Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1965


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
AIRAUDO, MIGLIORE, AIELLO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, ZAN, ZARATTI
Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato «Green New Deal italiano» contro la recessione e la disoccupazione
Presentata il 16 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! È l'occupazione che genera sviluppo, non il contrario.
      Le politiche di austerità promosse dai Paesi dell'Unione europea, compresa l'Italia, hanno portato a una recessione che ha dimostrato tutti i suoi effetti devastanti facendo correre i Governi di quegli stessi Paesi a invocare la crescita come rimedio alla crisi e all'emergenza rappresentata dalla disoccupazione. Però anche questa impostazione è sbagliata, in quanto vede nella crescita un totem in grado di produrre occupazione, per di più in un quadro immutato di politiche economiche restrittive, senza tener conto del fatto che le imprese aumentano la produzione, aumentando conseguentemente l'occupazione, solo se cresce la domanda o se vi sono concreti elementi i quali indichino che essa crescerà. Non è possibile, infatti, che un'impresa possa prima aumentare la produzione, in tal modo contribuendo ad innalzare il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL), e dopo decidere di assumere.
      I progetti dei Governi continuano a non essere in grado di portare l'economia fuori dalla recessione, poiché non contrastano in maniera strutturale la disoccupazione, i cui effetti negativi incalcolabili sembrano trascurare. La disoccupazione ha costi economici che incidono direttamente sul PIL in misura molto maggiore del costo degli interventi per il sostegno del reddito dei disoccupati. I 25 milioni di disoccupati rilevati nell'Unione europea nel 2013 comportano una riduzione del PIL potenziale dell'intera Unione dell'ordine del 5 per cento annuo, corrispondente a circa 800 miliardi di euro. Per l'Italia si tratta di 80 miliardi di euro di ricchezza reale che non viene creata. La disoccupazione di lunga durata, inoltre, genera costi derivanti dalla perdita di produttività del lavoro, ma anche costi sociali quali povertà, perdita della casa, criminalità, denutrizione, abbandono scolastico, antagonismo etnico, crisi familiari, tensioni sociali potenzialmente esplosive. Lo studioso Amartya Sen, insignito del Premio Nobel, ha scritto: «le pene della disoccupazione possono essere enormemente più gravi di quanto possano suggerire le statistiche sulla distribuzione del reddito [...]. E i due problemi sono, come ovvio, interrelati, ma ciascuno è a modo suo significativo e va distinto dall'altro. I loro effetti negativi sono cumulativi, ed essi agiscono individualmente e congiuntamente nel loro scardinare e sovvertire la vita personale e sociale» (International Labour Review, 1987).
      I dati relativi al tasso di disoccupazione nel nostro Paese – 3 milioni e 254 mila disoccupati a novembre 2013 secondo l'Istituto nazionale di statistica – mostrano un quadro di estrema gravità che continua a peggiorare. Si tratta di una vera e propria emorragia di posti di lavoro, che colpisce in primo luogo le persone di età inferiore a 30 anni, ma non meno tutte le altre fasce di età. Quello che più turba è l'enorme crescita degli «scoraggiati», che hanno smesso di cercare lavoro perché ritengono di non poterlo trovare. La disoccupazione continua a crescere anche nell'ambito del lavoro precario, a prova del fatto che la scelta di favorire la stipulazione di contratti non a tempo indeterminato ha poco o scarso impatto sul problema occupazionale, mentre priva i lavoratori di molti diritti fondamentali.
      Il lavoro è diritto primario della persona solennemente sancito da molte Carte fondamentali, nazionali e sovranazionali, compresa la nostra, che tra i suoi princìpi fondamentali annovera non solo il riconoscimento, ma anche la promozione effettiva da parte della Repubblica delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (articolo 4).
      La presente proposta di legge intende risolvere il problema della disoccupazione indicando lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza attraverso la creazione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici detto Green New Deal italiano.
      Riteniamo che questa sia l'unica via per creare lavoro per milioni di disoccupati, perché, se anche il quadro mutasse e vi fosse un boom economico, occorrerebbero non meno di quindici anni per riportare l'occupazione a livelli che si possano considerare fisiologici e non si riuscirebbe comunque a tornare ai livelli precedenti (ad esempio al dato del 2005, che ha costituito l'anno migliore del nuovo secolo per l'occupazione negli Stati dell'Unione europea), tenendo presente che la maggior parte delle imprese sta provvedendo a sostituire in misura e con rapidità crescente il lavoro umano con varie forme di automazione.
      Come scritto dal professor Gallino nel suo libro Il colpo di Stato di banche e governi. L'attacco alla democrazia in Europa (Torino, Einaudi, 2013), esistono quattro vie per creare occupazione: la prima si presenta quando sono realizzate grandi invenzioni, come è accaduto con l'avvento dell'automobile o con l'informatizzazione; la seconda quando vi è un aumento di spesa pubblica per la realizzazione di grandi opere o l'acquisizione di armamenti; la terza mediante la creazione diretta di posti di lavoro da parte dello Stato; la quarta attraverso politiche fiscali per incentivare le assunzioni o stimolare i consumi. Purtroppo, la prima strada nel contesto odierno non è attuale; la quarta strada – quella delle politiche fiscali – si è dimostrata sovrastimata e non ha mai prodotto i benefìci sperati, come serissimi studi nazionali e internazionali hanno dimostrato; la seconda strada ha dimostrato di essere efficace, ma c’è da augurarsi che vengano sempre più ridotti gli investimenti nell'industria bellica e che la realizzazione di opere pubbliche in campo civile avvenga nel rispetto massimo dell'ambiente e della salute dell'uomo e degli altri esseri viventi. La terza strada, quella che vede lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza, ha base teoriche molto approfondite ed è in grado di creare occupazione in tempi rapidi, anche in una situazione di recessione. Essa, infatti, non dipende dalla domanda e può intervenire in ogni settore privilegiando l'occupazione di determinate persone, che si trovino, ad esempio, disoccupate di lungo periodo, con persone a carico, in situazione di povertà estrema.
      Per il programma si è scelto il nome di New Deal per richiamare il più famoso New Deal statunitense che tra il 1933 e il 1943 riuscì a creare occupazione per circa 8,5 milioni di lavoratori, e l'aggettivo Green per indicare l'obiettivo di dare all'Italia un nuovo modello produttivo irrinunciabile, avente al centro la tutela della salute umana e dell'ambiente, innanzitutto attraverso il recupero degli ecosistemi e della biodiversità e la conservazione di quelli non ancora devastati.
      La proposta di legge persegue anche l'obiettivo di contribuire a trasformare il modello produttivo ancor oggi dominante, orientando i flussi di manodopera sia verso settori ad alta intensità di lavoro e di immediata utilità sociale, sia verso professioni che le macchine, per motivi tecnici o per ragioni di costo, difficilmente potranno sostituire.
      Inoltre, la proposta di legge, pur non esplicitandolo, auspica che il Governo italiano solleciti le istituzioni dell'Unione europea a modificare i trattati e il diritto dell'Unione nel senso di includere la lotta alla disoccupazione e la promozione di un'elevata occupazione tra gli obiettivi principali delle politiche dell'Unione, più che il pareggio di bilancio. Di fronte all'emergenza nazionale ed europea rappresentata dalla disoccupazione, occorre abbattere, come efficacemente scritto recentemente da Stefano Rodotà, la «frontiera invalicabile» di politiche economiche restrittive delle quali l'Unione si è accontentata, creando una crescente sfiducia nei cittadini, una spinta verso la rinazionalizzazione e l'abbandono di valori e princìpi dell'Unione da parte di alcuni Stati. Invece, per contrastare tali spinte anti-europeiste e populistiche, occorre rinunciare all'ideologia neo-liberale, va inserita la piena occupazione come obiettivo preminente della politica economica dell'Unione e delle sue istituzioni finanziarie e va affermato il principio che essa può essere perseguita efficacemente con politiche pubbliche. Bisogna procedere a integrazioni e modifiche del Trattato sull'Unione europea (TUE), nonché dello Statuto del Sistema europeo di Banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), alla quale andrebbe richiesto di includere tra i princìpi generali per le operazioni di credito a banche dell'eurozona la condizione per cui un credito viene concesso soltanto se appare promuovere sicuramente l'occupazione netta nel Paese dell'ente richiedente. A tal proposito, merita ricordare che, nelle versioni consolidate del TUE e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ricorrono pochissime volte espressioni che sollecitino a promuovere «un elevato livello di occupazione». Inoltre, i testi rendono chiaro che tale obiettivo non è un impegno dell'Unione, bensì appare come l'esito dell'economia sociale di mercato fortemente competitiva, di stampo neo-liberale, che purtroppo l'Unione e le sue istituzioni (BCE in testa) hanno promosso.
      La modifica dei trattati dell'Unione nel senso indicato può segnare il ritorno allo spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che «pone la persona al centro della sua azione», ridisegnando la sua «costituzione economica», contro quella «costituzione finanziaria» che, acriticamente assunta, ha sottratto linfa allo spirito e alla lettera della Carta dei diritti fondamentali e alla costruzione del «popolo europeo».

      Passando all'illustrazione della proposta di legge, questa si apre (all'articolo 1, comma 2) richiamando l'obiettivo minimo di creare 1,5 milioni di posti di lavoro in tre anni, mettendo a disposizione del programma circa 29 miliardi di euro complessivi in tre anni. Viene altresì richiamata la necessità di promuovere un'occupazione produttiva e dignitosa, come prevista dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dall'Unione europea. Quest'ultima, nella Comunicazione del 2006 della Commissione, dal titolo «Il contributo dell'UE alla realizzazione dell'agenda sul lavoro dignitoso nel mondo», ha fatto il punto sull'obiettivo di dare in tutto il mondo, a donne e a uomini, reali opportunità per usufruire di un lavoro decente e produttivo, tema che è centrale per l'OIL dal 1998, quando fu approvata dai governi e dalle parti sociali la «Dichiarazione dei princìpi e dei diritti fondamentali del lavoro».
      L'articolo 2 dispone che il Green New Deal sia realizzato da tutte le amministrazioni dello Stato e dagli enti locali per operare interventi nei settori della protezione del territorio per prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico del Paese; per bonificare e riqualificare dal punto di vista ambientale tutte le aree del territorio nazionale; per recuperare, ristrutturare, adeguare, mettere in sicurezza e valorizzare edifici scolastici, ospedali, asili nido pubblici e il patrimonio immobiliare pubblico da destinare a prima casa e a iniziative di cohousing e coworking; per incrementare l'efficienza energetica e ridurre i consumi per gli uffici pubblici; per recuperare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, museale e archeologico italiano; per recuperare terreni pubblici incolti o abbandonati e salvare dall'inquinamento fiumi, aree paludose, spiagge e coste.
      Per realizzare i predetti interventi, il programma adottato, in via sperimentale nel triennio 2014-2016, si prefigge l'obiettivo di occupare 1,5 milioni di lavoratori tra le persone inoccupate, disoccupate od occupate in cerca di altra occupazione, qualora il loro reddito sia inferiore a 8.000 euro, dando tuttavia la priorità a coloro che a parità delle altre condizioni rientrano nella definizione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numeri 18 e 19, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e che possiedono un patrimonio personale finanziario, mobiliare e immobiliare inferiore; oppure tra persone che usufruiscono di ammortizzatori sociali (articolo 6, comma 5). Il regolamento europeo citato include tra i lavoratori svantaggiati disoccupati di lungo periodo (ossia persone che non abbiano lavorato per sei mesi degli ultimi otto se si tratta di persone con meno di venticinque anni; oppure per dodici mesi negli ultimi sedici quale che sia l'età), donne che vivono in aree nelle quali la disoccupazione superi, da almeno due anni il 100 per cento della media comunitaria e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile, qualsiasi persona di più di cinquant'anni priva di un posto di lavoro, qualsiasi persona adulta disoccupata che viva sola con uno o più figli a carico, o qualsiasi giovane che abbia meno di venticinque anni o abbia conseguito un titolo di studio da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente, qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente priva di un posto di lavoro ed altri.
      Gli articoli 3 e 4 della proposta disciplinano l'istituzione e le funzioni affidate all'Agenzia per il Green New Deal. Tale Agenzia, vigilata da più ministeri, è diretta da un Presidente coadiuvato da un consiglio direttivo di sette membri, sei dei quali di nomina governativa e uno nominato dalla Conferenza unificata. Per i componenti dell'Agenzia non si prevede alcuna forma di compenso aggiuntivo, dovendo essi essere trasferiti dai ministeri che vigilano sull'Agenzia. Per il funzionamento dell'Agenzia è prevista una spesa annua di 3 milioni di euro.
      All'Agenzia sono conferite funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo controllo e coordinamento

