisce la tutela di tali aree da possibili effetti negativi connessi alla realizzazione di progetti, nelle more della ridefinizione complessiva
la completa armonizzazione della normativa nazionale di settore con quella europea;
la correzione di errori, di incongruenze e di ambiguità contenute nell'attuale formulazione normativa;
l'adeguamento strutturale degli edifici in funzione della classificazione acustica degli stessi;
l'aggiornamento delle metodologie di misura e dei criteri di progettazione degli interventi di risanamento acustico rispetto all'attuale tecnologia.
Inoltre, ciò consentirà di attuare quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, della legge quadro n. 447 del 1995 relativamente ai provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), g), h), i), l) e m), e dai regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della medesima legge quadro n. 447 del 1995, con notevole semplificazione dell’iter procedimentale.
Le azioni da attuare con i previsti decreti legislativi non determineranno incremento degli oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, ma andranno invece nella direzione della semplificazione, della riduzione degli adempimenti e della riduzione dei procedimenti istruttori, autorizzativi e di controllo attribuiti alla competenza di essa, con conseguente riduzione dei relativi costi.
La revisione normativa è auspicabile anche per limitare il contenzioso giudiziario, ai fini della riduzione del numero di procedimenti giudiziari che attualmente risulta essere costituito in quota cospicua da azioni legate al rumore, con un notevole risparmio dei costi di giudizio.
La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; al contrario, potrebbe comportare risparmi e comunque una migliore gestione della spesa.
L'articolo 17 mira ad apportare necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, oggetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, emendandone alcune norme recentemente integrate e modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) con il duplice intento di una piena armonizzazione della normativa nazionale a quella europea in tema di riparazione del danno ambientale e del rafforzamento degli strumenti di tutela del bene costituito dall'ambiente in situazioni di verificato pregiudizio esulanti dagli specifici casi previsti dalla direttiva 2004/35/CE.
a) sussista, con carattere manifesto, il requisito della gravità della violazione, così traducendosi, nel lessico proprio dell'ordinamento italiano, il connotato della «sufficiente caratterizzazione» indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;
b) sussista il rapporto eziologico tra violazione e pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive (non solo, naturalmente, di quelle che nella normativa tipicamente italiana sono di diritto soggettivo, ma anche, ad esempio, quelle di interesse legittimo).
Si specifica, inoltre, che, quando ne ricorrono i presupposti, devono logicamente essere esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione che possano, in ipotesi, elidere il pregiudizio ed eliminare la violazione: si pensi alla fattispecie di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale o alle ipotesi di revocazione straordinaria ex articoli 395, numeri 1, 2, 3 e 6, e 396 del codice di procedura civile.
Il comma 2 recepisce le indicazioni della giurisprudenza europea atte a precisare la nozione di violazione manifesta (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza Gerhard Köbler contra Repubblica austriaca, del 30 settembre 2003, nella causa C-224/01).
La prescrizione decorrerà, secondo i princìpi generali, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 del codice civile).
In difetto di norme transitorie e coerentemente con l'urgenza palesata dalla procedura di infrazione, la norma sarà immediatamente applicabile.
1. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nelle università italiane»; le parole: «estere ed internazionali» sono soppresse e dopo le parole: «di livello universitario,» sono inserite le seguenti: «ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza,».
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione
b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.
7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;
c) all'articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente:
«3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 14, comma 5-ter, o 14, comma 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;
d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»;
e) all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»;
f) all'articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;
g) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IX alla parte quinta, parte II, punto 2.7, primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura “CE”» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso previsto».
1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Le imprese di vigilanza privata» sono inserite le seguenti: «o di investigazione privata»;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci
1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza».
2. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati»;
b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo»;
2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo».
