Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1859 |
1. Ai fini della ricerca e dello sviluppo di colture agricole sostitutive di colture eccedentarie, fornitrici di materie prime biodegradabili per le industrie e, in generale, per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e per il contrasto alla desertificazione dei suoli e alla perdita di biodiversità, la presente legge ha lo scopo di promuovere:
a) la coltivazione e la prima trasformazione della cannabis sativa;
b) l'incentivazione dell'impiego di semilavorati di canapa di produzione agricola locale;
c) la creazione di nuovi processi produttivi organici e completi, rispondenti alle moderne logiche di filiera.
2. La presente legge si applica esclusivamente alle coltivazioni di cannabis sativa delle varietà che fruiscono del contributo dell'Unione europea, di seguito denominate: «varietà ammesse» e che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. La coltivazione della cannabis sativa per la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, oli o carburanti alle industrie di diversi settori, compreso
quello energetico, per la produzione di alimenti e di integratori ad uso umano o zootecnico, di profumi e di cosmetici, per la pratica agrodinamica del sovescio, per lavori di bioingegneria, per la bonifica di siti inquinati nonché per attività didattiche e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati è consentita in Italia senza necessità di autorizzazione, a condizione che si tratti di cannabis sativa delle varietà ammesse e che i soggetti che le coltivano rispettino le procedure e le condizioni stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) d'intesa con gli altri Ministeri interessati. 1. Nel controllo del contenuto di delta 9-tetraidrocannabinolo (THC) delle coltivazioni di cannabis sativa di cui alla presente legge, gli organi tecnici incaricati dal MIPAAF ai sensi della normativa dell'Unione europea e le Forze dell'ordine impiegano il metodo stabilito dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, di seguito denominato «regolamento».
2. Qualora all'esito del controllo il contenuto di THC della coltivazione, risulti superiore allo 0,2 per cento, nessuna conseguenza viene posta a carico del coltivatore che ha rispettato le prescrizioni impartite dal MIPAAF. L'organo che verifica il superamento del limite stabilito per l'assegnazione del contributo alla coltivazione ne dà comunicazione al MIPAAF per l'attivazione della procedura prevista dal regolamento, nei confronti della varietà di cannabis sativa che ha superato tale limite.
3. Qualora all'esito del controllo di cui al comma 2 il contenuto di THC nella
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia, sentite le associazioni di categoria degli agricoltori e le associazioni dei produttori di settore più rappresentative a livello nazionale, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento contenente disposizioni relative ai soggetti che possono coltivare cannabis sativa, agli adempimenti a carico di tali coltivatori e dei primi trasformatori, all'individuazione degli organi tecnici preposti al controllo a campione del tenore di THC delle coltivazioni, ai laboratori di riferimento per gli esami necessari, ai metodi di prelievo, di conservazione e di preparazione dei campioni da analizzare, ai metodi di analisi, alle ricerche affidate alle istituzioni pubbliche per la ricostituzione di un patrimonio genetico adeguato
alle condizioni pedoclimatiche nazionali e alle esigenze delle diverse industrie nonché alla concessione degli eventuali contributi di cui all'articolo 7.a) la coltivazione di cannabis sativa senza necessità di specifica autorizzazione preventiva è consentita: agli agricoltori o agli imprenditori agricoli a qualsiasi titolo, singoli o associati; alle imprese o ai singoli che utilizzano coltivatori o contoterzisti per sperimentare la coltivazione della cannabis sativa ai fini dell'avvio di una nuova attività o di una nuova impresa; alle università e gli istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti; agli istituti scolastici di ogni ordine e grado; ai musei etnografici dedicati o che hanno sezioni dedicate alla cannabis sativa; ai titolari o ai partner di progetti di ricerca o di sviluppo industriale ovvero di progetti di rilievo sociale approvati da enti pubblici che prevedono la realizzazione di coltivazioni di cannabis sativa o l'impiego di materiali di cannabis sativa, nonché ai titolari o ai partner di progetti approvati che prevedono l'impiego della cannabis sativa come pianta depuratrice dei terreni da sostanze inquinanti;
b) la superficie minima coltivata deve essere pari a 0,5 ettari per ogni impresa, ente o progetto e di 1.000 metri quadrati per appezzamento;
c) possono essere coltivate soltanto varietà di cannabis sativa iscritte nel Registro europeo delle sementi;
d) il coltivatore, l'impresa o la persona per conto della quale il coltivatore opera devono dimostrare l'impiego di semente certificata mediante fattura di acquisto e il cartellino rilasciato dall'ente preposto;
e) la comunicazione della semina della cannabis sativa deve essere trasmessa a cura del coltivatore alla stazione delle Forze dell'ordine più vicina entro dieci giorni dall'emergenza delle piantine. Nella comunicazione devono anche essere indicate l'eventuale impresa o persona per
conto della quale è attivata la coltivazione e la destinazione del prodotto ottenuto. In caso di successiva perdita del raccolto o di cambio della destinazione dello stesso, un'analoga comunicazione deve essere trasmessa alla medesima stazione delle Forze dell'ordine a cui è stata trasmessa la comunicazione della semina;f) il controllo a campione del tenore di THC delle coltivazioni prescritto dalla normativa europea verrà eseguito esclusivamente dal Centro di ricerca per le colture industriali (CRA-CIN) o da un'altra istituzione pubblica specializzata individuata dal MIPAAF;
g) per i controlli e gli esami di loro competenza le Forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria utilizzano gli istituti e i laboratori specializzati allo scopo individuati dal MIPAAF.
1. Il Ministero della salute, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, tenuto conto dei valori individuati e approvati dal Consiglio superiore di sanità, aggiorna le tabelle allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per quanto concerne i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di cannabis sativa.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e gli enti locali provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad emanare specifiche norme che prevedono incentivi per l'impiego nei semilavorati o nei manufatti quali pannelli isolanti/fonoassorbenti, blocchi di canapa e calce o canapa e terra cruda, strutture portanti, cappotti isolanti, prodotti con l'impiego di piante non alimentari prodotte dall'agricoltura rinnovabili annualmente. Tali incentivi si sommano ai benefici già previsti dalla legislazione vigente per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. 1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il MIPAAF e le regioni possono stanziare somme per l'assegnazione di contributi in conto capitale dell'importo massimo di 600.000 euro ciascuno, per la realizzazione e il potenziamento di impianti di prima trasformazione con caratteristiche tecniche tali da servire la produzione di bacini con una superficie non inferiore a 500 ettari.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante bando su base nazionale o regionale per impianti che trasformano esclusivamente cannabis sativa coltivata in Italia o direttamente dal primo trasformatore ovvero acquistata sulla base di contratti di coltivazione o di ritiro del materiale vegetale stipulati tra il primo trasformatore e il produttore agricolo ed esclusivamente se il progetto presentato è finalizzato all'attivazione di una filiera completa.
3. Il vincolo all'impiego di cannabis sativa coltivata in Italia è valido per dieci anni e comunque per la maggiore durata prevista per l'impianto, salvo casi dimostrati di forza maggiore. Nel caso in cui
1. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni promuovono, nei loro bandi, la ricerca e l'innovazione nei settori agronomico, agromeccanico, agroindustriale, agroartigianale, industriale, artigianale, alimentare e nutraceutico, finalizzate alla coltivazione e lavorazione della cannabis sativa e all'impiego dei materiali di canapa.
2. I progetti di ricerca presentati ai sensi del comma 1 devono espressamente tenere conto dei risultati già raggiunti in
1. Il numero 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6) la cannabis sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico».
2. L'applicazione del sequestro cautelativo da parte delle Forze dell'ordine, previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle coltivazioni di cannabis sativa è ammessa esclusivamente in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal MIPAAF e dopo che sia stato definitivamente accertato, con i metodi di prelievo, di conservazione, di preparazione dei campioni nonché di analisi stabiliti dallo stesso Ministero, che la coltivazione ha un contenuto di principio attivo psicotropo delta - 1 tetraidrocannabinolo o di THC superiore all'1 per cento.
1. Il MIPAAF entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un marchio da concedere a tutte le imprese che trasformano i prodotti della cannabis sativa nel territorio nazionale stabilendo le modalità e le condizioni per la concessione di tale marchio.