Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1504 |
a) di assicurare la partecipazione attiva alla società della conoscenza;
b) di contenere la dispersione scolastica;
c) di prevenire l'analfabetismo di ritorno e la perdita della capacità funzionale di lettura in età adulta.
A partire dal ruolo importante delle biblioteche e delle scuole, affiancate in tale ruolo dalle librerie che svolgono il prezioso lavoro di diffusione dei libri e della lettura e che fanno parte di una filiera, quella del libro, che non è solo culturale, ma anche economica e produttiva, l'intento della proposta di legge è quello di indicare linee di azione periodiche e costanti di promozione della lettura e del libro, dotate di un'adeguata copertura finanziaria. Tali linee di azione garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione del libro e della lettura, con l'effetto di aumentare la lettura e i lettori nel Paese e quindi la sua crescita culturale, sociale ed economica.
Una particolare attenzione è dedicata alle iniziative idonee a diffondere la conoscenza del libro italiano nei Paesi stranieri, nel duplice intento di favorire la diffusione della cultura italiana all'estero – che è un'altra delle «missioni» attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal decreto legislativo n. 368 del 1998 – e di promuovere fortemente, anche per questa via, i prodotti editoriali nazionali.
La proposta di legge non trascura, infine, il momento della creazione dell'opera. Il conferimento di borse di lavoro e di prestiti d'onore agli autori ha lo scopo di contribuire, appunto, alla produzione di nuove opere poiché sostiene il lavoro degli autori, con interventi mirati di sostegno a progetti di studio e di ricerca e con possibilità di verifica dei risultati. Lo stesso meccanismo applicato ai traduttori
1. La Repubblica considera la lettura e il libro quali strumenti insostituibili per l'affermazione e lo sviluppo della cultura, della cittadinanza e della conoscenza, nonché per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni.
2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, assicurano, secondo il principio di leale collaborazione, la piena attuazione delle disposizioni della presente legge al fine di garantire la democrazia della lettura.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) libro: prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo o digitale destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole, immagini o simboli, anche accompagnati da supporti quali CD o DVD con suoni o con immagini in movimento, indipendentemente dal supporto o dai canali attraverso i quali il libro è distribuito;
b) editore: il soggetto che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;
c) distributore e promotore: il soggetto che svolge come attività prevalente la promozione, la diffusione e la commercializzazione di libri nei circuiti librai, bibliotecari o scolastici;
d) biblioteca pubblica: le biblioteche che, finanziate da enti pubblici o privati, sono aperte a tutti, assicurando l'accesso a una raccolta di documenti pubblicati o diffusi di carattere generale. Le regioni disciplinano le modalità di riconoscimento di status di biblioteche pubbliche alle biblioteche di proprietà privata;
e) libreria: luogo d'incontro fra domanda e offerta di conoscenza e di competenza, nonché l'impresa che si occupa di vendere e di promuovere libri.
2. Al prodotto editoriale si applica l'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, quando è diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente un suo elemento identificativo, esso è sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge.
1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», indica, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni linee di azione periodiche di promozione della lettura e del libro, dotate di un'adeguata copertura finanziaria. Tali linee di azione garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione. Le linee di azione possono coinvolgere ulteriori istituzioni ed enti pubblici o privati.
2. Le linee di azione di cui al comma 1 riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura.
3. Le linee di azione di cui al comma 1 promuovono l'apertura delle biblioteche scolastiche e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche o private.
4. Le linee di azione sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei
a) individuazione della lettura quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza;
b) diffusione di un interesse generale nei confronti della lettura nella vita quotidiana della società, attraverso la promozione dell'abitudine alla lettura;
c) attenzione particolare nei confronti dei minori, dei giovani e dei soggetti socialmente svantaggiati, nonché attuazione di una formazione permanente;
d) potenziamento dei servizi e delle dotazioni bibliografici delle biblioteche, al fine di agevolare l'accesso alle informazioni e di creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo di lettori;
e) accesso delle persone disabili alla lettura, al libro e alle biblioteche pubbliche, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali, nonché con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di formati e di metodi accessibili. A tale fine, il Centro di cui all'articolo 11 e le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e con le associazioni senza fini di lucro operanti nel settore della disabilità;
f) promozione della diffusione e della fruizione di libri in formato digitale, nonché dell'accesso libero e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica e a quelli non coperti dal diritto d'autore, con l'impegno di favorire lo sviluppo di un mercato
editoriale dai contenuti digitali coperti dal diritto d'autore libero, pluralista e sostenibile, nonché rispettoso dei diritti degli autori e dei lettori;g) organizzazione e promozione, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni, con le città metropolitane, con le province, con i comuni, con le associazioni di categoria degli editori, dei librai e dei bibliotecari, con le associazioni culturali, di manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura, in particolare prevedendo l'istituzione di apposite giornate della lettura, nonché con la previsione di iniziative, anche tematiche, dirette ai cittadini per aumentare il numero dei lettori e per diffondere l'interesse generale verso la lettura;
h) istituzione della festa nazionale del libro e della lettura;
i) realizzazione di campagne informative mediante tutti i mezzi di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei libri e della lettura.
6. I messaggi pubblicitari sulle linee di azione di cui al presente articolo, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.
1. Per la promozione della lettura e del libro, nonché per l'indicazione e l'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 3, il Governo si avvale del Centro di cui all'articolo 11.
