Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1885


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
(DE GIROLAMO)
dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
dal ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
e dal ministro per la coesione territoriale
(TRIGILIA)
Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate
Presentato il 10 dicembre 2013


      

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Onorevoli Deputati! L'articolo 1 si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale (avente pesanti ricadute economiche) provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e sulla conseguente contaminazione e pericolosità dei prodotti agroalimentari di quella regione per la salute umana. È pertanto urgente acquisire una fotografia della situazione attraverso una mappatura delle aree che individui quelle interessate da fenomeni di inquinamento tali da rendere necessaria la limitazione a colture di specie non destinate all'alimentazione umana o animale. Ciò dovrà essere attuato mediante l'apporto di istituti e agenzie statali e regionali che già dispongono di dati e di elementi di conoscenza tecnica sulle aree da verificare, eventualmente – ove ve ne sia la possibilità – anche fruendo dei dati acquisiti in sede di indagine dall'autorità giudiziaria. L'attività dovrà prendere le mosse dalle province maggiormente coinvolte dall'evidenziata situazione di allarme sociale e criminale, e dunque da quelle di Napoli e di Caserta. I risultati scientifici di tale operazione consentiranno di delimitare i terreni da utilizzarsi per produzioni non destinate all'alimentazione umana o animale, sradicando la convinzione, sempre più diffusa e preoccupante, che tutti i prodotti della Campania siano contaminati e che tutti i terreni destinati all'attività agroalimentare nella regione siano pregiudicati da gravi fenomeni di inquinamento.
      L'articolo 2 è finalizzato alla costituzione di un Comitato interministeriale e di una Commissione con il compito di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela da realizzarsi nell'area della regione Campania delimitata ai sensi dell'articolo 1. L'azione della Commissione ha lo scopo di semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei suddetti interventi. È infatti possibile, per la realizzazione degli stessi, fare ricorso allo strumento giuridico del contratto istituzionale di sviluppo, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, proprio al fine di accelerare la realizzazione di interventi e garantire la qualità della spesa pubblica. Si prevede, infine, la possibilità di finanziare il programma, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l'utilizzo del programma operativo regionale (POR) Campania 2007-2013 del piano di azione e coesione, nonché mediante misure che saranno adottate nella programmazione dei fondi europei e nazionali a valere sulla programmazione 2014-2020.
      L'articolo 3 ha lo scopo di fare fronte, attraverso la previsione di una specifica figura di reato, all'allarmante situazione che caratterizza, in particolare, alcune aree della regione Campania, che per tale ragione sono state denominate «terra dei fuochi».
      La necessità dell'incriminazione scaturisce dall'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio, che inquadra l'illecita combustione dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di imprese.
      È palese l'inadeguatezza della risposta sanzionatoria a fronte dei concreti rischi di contaminazione delle matrici ambientali e di pregiudizio per la salute umana che le emissioni prodotte dalla combustione dei rifiuti sono suscettibili di produrre.
      Non si presta a una più efficace repressione la fattispecie di incendio contemplata dall'articolo 423 del codice penale, che dottrina e giurisprudenza consolidate riservano ai casi nei quali sia appiccato un fuoco distruggitore, di notevole portata diffusiva e di difficile estinzione: tali requisiti, calibrati sul bene giuridico della pubblica incolumità, non si prestano a colpire il fenomeno che qui interessa nelle sue concrete manifestazioni, caratterizzate dalla combustione di rifiuti, anche pericolosi, in terreni pubblici e privati, anche isolati, con emissioni nocive suscettibili di propagarsi a colture e a centri densamente abitati.
      Le previste norme incriminatrici si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata), e mirano a colpire, anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato, il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all'ambiente e alla salute umana, con la dispersione dei residui della combustione nell'atmosfera e con il conseguente rischio di ricadute di diossine al suolo.
      L'articolo 4 estende l'obbligo informativo previsto dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale a fattispecie di reato in cui i fatti comportino conseguenze pregiudizievoli sull'ambiente, al fine di favorire un corretto raccordo tra l'autorità giudiziaria procedente e le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti eventualmente ritenuti opportuni e necessari per la tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della produzione agroalimentare.
