Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1797


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ZACCAGNINI
Disposizioni per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca
Presentata il 12 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La coltivazione della canapa da fibra e la sua lavorazione sono state in passato una delle voci principali dell'economia di vaste aree di alcune regioni d'Italia.
      Su scala economicamente significativa la coltura è cessata verso la fine degli anni cinquanta soprattutto a causa delle difficoltà di coltivazione e di lavorazione e con l'arrivo dagli Stati Uniti d'America (USA) del cotone e delle fibre sintetiche, meno costosi e «più moderni».
      Con la successiva emanazione della normativa antidroga e con il perdersi del ricordo della coltivazione della canapa da fibra si è poi diffuso il convincimento che la coltivazione della canapa fosse del tutto vietata, mentre anche attraverso la semplice lettura del teso unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si comprende che il legislatore si riferisce esclusivamente alla cannabis indica e al delta 9 tetraidrocannabinolo (THC). In pratica sono vietate solo la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione della canapa da droga, qualora non siano state autorizzate specificamente dal Ministero della salute per la produzione di farmaci nel rispetto delle prescrizioni stabilite dallo stesso testo unico (recinzione e illuminazione delle coltivazioni, conta dei semi utilizzati per la semina, conta delle piante emerse, registro di carico e scarico delle piante ottenute).
      In conseguenza della diffusione di tale errata credenza, chi negli anni settanta e fino al 1997 ha tentato in Italia di riprendere la coltivazione della canapa da fibra ha subìto pesanti interventi delle Forze dell'ordine e onerosi procedimenti penali, mentre in altre nazioni europee e soprattutto in Francia i coltivatori di canapa percepivano dall'Unione europea un contributo pari a quasi 1,5 milioni di lire per ettaro, importante occasione di reddito persa dai coltivatori italiani.
      In Francia la coltivazione della canapa da fibra non è mai cessata; in Inghilterra, Germania, Polonia, Ungheria e Romania la coltivazione è ripresa dagli anni novanta; in Italia, nonostante la canapa fosse, già dall'epoca autarchica, considerata la risorsa agricola più interessante per le industrie in sostituzione dei materiali di origine fossile, la coltivazione si è potuta riprendere soltanto dal 1998, dopo l'emanazione della circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 734 del 2 dicembre 1997.
      L'interruzione per oltre cinquanta anni nella coltivazione e della trasformazione della canapa è stata causa di un pesante gap tecnologico sia nella genetica, settore in cui l'Italia aveva in passato primeggiato, sia per quanto concerne i macchinari agricoli e quelli per la prima trasformazione.
      La ripresa della coltivazione della canapa da fibra in Italia ha avuto inizio dopo l'emanazione della citata circolare ministeriale del 1997 che dava attuazione, in Italia, alla normativa europea in materia di sostegno alla coltivazione. Al decollo delle coltivazioni su scala rilevante si opponevano la situazione poco chiara della normativa e la mancanza di macchinari per la prima trasformazione della canapa adatti alle realtà italiane (nei Paesi del nord Europa vengono utilizzati macchinari costruiti per il lino adattati per la canapa soprattutto perché in tali Paesi le varietà di canapa hanno caratteristiche simili al lino, mentre le varietà di canapa adattate ai climi più caldi e meno piovosi hanno caratteristiche piuttosto diverse con rese anche molto più elevate).
      In mancanza di una normativa del rango di legge specifica su tale coltura e in presenza soltanto di decreti e di circolari ministeriali per dare attuazione alla normativa europea sui contributi a sostegno della coltivazione, coloro che coraggiosamente hanno cominciato a coltivare canapa da fibra si sono sempre trovati in balia del buon senso e dell'intelligenza degli appartenenti alle Forze dell'ordine e dei magistrati che intervenivano. Talvolta, a seguito di accertamenti eseguiti con procedure di prelievo e di esame difformi da quanto prescritto dalla normativa europea per la determinazione del THC delle coltivazioni, i coltivatori hanno rischiato e in alcuni casi hanno subìto procedimenti penali con onerose spese legali e con il sequestro, o la distruzione o, comunque, la perdita del raccolto di coltivazioni risultate del tutto regolari agli accertamenti eseguiti secondo la normativa europea dall'organo deputato alla vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      Nonostante nella maggioranza dei casi i coltivatori che hanno rispettato le prescrizioni impartite del Ministero non abbiano subìto conseguenze negative, ogni anno, in un certo numero di casi, le lacune del quadro normativo sulla coltivazione della canapa da fibra hanno dato spazio all'intransigenza di agenti di polizia giudiziaria e di magistrati che pretendevano di applicare ad essa le regole stabilite dalla normativa antidroga. Anche nel 2013 si è avuta una situazione analoga in Sardegna. Perfino ricercatori dell'Istituto sperimentale colture industriali di Bologna, ora accorpato nel Centro di ricerca per le colture industriali (CRA-CIN), incaricato dal Ministro dell'esecuzione dei controlli, sono stati inquisiti per aver impiantato coltivazioni di canapa da fibra nel contesto di attività di ricerca.
      La stessa situazione si è verificata dopo l'emanazione della circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 maggio 2009 che, su parere favorevole del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità, aveva autorizzato l'impiego dei semi di canapa e dei loro derivati nell'alimentazione. La circolare avrebbe potuto aprire importanti prospettive per le filiere della canapa che puntavano sul settore alimentare ma purtroppo, per la scarsa chiarezza della stessa circolare e in mancanza di una normativa che stabilisse i limiti di THC negli alimenti, anche l'impiego del seme ad uso alimentare comporta rischi che discendono dall'applicazione restrittiva del citato testo unico.
      Quanto rilevato spiega perché, dal 2006 per quanto concerne la canapa da fibra e dal 2009 per quanto concerne gli alimenti a base di seme di canapa, la rappresentanza degli operatori del mondo italiano della canapa richiede con forza che sia emanata una legge che stabilisca che la coltivazione della canapa da fibra (a basso tenore di THC) è lecita e che preveda adeguatamente cautele per evitare, per quanto possibile, che siano dati contributi alle coltivazioni di canapa da droga.
      Dal 1998 sono stati presentati diversi progetti di legge sulla coltivazione della canapa industriale. Tra essi, i più articolati avevano il difetto di complicare troppo gli adempimenti burocratici di carattere preventivo senza peraltro individuare gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni. Quelli più recenti, in genere, affrontavano solo alcuni aspetti delle problematiche della coltivazione della canapa, spesso limitandosi all'intenzione di stimolare o favorire il decollo di filiere della canapa mediante finanziamenti e quindi prevedevano l'emanazione di bandi per l'assegnazione da parte dello Stato di contributi per l'attuazione di progetti pilota.
      Assocanapa, l'associazione più rappresentativa degli agricoltori che coltivano canapa, pur esprimendo apprezzamento per tutti i progetti di legge, ha però sempre evidenziato e ribadito in diverse occasioni la necessità che prima sia emanata una legge quadro che, nel rispetto della normativa europea sul sostegno dell'Unione europea alla coltivazione della canapa, affermi la liceità della coltivazione della stessa e stabilisca:

