Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1906-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 dicembre 2013 (v. stampato Senato n. 1149)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie
(DELRIO)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 dicembre 2013
(Relatore per la maggioranza: RUGHETTI)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 22 dicembre 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1906 e rilevato che:

            sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti legge:

              il decreto-legge, che si compone di 12 articoli, di cui 2 contenuti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri e 10 inseriti, oltre agli innumerevoli commi aggiuntivi (ben 67), nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto estremamente vasto e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla finanza degli enti locali, nonché specifici interventi in favore dei territori;

              a tali ambiti materiali, non appaiono riconducibili, anche a volere intendere le suddette materie in senso estremamente lato, le disposizioni, inserite dal Senato, e contenute: all'articolo 1, comma 6-bis, in materia di accreditamenti provvisori presso le strutture sanitarie private e gli stabilimenti termali; all'articolo 1, commi da 8-bis a 8-quinquies, che interviene in materia di inquadramento giuridico e trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria; all'articolo 1, comma 8-sexies, che istituisce una sezione operativa DIA presso l'aeroporto di Milano Malpensa; all'articolo 1, comma 19, in materia di accesso alla professione di revisore contabile; all'articolo 1, commi da 20-octies a 20-undecies, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newsolt) e sistemi di gioco VLT (videolotteries); all'articolo 1, comma 20-undevicies, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile; all'articolo 1-quater, che interviene in materia di lanterne semaforiche, all'articolo 1-quinquies, che detta disposizioni per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties, che interviene nella materia dei contratti pubblici di lavori; all'articolo 2, comma 16-bis, che si riferisce alla Fondazione Teatro di San Carlo; all'articolo 2-ter, che introduce modifiche alle norme che disciplinano le modalità di composizione dei seggi elettorali; all'articolo 2-quater, che interviene in materia di incompatibilità delle cariche di deputato e di senatore; all'articolo 2-quinquies, che interviene in materia di coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana;

              a ciò si aggiunge la presenza, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 5), di disposizioni di carattere sostanziale, volte a: prorogare i termini per l'emanazione dei regolamenti recanti lo schema tipo di bilancio consolidato delle Pubbliche amministrazioni previsti dal decreto

legislativo n. 91 del 2011, (comma 2); a prorogare dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012 (comma 4) e a incidere su alcuni termini per l'esercizio di deleghe legislative conferite al Governo a norma degli articoli 40, 42 e 50 della legge n. 196 del 2009 (comma 3). A tale proposito, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che, con specifico riferimento all'introduzione di norme che incidono sui termini di esercizio di deleghe legislative, tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

              nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli adeguati coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali spesso interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo:

              all'articolo 1, comma 2-bis, che fa sistema con le previsioni dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con specifico riguardo all'integrazione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale;

              all'articolo 1, comma 11-bis, che proroga in via non testuale di un anno gli interventi in favore del comune di Pietrelcina;

              all'articolo 1, comma 12-ter, che introduce una disciplina in materia di razionalizzazione delle strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali, che fa sistema con l'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012;

              all'articolo 1, comma 13, che pone in capo al Ministro dell'interno il compito di comminare la sanzione prevista al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), senza a tal fine modificare la suddetta disposizione;

              all'articolo 1-quinquies, che, in materia di prevenzione degli incendi, modifica in via non testuale il termine di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011;

              all'articolo 2, comma 7, che incrementa in via non testuale il fondo per le esigenze alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

              all'articolo 2, comma 11, che fa sistema con la novella recata dal precedente comma 10 all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, senza però essere inserito nel medesimo contesto normativo;

              all'articolo 2, comma 16-bis, che introduce in maniera non testuale un'ulteriore eccezione all'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di consigli di indirizzo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

              il decreto-legge interviene ad abrogare disposizioni di recentissima approvazione (v. in particolare, l'articolo 1, comma 20-sexiesdecies, che abroga l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013, introdotto dalla legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137 e l'articolo 2, comma 18, che abroga i commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recentemente introdotti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

        sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

              il decreto-legge si interseca in più punti con le previsioni del disegno di legge di stabilità per il 2014 nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera (A.C. 1865-A) ed attualmente all'esame parlamentare. In particolare, all'articolo 1, comma 10, reca, al quarto periodo, una novella dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009, formulata in termini identici a quella contenuta nell'articolo 1, comma 66, ultimo periodo, del citato disegno di legge di stabilità; al comma 11-novies del medesimo articolo, interviene sull'area SIN (Sito di interesse nazionale) di Brindisi, oggetto anche dell'articolo 1, comma 5-septies, del disegno di legge di stabilità, rispetto al quale, peraltro, specifica che lo stanziamento è assegnato nell'anno 2014; all'articolo 1, comma 20-vicies bis, demanda a future intese tra il Governo e la Regione Sardegna la modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale, in materia di politiche fiscali e finanza locale: tale ultimo articolo è stato modificato dall'articolo 1, comma 338-ter del disegno di legge di stabilità per il 2014; all'articolo 2, comma 6-bis, riproduce in maniera identica i contenuti dell'articolo 1, comma 375-bis del disegno di legge di stabilità e, infine, all'articolo 2-sexies esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, ancorché una norma dal contenuto identico sia contenuta al comma 237 del disegno di legge di stabilità;

        sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

              il decreto-legge contiene numerosissime disposizioni che rivestono carattere transitorio, temporale o si atteggiano a mere proroghe, in quanto:

              emanate nelle more dell'adozione di nuove discipline o dell'attuazione di adempimenti già previsti da disposizioni anche risalenti nel tempo (si vedano, al riguardo, a titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 1, capoverso 9-bis, che agisce «nelle more dell'entrata in vigore [rectius: applicazione] dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; l'articolo 1, commi 2 e 3, relativi al commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, che intervengono «nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5» dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; l'articolo 1, comma 19, che detta una disciplina per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale da applicare «fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», il quale, peraltro, a distanza di oltre tre anni e mezzo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (7 aprile 2010) non risulta ancora emanato; l'articolo 1, comma 20-septiesdecies, che dispone «In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello»; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che agisce «nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive»; l'articolo 1, comma 20-quater, che interviene «Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni»; l'articolo 2, comma 3-quinquies, che detta con norme di rango primario una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di nuove norme regolamentari; l'articolo 2, comma 4, che detta norme valide «fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 tra lo Stato ed il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria»; l'articolo 2, comma 5, che agisce «Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a»; l'articolo 2, comma 6, che interviene «Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220»; l'articolo 2, comma 8, che interviene «nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi»);

              prorogano regimi transitori, talvolta anche introdotti da norme nel frattempo abrogate (si vedano, l'articolo 1, comma 20-bis, che estende dal triennio 2011-2013 a tutto il periodo 2011-2015 la possibilità per i Ministeri di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le

missioni di ciascuno stato di previsione della spesa in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio di cui all'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, disposta dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; l'articolo 1, comma 20-septies, che proroga al 2014 la previsione transitoria contenuta all'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; si veda, infine, l'articolo 1, comma 7-ter, che proroga a tutto il 2014 la sperimentazione delle zone a burocrazia zero sull'intero territorio nazionale, modificando il termine del 1 dicembre 2013 individuato dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2011, la quale rinvia, per la disciplina applicabile in via sperimentale, all'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, abrogato dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha introdotto una nuova disciplina delle zone a burocrazia zero);

              prorogano disposizioni rimaste inattuate (ad esempio, l'articolo 1, comma 6-bis, che proroga il termine originariamente fissato a decorrere dal 1 gennaio 2010 per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali; l'articolo 1, comma 14-bis, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la data, già più volte prorogata o differita, dalla quale applicare l'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di centrale unica di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che novella l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, differendo sia il termine del 15 ottobre ivi previsto per la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, sia »il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013 [della somma dovuta], a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine«, agendo così in maniera retroattiva; l'articolo 1-quinquies, che proroga ulteriormente un termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 2001, in materia di adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive; l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che proroga i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b), e dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 28 febbraio 2012 ed cui il termine era stato prorogato già in passato; l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione, che sposta dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012);