      L'articolo 5 muove dalla considerazione che le attività di natura amministrativo-contabile e la gestione del contenzioso relativo al periodo dell'emergenza dei rifiuti nella regione Campania presentano tuttora profili di elevata complessità e di indubbia rischiosità soprattutto sotto l'aspetto patrimoniale, erariale e ambientale, potenzialmente derivante dalla mancata conclusione, ovvero dalla discontinuità di gestione degli incombenti di competenza dell'Unità tecnica-amministrativa (UTA) di cui, al comma 1, si dispone la proroga.
      In particolare si evidenziano le attività relative al recupero della «massa attiva» rappresentata dai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei comuni della regione per le tariffe di smaltimento non riscosse durante il periodo dell'emergenza, la chiusura delle operazioni di liquidazione della «massa passiva» di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, le procedure di espropriazione delle aree occupate per la realizzazione di siti e impianti e la conseguente intestazione dei cespiti a favore degli enti territoriali, le attività di liquidazione di posizioni creditorie in favore di amministrazioni locali riferite ad autorizzazioni commissariali di deposito provvisorio dei rifiuti in aree comunali, la cui presenza determina situazioni di rischio ambientale, la gestione, infine, dell'enorme mole di contenzioso riferito alle amministrazioni straordinarie succedutesi negli oltre quindici anni di stato emergenziale.
      La proroga è finalizzata a completare le attività amministrative in essere (procedure espropriative, liquidazione di passività, recupero di crediti verso le amministrazioni comunali) ma soprattutto a consentire, da un lato, la piena attuazione degli improcrastinabili interventi di natura ambientale volti a rimuovere le causa di perpetuazione di un danno ambientale al quale, in molti casi, si aggiunge un rilevante danno patrimoniale connesso alla maturazione di un credito ingiustificato in favore di privati proprietari delle aree occupate; dall'altro, di definire linee strategico-processuali efficaci al fine di minimizzare il rischio patrimoniale a carico dello Stato, fornendo alla difesa erariale le documentazioni e i supporti informativi indispensabili in fase processuale.
      A tal proposito, le esigenze di supporto legale dell'UTA sono state oggetto di attenzione già nel disegno di legge di stabilità (atto Camera n. 1865), laddove al comma 171 dell'articolo 1 si autorizza l'UTA ad avvalersi del supporto stabile e continuativo di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due da collocarsi fuori ruolo.
      Al fine di rendere massimamente efficace l'attività dell'UTA per il periodo di proroga, al comma 2 del provvedimento de quo si rinvia a successivo atto dispositivo del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà a disciplinare la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico del personale e le procedure operative alle quali l'UTA dovrà attenersi, nei limiti – s'intende – della dotazione di personale già definita in sede istitutiva e con l'utilizzo delle risorse finanziarie presenti sulle contabilità speciali attualmente gestite, ovvero su ulteriori risorse rivenienti dal recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili verso i comuni per le tariffe di smaltimento non riscosse nel periodo dell'emergenza.
      Su questo punto, in particolare, il presente provvedimento normativo, al comma 3, prevede per i comuni debitori la possibilità di utilizzare, per l'anno 2014, la procedura di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, sia per i debiti già presenti in bilancio sia per quelli a suo tempo non riconosciuti, per i quali si stabilisce la possibilità di riconoscimento in bilancio in data successiva.
      La norma vuole favorire il recupero da parte dell'UTA dell'ingente somma di circa 150 milioni di euro, con i quali provvedere alla realizzazione degli interventi e delle attività sopra descritte e che sono alla base della proroga di cui trattasi.
      Il provvedimento normativo previsto al comma 4 mira a risolvere una situazione di fatto creatasi a seguito di una mancata specifica previsione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022/2012. Infatti, il personale assunto a tempo determinato dal Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza proviene dal settore privato con applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici. Il Commissario delegato, come da accordo sottoscritto con la regione Campania, la società Hydrogest SpA, le organizzazioni sindacali e il custode giudiziario in data 26 settembre 2012, subentrando ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, ha proseguito nell'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in godimento, ivi compresi quelli contributivi con gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria Hydrogest Campania SpA. Sin dall'inizio e a tutt'oggi la struttura commissariale ha provveduto a versare regolarmente la contribuzione alla predetta gestione previdenziale, richiedendo l'iscrizione come industria. L'INPS non ha riconosciuto tale iscrizione in quanto il Commissario delegato, quale organo che promana dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato inquadrato come pubblica amministrazione. Ciò, come confermato da parere reso dall'Avvocatura dello Stato, non impedisce l'applicazione al personale interessato del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici con gestione dell'INPS. È necessaria, però, un'apposita previsione normativa, come avvenuto per precedenti gestioni commissariali (si citano ad esempio i Commissari ad acta nominati per le province campane nel corso dell'emergenza dei rifiuti). Il provvedimento, quindi, mira a sanare una situazione nei fatti già presente consentendo al personale che ha maturato i requisiti nel periodo commissariale di poter andare in pensione. Non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto i contributi sono stati già regolarmente versati e in tale misura saranno versati per il prosieguo della gestione commissariale. È da evidenziare, in ultimo, che, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022/2012, nessun onere ricade sul bilancio statale. Infatti il Commissario delegato opera con la contabilità speciale alimentata con i fondi di cui all'articolo 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022/2012, costituiti prioritariamente da canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni o ai gestori del servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti e, in subordine, con risorse stanziate, in appositi capitoli, dal bilancio della regione Campania, fino alla concorrenza di quelle necessarie.
      L'articolo 6 mira a semplificare e accelerare il procedimento di nomina dei commissari per il dissesto idrogeologico, fissando un termine per l'acquisizione dei pareri. Al fine accelerare gli interventi si consente ai commissari di avvalersi di uffici tecnici e amministrativi di comuni, regioni e provveditorati interregionali.
      L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, resesi necessarie per esigenze emerse a seguito dell'applicazione pratica del citato articolo 1 in relazione al commissariamento dell'ILVA.
      La lettera a) ridisegna il procedimento di approvazione del piano ambientale, individuando meglio l’iter istruttorio e i tempi delle diverse fasi procedimentali e attribuendo la competenza ad approvare il piano ambientale, nonché il conseguente piano industriale di conformazione delle attività produttive, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo ai molteplici interessi, non solo strettamente ambientali e industriali, toccati da tali piani. Per garantire che il periodo di «progressiva attuazione» suddetto abbia una durata certa e limitata, si prevede inoltre che l'approvazione del piano ambientale avvenga comunque entro il 28 febbraio 2014.
      La lettera b) chiarisce la portata del piano ambientale rispetto alle autorizzazioni integrate ambientali su cui va ad incidere, e attua il necessario coordinamento tra i due strumenti.
      La lettera c) novella l'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, eliminando un'incongruenza della previsione attuale; infatti il dovere di progressiva attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) vale fino all'approvazione del piano ambientale e non, come ora è previsto, fino all'approvazione del piano industriale. Invero, il piano ambientale precede quello industriale, sicché una volta che c’è il piano ambientale, ma non ancora quello industriale, devono essere osservati i termini previsti dal piano ambientale e non quelli dell'a.i.a. originaria.
      La lettera d) reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva attuazione dell'a.i.a. nelle more dell'approvazione del piano industriale.
      Secondo l'intento del legislatore, reso evidente da un'interpretazione sistematica, la «progressiva attuazione» non implica necessariamente il rispetto puntuale dei termini dell'a.i.a., in quanto il presupposto del commissariamento è stato il mancato rispetto dell'a.i.a., e pertanto il commissario straordinario che subentra si trova nell'oggettiva impossibilità di rispettare i termini originari; a tal fine è prevista l'adozione di un piano ambientale che rimodula i termini originari. Nell'applicazione pratica della disposizione sono tuttavia insorte incertezze interpretative e si è fatta strada anche l'interpretazione secondo cui «progressiva attuazione» significherebbe rispetto puntuale dei termini dell'a.i.a. da parte del commissario straordinario.
      La disposizione di interpretazione autentica àncora a parametri quantitativi certi la nozione di «progressiva attuazione», che si ritiene ex lege sussistente qualora la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'ARPA della regione Puglia, sia conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni normative e comunque non sia peggiorata dalla data di inizio della gestione commissariale, e inoltre risultino avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali.
      La lettera e) mira a risolvere il problema pratico che si determina quando l'a.i.a. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, permessi, nulla osta (permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, nulla osta paesaggistico, eccetera).
      In tal caso il successo dell'a.i.a. rischia di essere vanificato a causa del groviglio di procedimenti amministrativi necessari a valle dell'a.i.a., che richiedono i tempi più disparati.
      Il rimedio ipotizzato è una conferenza di servizi successiva all'a.i.a., gestita a livello centrale, per risolvere in un'unica sede i problemi di coordinamento di un numero elevatissimo di procedimenti amministrativi (nel caso dell'ILVA di Taranto si stimano necessari circa quaranta procedimenti edilizi).
