Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1797 |
1) le regole e le condizioni che devono essere seguite dai produttori;
2) la certezza delle metodiche di controllo del THC delle coltivazioni, dando così anche alle Forze dell'ordine e ai magistrati certezze su questa materia e sulle procedure da eseguire;
3) i limiti di THC ammessi nell'alimentazione umana e zootecnica e nella cosmesi, lasciando a decreti ministeriali e circolari e, per quanto di competenza, a norme regionali l'attuazione della legge.
Infatti, senza un quadro legislativo chiaro su questa materia è pressoché impossibile trovare imprenditori o finanziatori disposti a investire poiché esiste il rischio concreto che le loro iniziative incontrino difficoltà come quelle rilevate. E analoghe difficoltà possono incontrare anche iniziative di sviluppo finanziate con fondi pubblici come quelle che si intendono attivare con i più recenti progetti di legge.
Si evidenzia, infine, la necessità di sostenere il decollo delle filiere della canapa non soltanto con i contributi dei piani di sviluppo rurale regionali o con fondi destinati allo sviluppo economico sostenibile e all'innovazione ma anche, com’è avvenuto per i materiali provenienti da riciclo, stabilendo quote riservate negli appalti pubblici e, per quanto riguarda il risparmio energetico, l'adozione di incentivi che premino l'impiego di materiali prodotti nel raggio di qualche decina di chilometri.
All'articolo 1 si definisce l'ambito di applicazione della legge nelle coltivazioni di canapa delle varietà a tenore di THC inferiore allo 0,2 per cento, precisando nel contempo che ad esse non si applica il citato testo unico che, con l'impiego della denominazione «cannabis indica» intendeva riferirsi alle varietà con tenore di
1. Ai fini della ricerca e dello sviluppo di colture agricole sostitutive di colture eccedentarie, fornitrici di materie prime biodegradabili per le industrie e, in generale, della riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e del contrasto alla desertificazione dei suoli e alla perdita di biodiversità, la presente legge reca disposizione per la promozione della coltivazione e della prima trasformazione della cannabis sativa, per l'incentivazione dell'impiego di semilavorati di canapa di produzione agricola locale e per la realizzazione di nuovi processi produttivi organici e completi, conformi alle moderne logiche di filiera.
2. La presente legge si applica solo alle coltivazioni di cannabis sativa delle varietà che fruiscono del contributo dell'Unione europea, di seguito denominate «varietà ammesse», e che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
1. La coltivazione della cannabis sativa per la fornitura di semilavorati, fibra, canapulo, polveri oli o carburanti, alle industrie di diversi settori compreso quello energetico, per la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano e zootecnico,
di profumi e di cosmetici, per la pratica agronomica del sovescio, per lavori di bioingegneria, per la bonifica di siti inquinati, nonché per attività didattiche e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati è consentita in Italia senza necessità di autorizzazione, a condizione che si tratti di cannabis sativa delle varietà ammesse e che i soggetti che la coltivano rispettino le procedure e le condizioni stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) d'intesa con gli altri Ministeri interessati. 1. Nel controllo del contenuto di delta 9 traticidrocannabinolo (THC) delle coltivazioni di cannabis sativa di cui alla presente legge gli organi tecnici incaricati dal MIPAAF ai sensi della normativa dell'Unione europea e le Forze dell'ordine impiegano il metodo stabilito dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, di seguito denominato «regolamento».
2. Qualora all'esito del controllo il contenuto di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento il coltivatore che ha rispettato le prescrizioni impartite dal MIPAAF non incorre in nessuna sanzione. L'organo che verifica il superamento del limite stabilito per l'assegnazione del contributo alla coltivazione ne dà comunicazione al MIPAAF per l'attivazione della procedura prevista dal regolamento europeo nei confronti della varietà di cannabis sativa che ha superato tale limite.
3. Qualora all'esito del controllo di cui al comma 2 il contenuto di THC nella coltivazione risulti superiore allo 0,5 per cento e fino all'1 per cento le Forze
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le associazioni degli agricoltori e dei produttori di settore più rappresentative a livello nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai soggetti che possono coltivare cannabis sativa, agli adempimenti a carico di tali coltivatori e dei primi trasformatori, all'individuazione degli organi tecnici preposti al controllo a campione del tenore di THC delle coltivazioni, ai laboratori di riferimento per gli esami necessari, ai metodi di prelievo, di conservazione e di preparazione dei campioni da analizzare, ai metodi di prelievo, di conservazione e di preparazione dei campioni da analizzare, ai metodi di analisi, alle ricerche affidate alle istituzioni pubbliche per la ricostruzione di un patrimonio genetico adeguato alle condizioni
pedoclimatiche nazionali e alle esigenze delle diverse industrie, nonché alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti criteri:
a) la coltivazione di cannabis sativa senza necessità di specifica autorizzazione
preventiva è consentita agli agricoltori o agli imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, singoli o associati, alle imprese o ai singoli che utilizzano coltivatori o contoterzisti per sperimentare la coltivazione di cannabis sativa ai fini dell'avvio di una nuova attività o di una nuova impresa, alle università e agli istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ai musei etnografici dedicati o che hanno sezioni dedicate alla cannabis sativa, ai titolari o ai partner di progetti di ricerca o sviluppo industriale ovvero di progetti di rilievo sociale approvati da enti pubblici che prevedono la realizzazione di coltivazioni di cannabis sativa o l'impiego di materiali di cannabis sativa, nonché ai titolari o ai partner di progetti approvati che prevedono l'impiego della cannabis sativa come pianta depuratrice dei terreni da sostanze inquinanti;b) la superficie minima coltivata deve essere pari a 0,5 ettari, per ogni impresa, ente o progetto e di 1.000 metri quadrati per appezzamento;
c) possono essere coltivate soltanto varietà di cannabis sativa iscritte nel registro europeo delle sementi;
d) il coltivatore, l'impresa o la persona per conto della quale il coltivatore opera devono dimostrare l'impiego di semente certificata mediante fattura di acquisto e il cartellino rilasciato dall'ente preposto;
e) la comunicazione della semina della cannabis sativa deve essere trasmessa a cura del coltivatore alla stazione delle Forze dell'ordine più vicina entro dieci giorni dall'emergenza delle piantine. Nella comunicazione devono anche essere indicate l'eventuale impresa o persona per conto della quale è attivata la coltivazione e la destinazione del prodotto ottenuto. In caso di successiva perdita del raccolto o di cambio della destinazione dello stesso, un'analoga comunicazione deve essere trasmessa alla medesima stazione delle Forze
dell'ordine a cui è stata trasmessa la comunicazione della semina;f) il controllo a campione del tenore di THC delle coltivazioni prescritto dalla normativa europea è eseguito esclusivamente dal Centro di ricerca per le colture industriali (CRA-CIN) o da altra istituzione pubblica specializzata individuata dal MIPAAF;
g) per i controlli e gli esami di loro competenza le Forze dell'ordine e i magistrati devono utilizzare gli istituti e i laboratori specializzati allo scopo individuati del MIPAAF.
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, tenuto conto dei valori individuati e approvati dal Consiglio superiore di sanità, aggiorna le tabelle allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per quanto concerne i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di cannabis sativa.
1. Il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e gli enti locali provvedono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'impiego nelle costruzioni di semilavorati o di manufatti prodotti con l'impiego di piante non alimentari prodotte dall'agricoltura rinnovabili annualmente. Tali incentivi si sommano ai benefìci previsti dalla legislazione vigente per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.
1. Il MIPAF e le regioni possono stanziare somme per l'assegnazione di contributi in conto capitale dell'importo massimo di 600.000 euro ciascuno, per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di prima trasformazione della cannabis sativa con caratteristiche tecniche tali da servire la produzione di bacini con una superficie non inferiori a 500 ha.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante bando su base nazionale o regionale per impianti che trasformano esclusivamente cannabis sativa in Italia o direttamente dal primo trasformatore ovvero acquistata sulla base di contratti di coltivazione o di ritiro del materiale vegetale stipulati tra il primo trasformatore e il produttore agricolo ed esclusivamente se il progetto presentato è finalizzato all'attivazione di una filiera completa.
3. Il vincolo all'impiego di cannabis sativa coltivata in Italia è valido per anni dieci e, comunque, per la maggiore durata prevista per l'impianto, salvo casi dimostrati di forza maggiore. Nel caso che l'impianto cessi di lavorare il prodotto italiano il titolare deve rimborsare all'ente pubblico il contributo ricevuto ai sensi del presente articolo, rapportato al periodo ancora da ammortizzare.
4. La prima trasformazione della cannabis sativa, intesa come prima separazione della fibra dal canapulo e le successive lavorazioni necessarie per adattare fibra e canapulo alle esigenze delle industrie, è considerata, a tutti gli effetti lavorazione
1. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono emanare bandi atti a promuovere la ricerca e l'innovazione nei settori agronomico, agromeccanico, agroindustriale, artigianale, alimentare e nutraceutico, finalizzati a incentivare la coltivazione e la lavorazione della cannabis sativa nonché l'impiego di materiali di cannabis sativa.
2. I progetti presentati ai sensi del comma 1 devono espressamente tenere conto dei risultati delle sperimentazioni compiute in Italia a decorrere dal 1998.
3. Lo Stato, le regioni, le università e gli altri istituti di ricerca pubblici o pubblico-privati nonché i soggetti privati che hanno usufruito di contributi pubblici per lo svolgimento di ricerche devono rendere pubblici o fornire, in caso di specifica richiesta, i risultati delle ricerche sulla coltivazione della cannabis sativa e sui suoi impieghi condotte a decorrere dal 1998.
1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6) la cannabis sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;».
2. L'applicazione del sequestro cautelativo da parte delle Forze dell'ordine previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle coltivazioni di cannabis saliva è ammesso esclusivamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dopo che sia stato definitivamente accertato, con i metodi di prelievo, di conservazione e di preparazione dei campioni nonché di analisi stabiliti dallo stesso Ministero, che la coltivazione ha un contenuto di principio attivo psicotropo delta – 1 tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento.
1. Il MIPAAF, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un marchio da concedere a tutte le imprese che trasformano i prodotti della cannabis sativa nel territorio nazionale, stabilendo le modalità e le condizioni per la concessione di tale marchio.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.