della realizzazione del programma. In prima istanza, l'Agenzia deve procedere a ripartire le risorse su base regionale e per aree di particolare disagio occupazionale, trasferendo concretamente le risorse alle direzioni regionali o territoriali del lavoro, cui spetta l'assunzione del personale impiegato per la realizzazione dei progetti del programma. La stessa Agenzia definisce le modalità di presentazione e le caratteristiche cui devono attenersi i progetti, un contratto standard unico per i contratti di lavoro, un programma di attività formative per i lavoratori impiegati, le modalità di rendicontazione annuale da parte dell'Agenzia sullo stato d'attuazione dei progetti e degli obiettivi del programma, le modalità attraverso le quali i cittadini possono partecipare all'elaborazione dei progetti e al controllo della loro puntuale realizzazione senza dispersione delle risorse pubbliche, le disposizioni per fornire ai soggetti che hanno presentato i progetti strumenti, attrezzature, mezzi meccanici e apparecchiature di proprietà delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento militare, delle regioni e degli enti locali, nonché le risorse destinabili all'acquisto dei predetti materiali. Infine regola le modalità di partecipazione al programma da parte delle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      Il programma è realizzato attraverso progetti che i soggetti interessati possono presentare al fine di realizzare una o più azioni tra quelle indicate nell'articolo 3. Questi progetti debbono essere redatti secondo precise indicazioni tecniche in modo da rendere evidenti i costi dell'impresa e il numero di lavoratori che si intende impiegare nonché le attrezzature e gli strumenti necessari. Il progetto viene valutato dalle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle disposizioni generali dettate dall'Agenzia nazionale, preferendo a parità di costo i progetti che prevedono una maggiore intensità di lavoro. Il progetto, prima della sua definitiva approvazione (sempre che non venga rigettato per mancanza assoluta dei requisiti tecnici e di fattibilità), può essere integrato sulla base delle indicazioni formulate dai soggetti valutatori e, una volta approvato, può essere effettivamente finanziato. I progetti possono prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali (articolo 5).
      L'articolo 6 disciplina le regole per l'assunzione del personale per la realizzazione dei progetti. Come già detto, il personale impiegato deve essere scelto tra coloro che risultano iscritti presso i centri per l'impiego o tra persone usufruiscono di ammortizzatori sociali. Le assunzioni sono realizzate dalle direzioni regionali del lavoro oppure da quelle territoriali a seconda che i titolari dei progetti siano amministrazioni dello Stato, regioni o altri enti locali. Poiché il programma nazionale sperimentale ha una durata massima prevista di tre anni, i lavoratori possono essere assunti con contratto a tempo determinato, assicurando, anche con contratti successivi e per la realizzazione di più progetti, che l'impiego duri non meno di dodici mesi e fino a un massimo di trentasei mesi. Per consentire l'impiego di un maggior numero di persone, riducendo così ulteriormente la disoccupazione, si prevede che il monte ore massimo sia di 35 ore settimanali o 140 ore mensili, con l'applicazione del contratto nazionale di riferimento. I soggetti presentatori dei progetti sono anche autorizzati ad utilizzare personale che sia già alle loro dipendenze, quando lo richieda uno specifico profilo tecnico o professionale. I lavoratori assunti per i progetti non possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo e, al termine del contratto, potranno essere assunti da datori di lavoro privati per il tramite di enti senza scopo di lucro, anche di categoria, con cui i soggetti pubblici possono stipulare convenzioni al fine di contribuire a trovare una loro collocazione lavorativa stabile.
      L'articolo 10 prevede, invece, la possibilità che i progetti siano realizzati non direttamente dagli enti pubblici ma mediante appalti assegnati ad imprese che si impegnino ad assumere, con contratto a tempo determinato per la durata dell'appalto o a tempo indeterminato, almeno il 50 per cento del personale necessario tra i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008. La riserva di manodopera nei bandi di appalto sarebbe così conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; tuttavia, il comma 2 dell'articolo 10 prevede che, nel caso in cui alcune delle categorie di persone di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, non rientrassero nella definizione di lavoratore svantaggiato, il Governo italiano acquisisca la valutazione della compatibilità di tali appalti dalla Commissione europea.
      Le imprese che partecipano alle gare per gli appalti di cui all'articolo 10 della presente proposta di legge devono dimostrare che l'assunzione del personale per lo svolgimento dell'appalto deve comportare un aumento netto dell'occupazione dell'impresa, presso la quale non devono esserci stati licenziamenti nei sei mesi precedenti la partecipazione all'appalto dei progetti.