      La lettera f) aggiunge nell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 un comma 9-bis volto a chiarire che le sanzioni speciali previste dal decreto-legge n. 207 del 2012 non si applicano, durante la gestione commissariale, ove vengano rispettati i piani ambientale e industriale e sia eseguita la progressiva attuazione dell'a.i.a.
      La lettera g) è volta ad inserire un comma 11-bis nello stesso articolo 1, al fine di individuare un meccanismo che, in caso di imprese commissariate ai sensi del citato articolo 1, consenta di porre a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza il costo del risanamento ambientale nei casi in cui sia certo il debito del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, come nel caso di a.i.a. rimasta inattuata al punto da rendere necessario il commissariamento.
      A tal fine, si consente al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che permetta le compensazioni del caso e che garantisca, da un lato, che tutte e solo le somme dovute allo Stato siano versate dal titolare dell'impresa (sia quelle per l'attuazione dell'a.i.a. sia quelle dovute a seguito di eventuali condanne penali), e, dall'altro lato, che le somme oggetto di sequestro siano utilizzabili solo dal commissario straordinario in vigenza del regime di commissariamento.
      L'articolo 8, mediante l'introduzione di un nuovo articolo nel decreto-legge n. 61 del 2013, mira ad accelerare i procedimenti di bonifica in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto.
      Si prevede (comma 1) che, nelle aree per le quali la caratterizzazione esistente ha evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione del suolo e sottosuolo (CSC), prima della realizzazione delle opere previste dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure ambientali e sanitarie, siano svolte indagini di approfondimento al fine di garantire che il sedime delle opere da realizzare sia ancora conforme a dette soglie e non necessiti di ulteriori interventi. Di dette indagini supplementari vengono stabilite (comma 3) le modalità attuative (individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; campionamento di 0-1 dal piano di fondo scavo; prelievo di almeno due campioni per cella; formazione di un campione composito ottenuto per miscelazione; ricerca degli analiti nel campione composito ai fini della verifica del rispetto delle soglie di contaminazione). Una parte dei campioni viene conservata a disposizione dell'ARPA della regione Puglia per ogni eventuale verifica.
      Per assicurare che gli interventi in dette aree non interferiscano con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali, vengono previsti (comma 2), oltre alle predette indagini supplementari, l'adozione degli opportuni accorgimenti tecnici e oneri di comunicazione preventiva agli enti locali e all'ARPA della regione Puglia.
      Nelle aree non ancora caratterizzate e in quelle nelle quali la caratterizzazione ha evidenziato il superamento delle CSC, si prevede (comma 4) che gli interventi possano essere realizzati a condizione che non interferiscano con la bonifica da attuare. La relativa verifica e l'indicazione delle conseguenti modalità di esecuzione sono affidate all'ARPA della regione Puglia, sulla base di un protocollo tecnico operativo definito con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
      L'articolo 9 dispone la proroga dei termini di durata del programma e il potere dei commissari, nei casi in cui le vendite di aziende in amministrazione straordinaria siano oggetto di controversie di natura giudiziale, di negoziare con l'acquirente modalità gestionali volte a garantire l'ordinata prosecuzione dell'attività produttiva, nelle more della definizione del relativo giudizio.
      La previsione è legata alla necessità di non arrecare pregiudizio all'attività produttiva in pendenza di un contenzioso avente ad oggetto, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 270 del 1999, la validità degli atti di vendita di aziende o rami d'azienda posti in essere da una procedura di amministrazione straordinaria.
      Infatti, nelle more del definitivo accertamento della validità di detti atti da parte dell'autorità giudiziaria e, in particolare, in pendenza del reclamo, si pone il problema di evitare l'interruzione dell'attività produttiva, garantendo la facoltà delle parti contraenti di individuare convenzionalmente soluzioni gestionali atte a proseguire la gestione in attesa della definizione del giudizio pendente.
      In difetto di tale norma, infatti, l'incertezza sulla sorte degli atti di disposizione compiuti dai commissari si riverbera inevitabilmente sui rapporti con i terzi interessati alla gestione aziendale (finanziatori, committenti e clienti), mentre la procedura non dispone dei poteri gestionali a seguito della dichiarazione di cessazione dell'esercizio d'impresa, che consegue ex lege all'esecuzione del programma tramite la vendita dei complessi aziendali.
      Grazie alle disposizioni in esame, la riapertura dei termini di durata del programma attribuisce ai commissari il potere di negoziare con il soggetto acquirente una soluzione transitoria di gestione dell'attività produttiva (gestione interinale, comodato, eccetera), restando impregiudicati gli esiti del contenzioso e ovviamente fino alla definizione dello stesso.
      L'articolo 10, in ragione della particolare urgenza, stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni dettate dal decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013.

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

        Considerata la estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania;

        Considerato che la sicurezza della continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per una più incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonchè garantire la continuità degli interventi di bonifica già avviati;

        Rilevato che le attività di attuazione delle prescrizioni delle a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessità che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticità;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania).

        1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.

        2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.

        3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.

        4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della

salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione.

        5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

        6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.

Articolo 2.
(Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania).

      1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

        2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania,

come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

        3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

        4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.

        6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.

Articolo 3.
(Combustione illecita di rifiuti).

      1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

        «Art. 256-bis. – (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

        2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

        3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

        4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

        5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

        6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».

        2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

        1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

        «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma».

Articolo 5.
(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni).

        1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

        2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.

        3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti

della stessa Unità Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.

        4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.

        5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico).

        1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.»;

            b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».

Articolo 7.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri richiesti. L'approvazione del piano avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

            b) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;

            c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;

            d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;

            e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta,

previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate “volumi tecnici”»;

        f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;

        g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

        «11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della

cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».
Articolo 8.
(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).

        1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:

        «Art. 2-quinquies. – (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.

        2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:

            a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;

            b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;

            c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3;

            d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell'intervento;

            e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi

garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;

            f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

        3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalità:

            a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;

            b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;

            c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;

            d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);

            e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.

        4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».

Articolo 9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).

        1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è inserito il seguente:

        «Art. 65-bis. – (Misure per la salvaguardia della continuità aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».

      2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 10.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 10 dicembre 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.
De Girolamo, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico.
Trigilia, Ministro per la coesione territoriale.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.

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