1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «delle attività finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;
b) al comma 20, le parole: «delle attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»;
c) al comma 21, le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;
b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento.»;
c) all'articolo 193-quater, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;
b) all'articolo 29, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, tenendo conto della normativa nazionale di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nel settore delle navi da pesca, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;
c) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità dei luoghi stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
d) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
e) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione;
f) applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quanto non disciplinato dal decreto legislativo di cui all'alinea;
g) riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo e adeguamento delle relative sanzioni alle peculiarità del settore delle navi da pesca, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri specifici:
1) coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la peculiare disciplina della responsabilità e delle funzioni di ciascun soggetto, con particolare riguardo:
1.1) alla disciplina del lavoro nel settore delle navi da pesca;
1.2) alla figura del comandante, nei casi in cui non rivesta il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto;
2) razionalizzazione e rimodulazione delle sanzioni secondo i seguenti criteri:
2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 4.500 per le infrazioni formali, dell'arresto da un minimo di tre mesi fino a un massimo di sei mesi per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi e dell'arresto da un minimo di due mesi fino a un massimo di quattro mesi ovvero dell'ammenda da euro 750 fino a euro 6.400 negli altri casi;
2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di 50 euro a un massimo di 6.600 euro;
h) semplificazione degli adempimenti formali nel rispetto dei livelli di tutela;
i) abrogazione espressa delle norme incompatibili.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui
al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo e con la medesima procedura, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
6. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,» sono soppresse.
7. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato I alla direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applica l'articolo 6, comma 2, del presente decreto l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi.
1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità competente dà avviso per mezzo della stampa e mediante pubblicazione nel proprio sito web. L'avviso e la pubblicazione devono contenere l'indicazione del titolo del piano o programma, dell'autorità competente e delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma medesimo.
1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis,».
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;
c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;
f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;
h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo»;
i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità
l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono inserite le seguenti: «e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «del comma 3 e»;
q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;
r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni
s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa»;
t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l'allegato IV è abrogato.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo
b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;
c) all'articolo 6, comma 6, lettera b), le parole: «che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 39» sono soppresse;
d) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V»;
e) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le soglie previste nell'allegato IV cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), del presente articolo»;
f) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente»;
g) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui è possibile
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui l'autorità competente illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e in cui si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18»;
h) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso per mezzo della stampa e nel sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli avvisi per mezzo della stampa sono eseguiti a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso, predisposto utilizzando l'apposito formato reso disponibile nel sito web dell'autorità competente, sono indicati la procedura e la data di avvio, il proponente, la
localizzazione, con una breve descrizione del progetto, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di
i) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pubblicazione di cui al comma 1, predisposta utilizzando l'apposito formato reso disponibile nel sito web dell'autorità competente, deve indicare la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione, con una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;
l) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;
m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
«7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, adottato per il recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio»;
n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: «extraurbane» è soppressa;
o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 settembre 2011,
p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri».
2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
4. Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale
in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2,»;
b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti»;
c) al comma 2, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b),».
2. All'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «misure di sicurezza astrattamente idonee» sono sostituite dalle seguenti: «opportune misure di sicurezza»;
b) alla lettera b), dopo le parole: « in tal caso» sono inserite le seguenti: « e nel caso di cui alla lettera a)».
3. All'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in forma specifica e, se necessario per equivalente patrimoniale,» sono soppresse;
b) al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2,»;
c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gli stessi sono obbligati» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti nel titolo II della presente parte,»;
d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «somme corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «somme necessarie per l'adozione delle misure di riparazione»;
e) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando si verifica un danno ambientale di cui all'articolo 298-bis, comma 1, lettera b-bis), i responsabili
sono obbligati, per qualsiasi tipo di matrice ambientale danneggiata, alla rimessa in pristino stato. In caso di impossibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale è dovuto per equivalente»; f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Oltre alle misure di ripristino o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente, sono a carico del responsabile i costi di cui all'articolo 302, comma 13».
4. All'articolo 313, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «termine di prescrizione dell'azione risarcitoria».
5. All'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni in favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della presente
parte, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento
1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».
1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:
a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
e) presentare presso il competente tribunale istanza di congelamento o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.
2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011,
1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque siano ubicati».
1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: « e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data». 1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori.
3. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le parole: «o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «o da talune sue caratteristiche».
1. Lo Stato è obbligato a risarcire il danno che, in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, consegue alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione. L'azione si prescrive decorsi tre anni.
2. Ai fini della determinazione della violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea di cui al comma 1 si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale a norma dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle già intervenute.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, a decorrere dal medesimo anno