      Sempre con riferimento al personale da impegnare nei progetti, l'articolo 8 stabilisce che i centri per l'impiego procedano a organizzare la loro formazione sulla base delle indicazioni dei soggetti presentatori dei progetti, assicurando che la formazione sia commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e che consista in una formazione specifica, relativa alle attività richieste dal progetto, e una generale sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. L'articolo prevede anche casi di esenzione per lavoratori che siano già in possesso delle doti di professionalità e di esperienza richieste dall'attività da svolgere o che abbiano già frequentato corsi sulla tutela della sicurezza e della salute. Un articolo importante del progetto è quello che prevede la partecipazione democratica all'elaborazione e al controllo dei progetti (articolo 9). Nella scelta dei progetti da finanziare viene data priorità a quelli alla cui elaborazione hanno partecipato in maniera adeguata i cittadini e per i quali siano previste procedure di controllo dei cittadini stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti. Tali procedure sono richieste in via ulteriore rispetto a quelle già stabilite dall'Agenzia nazionale, la quale deve rendere pubblicamente fruibili i dati di ogni monitoraggio sui progetti ed elaborare strumenti utilizzabili dai cittadini per segnalare irregolarità, problemi tecnici e operativi nella realizzazione dei progetti. Si prevede un collegio arbitrale formato da tre persone, il cui presidente è nominato dall'Agenzia nazionale tra magistrati, professori universitari e professionisti e gli altri due membri sono estratti a sorte tra tutti i cittadini residenti nel territorio. Il collegio arbitrale svolge le sue funzioni a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese strettamente necessarie. L'articolo 7 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, vengano redatti gli elenchi dei beni strumentali, delle attrezzature, dei mezzi meccanici e delle apparecchiature inutilizzate o sottoutilizzate in dotazione alle Forze armate o di polizia o ad ogni altra amministrazione dello Stato, che sono messi a disposizione per la realizzazione dei progetti. Un identico provvedimento adottano le regioni o altri enti locali sui beni di loro proprietà, sia per la realizzazione di propri progetti o di altri soggetti. Nei provvedimenti adottati dovranno essere indicate anche le modalità per la cessione in comodato d'uso gratuito dei beni e le indicazioni relative alla manutenzione e alla riparazione dei beni, posti a carico dei soggetti utilizzatori.
      L'articolo 11 istituisce il Fondo nazionale per finanziare i progetti del Green New Deal, la cui dotazione è pari a quasi 16 miliardi 739 milioni di euro in tre anni. Le risorse del Fondo potranno essere integrate da contributi a carico degli enti territoriali in relazione ai progetti ricadenti sui rispettivi territori. Infatti, l'articolo 12, comma 1, contiene una tabella che stabilisce l'entità della partecipazione delle regioni, delle provincie autonome e degli altri enti locali al finanziamento dei progetti da loro presentati. Si tratta di un contributo volutamente non eccessivo, che può stimolare il livello di coinvolgimento degli enti che presentano i progetti. Il comma 2 prevede, inoltre, che la società Cassa depositi e prestiti Spa istituisca un Fondo per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione, alimentato sia da risorse proprie che con l'emissione di obbligazioni. Le obbligazioni devono essere sottoscritte dalle fondazioni bancarie per un importo pari al 5 per cento del loro attivo finanziario e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dai fondi pensione negoziali per una quota almeno pari al 5 per cento delle loro riserve tecniche. Le risorse del Fondo devono finanziare il Green New Deal, applicando tassi agevolati ai soggetti che presentano i progetti. In tal modo, i soggetti promotori dei progetti potranno finanziare la loro quota di partecipazione prevista dal comma 1 o incrementarla, se lo ritengono utile, anche ricorrendo alle ulteriori risorse predisposte dal comma 3. Quest'ultimo destina quota parte dei fondi strutturali europei per finanziare interventi a favore dell'occupazione, prevedendo che per gli anni successivi l'ammontare sia determinato ai sensi della legge di contabilità e finanza (legge n. 196 del 2009). Poiché l'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei per finalità occupazionali si estende oltre il triennio di sperimentazione del Green New Deal, negli anni successivi potranno continuare ad essere finanziati progetti per creare nuova occupazione.
      L'articolo 13, inoltre, prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il triennio di sperimentazione, delle spese in conto capitale collegate ai progetti del Green New Deal italiano per un importo pari a 1.300 milioni di euro annui.
      L'articolo 14 stanzia finanziamenti ulteriori per il Green New Deal italiano mediante l'incremento delle risorse a disposizione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, per gli asili nido pubblici, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici e per incrementare l'efficienza, la prestazione energetica e la riduzione del consumo di energia negli edifici pubblici. In questo caso, non vi è la presentazione di progetti, ma al fine di creare nuova occupazione l'articolo stabilisce che i soggetti pubblici che bandiscono le gare per l'assegnazione degli appalti devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 10, ovvero prevedere un imponibile di manodopera, nella misura di almeno il 50 per cento del personale necessario per la realizzazione dell'appalto, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.
      L'articolo 15, infine, contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria.
      La seguente tabella mostra le risorse complessive messe a disposizione dalla presente proposta di legge per la creazione di nuova occupazione:

