Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1514 |
1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
1. Dopo l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale e il nome e il cognome della persona da loro indicata attraverso elezioni primarie come capo della forza politica.
4. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona indicata a seguito di elezioni primarie come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1.
6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
Art. 14-ter. – 1. Per la designazione del capo della forza politica da indicare contestualmente al deposito del programma elettorale, ai sensi dell'articolo 14-bis, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie
dirette in tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni di legge.2. Ogni partito politico o coalizione di partiti ha l'obbligo di indicare come capo della forza politica o della coalizione solo il candidato più votato nelle rispettive graduatorie formatesi a conclusione delle elezioni primarie svolte in tutto il territorio nazionale.
Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati nella quota uninominale, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere nei singoli collegi elezioni primarie dirette.
2. La lista di ogni partito politico o coalizione di partiti all'interno di ciascun collegio deve prevedere solo il candidato più votato nelle rispettive graduatorie formate a conclusione delle elezioni primarie in ogni singolo collegio.
3. I candidati risultati non vincitori a conclusione delle elezioni primarie in ogni singolo collegio non possono candidarsi, nella tornata elettorale immediatamente successiva alle elezioni primarie, in nessuna lista nella quota uninominale.
4. Le elezioni primarie dirette per la designazione dei candidati nella quota uninominale sono regolate da disposizioni di legge».
2. L'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – 1. Entro le ore 16 del quindicesimo giorno dall'indizione delle elezioni primarie e, comunque, non oltre le ore 16 del settantacinquesimo giorno antecedente al voto, le liste o le forze politiche che intendono presentare la propria lista nel collegio uninominale devono depositare il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine per la presentazione del contrassegno è ridotto a dieci giorni dall'indizione delle elezioni primarie e comunque, non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente al voto.
3. Il contrassegno deve essere depositato da una persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
4. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
5. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare».
3. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, dei candidati alle elezioni primarie nei singoli collegi e relativi documenti.
2. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.
3. Il Ministero dell'interno dà immediata comunicazione della designazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la stessa designazione si riferisce».
4. L'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1. A conclusione delle elezioni primarie e, comunque, non oltre il trentesimo giorno antecedente al voto, gli uffici elettorali circoscrizionali proclamano vincitore il candidato più votato all'interno delle rispettive liste nei singoli collegi e procedono alla comunicazione delle liste definitive dei candidati al Ministero dell'interno.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta alle forze politiche».
5. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17 e 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
2. Gli articoli 9, 10, 11 e 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. Entro centocinquanta giorni dalla scadenza della legislatura in corso, i partiti politici devono chiedere all'Ufficio elettorale centrale nazionale di indire elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione. In caso di scioglimento anticipato delle Camere precedente al centocinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, l'obbligo decade. In caso di scioglimento anticipato delle Camere successivo al centocinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, le consultazioni primarie per la selezione dei designati
a capo della forza politica o della coalizione non sono obbligatorie.a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;
b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;
c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria
candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria, un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura al momento della presentazione delle liste definitive;d) prevedere l'eventualità di un secondo turno tra i due candidati più votati nelle elezioni primarie di ogni singola lista o coalizione qualora il candidato più votato non superi il 50 per cento più 1 dei voti;
e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;
f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al compito dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Entro centoventi giorni dalle elezioni l'ufficio elettorale competente indice elezioni primarie per i candidati in ciascun collegio della quota uninominale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'indizione viene effettuata contestualmente al decreto di scioglimento delle Camere.
2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine è ridotto a tre giorni.
3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante
a) prevedere il diritto di elettorato attivo esclusivamente all'interno del collegio di residenza solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;
b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;
c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura, al momento della presentazione delle liste definitive;
d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito politico o della coalizione di partiti;
e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;
f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia definito successivamente al computo dei soggetti aventi diritti all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I candidati alle elezioni primarie sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano, nel caso in cui diventino membri delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, finanze, giustizia, industria, trasporti, telecomunicazioni o attività produttive ovvero di altre commissioni parlamentari che possono determinare un conflitto d'interessi:
a) ad alienare o a sottoporre a blind trust ovvero a dare in gestione senza vincoli di conservazione o di informazione preventiva le partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente nonché tramite società fiduciarie, in società concessionarie di pubblico servizio ovvero di licenze televisive o radiotelevisive ovvero di testate editoriali;
b) a non prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto materie in relazione alle quali possa insorgere un conflitto di interessi ovvero, in alternativa, a dismettere o a costituire in blind trust le attività che comportano un conflitto di interessi;
c) a rispettare le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215, e, in particolare, quelle riguardanti impieghi o lavori pubblici o privati dei membri del Governo.
1. Per la designazione dei candidati alla carica di presidente di regione, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette. Il coordinamento dell'organizzazione di tali elezioni è affidato all'ufficio elettorale regionale per le primarie costituito presso la corte d'appello del comune capoluogo di regione.
2. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia e in base alle singole specificità territoriali, definiscono le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni sono tenute all'osservanza dei seguenti criteri:
a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini residenti interessato alla consultazione che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;
b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;
c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, anticipando gli obblighi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni;
d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato alla presidenza della regione;
e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;
f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. I partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati consiglieri di regione. A tale scopo, le coalizioni che optano per lo svolgimento di tale selezione godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento, esclusivamente destinati ai candidati consiglieri eletti medianti le elezioni primarie.
1. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette.
2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del contrassegno, i legali rappresentanti del partito politico o della coalizione di partiti richiedono all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alla carica di sindaco.
3. L'ufficio elettorale comunale istituisce un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni primarie, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su ogni forma di ricorso e proclama il vincitore, la cui indicazione a candidato alla carica di sindaco è obbligatoria.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione
1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono, comunque, superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
1. Tutti i candidati alle elezioni primarie per qualsiasi carica pubblica elettiva sono tenuti a:
a) possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;b) comunicare entro due mesi dalle elezioni primarie i dati identificativi dei soggetti che hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente la campagna elettorale, pena la decadenza dalla carica e l'incandidabilità ad altre cariche pubbliche elettive.