Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1343


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAMPANA, AMODDIO, MANZI, MARRONI, MATTIELLO
Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sull'identità dei propri genitori biologici e di rinunzia della madre naturale all'anonimato
Presentata il 10 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, lo Stato deve essere l'artefice, attraverso le leggi ordinarie, di normative adeguate alla tutela dei diritti naturali dell'uomo, diritti che la Carta costituzionale definisce inviolabili: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...)».
      Tali diritti non ci competono in quanto cittadini, ma in quanto uomini.
      L'associazione Astro nascente – Adozione e origini biologiche, membro del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, vuole dare il suo contributo al rispetto di questi basilari diritti, lottando affinché la conoscenza delle proprie origini biologiche possa essere riconosciuta come un diritto naturale e inviolabile dell'individuo. La ricerca delle origini biologiche è un'esigenza particolarmente sentita dalle persone adottate, come dimostrano anni di attività dell'associazione, che ha consentito a molti figli adottivi di conoscere i loro genitori biologici.
      L'associazione, in molti anni di attività, ha evidenziato come sia elevato il numero di coloro che partono alla ricerca delle proprie origini con un'idealizzazione (piuttosto che un'idea) di ciò che poteva essere stata la loro adozione, immaginandola una conseguenza di una costrizione all'abbandono o di un inganno di cui i genitori biologici (la mamma più spesso nell'immaginario) sono stati oggetto.
      La storia di un figlio adottivo ha inizio, infatti, dall'abbandono, che è spesso la conseguenza del senso di «non farcela» dei genitori biologici e che, a sua volta, stabilisce le basi per l'adozione.
      L'abbandono di neonati è sempre esistito ed esisterà sempre finché ci saranno madri in situazioni di emergenza che riterranno di avere molte buone ragioni per abbandonare il loro bambino alla nascita, quali la negazione della propria gravidanza, la gravidanza extraconiugale, la gravidanza precoce, la povertà o la malattia.
      Qualunque sia la causa dell'abbandono, intenzionale o coattivo, una donna deve avere il diritto di partorire in maniera consapevole e sicura per sé e per il suo bambino. Per questo è importante metterla al corrente della possibilità di partorire in anonimato, soprattutto quando in determinate circostanze tale scelta può rappresentare quella più adeguata e meno traumatica.
      Condizione di tale scelta è la certezza che in futuro essa sarà inderogabilmente rispettata e non potrà decadere in maniera improvvisa e arbitraria, soprattutto senza il consenso della donna.
      Per questo motivo non è auspicabile una modifica legislativa che permetta di agire in maniera impositiva sullo stato di anonimato dichiarato anni prima dalla madre biologica stessa.
      Difatti la legge tutela il diritto a un parto segreto e anonimo, cioè il diritto di scegliere, entro dieci giorni dalla nascita del figlio, se riconoscerlo o no, se assumersi la responsabilità di crescerlo oppure se affidarlo alle apposite istituzioni prima e a una famiglia adottiva in seguito.
      Numerose sono le parti coinvolte nella ricerca delle origini biologiche. Esse non si limitano solamente alla madre biologica e al figlio dato in adozione, ma si estendono anche alle famiglie createsi intorno a loro, che potrebbero essere all'oscuro dei fatti. Non è un caso che l'associazione Astro nascente, nel sostenere il diritto di accesso di ciascun individuo alle proprie origini e lottando affinché la legge possa cambiare, pone la massima attenzione ai diritti di tutte le parti coinvolte.
      La ricerca delle origini biologiche evidenzia quanto le nostre origini siano complesse e come abbiano radici che precedono la nostra nascita.
      La presente proposta di legge è basata sul principio secondo il quale a ciascuna persona deve essere data la piena libertà di esercitare o no il diritto ad ampliare la conoscenza sulle proprie origini biologiche. In tal senso resta intatto il diritto all'anonimato per coloro che non intendono avvalersi dell'istituto giuridico che si propone.
      Niente e nessuno potrà mai obbligare una madre, che anni prima ha scelto l'anonimato, a svelarsi all'improvviso senza il suo consenso. Essa va comunque interpellata e, nel caso non volesse, dobbiamo rispettare questa sua decisione.
      Non possiamo giudicare una persona che non conosciamo, non possiamo sapere a priori se una donna ha abbandonato il figlio per amore – questo ci piace pensare – o per egoismo, ma sentiamo che è giusto darle una seconda possibilità, se lo desidera.
      «Madre segreta», il servizio che la provincia di Milano mette a disposizione delle donne incinte in situazioni di disagio, ha operato negli anni a sostegno di molte madri in difficoltà, indirizzandole, grazie anche all'attività dei suoi operatori e mediante un numero verde, ai servizi territoriali. Nei casi più gravi, quelli che rientrano nel «Progetto Arianna», le partorienti in situazioni di disagio sono seguite direttamente, sono informate sul loro diritto a rimanere anonime e a non riconoscere il nascituro, cercando di fare maturare in loro una scelta libera e consapevole, e sono accompagnate fino al parto.
      I progetti portati avanti e le iniziative a sostegno delle madri in difficoltà hanno evidenziato che l'abbandono è spesso una scelta difficile e complessa. Infatti l'abbandono in sé non è una cosa positiva, ma gli abbandoni di fatto sono sempre esistiti e sempre esisteranno ed è dunque necessario che le istituzioni pubbliche e la società ne limitino gli effetti negativi, con conseguenze spesso tragiche per la salute e per la vita della madre e del bambino. Ciò, tuttavia, non vuol dire privare la madre biologica e suo figlio, per sempre, del diritto, regolato da una disciplina rigorosa, alla conoscenza delle rispettive identità.
      Questa proposta di legge persegue l'obiettivo di rendere possibile, per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita, l'accesso alle informazioni sulle proprie origini, mediante un procedimento del tutto conforme al dettato costituzionale, il quale non va a ledere la sfera personale dell'adottato né della madre biologica.
      Infatti la rinunzia all'anonimato, rientrando nella categoria degli atti personali, non potrà essere imposta da alcuna autorità giudiziaria, dovendo partire solo ed esclusivamente dalla coscienza della madre biologica. Inoltre, tale atto non farà acquisire alla madre naturale alcuna potestà genitoriale.
      Auspichiamo quindi un esame approfondito e rapido della presente proposta di legge per venire incontro alle necessità delle persone il cui destino è stato condizionato da una separazione traumatica e da una privazione all'inizio del loro percorso esistenziale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza oppure nega, con decreto motivato, l'accesso alle notizie richieste»;

          b) al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La madre di cui al primo periodo ha il diritto di rinunziare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato. La rinunzia si esercita mediante apposita dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza della madre medesima. Nel caso in cui, prima della rinunzia, sia stata già rigettata l'istanza dell'adottato, per la motivazione di cui al primo periodo del presente comma, il tribunale per i minorenni, sentito l'adottato, procede d'ufficio ai sensi del comma 6».

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