          1) le regole e le condizioni che devono essere seguite dai produttori;

          2) la certezza delle metodiche di controllo del THC delle coltivazioni, dando così anche alle Forze dell'ordine e ai magistrati certezze su questa materia e sulle procedure da eseguire;

          3) i limiti di THC ammessi nell'alimentazione umana e zootecnica e nella cosmesi, lasciando a decreti ministeriali e circolari e, per quanto di competenza, a norme regionali l'attuazione della legge.

      Infatti, senza un quadro legislativo chiaro su questa materia è pressoché impossibile trovare imprenditori o finanziatori disposti a investire poiché esiste il rischio concreto che le loro iniziative incontrino difficoltà come quelle rilevate. E analoghe difficoltà possono incontrare anche iniziative di sviluppo finanziate con fondi pubblici come quelle che si intendono attivare con i più recenti progetti di legge.
      Si evidenzia, infine, la necessità di sostenere il decollo delle filiere della canapa non soltanto con i contributi dei piani di sviluppo rurale regionali o con fondi destinati allo sviluppo economico sostenibile e all'innovazione ma anche, com’è avvenuto per i materiali provenienti da riciclo, stabilendo quote riservate negli appalti pubblici e, per quanto riguarda il risparmio energetico, l'adozione di incentivi che premino l'impiego di materiali prodotti nel raggio di qualche decina di chilometri.
      All'articolo 1 si definisce l'ambito di applicazione della legge nelle coltivazioni di canapa delle varietà a tenore di THC inferiore allo 0,2 per cento, precisando nel contempo che ad esse non si applica il citato testo unico che, con l'impiego della denominazione «cannabis indica» intendeva riferirsi alle varietà con tenore di