1. La biblioteca pubblica è uno strumento di attuazione della Costituzione assicurando uguaglianza sostanziale e pari opportunità di accesso all'informazione, all'istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica.
2. Fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, lo Stato garantisce che:
a) le biblioteche pubbliche siano aperte a qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza e siano gestite da personale qualificato e con un orario di servizio adeguato alle esigenze degli utenti;
b) l'accesso ai servizi di base delle biblioteche pubbliche sia libero e gratuito. Sono considerati servizi di base delle biblioteche pubbliche: la consultazione in sede delle pubblicazioni che fanno parte
del loro patrimonio; l'accesso alle informazioni digitali tramite internet o altre reti telematiche; la messa a disposizione, aperta e gratuita, di contenuti e di pubblicazioni in formato digitale nelle forme e con le garanzie concordate con gli editori e con i distributori, promuovendo, in particolare, le biblioteche pubbliche che dispongono di libri di notevole interesse per la rarità dei loro contenuti o per la loro rilevanza nella storia locale, il ricorso alla digitalizzazione, sotto la supervisione del Servizio bibliotecario nazionale, anche attraverso collaborazioni interbibliotecarie o con altre istituzioni pubbliche o private; il prestito individuale o collettivo; le informazioni e l'orientamento all'uso della biblioteca e la soddisfazione dei bisogni informativi dei cittadini.3. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza dei libri italiani nonché la diffusione della lettura, il Ministero, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuove progetti sulle biblioteche pubbliche volti a:
a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di libri e di riviste su qualsiasi supporto;
b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto digitale, con metodologie condivise;
c) assicurare l'adeguata formazione del personale e il suo periodico aggiornamento;
d) attuare iniziative di invito alla lettura, destinate in particolare ai giovani.
4. I criteri e le modalità per promuovere e sostenere le attività di cui al presente articolo, prevedendo anche la disponibilità di idonei servizi e risorse tecnologici, nonché di adeguate forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro, attribuisce alle regioni e alle
1. Le scuole di ogni ordine e grado provvedono all'istituzione di biblioteche scolastiche, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurano la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
2. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzano in rete tra loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio al fine di realizzare azioni integrate o complementari. Ciascuna rete individua una o più scuole capofila denominate «scuole polo».
3. A ciascuna scuola polo è preposto almeno un bibliotecario scolastico, previsto dal regolamento di cui al comma 4, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA. Periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, sono altresì previsti per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante
1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei libri italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. In particolare, il Ministero:
a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei libri italiani;
b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;
c) realizza e diffonde libri che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero.
1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.
2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo.
1. La qualifica di «libreria di qualità» può essere riconosciuta alle librerie che svolgono come attività principale la vendita al dettaglio di libri, che dispongono di locali aperti al pubblico, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.
1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «Centro», disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, svolge i compiti istituzionali ad esso attribuiti in materia di promozione del libro e della lettura dall'articolo 2 del medesimo regolamento, nonché dalla presente legge.
2. Il presidente del Centro è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali di cui al comma 1.
3. Al consiglio di amministrazione del Centro, previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
1. Le linee di azione di cui all'articolo 3 promuovono il sostegno dell'industria e del commercio di libri per garantire il pluralismo e la diversità culturale, nonché per facilitare l'accesso alla lettura in considerazione dei valori culturali che i libri rappresentano e della loro importanza industriale ed economica.
2. Le linee di azione promuovono, altresì, la collaborazione delle istituzioni pubbliche con le associazioni professionali del settore librario in tutte le attività connesse alla promozione della lettura e della diffusione dei libri, in quelle che favoriscono una migliore organizzazione professionale e nello sviluppo di servizi che incidano positivamente sui lettori e sul commercio di libri, nonché nella promozione di tecnologie applicate alla gestione, allo scambio di informazioni e alla formazione. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale,
1. Il Servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'Istituto centrale per il catalogo unico del Ministero, è responsabile della digitalizzazione su larga scala delle opere di pubblico dominio, fuori commercio od orfane, con funzioni di conservazione e di promozione dell'accesso.
2. L'accesso alle opere digitalizzate è aperto e gratuito nelle biblioteche poli del Servizio bibliotecario nazionale. L'accesso alle opere digitalizzate non coperte dal diritto d'autore è aperto e gratuito per ogni utente tramite via telematica. L'accesso esterno alle opere orfane o fuori commercio digitalizzate è considerato un obiettivo prioritario, da perseguire attraverso appositi accordi con le associazioni degli autori e degli editori, in conformità alla normativa europea in materia.
3. Le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60 per cento con fondi pubblici locali, nazionali o europei, indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione a stampa, devono comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscono l'interoperabilità Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).
4. Presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze è istituito un centro per il deposito legale digitale e per la conservazione di lungo periodo delle pubblicazioni elettroniche. Entro sei mesi dalla sua istituzione,
1. L'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.
2. Sono deducibili dal reddito imponibile ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese per l'acquisto di libri, anche scolastici, per un importo annuale massimo pari a 200 euro.
1. Il Centro promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti tramite regolamento adottato con decreto del Ministro, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata «Festa».
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i pareri del Ministro, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Centro, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce la data di celebrazione della Festa e fissa i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.
1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato
alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente