Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1658


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, CARFAGNA, ANTIMO CESARO, GOZI, DALL'OSSO FRATOIANNI, MANTERO, D'AGOSTINO, DELLAI, FORMISANO, GALGANO, IORI, MARAZZITI, OLIARO, SBROLLINI, SCUVERA, SOTTANELLI, VEZZALI, RAMPI, DE ROSA
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Presentata il 4 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, arrivano in Italia circa 7.000 minori stranieri soli, lontani dalla famiglia e senza adulti di riferimento (il numero è certamente sottostimato, dal momento che considera solo i minori identificati, mentre esiste un numero rilevante di minori non identificati). Nell'ambito delle migrazioni, essi rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile. I minori stranieri hanno alle spalle viaggi che talvolta sono durati anni, arrivano in Italia spesso dopo aver vissuto violenze di ogni tipo e con il problema di dover restituire il denaro che si sono fatti prestare per il viaggio. Essi possono essere una facile preda dei circuiti di illegalità, soprattutto se non si attiva, fin dal momento del loro arrivo, una rete coordinata di protezione e di sostegno.
      Negli ultimi anni, il flusso maggiore di minori stranieri non accompagnati proviene principalmente dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'Egitto, dalla Tunisia, dalla Nigeria, dalla Somalia e dall'Eritrea e, in questi ultimi mesi anche dalla Siria. Si tratta soprattutto di adolescenti tra i 16 e i 18 anni di età, prevalentemente maschi, ma vi sono anche ragazzi più piccoli (anche di 13-14 anni) e ragazze, soprattutto provenienti dalla Nigeria. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili forniti dal Ministero dell'interno ai partner Praesidium (UNHCR, OIM, Save the Children, Croce Rossa) aggiornati al 6 settembre 2013, nei primi otto mesi del 2013 sono giunti via mare in Italia 4.050 minori, per la maggior parte non accompagnati.
      Da molti anni l'Italia affronta l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in termini di emergenza, senza una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti. Esistono in Italia esperienze di eccellenza nell'accoglienza dei minori migranti ma, nonostante l'impegno di molti sia all'interno delle istituzioni che nelle reti associative e di volontariato, ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sono sempre rispettati: dal diritto al riconoscimento della minore età a quello ad un'accoglienza decorosa, dal diritto alla nomina di un tutore alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano.
      Le associazioni impegnate nella protezione dei minori stranieri non accompagnati – tra le quali Save the Children che ha contribuito all'elaborazione di questa proposta di legge – hanno accumulato un'esperienza diretta che ha consentito loro di rilevare fondamentali carenze e disfunzioni nell'accoglienza e nella protezione di questi minori.
      Tali carenze e disfunzioni hanno fatto venire alla luce la necessità di prevedere una disciplina organica in materia e un'omogenea applicazione delle norme che garantisca uguali tutele in tutto il territorio nazionale.
      La stessa Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, a seguito di un'indagine conoscitiva, aveva approvato, il 21 aprile 2009, una risoluzione avente ad oggetto i minori stranieri non accompagnati che conteneva alcuni importanti impegni per il Governo, riferiti direttamente alla necessità di sciogliere i maggiori nodi critici emersi dalle prime risultanze dell'indagine.
      In particolare, l'indagine conoscitiva aveva evidenziato una situazione di notevole gravità sociale relativamente ai fenomeni riscontrati, imponendo alla Commissione l'urgenza di individuare al più presto strumenti immediati atti a garantire un'efficace tutela di questi minori, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse alla loro incerta sorte e alla prevaricazione dei loro più elementari diritti di soggetti deboli.
      La presente proposta di legge vuole quindi definire un sistema stabile di accoglienza, con regole certe, volto a garantire pari condizioni di accesso a tutti i minori, maggiore stabilità e dunque qualità nella rete di accoglienza, ottimizzazione delle risorse pubbliche, dal momento che è noto che, nelle fasi di emergenza, cresce anche la spesa e diviene più difficile garantire efficienza e trasparenza.
      I punti salienti che vengono affrontati dalla presente proposta di legge riguardano, quindi, la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età; l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con standard qualitativi garantiti, e l'attivazione di una banca dati nazionale per disciplinare l'invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici degli stessi minori; la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni; la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano, nel rispetto dei princìpi della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991; la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità (vittime di tratta e di sfruttamento, richiedenti asilo e altri); il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati anche vicini al compimento della maggiore età; il coinvolgimento attivo delle comunità nell'accoglienza e nell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, sviluppando l'affido familiare come alternativa alla comunità e la figura dei «tutori volontari» in rete con i garanti per l'infanzia e l'adolescenza.
      Con l'articolo 1 si vuole circoscrivere l'applicabilità della legge ai minori stranieri non accompagnati presenti alla frontiera o nel territorio italiano, facendo peraltro salva la possibilità per i minori stranieri non accompagnati di Paesi membri dell'Unione europea di usufruire delle medesime tutele, soprattutto in termini di servizi specializzati. Non è tuttavia intenzione della legge istituire una normativa «speciale» per questi minori stranieri non accompagnati; si ha infatti ben presente la necessità di applicare il sistema di protezione in vigore in Italia a tutti i minori, colmando semmai le lacune che l'acuirsi di fenomeni migratori di minori ha evidenziato. L'intenzione è quindi quella di rafforzare il sistema di tutela dei diritti, rispondendo agli specifici bisogni dei minori migranti.
      L'articolo 2 fa rientrare nella definizione di minori stranieri non accompagnati anche i minori richiedenti protezione internazionale, in linea con la risoluzione n. 97/C211/03 del Consiglio, del 26 giugno 1997 in materia, finora invece non considerati di competenza del Comitato per i minori stranieri, le cui funzioni sono state recentemente trasferite alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Essere un minore non accompagnato richiedente protezione internazionale non vuol dire, infatti, non essere allo stesso tempo un minore straniero non accompagnato ed, anzi, l'esperienza sul campo ci mostra come non sempre la domanda di protezione sia contestuale all'identificazione del minore come tale.
      Con l'articolo 3 si vuole disciplinare in modo organico, alla luce dell'intensificarsi dei flussi migratori, l'ingresso dei minori stranieri non accompagnati nel territorio, vietandone il respingimento alla frontiera e prevedendolo esclusivamente nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e sia finalizzato al loro riaffidamento ai familiari.
      Con l'articolo 4 si disciplinano le modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori stranieri non accompagnati, presso i valichi di frontiera, garantendo l'accesso alle organizzazioni di tutela anche ai presunti minori prima della loro identificazione. Si vuole garantire, inoltre, a tutti i presunti minori un servizio di prima assistenza, che faccia fronte, anche prima dell'identificazione, ai bisogni primari degli stessi, nonché il collocamento in una struttura adeguata nelle more della definizione delle operazioni di identificazione.
      La ratio dell'articolo 5 sta nell'armonizzazione del sistema delle segnalazioni della presenza di un minore nel territorio, disponendo che gli uffici di frontiera segnalino, al pari di ogni altro pubblico ufficiale, la presenza di minori stranieri non accompagnati alle autorità competenti, tra cui il tribunale per i minorenni, chiamato ad adottare opportuni provvedimenti temporanei nell'interesse dello stesso minore.
      L'articolo 6 vuole rendere la procedura di identificazione omogenea nel territorio ed adatta all'età del presunto minore. Identificare correttamente un minore è fondamentale, così come garantire allo stesso la protezione accordata ai minori in Italia anche nelle more della procedura di identificazione stessa. Si afferma, perciò, che l'identificazione non può prescindere da un approfondito colloquio personale; che in caso di dubbio sull'età, è necessario esperire ogni opportuno tentativo di identificare la persona senza ricorrere a procedure mediche, che devono essere disposte dall'autorità giudiziaria solo come extrema ratio; che in questo caso il presunto minore deve sempre essere informato e acconsentire a sottoporsi agli esami medici, così come la persona che esercita i poteri tutelari sullo stesso; che la procedura medica di accertamento dell'età deve adottare un approccio multidisciplinare; che il referto medico deve sempre riportare un range di età, non potendo, come gli studi scientifici dimostrano, l'età essere determinata esattamente attraverso nessun esame medico, né tantomeno attraverso un insieme di esami medici; che la pubblica autorità deve emettere un provvedimento di attribuzione dell'età, ricorribile al pari degli altri provvedimenti amministrativi o giudiziali. Si sancisce, infine, il principio, già richiamato da atti amministrativi, della presunzione della minore età in caso permangano dubbi anche dopo gli accertamenti medici, in linea con quanto già disposto in tal senso dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in materia di procedimento penale a carico di imputati minorenni.
      L'articolo 7, partendo dall'assunto che le indagini familiari non servono solo ai fini di un rimpatrio, ma sono necessarie a comprendere quale possa essere la soluzione di lungo periodo migliore per il minore, dispone che queste debbano essere attivate senza indugio, non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei o in Paesi terzi e che l'affidamento a familiari idonei deve essere sempre preferito al collocamento in comunità.
      L'articolo 8 mira a promuovere l'istituto dell'affidamento familiare di cui alla legge n. 184 del 1983 anche per i minori non accompagnati, sulla base di significative esperienze portate avanti da alcuni comuni nel territorio italiano (ad esempio Parma).
      L'articolo 9 disciplina l'istituto del rimpatrio assistito, spostando la competenza all'adozione del provvedimento dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tribunale per i minorenni, che è l'organo a cui la Costituzione assegna istituzionalmente il compito di promuovere e di tutelare il superiore interesse dei minori.
      Lo scopo dell'articolo 10 è quello di dotare il minore straniero non accompagnato di una «storia personale» nel territorio italiano, per permettere a ogni operatore che entra in contatto con lo stesso di prendere decisioni in linea con il percorso già fatto, di evitare di sottoporre il minore a procedure alle quali è già stato sottoposto (ad esempio l'accertamento dell'età, che in alcuni casi è stato ripetuto anche quattro o cinque volte), di scegliere sempre la soluzione migliore per quel determinato minore. Trattandosi di dati personali, si ribadisce comunque la tutela espressa dalla normativa in vigore sulla privacy.
      L'articolo 11 disciplina in maniera organica, anche a partire dalla giurisprudenza in materia, il rilascio del permesso di soggiorno per i minori, che può essere concesso anche prima della nomina formale del tutore e che deve essere rilasciato «per motivi familiari» quando il minore non è collocato in una casa-famiglia, ma è affidato a un cittadino italiano o straniero. Viene eliminato, infine, il permesso di soggiorno «per integrazione del minore», istituito dalla legge n. 189 del 2002 e mai realmente applicato.
      Con l'articolo 12 si vuole promuovere l'istituzione di elenchi di tutori volontari presso ogni tribunale ordinario, al fine di scongiurare la cattiva prassi segnalata da diversi territori di un tutore che ha in carico decine di minori stranieri non accompagnati.
      L'articolo 13 istituisce il Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati raccogliendo i numerosi appelli per un trasferimento sollecito in tutto il territorio nazionale dei minori che giungono in Italia. Attualmente non esiste nessuna procedura per l'accoglienza diffusa dei minori stranieri non accompagnati e i costi dell'accoglienza ricadono interamente sui comuni di arrivo o di invio dei minori. Ci sono diversi contenziosi, peraltro, su quale sia il comune che assume l'onere al pagamento delle rette. Un sistema nazionale solleverebbe i comuni più interessati dal fenomeno migratorio, che investono buona parte del proprio bilancio su tale fenomeno. La finalità del sistema è quella di garantire che per ogni minore sia effettuata una valutazione approfondita in merito al luogo dove può essere collocato e che le strutture deputate all'accoglienza prevedano servizi specifici rispondenti ai bisogni precipui dei minori non accompagnati.
      L'articolo 14 mira a risolvere i problemi derivanti dal ritardo della pubblica amministrazione nel rilascio del parere necessario alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Molti sono infatti i dinieghi di conversione fondati unicamente sulla mancata ricezione del suddetto parere da parte delle questure competenti. Inoltre è prevista una misura di integrazione di lungo periodo che stabilisce l'affidamento ai servizi sociali fino al compimento del ventunesimo anno di età per i minori esposti maggiormente a situazioni di vulnerabilità e che hanno, tuttavia, intrapreso un percorso di integrazione nel nostro territorio.
      Con l'articolo 15 si recepisce l'accordo Stato-regioni promosso dall'allora Ministro della salute Balduzzi, che prevede l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) anche per i minori privi di permesso di soggiorno e si stabiliscono procedure operative per l'attuazione di tale misura.
      L'articolo 16 favorisce l'esercizio del diritto all'istruzione per i minori non accompagnati, prevedendo che essi possano utilmente conseguire il titolo di studi, anche quando sono divenuti maggiorenni nelle more del percorso di istruzione. Si vuole inoltre sostenere l'incontro tra la scuola e il lavoro, promuovendo accordi tesi alla promozione dell'apprendistato.
      Gli articoli 17 e 18 sono volti a garantire anche per i minori stranieri non accompagnati un sistema di giustizia child friendly, come raccomandato dalle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, al fine di promuovere una partecipazione attiva degli stessi minori in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano.
      Gli articoli 19, 20 e 21 mirano a rafforzare il sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati maggiormente vulnerabili: vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e minori coinvolti in attività illecite, per i quali sono previste misure specifiche di tutela, in relazione all'accoglienza, che è garantita anche ai minori autori di reato che partecipano attivamente a un percorso di reinserimento sociale, ai servizi offerti e ai procedimenti giudiziari e amministrativi che li riguardano.
      L'articolo 22 promuove l'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, anche per l'annullamento di atti illegittimi che riguardano minori stranieri non accompagnati. Infatti, in quanto minori, essi non hanno piena capacità di agire e può capitare che l'esercente i poteri tutelari non abbia interesse ad agire in giudizio in nome e per conto dei minori stessi creando così un vuoto nella tutela giurisdizionale dei loro diritti.
      L'articolo 23 prevede la costituzione di un Tavolo tecnico con finalità di indirizzo delle politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, composto da rappresentanti di tutte le autorità coinvolte in tali politiche, nonché da rappresentanti delle organizzazioni di tutela e delle comunità di accoglienza. Al fine di garantire la piena applicazione dell'articolo 12 della citata Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sono previste periodiche consultazioni con rappresentanze di minori stranieri non accompagnati.
      L'articolo 24 promuove la cooperazione internazionale ed europea al fine di armonizzare i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati nei diversi Stati di origine, di transito e di destinazione.
      Gli articoli 25 e 26 prevedono la copertura finanziaria.
      L'articolo 27 prevede che il Governo apporti le necessarie modifiche ai regolamenti vigenti nella materia.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati nonché ai minori stranieri non accompagnati cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio nazionale, fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea.
      2. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore in materia di protezione dei minori, applicabili a tutti i minori presenti nel territorio dello Stato.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, anche se convivente con parenti entro il quarto grado che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 3.
(Divieto di respingimento).

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
      «1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;

          b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato», sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore».

      2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnate da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.
(Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza).

      1. Al comma 6 dell'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «a tre mesi» sono inserite le seguenti: «nonché ai minori stranieri non accompagnati».
      2. Al decreto del Ministro dell'interno 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai minori stranieri non accompagnati»;

          b) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole: «e i suoi rappresentanti» sono inserite le seguenti; «nonché i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture – uffici territoriali del Governo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con i minori stranieri non accompagnati»;

          c) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: «status di rifugiato» sono inserite le seguenti: «e di minore straniero non accompagnato».

      3. A ogni minore straniero non accompagnato sono immediatamente garantiti un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi di frontiera.
      4. Ai fini di cui alla presente legge:

          a) per servizio di prima assistenza si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale;

          b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere attività di accoglienza, anche temporanea, o per il tempo strettamente necessario a concludere le operazioni di identificazione e a individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore, e comunque, non oltre le 72 ore dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura.

      5. L'elenco dei servizi e delle strutture di cui al comma 4, nonché dei requisiti essenziali che essi devono possedere è determinato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti le regioni e i comuni.

Art. 5.
(Obbligo di segnalazione).

      1. All'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è abrogato;

          b) al comma 5, dopo le parole: «al di fuori delle situazioni consentite,» sono inserite le seguenti: «gli uffici di frontiera».

Art. 6.
(Identificazione).

      1. Dopo l'articolo 31 del testo unico, come modificato dalla presente legge è inserito il seguente:
      «Art. 31-bis. – (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). – 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente e coadiuvati, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolgono un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
      2. Al termine del colloquio di cui al comma 1 il giudice tutelare competente impartisce le opportune disposizioni per il proseguimento della procedura di identificazione e di accoglienza.
      3. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure

di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.
      4. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.
      5. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato il giudice tutelare competente può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
      6. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
      7. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis.
      8. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
      9. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.
      10. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale ordinario.
      11. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea European dactyloscopie (EURODAC)».
Art. 7.
(Indagini familiari).

      1. Dopo l'articolo 31-bis) del testo unico, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 31-ter. – (Indagini familiari). – 1. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei

minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi.
      2. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.
      3. Il risultato delle indagini di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.
      4. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».
Art. 8.
(Affidamento).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «1-bis. Gli enti locali promuovono la compilazione di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l'affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

Art. 9.
(Rimpatrio assistito).

      1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.


      2. All'articolo 33 del testo unico, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

          b) il comma 3 è abrogato.

Art. 10.
(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
      2. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, l'assistente sociale compila un'apposita cartella sociale e dà indicazioni utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
      4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.
(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).

      1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il

questore rilascia il permesso di soggiorno:

          a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore di anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore eta:

          b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano.

Art. 12.
(Tutela).

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale ordinario è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, in base alla procedura definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del testo unico, introdotto dalla presente legge, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i

garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali ordinari sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.
      2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.
Art. 13.
(Sistema nazionale di accoglienza).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, di seguito denominato «Sistema».
      2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.
      3. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti

dal colloquio di cui all'articolo 31-bis del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
      4. Qualora dal colloquio di cui al comma 3 emerga un fondato dubbio rispetto alla qualificazione del minore quale vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, lo stesso è collocato in una struttura prevista dal programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificato dalla presente legge, o in una comunità del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
      5. Le regioni stabiliscono specifici requisiti organizzativi, tra i quali il servizio di mediazione culturale e il servizio di assistenza legale gratuito, per le comunità per minori che accolgono minori stranieri non accompagnati.
Art. 14.
(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosti 1990, n. 241, e successive modificazioni».
      2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, con decreto motivato, il proseguimento dell'accoglienza presso una delle strutture di cui all'articolo 13 e l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 15.
(Diritto alla salute).

      1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

      2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.

Art. 16.
(Diritto all'istruzione).

      1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
      2. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 17.
(Diritto all'ascolto dei minori nei procedimenti).

      1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 28, le parole: «e riguardanti i minori» sono soppresse;

          b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 33-bis. – (Superiore interesse del minore). – 1. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.
      2. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.
      3. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 18.
(Diritto all'assistenza legale).

      1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese

dello Stato in ogni stato e grado del procedimento».
Art. 19.
(Minori vittime di tratta).

      1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
      2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-bis del testo unico e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotti dalla presente legge, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

Art. 20.
(Minori richiedenti protezione internazionale).

      1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
      «3-bis. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

          b) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

          c) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

          d) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

Art. 21.
(Minori coinvolti in attività illecite).

      1. Il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:
      «6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».

Art. 22.
(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela).

      1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive

modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
Art. 23.
(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale che, di concerto con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.
      2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 garantisce, altresì, periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 24.
(Cooperazione internazionale).

      1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche

per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.
Art. 25.
(Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

      1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 26.
(Disposizione finanziaria).

      1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

Art. 27.
(Disposizioni di adeguamento).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535.

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