(in milioni di euro)

 
Fondo nazionale per il Green New Deal
2014
2015
2016
Spese      
Art. 11, c. 1 Piano per il lavoro 4.980 5.900 5.850
Art. 3, c. 4 Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale 3 3 3
Totale 4.983 5.903 5.853
Art. 13, c. 1 Esclusione dal Patto di stabilità interno 1.300 1.300 1.300
 
Finanziamenti aggiuntivi
2014
2015
2016
Spese
     
Art. 14, c. 2 Difesa del suolo 1.620 1.690 1.590
Art. 14, c. 3 Asili nido 400 400 400
Art. 14, c. 4 Messa in sicurezza di edifici scolastici 400 400 400
Art. 14, c. 5 Efficienza energetica degli edifici pubblici 300 300 300
Totale 2.720 2.790 2.690
  Totale dei finanziamenti 9.003
9.993
9.843

      La seguente tabella mostra in sintesi la copertura finanziaria (articolo 15):

(in milioni di euro)

Coperture
Comma 2 Deducibilità del 20 per cento dell'IMU sui beni strumentali 475 274 274
Comma 2 Detrazioni IRPEF per lavoro dipendente 1.560 1.734 1.732
Comma 2 Cuneo fiscale – Riduzione INAIL 1.000 1.100 1.200
Comma 2 ACE – Agevolazioni per nuovo capitale investito   658 716
Commi 2 e 3 Esclusione di spese dal patto di stabilità interno 1.000    
Comma 4 Riduzione di regimi di favore fiscale 510 1.500 1.700
Comma 5 Riduzione del costo di auto di servizio e taxi 600 600 750
Comma 6 Addizionale IRES per le società del settore petrolifero (Robin tax) 244 122 122
Commi 7-8 Deducibilità degli interessi passivi per banche 580 332 332
Comma 10 Incremento al 23 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale 420 750 690
Commi 11-12-13 Riforma della tassa sulle transazioni finanziarie (TTF) 800 800 800
Comma 14 Spese per acquisto di velivoli F35 1.004 1.025 875
Comma 15 Spese per fregate di classe FREMM 785 778 526
Comma 16 Spese per la linea TAV Torino-Lione 49 242 140
Totale 9.027 10.101 9.857
Saldo 24 108 14
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Principi e finalità).

      1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali realizzano, per il triennio 2014-2016, il programma nazionale sperimentale di interventi pubblici, «Green New Deal italiano», di seguito denominato «programma», al fine di fronteggiare l'emergenza occupazionale e la recessione del Paese, con particolare attenzione per l'ambiente e per la salute.
      2. Il programma si prefigge l'obiettivo di creare un milione e mezzo di posti di lavoro, sostenendo un'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso, in conformità a quanto promosso dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Unione europea.
      3. Il programma è finalizzato, ai sensi dell'articolo 2, alla realizzazione di un piano di interventi pubblici urgenti nei settori della protezione del territorio, del diritto alla casa, della valorizzazione del patrimonio scolastico, storico, artistico, architettonico e archeologico nonché del diritto a un ambiente sano per la salute dell'uomo e per la tutela degli ecosistemi.

Art. 2.
(Ambiti di intervento e realizzazione del programma).

      1. Il programma è costituito da progetti proposti dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, anche in forma coordinata o consorziata tra loro, di seguito denominati «soggetti proponenti».
      2. I progetti recano interventi:

          a) per la protezione del territorio mediante azioni di prevenzione o di contrasto

del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico e dando priorità ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni di più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali e approvati dalle autorità di bacino;

          b) per la bonifica e la riqualificazione ambientali di aree urbane, rurali, produttive, industriali e militari;

          c) per il recupero, la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, con priorità per quelli esposti al rischio sismico e dell'amianto;

          d) per la ristrutturazione degli ospedali pubblici al fine di rendere gli spazi e le strutture interne funzionali alle attuali tecnologie mediche e alle mutate pratiche terapeutiche;

          e) per il rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di tali servizi, di attenuare il forte squilibrio tra il nord e il sud del Paese e di favorire una complessiva crescita del sistema nazionale verso standard europei, realizzando nuovi asili nido pubblici e interventi di messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti o di ristrutturazione di edifici pubblici da adibire ad asilo nido;

          f) per l'incremento, il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico destinato o da destinare a prima abitazione e a iniziative di coabitazione e di condivisione del lavoro al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

          g) per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica degli edifici pubblici e per la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel

rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso edifici a energia quasi zero;

          h) per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, museale e archeologico, anche attraverso campagne di scavi;

          i) per il recupero di terreni pubblici incolti o abbandonati, nel rispetto degli ecosistemi esistenti, e per il ripristino della flora e della fauna tipiche, per la valorizzazione e l'incremento del patrimonio boschivo, nonché per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e per la valorizzazione dei fiumi, delle aree paludose, delle spiagge e delle coste attraverso il ripristino dell'ecosistema.

Art. 3.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale).

      1. È istituita, per gli anni 2014-2016, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Agenzia nazionale per il Green New Deal italiano, di seguito denominata «Agenzia».
      2. L'Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuvato da un consiglio direttivo di sei membri ciascuno dei quali è nominato da uno dei Ministri di cui al comma 1, nonché da un membro nominato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il personale necessario all'Agenzia è trasferito dai Ministeri di cui al citato comma 1 senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presidente e i membri del consiglio direttivo non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per la loro attività.


      3. L'Agenzia è costituita entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro.
Art. 4.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia svolge funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo, controllo e coordinamento della realizzazione dei progetti del programma.
      2. Con proprio provvedimento l'Agenzia, entro tre mesi dalla sua costituzione, stabilisce:

          a) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse del fondo di cui all'articolo 11 per il finanziamento del programma, prevedendo anche forme di consultazione con i soggetti proponenti;

          b) il trasferimento alle direzioni regionali o territoriali del lavoro delle risorse per le retribuzioni del personale impiegato nella realizzazione dei progetti;

          c) le modalità di presentazione e le caratteristiche a cui si devono attenere i progetti, nonché i criteri per stabilire le priorità tra i progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5;

          d) un contratto standard unico che i centri per l'impiego e le direzioni regionali o territoriali del lavoro sottoscrivono con i soggetti proponenti;

          e) la previsione di attività formative per il personale di cui all'articolo 6 impiegato nella realizzazione dei progetti e il trasferimento delle risorse necessarie ai centri per l'impiego;

          f) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente, sulla base dei dati e degli aggiornamenti obbligatoriamente trasmessi dai soggetti proponenti, il lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli progetti e degli obiettivi del programma;

          g) le modalità per la partecipazione dei soggetti interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti;

          h) le ulteriori disposizioni per l'utilizzazione di strumenti, attrezzature, mezzi meccanici e apparecchiature di proprietà delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento militare, delle regioni e degli enti locali ai fini della realizzazione dei progetti, nel rispetto di quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 7, comma 1;

          i) le modalità di intervento delle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio;

          l) l'ammontare e i limiti degli importi riconoscibili ai proponenti i progetti per l'acquisto di beni strumentali, attrezzature, mezzi meccanici e apparecchiature.

Art. 5.
(Caratteristiche e presentazione dei progetti).

      1. Per la redazione dei progetti i soggetti proponenti possono avvalersi del personale tecnico avente la qualifica e la professionalità richieste, impiegato presso di essi o individuato tra i soggetti di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, assunti ai sensi del citato articolo 6, comma 3, o avvalendosi di strutture ed enti specializzati della pubblica amministrazione.
      2. Il soggetto proponente elabora il progetto preliminare, recante le modalità per realizzarlo, compresi gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, nonché i calcoli e i computi metrici, i costi, la durata, il numero di lavoratori che si intende impiegare, le qualifiche e le competenze professionali richieste, i beni strumentali, le attrezzature, i mezzi meccanici e le apparecchiature necessari.
      3. Il progetto preliminare è presentato alle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio per la sua valutazione tecnica. Il progetto viene esaminato e approvato

entro novanta giorni, con le eventuali indicazioni tecniche da integrare ai fini della fattibilità o della realizzazione del progetto e assicurando la coerenza dei progetti con le finalità della presente legge e del programma.
      4. Fermo restando che i progetti devono utilizzare nel modo migliore le professionalità disponibili e le tecnologie più moderne, tra i progetti di costo analogo deve essere data priorità a quelli che prevedono una maggior intensità di lavoro.
      5. Il soggetto proponente elabora il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si riscontrino apprezzabili differenze tecniche e di costo.
      6. Il contenuto del progetto preliminare e di quello definitivo è definito dall'Agenzia, tenuto conto di quanto disposto dai commi 2 e 5.
      7. I progetti possono prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti e centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali.
Art. 6.
(Personale impiegato per la realizzazione dei progetti).

      1. Il soggetto proponente provvede a presentare il progetto definitivo ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 per procedere all'individuazione e all'assunzione del personale per la sua realizzazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
      2. I centri per l'impiego e le direzioni regionali e territoriali del lavoro prestano leale collaborazione ai soggetti proponenti sottoscrivendo con essi un contratto unico redatto in conformità a un modello predisposto dall'Agenzia, nel quale è espressamente indicato il termine entro il quale deve avvenire l'assunzione sulla base delle esigenze del soggetto proponente e dei tempi di realizzazione del progetto.


      3. Il personale per la realizzazione dei progetti è assunto dalle direzioni regionali del lavoro, quando il progetto è presentato da un'amministrazione dello Stato o da una regione, e dalle direzioni territoriali del lavoro, quando il progetto è presentato dagli altri enti locali.
      4. Per la realizzazione dei progetti sono assunte persone inoccupate, disoccupate od occupate in cerca di altra occupazione, qualora il loro reddito annuale lordo da lavoro dipendente o fiscalmente assimilato sia inferiore o pari a 8.000 euro, iscritte presso il centro per l'impiego territorialmente competente in base al loro domicilio. A parità di altre condizioni, devono essere assunti prioritariamente i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di seguito denominato «regolamento (CE) n. 800/2008», con il più basso patrimonio personale finanziario, mobiliare e immobiliare.
      5. Per la realizzazione dei progetti sono altresì assunte le persone che usufruiscono di ammortizzatori sociali. In tale caso la retribuzione sostituisce il reddito derivante dall'ammortizzatore sociale di cui il lavoratore beneficia. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione guadagni ordinaria, il contratto di lavoro stipulato con la direzione regionale o territoriale del lavoro si intende come distacco del lavoratore dalla società della quale è dipendente, ferma restando la conservazione del posto di lavoro.
      6. Il personale è assunto con contratto a tempo determinato, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, per la durata della realizzazione del progetto e per un monte ore lavorative pari nel massimo a 35 ore settimanali o a 140 ore mensili, per favorire l'aumento dell'occupazione.
      7. Per la progettazione e per la realizzazione del progetto il soggetto proponente può utilizzare anche personale alle proprie dipendenze, quando ciò è necessario per il profilo tecnico o professionale richiesto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il soggetto proponente.
      8. Le direzioni regionali e territoriali del lavoro provvedono al pagamento dei salari nonché ai versamenti contributivi e assicurativi per i lavoratori assunti per la realizzazione dei progetti.
      9. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 impiegati nella realizzazione dei progetti sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, nel rispetto del CCNL, e non possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo.
      10. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 che sono stati impiegati nella realizzazione di un progetto possono essere assunti per la realizzazione di ulteriori progetti, presentati dallo stesso o da un altro soggetto proponente, al fine di garantire una durata minima del rapporto di lavoro, anche con contratti a tempo determinato successivi, non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi.
      11. I soggetti proponenti, nei limiti dei rispettivi poteri e competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro del personale precedentemente impiegato per la realizzazione dei progetti.
Art. 7.
(Beni strumentali, attrezzature, mezzi meccanici e apparecchiature per la realizzazione dei progetti).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

          a) gli elenchi dei beni strumentali, delle attrezzature, dei mezzi meccanici e delle apparecchiature inutilizzati o sottoutilizzati, in dotazione alle Forze armate e di polizia e ad ogni altra amministrazione dello Stato, che sono messi a disposizione dei soggetti proponenti;

          b) le modalità per la cessione in comodato d'uso dei beni di cui alla lettera a), con l'indicazione esplicita della gratuità della cessione;

          c) le indicazioni relative alla manutenzione e alle riparazioni dei beni di cui alla lettera a), che sono poste a carico dei soggetti utilizzatori.

      2. Con propri provvedimenti, le regioni e gli enti locali, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, individuano i beni strumentali, le attrezzature, i mezzi meccanici e le apparecchiature di loro proprietà da mettere a disposizione per la realizzazione di progetti propri o di altri soggetti.

Art. 8.
(Formazione del personale da impegnare nei progetti).

      1. I centri per l'impiego provvedono alla formazione del personale da impegnare nei progetti, sulla base delle indicazioni dei soggetti proponenti.
      2. La durata della formazione è commisurata alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio. Essa consiste in una formazione specifica e in una formazione generale sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
      3. Non sono obbligati a partecipare alla formazione i soggetti già in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza necessari per l'attività da svolgere o che hanno già frequentato corsi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 9.
(Partecipazione democratica all'elaborazione e al controllo dei progetti).

      1. Nella scelta dei progetti da finanziare è data priorità ai progetti alla cui elaborazione hanno potuto partecipare in

maniera adeguata i soggetti interessati e per i quali sono previste procedure di controllo dei soggetti stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti, ulteriori rispetto alle modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi del comma 2.
      2. L'Agenzia dispone che i progetti siano oggetto di monitoraggio trasparente nelle varie fasi della loro realizzazione e in particolare:

          a) prevede che i risultati di ogni monitoraggio siano resi accessibili alla collettività attraverso la pubblicazione nei siti internet dei soggetti proponenti e in un'apposita banca dati generale istituita nel sito internet dell'Agenzia;

          b) indica gli strumenti utilizzabili da chiunque per segnalare irregolarità, problemi tecnici od operativi nella realizzazione dei progetti, che devono essere esaminati da un collegio arbitrale formato da tre componenti, di cui due estratti a sorte tra tutte le persone maggiorenni residenti nel territorio di competenza del soggetto proponente e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dall'Agenzia tra magistrati, professori universitari e professionisti di chiara fama residenti nel medesimo territorio. L'ufficio di arbitro è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese strettamente necessarie allo svolgimento della funzione.

Art. 10.
(Appalto dei progetti).

      1. In alternativa alla realizzazione dei progetti ai sensi dell'articolo 5, i soggetti proponenti possono appaltare la realizzazione dei progetti a imprese private che si impegnano ad assumere, con contratto a tempo determinato per la durata dell'appalto o a tempo indeterminato, almeno il 50 per cento del personale necessario tra i soggetti di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008.


      2. In considerazione dell'eccezionale situazione economica e disoccupazionale, in via transitoria e temporanea per il triennio 2014-2016, i progetti possono essere appaltati, altresì, ad imprese private che si impegnino ad assumere, con contratto a tempo determinato per la durata dell'appalto o a tempo indeterminato, almeno il 50 per cento del personale necessario tra i soggetti di cui all'articolo 6, commi 4 e 5. La disposizione del presente comma non produce effetti fino all'acquisizione della valutazione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea da parte del Governo italiana, che deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Ai sensi dell'articolo 69 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono condizioni particolari di esecuzione del contratto da indicare nel bando o nell'invito che devono essere riportate nello schema di contratto.
      4. L'assunzione del personale di cui ai commi 1 e 2 deve comportare un aumento netto dell'occupazione dell'impresa, che non deve aver proceduto a licenziamenti nei sei mesi precedenti la partecipazione all'appalto del progetto.
      5. L'appalto può essere bandito solo successivamente all'approvazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, che verificano la corrispondenza dell'intervento alle disposizioni del medesimo comma 3 e del presente articolo.
      6. Le risorse per l'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, sono trasferite dall'Agenzia direttamente al soggetto che si aggiudica l'appalto, rispettando la scansione temporale per i pagamenti indicata dall'appalto.
Art. 11.
(Istituzione di un fondo per il finanziamento del programma).

      1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo

per il finanziamento del programma con risorse pari a 4.983 milioni di euro per l'anno 2014, a 5.903 milioni di euro per l'anno 2015 e a 5.853 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 3 milioni di euro annui sono destinati alle spese di funzionamento dell'Agenzia.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da contributi a carico degli enti territoriali in favore di progetti realizzati nei rispettivi territori.
Art. 12.
(Partecipazione al finanziamento dei progetti e utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei per il periodo di programmazione 2014-2020).

      1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali partecipano al finanziamento dei progetti presentati nella misura indicata dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la società Cassa depositi e prestiti Spa istituisce un fondo per lo sviluppo sostenibile e l'occupazione alimentato sia da risorse proprie sia con l'emissione di obbligazioni. Il fondo è finalizzato al finanziamento, tramite prestiti a tassi agevolati, dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1. Sono tenuti a sottoscrivere tali obbligazioni le fondazioni bancarie, per una quota almeno pari al 5 per cento del loro attivo finanziario, nonché l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni da lavoro (INAIL) e i fondi pensione negoziali, per una quota almeno pari al 5 per cento delle loro riserve tecniche. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Il decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dal suo ricevimento.


      3. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e per l'occupazione, in misura pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del centro-nord. L'80 per cento di tale importo è iscritto nel bilancio per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016; di queste quote, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 sono finalizzati al finanziamento di interventi a favore dell'occupazione. Per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      4. Le risorse finalizzate al finanziamento a favore dell'occupazione di cui al comma 3 del presente articolo, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, possono essere altresì utilizzate per finanziare i progetti di cui agli articoli 5 e 10.
Art. 13.
(Esclusione dal Patto di stabilità interno).

      1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti presentati dai soggetti proponenti, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della ripartizione del predetto importo tra gli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia l'importo degli spazi finanziari di cui necessitano per l'esecuzione dei pagamenti relativi alle spese di cui al primo periodo.


      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia sulle comunicazioni di cui al comma 1, sono individuati, in modo proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
Art. 14.
(Finanziamenti aggiuntivi).

      1. Al fine di realizzare il programma, creando nuova occupazione, il presente articolo prevede disposizioni per incrementare le risorse disponibili per la messa in sicurezza del territorio, per gli asili nido pubblici, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici e per incrementare l'efficienza, la prestazione energetica e la riduzione del consumo di energia negli edifici pubblici. Nell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo i soggetti pubblici bandiscono gare di appalto in conformità a quanto disposto all'articolo 10.
      2. All'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 1.650 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.740 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1.690 milioni di euro per l'anno 2016».
      3. Per il finanziamento e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e per la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente

comma, nonché le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
      5. Al fine di favorire gli interventi per aumentare l'efficienza, la prestazione energetica e la riduzione del consumo di energia negli edifici pubblici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 9.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 9.993 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9.753 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con quota parte delle minori spese e delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.
      2. I commi 127, 128, 137, 138, 535, 536 e 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.
      3. Il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Per l'anno 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista,

individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non è considerato un importo complessivo di 10 milioni di euro destinato a garantire spazi finanziari per i pagamenti in conto capitale dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stabilito il riparto dei predetti spazi fra i singoli comuni».

      4. I regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
      5. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare un risparmio di almeno 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di almeno 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il presente comma non si applica alle autovetture

utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o di noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie fino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni del presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza e il trattamento economico fondamentale in godimento.
      6. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di un punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
      7. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
      8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6;

              1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

              2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

          b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

      9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
      10. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
      11. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 491:

              1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione di una normativa dell'Unione europea, in via transitoria»;

              2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione», e le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate

in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

          b) al comma 492:

              1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma,» sono soppresse;

              2) le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;

          c) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi da 491 al presente comma deve essere adeguato alla normativa europea entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima normativa, prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

      12. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 1.000 euro».
      13. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 11 all'imposta sulle transazioni finanziarie.
      14. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti di 1.004 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.025 milioni di euro per l'anno 2016 e di 875 milioni di euro per l'anno 2016.
      15. I limiti d'impegno per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, sono soppressi.
      16. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 49 milioni di euro per l'anno 2014, di 242 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro per l'anno 2016.

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ALLEGATO 1
(Articolo 12, comma 1)

TABELLA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
Spesa complessiva del progetto (in euro)
Importo della partecipazione
fino a 500 mila
10 per cento
fino a 1 milione
8 per cento
fino a 5 milioni
6 per cento
fino a 10 milioni
4 per cento
fino a 50 milioni
3 per cento
fino a 100 milioni
2 per cento
superiore a 100 milioni
1 per cento
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