          inoltre, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 12, dispone che «il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993»; tale organo, come peraltro sembrerebbe confermato dal tenore letterale

del testo che, ai successivi commi da 12 a 15, ne disciplina composizione e procedure di nomina, dovrebbe rientrare tra quelli dei quali dovrebbe essersi già realizzata la soppressione ai sensi dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, per cui, in realtà, le disposizioni in esame ne determinerebbero una vera e propria reviviscenza; in proposito, si segnala che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento»;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

              il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3-bis incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (e, segnatamente, sull'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei contratti pubblici); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

              inoltre, all'articolo 2, comma 18, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di modificare aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui «prodotti da fumo e loro succedanei», affidando così ad un decreto ministeriale il compito di modificare il regime fiscale vigente, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

        sul piano della corretta formulazione del testo:

              il decreto-legge, all'articolo 2, comma 14-bis, istituisce un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico «e da altri eventuali ministri competenti per materia»;

              infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

              tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6-bis, da 8-bis a 8-quinquies, 8-sexies, 19, da 20-octies a 20-undecies e 20-undevicies; all'articolo 1-quater; all'articolo 1-quinquies; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties e 16-bis; all'articolo 2-ter; all'articolo 2-quater; all'articolo 2-quinquies; che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

              per quanto detto in premessa, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione si verifichi la soppressione delle disposizioni di cui al comma 3, in quanto incidenti su termini di delega, e si trasferiscano i contenuti dei commi 2 e 4 nell'ambito del decreto-legge;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, si sopprima il comma 7-ter dell'articolo 1, che proroga un regime transitorio riferito all'applicazione di una norma che risulta abrogata;

            per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 10, quarto periodo, all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 2-sexies, che riproducono i contenuti di disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera ed oggetto di esame parlamentare; si coordinino inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11-novies e 20-vicies bis, con quelle contenute, rispettivamente, all'articolo 1, commi 5-septies e 338-ter del disegno di legge di stabilità, cui si sovrappongono;

              sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in fonti secondarie, della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 3-bis, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;

              sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 18, che prevede che una fonte secondaria possa integrare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

              si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 14-bis, si specifichi quali siano gli «altri eventuali ministri competenti per materia» cui la disposizione fa riferimento;

              per quanto detto in premessa, all'articolo 2, commi 12 e seguenti, si dovrebbe esplicitare se, come sembra, l'intento perseguito è quello di far rivivere la disposizione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, istitutiva del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.

        Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

              abbia cura il legislatore di introdurre, per quanto possibile, interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure

finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative»;

            osservato che il provvedimento, dal contenuto fortemente eterogeneo, appare nel suo complesso riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); organi dello Stato e relative leggi elettorali rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione); armonizzazione dei bilanci pubblici, materia attualmente spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma che transiterà dal 2014 – a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012 – alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); ordinamento e organizzazione amministrativa di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione); tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

            considerato che appare necessaria una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle disposizioni del comma 5-ter dell'articolo 1, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;

                  rilevato che i commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 1, in tema di concessioni di gioco, disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e alla eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddette slot machine o newsolt) e sistemi di gioco VLT (videolotteries);

                  considerato che tale disciplina sembra invertire, sia pur per periodi temporali limitati, la fisiologica connotazione del rapporto tra provvedimento amministrativo e convenzione, per cui la seconda accede al primo, nei casi di revoca e decadenza della concessione;

                  considerato che appare pertanto opportuno valutarne le eventuali implicazioni sotto i seguenti profili: permanenza in capo al soggetto la cui concessione è decaduta o revocata di poteri di riscossione che hanno natura pubblicistica; effetti sui diritti di gestione – il cui assetto viene ad essere modificato per rapporti in corso, a seguito di revoca o decadenza dalla concessione – della disciplina in esame sul piano dell'autonomia privatistica su cui poggiano sia gli strumenti convenzionali sia i diritti di proprietà degli apparecchi;

                  rilevato, in particolare, che il comma 20-decies prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali;

                  rilevato che la disposizione sembra configurare, nel presupposto di eccesso di competenza da parte di enti territoriali, uno strumento assimilabile ad un diritto di rivalsa che appare estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in cui solo l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, prevista dall'articolo 134 della Costituzione, è attivabile da parte dello Stato come strumento per far valere la competenza della legge statale di fronte alle leggi regionali;

                  considerato che il comma 20-undecies reca una norma di interpretazione autentica relativa alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere lo stesso schema di convenzione posto dall'Amministrazione a base della procedura, ancorché già titolari di una precedente concessione;

                  rilevato che, con specifico riferimento alla portata retroattiva della disposizione, la Corte costituzionale ha osservato che occorre che le disposizioni di interpretazione autentica intervengano in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili e che solo a questa condizione il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato può essere considerato compatibile con l'esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (si veda, tra le più recenti, le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009);

            evidenziato che appare utile valutare il carattere di specialità, rispetto agli ordinari principi sul risarcimento del danno, della disposizione dell'articolo 2 che autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche;

            osservato che non appaiono sussistere le motivazioni di urgenza dell'articolo 2-ter, che modifica la disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, in quanto le prossime consultazioni elettorali, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si svolgeranno il 25 maggio 2014, presumibilmente

insieme al turno delle amministrative, e, dal momento che la scelta degli scrutatori deve avvenire tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) al comma 5-ter dell'articolo 1 siano soppresse le lettere e) ed f);

            2) sia soppresso il comma 20-decies dell'articolo 1 e siano valutati i contenuti dei commi 20-octies, 20-novies e 20-undecies del medesimo articolo 1 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

            3) sia soppresso l'articolo 2-ter;

            4) sia chiarito il contenuto normativo dell'articolo 2-quater;

        e con la seguente osservazione:

            sia valutata, ferma la condizione sopra formulata, la soppressione delle restanti disposizioni contenute nel comma 5-ter dell'articolo 1.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il provvedimento in oggetto,

            rilevato che:

            il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, contiene disposizioni di contenuto eterogeneo che, per la loro complessità e rilevanza, meriterebbero un esame sicuramente più approfondito di quello che può essere condotto dalle Commissioni permanenti in sede consultiva;

              l'articolo 2 autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche, limitando la concessione dell'indennizzo ad una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero ad una quota del danno subito, in assenza di un contratto di assicurazione;

            la predetta disposizioni, da un lato, non disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici, inclusi i criteri da utilizzare per la quantificazione dei danni, mentre tale disciplina si sarebbe potuta demandare a un provvedimento di attuazione e, dall'altro, può creare sperequazioni tra imprese, con pregiudizio anche per la libera concorrenza del mercato, nella parte in cui non solo non vincola la determinazione della quota da indennizzare al valore del contratto assicurativo, ma addirittura prevede la possibilità di concedere l'indennizzo anche in assenza di un contratto di assicurazione;

            l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, modifica il Codice delle leggi antimafia), intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia prevedendo che i beni aziendali possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'articolo 48, in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima, senza fare riferimento anche alle modalità previste da tali lettere, per quanto si tratti di modalità dirette a garantire concretamente l'attuazione delle predette finalità,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, il criterio di determinazione della quota del danno per la quale è concesso l'indennizzo siano determinati da un provvedimento attuativo che il Governo deve emanare entro un termine congruo dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame;

            b) all'articolo 2, comma 2, siano soppresse le parole: «ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito»;

            c) all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), capoverso «8-bis» dopo le parole «per le finalità istituzionali o sociali» siano inserite le seguenti: «e con le modalità».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31

ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, approvato dal Senato;

            premesso che, per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono previste norme di riordino organiche che individuano misure sia per il risanamento dei bilanci sia per la governance del sistema;

            considerato che in provvedimenti successivi, a partire dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, al comma 207 dell'articolo unico, nonché dal provvedimento in esame, al comma 16-bis dell'articolo 2, si reintroducono norme che derogano dall'impianto previsto solo per alcune fondazioni;

            considerato inoltre che, nel provvedimento in esame, vengono previsti, all'articolo 1, comma 11-ter, un contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del comune di Marsciano e, ai commi 11-quater e 11-quinquies, del medesimo articolo 1, contributi straordinari destinati al restauro di immobili situati, rispettivamente, nel comune di Sciacca e nel comune di Menfi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si impegni il Governo a precisare con nuove norme rivolte a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche il sistema della loro governance, fermo restando l'equilibrio economico-finanziario previsto con il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, cosiddetto «valore cultura», e la valutazione degli effetti conseguenti all'approvazione del predetto decreto;

        e con la seguente osservazione:

            valuti il Governo la possibilità di istituire un apposito fondo destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e al restauro di immobili di particolare interesse storico, artistico, culturale e archeologico, al fine di evitare la frammentazione degli interventi legislativi destinati alla loro salvaguardia e al quale attingere per interventi indifferibili e urgenti.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

             esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure

finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative»;

            considerato che il provvedimento reca una serie di disposizioni micro settoriali e parcellizzate che andrebbero più opportunamente inserite in un contesto generale e organico;

            richiamando l'esigenza di una legislazione più coerente e organica riferita a interessi di natura generale e astratta, con particolare riferimento: al recupero del concetto di programmazione di bacino nel campo del riassetto idrogeologico; al rispetto delle competenze legislative regionali in materia; al lavoro di pianificazione condotto dagli enti locali;

            rilevato che appare necessario ricondurre la logica della decretazione d'urgenza all'adozione di provvedimenti di carattere omogeneo, anche al fine di evitare l'inserimento di ulteriori disposizioni non attinenti alla materia dei medesimi in conseguenza degli orientamenti differenti nel vaglio di ammissibilità delle proposte emendative nei due rami del Parlamento;

            rilevata l'esigenza di approfondire la portata dei commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 2 recante norme in materia di concessioni di gioco, ritenendone opportuna la soppressione;

            richiamata la necessità di rendere omogenee le risposte date ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni nelle diverse situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della legge n. 225 del 1992,

        esprime
PARERE FAVOREVOLE

>        con le seguenti condizioni:

            1. all'articolo 1 si sopprimano i commi 5-ter, lett. a) e b), 10, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies e 11-novies;

            2. all'articolo 1, comma 10, si preveda espressamente che la qualifica di commissari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è riconosciuta esclusivamente in capo ai presidenti di regione;

            3. si destinino le risorse finanziarie rinvenienti dalla soppressione dei commi citati al numero 1) a interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

                 


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1906 Governo, approvato dal Senato);

        premesso che:

            il provvedimento in oggetto reca già nel testo iniziale numerose disposizioni relative a materie e settori diversi;

            nel corso dell'esame presso il Senato le dimensioni del decreto-legge sono state notevolmente ampliate, spesso attraverso l'introduzione di disposizioni riconducibili a materie ulteriori rispetto a quelle affrontate originariamente dal provvedimento; i tempi di esame in prima lettura da parte del Senato, inoltre, sono stati tali da non consentire alla Camera un adeguato approfondimento di un testo così ampio e differenziato nei contenuti;

            è necessario pertanto in via preliminare evidenziare, anche in questo caso, i problemi che derivano da un metodo di produzione legislativa affidato all'adozione di decreti-legge dal contenuto assai eterogeneo; si dovrebbero, invece, privilegiare provvedimenti relativi ai singoli settori, che tra l'altro potrebbero essere esaminati in sede referente da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

            per quanto concerne le misure riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione, come illustrate nella relazione, si ritengono condivisibili le misure volte a razionalizzare e rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblico locale, anche intervenendo su specifiche situazioni regionali;

            per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 2, l'utilizzo con finalità di copertura del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali deve essere effettuato in una misura tale da non pregiudicare il ricorso alle risorse del Fondo medesimo per le sue finalità istitutive, anche in considerazione dell'ampiezza del contenzioso che grava su tale Fondo;

            a fini di coordinamento, si segnala l'esigenza di sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, che interviene in materia di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto un'identica disposizione è stata già inserita nel disegno di legge di stabilità;

            relativamente alle previsioni in materia di proroga dell'efficacia del contratto di programma con RFI per il periodo 2007-2011, di cui all'articolo 2 comma 4, si sottolinea l'esigenza di ridefinire le procedure di predisposizione di tali strumenti, in modo da assicurare

che l'approvazione e la stipula dei contratti di programma abbia luogo prima dell'inizio del periodo al quale contratti stessi si riferiscono, piuttosto che essere effettuata, come accade di consueto, con notevole ritardo rispetto al periodo di applicazione;

            per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 1-quater, in materia di caratteristiche tecniche dei semafori, pur condividendone il merito, si osserva che le stesse avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione nell'ambito dei progetti di legge che intervengono sul codice della strada, attualmente all'esame della Commissione;

            anche sulla materia delle concessioni demaniali marittime sarebbe auspicabile un intervento di riordino della disciplina piuttosto che procedere attraverso misure di proroga e di definizione agevolata del contenzioso, quali quelle introdotte nel provvedimento in esame e nel disegno di legge di stabilità,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito le modalità con le quali garantire che l'utilizzo del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, con finalità di copertura degli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, avvenga in misura tale da non pregiudicare l'adeguatezza delle risorse del Fondo medesimo per le finalità previste a legislazione vigente, provvedendo in ogni caso al reintegro della dotazione del Fondo.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 126 del 2013, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di differenziare i liquidi e le ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina da quelli che ne sono privi anziché equipararli indistintamente ai prodotti da fumo e loro succedanei per quanto riguarda le applicazioni dei divieti;

            b) all'articolo 2-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire direttamente sull'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012, di riorganizzazione della Croce Rossa – introdotto dal citato decreto-legge n. 101 del 2013 – e non, invece, sull'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»;

            visto il comma 20-decies dell'articolo 2, che prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari;

            rilevato che la disposizione in esame potrebbe penalizzare proprio quegli enti territoriali che adottano misure virtuose di contrasto alle ludopatie;

            richiamati i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno, che mettono in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, aspetto di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi proposta legislativa per il bene dei consumatori;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione di cui al comma 20-decies dell'articolo 2.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge del Governo C. 1906, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative», in corso di discussione presso la V Commissione della Camera;

          richiamato il parere espresso da questa Commissione, nella seduta del 5 dicembre scorso, sul disegno di legge iniziale, in occasione dell'esame del provvedimento da parte della competente Commissione permanente del Senato (S. 1149);

          rilevato che:

              il provvedimento, nel complesso e con riguardo alle principali disposizioni, è riconducibile alle seguenti materie attribuite dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie (lettera e)); ordinamento e organizzazione amministrativa (lettera g)); organi dello Stato e relative leggi elettorali (lettera f)); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m)); tutela dell'ambiente (lettera s));

              il provvedimento interviene altresì nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra ad oggi tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, fermo restando che a decorrere dal 2014 – applicandosi le disposizioni di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il vincolo del cosiddetto «pareggio di bilancio» con decorrenza dall'esercizio finanziario relativo al 2014 – passerà tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

              secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario non costituisce propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, chiamata ad intervenire anche per il perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;

              la giurisprudenza costituzionale ha pertanto chiarito che, a determinate condizioni, la legge statale può incidere su materie di competenza legislativa regionale, anche residuale, determinando una compressione degli spazi di autonomia legislativa e amministrativa delle regioni (sentenze n. 237 del 2009, n. 159 del 2008, n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005);

              in particolare, la Corte costituzionale ha precisato che – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari – il legislatore statale può imporre alle regioni vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi ultimi indirettamente vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa (sentenze n. 237 del 2009, n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004);

              per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile considerare come princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica disposizioni statali che fissino limiti alla spesa delle regioni e degli enti locali, il consolidato orientamento della Corte costituzionale ne individua due: in primo luogo, occorre che le disposizioni statali si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della spesa, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, occorre che le disposizioni statali non dettino in modo esaustivo gli strumenti o le modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 193 e n. 148 del 2012, n. 232 del 2011, n. 326 del 2010, n. 297, n. 237 e n. 139 del 2009, n. 289, n. 159 e n. 120 del 2008, n. 181 del 2006, n. 417 del 2005, n. 36 del 2004);

          rilevato altresì che:

              l'articolo 1, comma 01, dispone che – nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano – le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 («Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi») si applichino a decorrere da un termine differito di 12 mesi rispetto al termine previsto per gli altri enti territoriali;

              l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo stesso nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano siano stabilite, nel rispetto dei rispettivi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 (cosiddetta delega per il federalismo fiscale), e quindi in modo concordato con ciascuna regione e provincia autonoma;

              la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del citato articolo 37, che poneva un termine di sei mesi per la conclusione delle

procedure pattizie, decorso il quale le disposizioni avrebbero trovato «immediata e diretta applicazione», in quanto tale periodo non era conforme alla delega;

          considerato che:

              l'articolo 1, comma 12-ter, obbliga le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa al recupero delle somme indebitamente erogate al personale, con le modalità ivi indicate, vale a dire procedendo nelle sessioni negoziali future al riassorbimento delle somme in questione a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa; le regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative (anche attraverso accorpamenti di uffici) con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento;

          rilevato che:

              l'articolo 1, comma 15, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata;

              sulla materia della impignorabilità delle somme afferenti ad aziende sanitarie locali e ospedaliere è intervenuta, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995, anche la sentenza n. 186 del 2013;

          premesso che:

              è necessario incoraggiare le politiche tese a prevenire, regolare seriamente e riprogrammare l'offerta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, oltre che a contrastare il problema del gioco d'azzardo patologico (cosiddetta «ludopatia»), a tutela della salute e della sicurezza urbana, favorendo le regioni e gli enti locali che assumono misure in tale senso;

          rilevato che:

              l'articolo 2, comma 20-decies, prevede che – qualora le regioni o gli enti locali con propri leggi o regolamenti intervengano in materia di giochi pubblici riservati allo Stato in modo non coerente con l'assetto regolatorio statale del settore e determinino in questo modo minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali – a decorrere dall'esercizio finanziario successivo gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi sono ridotti in misura corrispondente all'entità delle minori entrate o maggiori spese erariali; le riduzioni cessano a decorrere dal momento in cui i predetti interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici;

              la disposizione è suscettibile di ledere l'autonomia legislativa delle regioni, atteso che – essendo l'ambito di intervento delle misure definito in modo generico («misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore») – leggi regionali suscettibili di determinare gli effetti sopra descritti potrebbero essere adottate nel rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, anche perché interventi come quelli per il contrasto della ludopatia sono riconducibili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio (di legislazione concorrente) e a quella dell'assistenza socio-sanitaria (di legislazione residuale), oltre che al potere regolatorio dei comuni, ad esempio in materia di edilizia e urbanistica;

              in ogni caso, una riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali avente sostanzialmente carattere sanzionatorio nei confronti di atti delle autonomie territoriali, ancorché in ipotesi lesivi del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, è estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, il quale – come strumento di contrasto, da parte dello Stato, nei confronti di leggi regionali suppostamente illegittime – prevede soltanto, all'articolo 127, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale;

              sembra restare tra l'altro attribuito al livello di Governo statale il potere di stabilire sia l'entità delle minori entrate erariali ovvero delle maggiori spese statali, sia la dipendenza causale di tali minori entrate o minori spese dalle misure legislative o regolamentari adottate dalle autonomie territoriali in materia di giochi pubblici riservati allo Stato;

          preso atto che:

              l'articolo 1, comma 20-vicies bis, stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuova intese con la regione Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di dare piena applicazione – secondo i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 10 maggio 2012 – al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, previsto dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), che ha sostituito l'articolo 8 (in materia di entrate della regione) dello Statuto;

              disposizioni analoghe sono contenute nell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013 e nel disegno di legge di stabilità 2014, nel quale è stata inserita una disposizione (articolo 1, comma 338-ter) che modifica l'articolo 10 dello statuto della regione Sardegna al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale;

          preso altresì atto che:

              l'articolo 1, comma 5-ter interviene sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 1, sia soppresso il comma 20-decies, che prevede, nei confronti delle autonomie territoriali che abbiano adottato «misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore», un regime sostanzialmente sanzionatorio incompatibile con l'assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali;
      e con le seguenti osservazioni:

          a) si invita la Commissione di merito a prestare attenzione e a richiamare la medesima attenzione da parte del Governo in ordine alla corretta attuazione dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione, laddove dispone che la Repubblica «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»;

          b) si invita la Commissione di merito a verificare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, con la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013;

          c) con riferimento all'articolo 1, comma 01, verifichi la Commissione di merito che il termine di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ivi richiamate sia stato definito con le province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle loro autonomie costituzionali;

          d) con particolare riferimento all'articolo 1, comma 12-ter, valuti la Commissione di merito la possibilità di rimettere alle autonomie territoriali l'individuazione delle misure necessarie per conseguire il recupero delle somme indebitamente erogate al personale.


TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.

      1. Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.  
      3. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) all'articolo 40, comma 1, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;  
          b) all'articolo 42, comma 1, alinea, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;  
          c) all'articolo 50, comma 1, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».  

      4. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

 
      5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2013, N. 126
Testo approvato dal Senato della Repubblica
Testo della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2013, N. 126
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2013, N. 126

        All'articolo 1:

        All'articolo 1:

            al comma 1 è premesso il seguente:             identico;
        «01. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
        "1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi dodici mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti"»;  
            al comma 1, alinea, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9-quater»;             identico;
            al comma 1, al capoverso 9-bis, la parola: «9-bis» è sostituita dalla seguente: «9-quinquies» e, al capoverso 9-ter, la parola: «9-ter» è sostituita dalla seguente: «9-sexies»;             identico;
            al comma 2, lettera c), capoverso 9-bis, le parole: «Fondo per la coesione e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;             identico;
            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:             identico;
        «2-bis. Per il triennio 2013-2015 la regione Calabria è autorizzata a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 20 milioni di euro annui, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  
        2-ter. Il piano di cui al comma 2-bis deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve, altresì, prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione delle singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario di cui al comma 2-bis, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.  
        2-quater. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.  
        2-quinquies. Per il primo anno, le risorse sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa presentazione del piano di cui al comma 2-bis»;
            al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «Segretario» è aggiunta la seguente: «comunale»;             identico;
            dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:             dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
        «5-bis. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.         «5-bis. Identico;
        5-ter. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:         5-ter. Identico;
            a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;             a) identica;
            b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;             b) identica;
            c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura di servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;             c) identica;
            d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;             d) identica;
            e) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade anche ricorrendo alla liberalizzazione;             soppressa;
            f) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;             soppressa;
            g) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune»;             e) identica;
            il comma 6 è soppresso;             identico;
            dopo il comma 6 è inserito il seguente:             identico;
        «6-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è sostituita dalla seguente:  
        "t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"»;  
            al comma 7, lettera b), le parole: «di cui al all’» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 dell’»;             identico;
            dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:             identico;
        «7-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".  
        7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:  
            a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";  
            b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".  
        7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:  
        a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";  
        b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"»;
            dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:             identico;
        «8-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.  
        8-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 4-bis è abrogato.  
        8-quater. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli" e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2012 e n. 75 del 29 marzo 2013.  
        8-quinquies. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al primo, secondo e quinto periodo, le parole: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate", al sesto periodo, le parole: “dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate” e, al settimo periodo, le parole: “per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per l'Agenzia delle entrate”. Al medesimo articolo 8, comma 24, primo periodo, le parole: "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "da completare entro il 31 dicembre 2014".
        8-sexies. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa»;  
            al comma 9, all'alinea, dopo le parole: «gestione integrata» sono inserite le seguenti: «dei rifiuti» e, alla lettera a), le parole: «mediante corrispondente utilizzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse»;             identico;
            dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:             identico;
        «10-bis. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 10-ter del presente articolo, è prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.  
        10-ter. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 10-bis.
        10-quater. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 10-bis è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 10-bis e 10-ter entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.  
        10-quinquies. All'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, esclusivamente a decorrere dall'anno 2014, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna e Reggio Emilia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".  
        10-sexies. Per ragioni attinenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la regione Sardegna nel novembre 2013, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nella regione, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 19 novembre 2013»;  
            al comma 11, le parole: «con priorità nell'area archeologica Kroton,» sono soppresse;             identico;
            dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:             dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
        «11-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.         «11-bis. Identico.
        11-ter. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.         11-ter. Identico.
        11-quater. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.         11-quater. Identico.
        11-quinquies. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.         11-quinquies. Identico.
        11-sexies. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.         11-sexies. Identico.
        11-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.         11-septies. Identico.
        11-octies. È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.         11-octies. Identico»;
        11-novies. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma »;         Soppresso.
            al comma 12, all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso 1-ter è aggiunto il seguente:             identico;
        «1-quater. Negli enti per i quali non sia stato raggiunto l'equilibrio nel rispetto dei limiti temporali imposti dalle norme vigenti, nel caso in cui l'insediamento di sindaci o presidenti di provincia e di consigli comunali o provinciali sia avvenuto nell'esercizio successivo a quelli consentiti, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio nel quale si insediano i sindaci o i presidenti di provincia ed i consigli comunali o provinciali eletti, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Agli organi istituzionali insediatisi in esercizi successivi a quelli entro cui raggiungere il riequilibrio non si applica quanto disposto dall'articolo 262”»;
            dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:             identico;
        «12-bis. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: a) indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; b) intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; c) specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; d) attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.
        12-ter. Le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa sono obbligati a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali costanti, stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino ad un massimo di cinque annualità, nelle sessioni negoziali successive a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alle cessazioni dal servizio di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale»;  
            al comma 13, le parole: «Ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti» e le parole: «è comminata» sono sostituite dalle seguenti: «, è irrogata»;             identico;
            dopo il comma 14 è inserito il seguente:             identico;
        «14-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»;
            al comma 16, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: «Comporta altresì l'applicazione» sono inserite le seguenti: «al dirigente responsabile»;             identico;
            il comma 18 è soppresso;             identico;
            il comma 19 è sostituito dal seguente:             identico;
        «19. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
        "4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato”»;  
            al comma 20:             identico;
                al primo periodo, le parole: «mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e le parole: «decreto ministeriale del 4 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012»;  
                al quarto periodo, la parola: «corrisposti» è sostituita dalle seguenti: «da corrispondere», dopo le parole: «Ministero dell'interno» è inserita la seguente: «direttamente» e dopo le parole: «regione Siciliana» sono inserite le seguenti: «, ancorché in via di soppressione,»;  
            dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:             dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "limitatamente al triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente al periodo 2011-2015".         «20-bis. Identico.
        20-ter. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014".         20-ter. Identico.
        20-quater. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, al fine di far fronte ad esigenze previste a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da trasmettere alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi a spese di adeguamento al fabbisogno di ciascuno stato di previsione, rispettivamente nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 – consumi intermedi e della categoria 21 – investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.         20-quater. Identico.
        20-quinquies. Al comma 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo, le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze".         20-quinquies. Identico.
        20-sexies. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.         20-sexies. Identico.
        20-septies. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.         20-septies. Identico.
        20-octies. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata, per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni. Dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all'Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all'atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione. Per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro è pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l'opzione di subentro nell'eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali non è stata esercitata l'opzione alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della società già concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata l'opzione sono rilasciati alla società subentrante dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria. I contratti con i proprietari di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), si risolvono di diritto entro il temine di novanta giorni dalla data del provvedimento di revoca o decadenza ovvero dalla data del giudicato favorevole         20-octies. Identico.
all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nulla osta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali sono inibiti l'uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuovo nulla osta.  
        20-novies. Le disposizioni di cui al comma 20-octies si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui al primo periodo del predetto comma 20-octies.         20-novies. Identico.
        20-decies. In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo ed in attuazione dello stesso, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi, in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento in cui tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici.         Soppresso.
        20-undecies. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei princìpi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta dell'attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all'esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall'Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.         20-decies. Identico.
        20-duodecies. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 22.000.000 nell'anno 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nell'anno 2015, per la successiva riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.         20-undecies. Identico.
        20-terdecies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 20-duodecies si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.         20-duodecies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 20-duodecies si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
        20-quaterdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         20-terdecies. Identico.
        20-quinquiesdecies. Per l'anno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è aumentata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.         20-quaterdecies. Identico.
        20-sexiesdecies. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è abrogato.         Soppresso.
        20-septiesdecies. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013.         Soppresso.
        20-duodevicies. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.         20-quinquiesdecies. Identico.
        20-undevicies. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:         20-sexiesdecies. Identico.
            a) al comma 2, le parole: "15 ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2014" e le parole: "15 novembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2014";  
            b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:  
        "2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 20 per cento del danno liquidato in sentenza".
        20-vicies. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.         20-septiesdecies. Identico.
        20-vicies semel. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora il prefetto abbia già assegnato al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".         20-duodevicies. Identico.
        20-vicies bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la regione Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di dare piena applicazione, secondo i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 10 maggio 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, come sostituito dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».         20-undevicies. Identico».

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

            Identico.

        «Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di IMU). – 1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.
        2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.  
        3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.  
        Art. 1-ter. – (Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati). – 1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.  
        2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.  
        3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
        4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
        5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.  
        6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.  
        7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.  
        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.  
        9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        Art. 1-quater. – (Lanterne semaforiche) – 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:  
        "7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".  

        2. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

 
        "5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41".  
        Art. 1-quinquies. – (Prevenzione incendi nelle strutture ricettive) – 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012.  
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
        Art. 1-sexies. – (Disposizioni in materia di diritti sulle pubbliche affissioni). – 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "per ciascun foglio" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "deve garantire la copertura dei costi di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio fosse eseguito dal concessionario per l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al medesimo verrà riconosciuto il solo rimborso dei costi di gestione"».  

        All'articolo 2:

        All'articolo 2:

            al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30»;             identico;
            dopo il comma 2 è inserito il seguente:             dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        «2-bis. Al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le disponibilità, per l'anno 2013, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura dell'onere recato dal comma 1 del presente articolo, sono assegnate in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico»;         «2-bis. Al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le disponibilità, per l'anno 2013, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11-octies, e al comma 1 del presente articolo, sono assegnate in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico»;
            dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:             identico;
        «3-bis. All'articolo 85, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:  
        "2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; laddove il subappalto ecceda il predetto limite, l'impresa affidataria può utilizzare, per qualificarsi nella singola categoria scorporabile, l'intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella stessa categoria, nonché il trenta per cento dell'importo della categoria scorporabile, che può essere utilizzato, a sua scelta, per la qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;  
        3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; laddove il subappalto ecceda il predetto limite, l'impresa affidataria può utilizzare, per qualificarsi nella singola categoria scorporabile, l'intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella stessa categoria, nonché il quaranta per cento dell'importo della categoria scorporabile, che può essere utilizzato, a sua scelta, per la qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile".  
        3-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
        3-quater. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano strutture, impianti e opere speciali le opere, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto di seguito elencate:  
            a) OG 11 – impianti tecnologici;  
            b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;  
            c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;  
            d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;  
            e) OS 3 – impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;  
            f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;  
            g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;  
            h) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;  
            i) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;  
            l) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;  
            m) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;  
            n) OS 18-B – componenti per facciate continue;  
            o) OS 20-A – rilevamenti topografici;  
            p) OS 20-B – indagini geognostiche;  
            q) OS 21 – opere strutturali speciali;  
            r) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;  
            s) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;  
            t) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;  
            u) OS 29 – armamento ferroviario;  
            v) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.
        3-quinquies. Con le medesime finalità di cui al comma 3-quater, nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano altresì le seguenti disposizioni:  
            a) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative:  
                1) alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;  
                2) alle seguenti categorie di opere specializzate:  
                2.1) OS 2-A – Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;  
                2.2) OS 2-B – Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;  
                2.3) OS 3 – Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;  
                2.4) OS 4 – Impianti elettromeccanici trasportatori;  
                2.5) OS 5 – Impianti pneumatici e antintrusione;  
                2.6) OS 8 – Opere di impermeabilizzazione;  
                2.7) OS 9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;  
                2.8) OS 10 – Segnaletica stradale non luminosa;  
                2.9) OS 11 – Apparecchiature strutturali speciali;  
                2.10) OS 12-A – Barriere stradali di sicurezza;  
                2.11) OS 12-B – Barriere paramassi, fermaneve e simili;  
                2.12) OS 13 – Strutture prefabbricate in cemento armato;  
                2.13) OS 14 – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;  
                2.14) OS 15 – Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;  
                2.15) OS 16 – Impianti per centrali di produzione energia elettrica;  
                2.16) OS 17 – Linee telefoniche ed impianti di telefonia;
                2.17) OS 18-A – Componenti strutturali in acciaio;  
                2.18) OS 18-B – Componenti per facciate continue;  
                2.19) OS 19 – Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;  
                2.20) OS 20-A – Rilevamenti topografici;  
                2.21) OS 20-B – Indagini geognostiche;  
                2.22) OS 21 – Opere strutturali speciali;  
                2.23) OS 22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione;  
                2.24) OS 24 – Verde e arredo urbano;  
                2.25) OS 25 – Scavi archeologici;  
                2.26) OS 27 – Impianti per la trazione elettrica;  
                2.27) OS 28 – Impianti termici e di condizionamento;  
                2.28) OS 29 – Armamento ferroviario;  
                2.29) OS 30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;  
                2.30) OS 31 – Impianti per la mobilità sospesa;  
                2.31) OS 33 – Coperture speciali;  
                2.32) OS 35 – Interventi a basso impatto ambientale;  
            b) le lavorazioni di cui alla lettera a), da considerarsi a qualificazione obbligatoria, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 3-quater del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto decreto n. 207 del 2010;  
            c) le categorie di opere specializzate, indicate nell'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, realizzabili dall'affidatario ancorché privo della relativa qualificazione, sono le seguenti:  
                1) OS 1 – Lavori in terra;  
                2) OS 6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;  
                3) OS 7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
                4) OS 23 – Demolizione di opere;  
                5) OS 26 – Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;  
                6) OS 32 – Strutture in legno;  
                7) OS 34 – Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.  
        3-sexies. Fino all'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies del presente articolo.  
        3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  
        3-octies. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono aggiunte le seguenti: ", da rendere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di trasmissione"»;  
            al comma 4, dopo le parole: «del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016» sono inserite le seguenti: «da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014»;             identico;
            il comma 6 è sostituito dal seguente:             identico;
        «6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui»;
            dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:             dopo il comma 6 è inserito il seguente:
        «6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:         «6-bis. Identico»;
            a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
            b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
        6-ter. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" fino a: "forniti dalle stesse" sono sostituite dalle seguenti: ". Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. La predetta esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"»;         soppresso.
            dopo il comma 14 è inserito il seguente:             identico;
        «14-bis. La definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al comma 12»;  
            dopo il comma 16 è inserito il seguente:             identico;
        «16-bis. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, per la quale le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione»;
            dopo il comma 17 è inserito il seguente:             identico;
        «17-bis. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia»;  
            al comma 18, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori. I commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono abrogati»;             identico;
            al comma 19, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime»;             identico;
            al comma 19, capoverso 3-bis, penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico»;             identico;
            dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:             identico.
        «20-bis. Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, è abrogato».

        Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

            Identico.

        «Art. 2-bis. – (Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) – 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:  
            a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:  
        "8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia";  
            b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: “qualora si tratti” fino alla fine del periodo sono soppresse;  
            c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:  
        "8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti".
        Art. 2-ter. – (Modifiche alle norme per le modalità di composizione dei seggi elettorali) – 1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:  
        "Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio on line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:  
            a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;  
            b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.  
        2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.  
        3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.  
        4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
        Art. 2-quater. – 1. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, hanno efficacia retroattiva.  
        Art. 2-quinquies. – (Coordinamento delle strutture amministrative territoriali dell'Associazione italiana della Croce Rossa – CRI ) – 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:  
            a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" è inserita la seguente: "provinciali";  
            b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." sono inserite le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla CRI e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e di Bolzano";  
        Art. 2-sexies. – (Disposizioni per le università site nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna) – 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122».  

        All'Allegato 1, nella seconda colonna della tabella, le parole: «Anni 2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2013».

        Identico.


Decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2013.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)
      
Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;  
emana
 
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Misure finanziarie urgenti).
Articolo 1.
(Misure finanziarie urgenti).
 

        01. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi dodici mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».
        1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:         1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9-quater, sono aggiunti i seguenti:
        «9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.         «9-quinquies. Identico.
          (*) Le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo.
        9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».         9-sexies. Identico».

        2. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

        2. Identico:

            a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:             a) identica;
        «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;  
            b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente:             b) identica;
        «6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;  
            c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:             c) identico:
        «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».         «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».
 

        2-bis. Per il triennio 2013-2015 la regione Calabria è autorizzata a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 20 milioni di euro annui, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

          2-ter. Il piano di cui al comma 2-bis deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve, altresì, prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione delle singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario di cui al comma 2-bis, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
          2-quater. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.
          2-quinquies. Per il primo anno, le risorse sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa presentazione del piano di cui al comma 2-bis.
        3. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».         3. Identico.
        4. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico.
            a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:  
        «9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;  
            b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;  
            c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;  
            d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;  
            e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

        5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».

        5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».

          5-bis. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.
          5-ter. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:
              a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;
              b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

            c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura di servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

              d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;
              e) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

        6. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

        6. Soppresso.

        «18-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.».
 

        6-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

              «t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

        7. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

        7. Identico:

            a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;             a) identica;
            b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.             b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 

        7-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative».

          7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
              b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
 

        7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;
              b) al comma 3, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

        8. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

        8. Identico.

            a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di EXPO spa» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale»;  
            b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016,».  
 

        8-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

          8-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 4-bis è abrogato.
          8-quater. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni «monopoli» e «ASSI» alla sezione «dogane» del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2012 e n. 75 del 29 marzo 2013.
          8-quinquies. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al primo, secondo e quinto periodo, le parole: «l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate», al sesto periodo, le parole: «dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate» e, al settimo periodo, le parole: «per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per l'Agenzia delle entrate». Al medesimo articolo 8, comma 24, primo periodo, le parole: «da completare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da completare entro il 31 dicembre 2014».
          8-sexies. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa.
        9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:         9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
            a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;             a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, le risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
            b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.             b) identica.

        10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

        10. Identico.

          10-bis. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 10-ter del presente articolo, è prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
          10-ter. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 10-bis.
          10-quater. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 10-bis è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 10-bis e 10-ter entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
          10-quinquies. All'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, esclusivamente a decorrere dall'anno 2014, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna e Reggio Emilia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122».
          10-sexies. Per ragioni attinenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la regione Sardegna nel novembre 2013, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nella regione, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 19 novembre 2013.
        11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.         11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
          11-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.
          11-ter. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.
          11-quater. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.
          11-quinquies. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.
          11-sexies. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.
          11-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
          11-octies. È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.
        12. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:         12. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
        «1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.         «1-ter. Identico.
          1-quater. Negli enti per i quali non sia stato raggiunto l'equilibrio nel rispetto dei limiti temporali imposti dalle norme vigenti, nel caso in cui l'insediamento di sindaci o presidenti di provincia e di consigli comunali o provinciali sia avvenuto nell'esercizio successivo a quelli consentiti, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio nel quale si insediano i sindaci o i presidenti di provincia ed i consigli comunali o provinciali eletti, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Agli organi istituzionali insediatisi in esercizi successivi a quelli entro cui raggiungere il riequilibrio non si applica quanto disposto dall'articolo 262».
 

        12-bis. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: a) indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; b) intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; c) specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; d) attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.

          12-ter. Le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa sono obbligati a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali costanti, stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino ad un massimo di cinque annualità, nelle sessioni negoziali successive a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alle cessazioni dal servizio di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
        13. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.         13. Agli enti di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.
        14. All'onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.         14. Identico.
          14-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
        15. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:         15. Identico.
            a) al comma 5 le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e ospedaliere»; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.»;  
            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        «5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.».  

        16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

        16. Identico:

            a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:             a) identica;
        «4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.»;  
            b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:             b) identico:
        «4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:         «4-ter. Identico.
            a) l'importo dei singoli debiti;  
            b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;  
            c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;  
            d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

        4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

        4-quater. Identico.

        4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.         4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione al dirigente responsabile di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione.
        4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.».         4-sexies. Identico».

        17. Ai fini dell'attuazione del comma 16 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        17. Identico.

        18. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle società non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalità per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalità tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi nonché degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del medesimo articolo 2397 del codice civile.         Soppresso.
        19. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.         19. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato».

        20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.         20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
          20-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
          20-ter. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».
          20-quater. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, al fine di far fronte ad esigenze previste a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da trasmettere alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi a spese di adeguamento al fabbisogno di ciascuno stato di previsione, rispettivamente nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 – consumi intermedi e della categoria 21 – investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
          20-quinquies. Al comma 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo, le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze».
          20-sexies. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
          20-septies. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
          20-octies. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata, per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni. Dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all'Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all'atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione. Per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono di diritti di gestione
  di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro è pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l'opzione di subentro nell'eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali non è stata esercitata l'opzione alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della società già concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata l'opzione sono rilasciati alla società subentrante dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria. I contratti con i proprietari di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), si risolvono di diritto entro il temine di novanta giorni dalla data del provvedimento di revoca o decadenza ovvero dalla data del giudicato favorevole all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nulla osta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali sono inibiti l'uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuovo nulla osta.
          20-novies. Le disposizioni di cui al comma 20-octies si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui al primo periodo del predetto comma 20-octies.
          20-decies. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei princìpi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta dell'attività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all'esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall'Amministrazione a base della medesima procedura selettiva.
          20-undecies. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 22.000.000 nell'anno 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nell'anno 2015, per la successiva riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
          20-duodecies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 20-undecies si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
          20-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          20-quaterdecies. Per l'anno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è aumentata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
          20-quinquiesdecies. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.
          20-sexiesdecies. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 2, le parole: «15 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2014» e le parole: «15 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2014»;
              b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
          «2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 20 per cento del danno liquidato in sentenza».
          20-septiesdecies. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.
          20-duodevicies. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora il prefetto abbia già assegnato al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
          20-undevicies. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la regione Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di dare piena applicazione, secondo i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 10 maggio 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, come sostituito dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di IMU).
 

        1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

          2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.
          3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.
 
Articolo 1-ter.
(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati).
 

        1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.

          2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.
          3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
          4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni dall'erogazione. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
          5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
          6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.
          7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
          8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
          9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Articolo 1-quater.
(Lanterne semaforiche).
 

        1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

          «7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento».
 

        2. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

          «5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41».
 
Articolo 1-quinquies.
(Prevenzione incendi nelle strutture ricettive).
 

        1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012.

          2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
 
Articolo 1-sexies.
(Disposizioni in materia di diritti sulle pubbliche affissioni).
 

        1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: «per ciascun foglio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «deve garantire la copertura dei costi di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio fosse eseguito dal concessionario per l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al medesimo verrà riconosciuto il solo rimborso dei costi di gestione».

Articolo 2.
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio).
Articolo 2.
(Interventi economici e misure a sostegno del territorio).

        1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457.

        1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

        2. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.         2. Identico.
          2-bis. Al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le disponibilità, per l'anno 2013, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11-octies, e al comma 1 del presente articolo, sono assegnate in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico.
        3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.         3. Identico.
          3-bis. All'articolo 85, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
              «2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; laddove il subappalto ecceda il predetto limite, l'impresa affidataria può utilizzare, per qualificarsi nella singola categoria scorporabile, l'intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella stessa categoria, nonché il trenta per cento dell'importo della categoria scorporabile, che può essere utilizzato, a sua scelta, per la qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;
              3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; laddove il subappalto ecceda il predetto limite, l'impresa affidataria può utilizzare, per qualificarsi nella singola categoria scorporabile, l'intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella stessa categoria, nonché il quaranta per cento dell'importo della categoria scorporabile, che può essere utilizzato, a sua scelta, per la qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile».
 

        3-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

          3-quater. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano strutture, impianti e opere speciali le opere, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto di seguito elencate:
              a) OG 11 – impianti tecnologici;
              b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
              c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
              d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
              e) OS 3 – impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;
              f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
              g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
              h) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
              i) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
              l) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
              m) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
              n) OS 18-B – componenti per facciate continue;
              o) OS 20-A – rilevamenti topografici;
              p) OS 20-B – indagini geognostiche;
              q) OS 21 – opere strutturali speciali;
              r) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;
              s) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;
              t) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;
              u) OS 29 – armamento ferroviario;
              v) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
 

        3-quinquies. Con le medesime finalità di cui al comma 3-quater, nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

              a) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative:
                  1) alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
                  2) alle seguenti categorie di opere specializzate:
                      2.1) OS 2-A – Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
                      2.2) OS 2-B – Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
                      2.3) OS 3 – Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;
                      2.4) OS 4 – Impianti elettromeccanici trasportatori;
                      2.5) OS 5 – Impianti pneumatici e antintrusione;
                      2.6) OS 8 – Opere di impermeabilizzazione;
                      2.7) OS 9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
                      2.8) OS 10 – Segnaletica stradale non luminosa;
                      2.9) OS 11 – Apparecchiature strutturali speciali;
                      2.10) OS 12-A – Barriere stradali di sicurezza;
                      2.11) OS 12-B – Barriere paramassi, fermaneve e simili;
                      2.12) OS 13 – Strutture prefabbricate in cemento armato;
                      2.13) OS 14 – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
                      2.14) OS 15 – Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
                      2.15) OS 16 – Impianti per centrali di produzione energia elettrica;
                      2.16) OS 17 – Linee telefoniche ed impianti di telefonia;
                      2.17) OS 18-A – Componenti strutturali in acciaio;
                      2.18) OS 18-B – Componenti per facciate continue;
                      2.19) OS 19 – Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
                      2.20) OS 20-A – Rilevamenti topografici;
                      2.21) OS 20-B – Indagini geognostiche;
                      2.22) OS 21 – Opere strutturali speciali;
                      2.23) OS 22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione;
                      2.24) OS 24 – Verde e arredo urbano;
                      2.25) OS 25 – Scavi archeologici;
                      2.26) OS 27 – Impianti per la trazione elettrica;
                      2.27) OS 28 – Impianti termici e di condizionamento;
                      2.28) OS 29 – Armamento ferroviario;
                      2.29) OS 30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
                      2.30) OS 31 – Impianti per la mobilità sospesa;
                      2.31) OS 33 – Coperture speciali;
                      2.32) OS 35 – Interventi a basso impatto ambientale.
              b) le lavorazioni di cui alla lettera a), da considerarsi a qualificazione obbligatoria, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 3-quater del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto decreto n. 207 del 2010;
              c) le categorie di opere specializzate, indicate nell'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, realizzabili dall'affidatario ancorché privo della relativa qualificazione, sono le seguenti:
                  1) OS 1 – Lavori in terra;
                  2) OS 6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
                  3) OS 7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
                  4) OS 23 – Demolizione di opere;
                  5) OS 26 – Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
                  6) OS 32 – Strutture in legno;
                  7) OS 34 – Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
 

        3-sexies. Fino all'adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies del presente articolo.

          3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
          3-octies. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, da rendere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di trasmissione».
        4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.         4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.
        5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.         5. Identico.
        6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall'anno 2013 la regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Regione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità interno.         6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.
          6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:
              a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
              b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        7. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

        7. Identico.

        8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.         8. Identico.
        9. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».         9. Identico.
        10. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:         10. Identico.
            a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122»;  
            b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

        11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.

        11. Identico.

        12. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993.         12. Identico.
        13. Il Comitato di cui al comma 12 è composto dal direttore generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.         13. Identico.
        14. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.         14. Identico.
          14-bis. La definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al comma 12.
        15. Dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.         15. Identico.
        16. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le parole: «n. 233, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze,».         16. Identico.
          16-bis. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, per la quale le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.
        17. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.         17. Identico.
          17-bis. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.
        18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori. I commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono abrogati. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        19. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:         19. Identico:
        «3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.».         «3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.».

        20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

        20. Identico.

          20-bis. Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, è abrogato.
 
Articolo 2-bis.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).
 

        1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

              a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
          «8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia»;
              b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
              c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aagiunto il seguente:
          «8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni mobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».
 
Articolo 2-ter.
(Modifiche alle norme per le modalità di composizione dei seggi elettorali).
 

        1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

          «Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio on line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
              a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
              b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
 

        2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

          3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
          4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».
 
Articolo 2-quater.
 

        1. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, hanno efficacia retroattiva.

 
Articolo 2-quinquies.
(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali dell'Associazione italiana della Croce Rossa – CRI).
 

        1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» è inserita la seguente: «provinciali»;
              b) dopo le parole: «la legge 7 dicembre 2000, n. 383.» sono inserite le seguenti: «Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla CRI e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e di Bolzano».
 
Articolo 2-sexies.
(Disposizioni per le università site nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna).
 

        1. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 31 ottobre 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.
Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.

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Allegato 1
(Articolo 1, comma 20)

IMPORTO RIDUZIONI ALLE PROVINCE PER L'ANNO 2013,
AI SENSI ARTICOLO 16, COMMA 7, DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012
     Provincia     
     Anni 2013-2014     
AGRIGENTO
6.257.843
ALESSANDRIA
10.999.751
ANCONA
10.526.537
AREZZO
8.660.927
ASCOLI PICENO
4.888.967
ASTI
5.326.273
AVELLINO
7.897.147
BARI
29.879.513
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
7.184.495
BELLUNO
5.118.168
BENEVENTO
6.910.365
BERGAMO
15.062.938
BIELLA
4.725.745
BOLOGNA
19.854.861
BRESCIA
21.055.285
BRINDISI
9.884.579
CAGLIARI
16.483.867
CALTANISSETTA
5.372.161
CAMPOBASSO
8.123.062
CARBONIA-IGLESIAS
3.829.794
CASERTA
17.537.826
CATANIA
26.388.165
CATANZARO
13.891.264
CHIETI
7.693.933
COMO
11.084.745

Allegato 1
(Articolo 1, comma 20)

IMPORTO RIDUZIONI ALLE PROVINCE PER L'ANNO 2013,
AI SENSI ARTICOLO 16, COMMA 7, DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012
     Provincia     
     Anno 2013     
AGRIGENTO
6.257.843
ALESSANDRIA
10.999.751
ANCONA
10.526.537
AREZZO
8.660.927
ASCOLI PICENO
4.888.967
ASTI
5.326.273
AVELLINO
7.897.147
BARI
29.879.513
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
7.184.495
BELLUNO
5.118.168
BENEVENTO
6.910.365
BERGAMO
15.062.938
BIELLA
4.725.745
BOLOGNA
19.854.861
BRESCIA
21.055.285
BRINDISI
9.884.579
CAGLIARI
16.483.867
CALTANISSETTA
5.372.161
CAMPOBASSO
8.123.062
CARBONIA-IGLESIAS
3.829.794
CASERTA
17.537.826
CATANIA
26.388.165
CATANZARO
13.891.264
CHIETI
7.693.933
COMO
11.084.745
COSENZA
14.783.718
CREMONA
7.079.055
CROTONE
5.553.664
CUNEO
14.074.446
ENNA
3.285.417
FERMO
2.936.001
FERRARA
5.904.760
FIRENZE
23.822.267
FOGGIA
12.214.388
FORLÌ-CESENA
7.399.047
FROSINONE
16.859.046
GENOVA
20.092.057
GROSSETO
6.214.955
IMPERIA
4.864.179
ISERNIA
3.661.396
LA SPEZIA
5.076.230
L'AQUILA
9.812.589
LATINA
13.237.186
LECCE
15.355.596
LECCO
7.895.787
LIVORNO
7.514.003
LODI
5.319.327
LUCCA
10.691.985
MACERATA
7.105.100
MANTOVA
9.168.914
MASSA
4.879.473
MATERA
4.120.868
MEDIO CAMPIDANO
3.583.937
MESSINA
10.343.543
MILANO
53.407.982
MODENA
10.978.577
COSENZA
14.783.718
CREMONA
7.079.055
CROTONE
5.553.664
CUNEO
14.074.446
ENNA
3.285.417
FERMO
2.936.001
FERRARA
5.904.760
FIRENZE
23.822.267
FOGGIA
12.214.388
FORLÌ-CESENA
7.399.047
FROSINONE
16.859.046
GENOVA
20.092.057
GROSSETO
6.214.955
IMPERIA
4.864.179
ISERNIA
3.661.396
LA SPEZIA
5.076.230
L'AQUILA
9.812.589
LATINA
13.237.186
LECCE
15.355.596
LECCO
7.895.787
LIVORNO
7.514.003
LODI
5.319.327
LUCCA
10.691.985
MACERATA
7.105.100
MANTOVA
9.168.914
MASSA
4.879.473
MATERA
4.120.868
MEDIO CAMPIDANO
3.583.937
MESSINA
10.343.543
MILANO
53.407.982
MODENA
10.978.577
MONZA E DELLA BRIANZA
8.727.200
NAPOLI
43.375.323
NOVARA
8.478.756
NUORO
5.198.250
OGLIASTRA
2.413.838
OLBIA-TEMPIO
5.163.704
ORISTANO
5.310.538
PADOVA
14.150.109
PALERMO
25.649.559
PARMA
8.912.070
PAVIA
13.339.290
PERUGIA
12.833.216
PESARO E URBINO
10.697.368
PESCARA
5.897.950
PIACENZA
8.406.884
PISA
12.579.231
PISTOIA
4.703.399
POTENZA
15.889.605
PRATO
6.329.219
RAGUSA
6.022.279
RAVENNA
6.231.355
REGGIO CALABRIA
12.718.918
REGGIO EMILIA
9.846.509
RIETI
6.520.175
RIMINI
6.678.312
ROMA
78.683.727
ROVIGO
4.000.506
SALERNO
28.052.515
SASSARI
8.953.350
SAVONA
6.800.364
SIENA
10.475.543
MONZA E DELLA BRIANZA
8.727.200
NAPOLI
43.375.323
NOVARA
8.478.756
NUORO
5.198.250
OGLIASTRA
2.413.838
OLBIA-TEMPIO
5.163.704
ORISTANO
5.310.538
PADOVA
14.150.109
PALERMO
25.649.559
PARMA
8.912.070
PAVIA
13.339.290
PERUGIA
12.833.216
PESARO E URBINO
10.697.368
PESCARA
5.897.950
PIACENZA
8.406.884
PISA
12.579.231
PISTOIA
4.703.399
POTENZA
15.889.605
PRATO
6.329.219
RAGUSA
6.022.279
RAVENNA
6.231.355
REGGIO CALABRIA
12.718.918
REGGIO EMILIA
9.846.509
RIETI
6.520.175
RIMINI
6.678.312
ROMA
78.683.727
ROVIGO
4.000.506
SALERNO
28.052.515
SASSARI
8.953.350
SAVONA
6.800.364
SIENA
10.475.543
SIRACUSA
10.367.036
SONDRIO
4.334.377
TARANTO
12.002.399
TERAMO
5.595.270
TERNI
4.710.177
TORINO
39.069.867
TRAPANI
7.990.048
TREVISO
15.121.941
VARESE
15.307.174
VENEZIA
15.810.929
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
6.737.778
VERCELLI
6.051.654
VERONA
13.493.075
VIBO VALENTIA
5.097.607
VICENZA
14.886.095
VITERBO
8.511.807
SIRACUSA
10.367.036
SONDRIO
4.334.377
TARANTO
12.002.399
TERAMO
5.595.270
TERNI
4.710.177
TORINO
39.069.867
TRAPANI
7.990.048
TREVISO
15.121.941
VARESE
15.307.174
VENEZIA
15.810.929
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
6.737.778
VERCELLI
6.051.654
VERONA
13.493.075
VIBO VALENTIA
5.097.607
VICENZA
14.886.095
VITERBO
8.511.807
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