THC tale da avere un effetto psicotropo (secondo i tossicologi l'effetto psicotropo si ottiene con varietà di canapa aventi contenuto di THC pari ad almeno il 4 per cento).
      All'articolo 2 si prevede la liceità della coltivazione della canapa da fibra in via generale e senza bisogno di autorizzazione preventiva quando il prodotto è destinato agli impieghi industriali (materiali per edilizia, automobili, pannelli, automotive, plasturgia, tessile, cartario) oppure per la produzione di alimenti e di cosmetici nonché per l'esecuzione di lavori di bioingegneria o di bonifica di terreni. La coltivazione della canapa per altri scopi può essere autorizzata dalla regione.
      All'articolo 3 si stabiliscono i metodi di controllo del contenuto di THC nelle coltivazioni, avendo come punto di riferimento il metodo stabilito dal regolamento europeo vigente.
      All'articolo 4 si demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di emanare le disposizioni per la coltivazione della canapa, relative ai soggetti che possono coltivare cannabis sativa, agli adempimenti a carico dei coltivatori di canapa e dei primi trasformatori, all'individuazione degli organi tecnici preposti al controllo a campione del tenore di THC delle coltivazioni, ai laboratori di riferimento per gli esami necessari, alle metodiche di prelievo, conservazione e preparazione dei campioni da analizzare, alle metodiche di analisi, alle ricerche affidate alle istituzioni pubbliche per la ricostituzione di un patrimonio genetico adeguato alle condizioni pedo-climatiche italiane e alle esigenze delle diverse industrie, nonché alla concessione degli eventuali contributi di cui all'articolo 7.
      All'articolo 5 si definiscono i limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici che contengono canapa.
      All'articolo 6 si definiscono gli incentivi pubblici tesi a incentivare l'impiego della canapa nelle produzioni industriali e artigianali.
      All'articolo 7 si definiscono i criteri, nei limiti delle disponibilità finanziarie, attraverso i quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni possono stanziare fondi per l'assegnazione di contributi in conto capitale dell'importo massimo di 600.000 euro ciascuno, per la realizzazione o il potenziamento di impianti di prima trasformazione delle paglie di canapa con caratteristiche tecniche tali da servire la produzione di bacini non inferiori a 500 ettari.
      All'articolo 8 si attribuisce al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni il compito di promuovere specifici bandi per la ricerca e l'innovazione nei settori agronomico, agromeccanico, agroindustriale, agroartigianale, industriale e artigianale, alimentare e nutraceutico, finalizzati alla coltivazione e alla lavorazione della canapa nonché all'impiego dei materiali di canapa.
      All'articolo 9 si prevede una modifica al citato testo unico.
      All'articolo 10 sono stabilite le norme a tutela dei consumatori.
      All'articolo 11 si prevede la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. Ai fini della ricerca e dello sviluppo di colture agricole sostitutive di colture eccedentarie, fornitrici di materie prime biodegradabili per le industrie e, in generale, della riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e del contrasto alla desertificazione dei suoli e alla perdita di biodiversità, la presente legge reca disposizione per la promozione della coltivazione e della prima trasformazione della cannabis sativa, per l'incentivazione dell'impiego di semilavorati di canapa di produzione agricola locale e per la realizzazione di nuovi processi produttivi organici e completi, conformi alle moderne logiche di filiera.
      2. La presente legge si applica solo alle coltivazioni di cannabis sativa delle varietà che fruiscono del contributo dell'Unione europea, di seguito denominate «varietà ammesse», e che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 2.
(Liceità della coltivazione).

      1. La coltivazione della cannabis sativa per la fornitura di semilavorati, fibra, canapulo, polveri oli o carburanti, alle industrie di diversi settori compreso quello energetico, per la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano e zootecnico,

di profumi e di cosmetici, per la pratica agronomica del sovescio, per lavori di bioingegneria, per la bonifica di siti inquinati, nonché per attività didattiche e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati è consentita in Italia senza necessità di autorizzazione, a condizione che si tratti di cannabis sativa delle varietà ammesse e che i soggetti che la coltivano rispettino le procedure e le condizioni stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) d'intesa con gli altri Ministeri interessati.
      2. La coltivazione della cannabis sativa delle varietà ammesse per scopi diversi da quelli di cui al comma 1 può essere autorizzata dalle regioni, valutati gli scopi a cui la coltivazione è destinata.
Art. 3.
(Metodi di controllo del contenuto di THC nelle coltivazioni).

      1. Nel controllo del contenuto di delta 9 traticidrocannabinolo (THC) delle coltivazioni di cannabis sativa di cui alla presente legge gli organi tecnici incaricati dal MIPAAF ai sensi della normativa dell'Unione europea e le Forze dell'ordine impiegano il metodo stabilito dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, di seguito denominato «regolamento».
      2. Qualora all'esito del controllo il contenuto di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento il coltivatore che ha rispettato le prescrizioni impartite dal MIPAAF non incorre in nessuna sanzione. L'organo che verifica il superamento del limite stabilito per l'assegnazione del contributo alla coltivazione ne dà comunicazione al MIPAAF per l'attivazione della procedura prevista dal regolamento europeo nei confronti della varietà di cannabis sativa che ha superato tale limite.
      3. Qualora all'esito del controllo di cui al comma 2 il contenuto di THC nella coltivazione risulti superiore allo 0,5 per cento e fino all'1 per cento le Forze

dell'ordine possono eseguire ulteriori indagini finalizzate alla prevenzione della produzione di sostanze stupefacenti. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dal regolamento.
      4. Le Forze dell'ordine e i magistrati possono disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di cannabis sativa impiantate nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle ulteriori eventuali disposizioni del MIPAAF solo previo accertamento definito, secondo il metodo prescritto dal regolamento, che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore all'1 per cento.
Art. 4.
(Coltivazione della cannabis sativa).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le associazioni degli agricoltori e dei produttori di settore più rappresentative a livello nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai soggetti che possono coltivare cannabis sativa, agli adempimenti a carico di tali coltivatori e dei primi trasformatori, all'individuazione degli organi tecnici preposti al controllo a campione del tenore di THC delle coltivazioni, ai laboratori di riferimento per gli esami necessari, ai metodi di prelievo, di conservazione e di preparazione dei campioni da analizzare, ai metodi di prelievo, di conservazione e di preparazione dei campioni da analizzare, ai metodi di analisi, alle ricerche affidate alle istituzioni pubbliche per la ricostruzione di un patrimonio genetico adeguato alle condizioni pedoclimatiche nazionali e alle esigenze delle diverse industrie, nonché alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato in conformità ai seguenti criteri:

          a) la coltivazione di cannabis sativa senza necessità di specifica autorizzazione

preventiva è consentita agli agricoltori o agli imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, singoli o associati, alle imprese o ai singoli che utilizzano coltivatori o contoterzisti per sperimentare la coltivazione di cannabis sativa ai fini dell'avvio di una nuova attività o di una nuova impresa, alle università e agli istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ai musei etnografici dedicati o che hanno sezioni dedicate alla cannabis sativa, ai titolari o ai partner di progetti di ricerca o sviluppo industriale ovvero di progetti di rilievo sociale approvati da enti pubblici che prevedono la realizzazione di coltivazioni di cannabis sativa o l'impiego di materiali di cannabis sativa, nonché ai titolari o ai partner di progetti approvati che prevedono l'impiego della cannabis sativa come pianta depuratrice dei terreni da sostanze inquinanti;

          b) la superficie minima coltivata deve essere pari a 0,5 ettari, per ogni impresa, ente o progetto e di 1.000 metri quadrati per appezzamento;

          c) possono essere coltivate soltanto varietà di cannabis sativa iscritte nel registro europeo delle sementi;

          d) il coltivatore, l'impresa o la persona per conto della quale il coltivatore opera devono dimostrare l'impiego di semente certificata mediante fattura di acquisto e il cartellino rilasciato dall'ente preposto;

          e) la comunicazione della semina della cannabis sativa deve essere trasmessa a cura del coltivatore alla stazione delle Forze dell'ordine più vicina entro dieci giorni dall'emergenza delle piantine. Nella comunicazione devono anche essere indicate l'eventuale impresa o persona per conto della quale è attivata la coltivazione e la destinazione del prodotto ottenuto. In caso di successiva perdita del raccolto o di cambio della destinazione dello stesso, un'analoga comunicazione deve essere trasmessa alla medesima stazione delle Forze

dell'ordine a cui è stata trasmessa la comunicazione della semina;

          f) il controllo a campione del tenore di THC delle coltivazioni prescritto dalla normativa europea è eseguito esclusivamente dal Centro di ricerca per le colture industriali (CRA-CIN) o da altra istituzione pubblica specializzata individuata dal MIPAAF;

          g) per i controlli e gli esami di loro competenza le Forze dell'ordine e i magistrati devono utilizzare gli istituti e i laboratori specializzati allo scopo individuati del MIPAAF.

Art. 5.
(Limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici).

      1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, tenuto conto dei valori individuati e approvati dal Consiglio superiore di sanità, aggiorna le tabelle allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per quanto concerne i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di cannabis sativa.

Art. 6.
(Incentivi nell'impiego della cannabis sativa nelle produzioni industriali e artigianali).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e gli enti locali provvedono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'impiego nelle costruzioni di semilavorati o di manufatti prodotti con l'impiego di piante non alimentari prodotte dall'agricoltura rinnovabili annualmente. Tali incentivi si sommano ai benefìci previsti dalla legislazione vigente per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.


      2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono maggiorati, comunque in misura non inferiore al 30 per cento, se i prodotti agricoli impiegati provengono da colture ubicate nel raggio massimo di 50 chilometri dallo stabilimento di prima trasformazione delle piante ivi previste.
Art. 7.
(Incentivi per la realizzazione di impianti di prima trasformazione).

      1. Il MIPAF e le regioni possono stanziare somme per l'assegnazione di contributi in conto capitale dell'importo massimo di 600.000 euro ciascuno, per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di prima trasformazione della cannabis sativa con caratteristiche tecniche tali da servire la produzione di bacini con una superficie non inferiori a 500 ha.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante bando su base nazionale o regionale per impianti che trasformano esclusivamente cannabis sativa in Italia o direttamente dal primo trasformatore ovvero acquistata sulla base di contratti di coltivazione o di ritiro del materiale vegetale stipulati tra il primo trasformatore e il produttore agricolo ed esclusivamente se il progetto presentato è finalizzato all'attivazione di una filiera completa.
      3. Il vincolo all'impiego di cannabis sativa coltivata in Italia è valido per anni dieci e, comunque, per la maggiore durata prevista per l'impianto, salvo casi dimostrati di forza maggiore. Nel caso che l'impianto cessi di lavorare il prodotto italiano il titolare deve rimborsare all'ente pubblico il contributo ricevuto ai sensi del presente articolo, rapportato al periodo ancora da ammortizzare.
      4. La prima trasformazione della cannabis sativa, intesa come prima separazione della fibra dal canapulo e le successive lavorazioni necessarie per adattare fibra e canapulo alle esigenze delle industrie, è considerata, a tutti gli effetti lavorazione

agricola se eseguita presso l'impianto di prima trasformazione.
      5. Il MIPAAF e le regioni possono stanziare, per la concessione al primo trasformatore, un contributo di 150 euro per ogni tonnellata (euro/ton) di fibra corta ottenuta dalla prima trasformazione e di 200 euro/ton di fibra filabile. La concessione del contributo è limitata ai primi quattro anni dalla data di avvio dell'impianto di prima trasformazione e non è cumulabile con il relativo contributo dell'Unione europea. In caso di contributo dell'Unione europea di importo inferiore, il MIPAAF e le regioni possono concedere un contributo pari alla differenza tra 150 euro/ton o 200 euro/ton a seconda che si tratti di fibra corta o di fibra filabile, e l'importo del contributo dell'Unione europea.
Art. 8.
(Incentivi per la ricerca e lo sviluppo sperimentale industriale nella coltivazione e nella lavorazione della cannabis sativa).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono emanare bandi atti a promuovere la ricerca e l'innovazione nei settori agronomico, agromeccanico, agroindustriale, artigianale, alimentare e nutraceutico, finalizzati a incentivare la coltivazione e la lavorazione della cannabis sativa nonché l'impiego di materiali di cannabis sativa.
      2. I progetti presentati ai sensi del comma 1 devono espressamente tenere conto dei risultati delle sperimentazioni compiute in Italia a decorrere dal 1998.
      3. Lo Stato, le regioni, le università e gli altri istituti di ricerca pubblici o pubblico-privati nonché i soggetti privati che hanno usufruito di contributi pubblici per lo svolgimento di ricerche devono rendere pubblici o fornire, in caso di specifica richiesta, i risultati delle ricerche sulla coltivazione della cannabis sativa e sui suoi impieghi condotte a decorrere dal 1998.

Art. 9.
(Modifica all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

      1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «6) la cannabis sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;».

      2. L'applicazione del sequestro cautelativo da parte delle Forze dell'ordine previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle coltivazioni di cannabis saliva è ammesso esclusivamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dopo che sia stato definitivamente accertato, con i metodi di prelievo, di conservazione e di preparazione dei campioni nonché di analisi stabiliti dallo stesso Ministero, che la coltivazione ha un contenuto di principio attivo psicotropo delta – 1 tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento.

Art. 10.
(Tutela del consumatore).

      1. Il MIPAAF, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un marchio da concedere a tutte le imprese che trasformano i prodotti della cannabis sativa nel territorio nazionale, stabilendo le modalità e le condizioni per la concessione di tale marchio.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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