Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1896


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TRIPIEDI, COMINARDI, ROSTELLATO, CIPRINI, BECHIS, CHIMIENTI, RIZZETTO
Introduzione di un limite di importo per i trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016
Presentata il 13 dicembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica relative all'anno 2011 risulta che, in Italia, circa il 5 per cento dei pensionati più ricchi, ossia quelli che ricevono assegni mensili da 3.000 euro in su, assorbe una somma totale di 45 miliardi di euro della spesa pensionistica. Si tratta precisamente di 861.000 persone, corrispondenti al 5,2 per cento del numero totale dei pensionati.
      È questa una cifra molto vicina ai 51 miliardi di euro di pensioni vengono invece pagate a coloro che percepiscono un assegno da 1.000 euro mensili in giù e che corrispondono al 44 per cento del totale. Si tratta di una divaricazione impressionante, alla luce della quale risulta che il 5 per cento dei pensionati più ricchi prende quasi quanto il 44 per cento dei pensionati più poveri. Di fronte ad essi ci sono 7.348.000 pensionati che si collocano sotto i 1.000 euro al mese, appunto il 44 per cento. Ai più ricchi corrisponde il 17 per cento della spesa pensionistica complessiva, a quelli più poveri il 19,2 per cento.
      A questi dati si aggiungono i preoccupanti segnali che arrivano dagli indici statistici dell'anno 2012 sulla povertà in Italia.
      Il 12,7 per cento delle famiglie è relativamente povero (per un totale di 3.232.000 persone) e il 6,8 per cento lo è in termini assoluti (1.725.000 persone). Le persone che versano in povertà relativa sono il 15,8 per cento della popolazione (9.563.000 persone), quelle in povertà assoluta l'8 per cento (4.814.000).
      Tra il 2011 e il 2012 aumenta sia l'incidenza di povertà relativa (dall'11,1 per cento al 12,7 per cento) sia quella di povertà assoluta (dal 5,2 per cento al 6,8 per cento), in tutte e tre le ripartizioni territoriali.
      La soglia di povertà relativa, per una famiglia di due componenti, è pari a 990,88 euro, circa 20 euro in meno di quella del 2011 (- 2 per cento).
      L'incidenza di povertà assoluta aumenta tra le famiglie con tre (dal 4,7 per cento al 6,6 per cento), quattro (dal 5,2 per cento all'8,3 per cento) e cinque o più componenti (dal 12,3 per cento al 17,2 per cento); tra le famiglie composte da coppie con tre o più figli, quelle in povertà assoluta passano dal 10,4 per cento al 16,2 per cento; se si tratta di tre figli minori, dal 10,9 per cento si raggiunge il 17,1 per cento.
      Aumenti della povertà assoluta vengono registrati anche nelle famiglie di genitori singoli (dal 5,8 per cento al 9,1 per cento) e in quelle con membri aggregati (dal 10,4 per cento al 13,3 per cento).
      Oltre che tra le famiglie di operai (dal 7,5 per cento al 9,4 per cento) e di lavoratori in proprio (dal 4,2 per cento al 6 per cento), la povertà assoluta aumenta tra gli impiegati e i dirigenti (dall'1,3 per cento al 2,6 per cento) e tra le famiglie dove i redditi da lavoro si associano a redditi da pensione (dal 3,6 per cento al 5,3 per cento).
      Questi dati impongono una riflessione sulla redistribuzione dei redditi, soprattutto se si considera il periodo di emergenza.
      Per questo si ritiene opportuno l'intervento disposto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, che impone un limite massimo all'erogazione delle pensioni di importo superiore a 5.000 euro netti. Tale limite avrà efficacia nel triennio 2014, 2015 e 2016, sia sulle pensioni in corso di erogazione sia su quelle che verranno liquidate a far data dall'entrata in vigore della norma. Per il medesimo triennio viene altresì disposto il blocco della rivalutazione delle contribuzioni ai fini della determinazione del montante contributivo individuale per i trattamenti di cui al medesimo articolo 1.
      Secondo lo spirito di comunità e solidarietà che la nostra Carta costituzionale ci indica nell'articolo 2, secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», corrispondentemente, all'articolo 2 della presente proposta di legge si prevede la destinazione dei risparmi di spesa conseguiti a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo INPS. Tale redistribuzione potrebbe anche portare vantaggi in termini macroeconomici, in quanto una marginale propensione al consumo incrementerebbe l'acquisto di beni di prima necessità.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Per il triennio 2014-2016, i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti corrisposti da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli corrisposti dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto mensile di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.

      1. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

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