Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1874 |
1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«7. Qualora la madre dell'adottato abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma l, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'accesso alle informazioni è subordinato alla rimozione dell'irreversibilità del segreto. Previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a verificare la perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le
loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie».