Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1658 |
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.
2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutti i minori presenti nel territorio dello Stato.
1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;
b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato», sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnate da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1. Al comma 6 dell'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «a tre mesi» sono inserite le seguenti: «nonché ai minori stranieri non accompagnati».
2. Al decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai minori stranieri non accompagnati»;
b) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: «e i suoi rappresentanti» sono inserite le seguenti; «nonché i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture – uffici territoriali del Governo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con i minori stranieri non accompagnati»;
c) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «status di rifugiato» sono inserite le seguenti: «e di minore straniero non accompagnato».
3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.
4. Ai fini di cui alla presente legge:
a) per servizio di prima assistenza si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale;
b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.
5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le regioni e i comuni.
1. All'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 5, dopo le parole: «al di fuori delle situazioni consentite,» sono inserite le seguenti: «gli uffici di frontiera».
1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dalla presente legge è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. – (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). – 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.
3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure
1. Dopo l'articolo 31-bis) del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 31-ter. – (Indagini familiari). – 1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».
1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.
a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è abrogato.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il
questore rilascia il permesso di soggiorno:a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore eta:
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i
garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».
2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la
cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.
3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti
1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosti 1990, n. 241, e successive modificazioni».
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.
1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
2. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.
1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole: «e riguardanti i minori» sono soppresse;
b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 33-bis. – (Superiore interesse del minore). – 1. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.
2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.
3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-bis del testo unico e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotti dalla presente legge, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
«3-bis. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
b) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
c) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
d) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».
1. Il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:
«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».
1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive
modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.
1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche
per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535.