Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1874


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARZANO, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, LORENZO GUERINI, GUERRA, IACONO, IORI, LAFORGIA, MALPEZZI, MARTELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MORANI, NESI, PARIS, PASTORINO, ROTTA, RUBINATO, TENTORI, TINAGLI
Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità
Presentata il 3 dicembre 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! A differenza dei figli riconosciuti dalla madre naturale e successivamente adottati – ai quali l'articolo 28 della vigente legge sull'adozione, la legge 4 maggio 1983, n. 184, consente, raggiunta l'età di venticinque anni, di conoscere l'identità dei propri genitori biologici – i figli adottivi non riconosciuti alla nascita rimangono esclusi da ogni possibilità di conoscenza non solo delle proprie radici, ma anche degli aspetti sanitari che li riguardano, che risulterebbero determinanti nella prevenzione e nella cura di eventuali patologie. Il diritto di venire a conoscenza delle proprie origini, infatti, confliggerebbe con quello della donna che, al momento del parto, non aveva acconsentito ad essere nominata.
      La conoscenza delle proprie origini, costituisce però un presupposto indefettibile per la preservazione della propria identità personale. Si tratta di un diritto salvaguardato in maniera esplicita non solo dagli articoli 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, che assicurano il relativo diritto a conoscere i propri genitori e a preservare la propria identità, ma anche dall'articolo 30 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e resa esecutiva con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, che impone agli Stati aderenti di assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni relative alle sue origini, fra le quali, in particolare, quelle relative all'identità dei propri genitori.
      Il diritto all'identità è stato poi di recente riaffermato e puntualizzato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza Godelli contro Italia del 25 settembre 2012. Al punto 46 si ricorda che «la nascita e le circostanze specifiche di questa danno risalto alla vita privata del bambino prima e dell'adulto poi, e devono essere garantite dall'articolo 8 della Convenzione». La conoscenza delle origini contribuisce d'altronde a formare l'identità personale di ogni essere umano, entrando nell'insieme di realtà che rappresentano il punto di partenza del proprio sviluppo umano.
      Non si vuole in questa sede che venga messa in discussione la possibilità per la donna di partorire in anonimato, riconoscendo le valenze racchiuse in tale istituto legislativo, né tanto meno si auspica che lo Stato non rispetti il patto concluso con la madre a cui fu consentito di partorire in anonimato. Con la presente proposta di legge si vuole solo dare ai figli e alle loro madri naturali un'ulteriore opportunità prevedendo che il tribunale per i minorenni, valutata la richiesta di accesso ai documenti da parte dell'adottato, verifichi se la volontà di anonimato della madre sia ancora attuale o sia mutata. Tale modifica alla normativa vigente contribuirebbe infatti a rimodulare lo sbilanciamento oggi esistente nei confronti dei figli adottivi non riconosciuti alla nascita, tra due diritti in conflitto: quello di tali soggetti a conoscere le proprie origini e quello delle loro madri biologiche a mantenere l'anonimato.
      Con la presente proposta di legge è nostra intenzione recepire la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, con la sentenza del 25 settembre 2012, nel caso Godelli contro Italia, ha esaminato lo stato dell'ordinamento giuridico italiano in materia di accesso alle informazioni sulle proprie origini, condannando l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione: «La Corte sottolinea che a differenza del sistema francese esaminato nel caso Odièvre, la legislazione italiana non tenta di gestire un equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti. In assenza di ogni meccanismo atto a bilanciare il diritto della richiedente e i diritti e gli interessi della madre, una cieca preferenza è inevitabilmente data a quest'ultima. Inoltre, nel caso Odièvre, la Corte osserva che la nuova legge del 22 gennaio 2002 rafforza la possibilità di togliere il segreto sulla identità e facilita la ricerca delle origini biologiche grazie alla istituzione di un Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali. Con applicabilità immediata, permette agli interessati di sollecitare la reversibilità del segreto, salvo l'accordo di quest'ultima (§ 49), e di aver anche accesso a informazioni non identificative. In Italia, il progetto di legge della riforma della legge n. 184/1983 è tuttora in esame al Parlamento dal 2008 (§ 27). Nella fattispecie, la Corte evidenzia che, se la madre biologica ha optato per l'anonimato, la legislazione italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottato e non riconosciuto alla nascita, di richiedere né l'accesso ad informazioni non identificative, né la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte afferma che l'Italia non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti contrapposte ed ha dunque ecceduto nel margine di valutazione riconosciutole».
      Con la presente proposta di legge si tratta infine di prendere atto della decisione delle Corte costituzionale che, il 18 novembre 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede «la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (...) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».
      L'impossibilità di accertare se la madre abbia mutato orientamento circa l'anonimato costituisce d'altronde una palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza, giacché «accertato il superamento del rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato», la diversità di disciplina fra le due ipotesi è chiaramente ingiustificata. Ma anche l'articolo 32 della Costituzione risulterebbe compromesso, in quanto l'impedimento alla conoscenza dei dati inerenti alla madre naturale priverebbe l'adottato di qualsiasi possibilità di ottenere una anamnesi familiare, essenziale per interventi di profilassi o di accertamenti diagnostici, essendo già egli privo di notizie circa la storia sanitaria del ramo paterno del proprio albero genealogico.
      In conclusione, la presente proposta di legge ha come scopo quello di rimuovere l'irreversibilità del segreto, introducendo apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato.
      Una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati ad «espropriare» la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione. La scelta per l'anonimato che comporta una rinuncia irreversibile alla «genitorialità giuridica», come ci ricorda la Corte costituzionale, può non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla «genitorialità naturale»: «(...) mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una “genitorialità giuridica”, (...) non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale” potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta».
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «7. Qualora la madre dell'adottato abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma l, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'accesso alle informazioni è subordinato alla rimozione dell'irreversibilità del segreto. Previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a verificare la perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser