Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1650 |
1. La presente legge reca disposizioni per rafforzare le azioni a tutela delle produzioni agroalimentari italiane, per tutelare la qualità merceologica dei prodotti lungo la filiera alimentare e per offrire al consumatore le più elevate garanzie relativamente all'autenticità delle indicazioni di origine e di provenienza dei prodotti agroalimentari, con metodi diretti alla verifica dell'esistenza e dell'idoneità dei sistemi di tracciabilità dei prodotti e delle materie impiegati, nonché per riordinare, ai medesimi fini, le competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato».
1. L'Ispettorato è l'organo di controllo ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali specializzato nella verifica della conformità alla normativa vigente in materia di alimenti e di mangimi e, in generale, dei mezzi tecnici per l'agricoltura.
2. L'Ispettorato svolge le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.
3. L'Ispettorato è autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia agroalimentare di competenza statale.
1. L'Ispettorato svolge le funzioni e i compiti assegnati dalle leggi e dai regolamenti e, in particolare, ha competenze in materia di:
a) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
b) controlli di qualità alle frontiere;
c) contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea;
d) contrasto dei fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori;
e) controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati andamenti anomali dei prezzi, allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa della produzione nazionale;
f) svolgimento di attività di coordinamento del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera per l'attuazione delle azioni di controllo volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari e a contrastare le frodi nel settore agroalimentare;
g) controlli in tutti i settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi;
h) aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
i) promozione di attività di studio e di ricerca nei settori di competenza, anche
mediante accordi di collaborazione con università, enti pubblici, istituti di ricerca e altri soggetti, nazionali e internazionali, di comprovata esperienza nel settore;l) irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie privative o sospensive di facoltà o diritti;
m) gestione dell'attività procuratoria successiva all'emanazione dei provvedimenti ingiuntivi e partecipazione diretta dell'amministrazione nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione emesse;
n) gestione della procedura esecutiva per la riscossione coattiva delle sanzioni irrogate;
o) verifica del possesso e del mantenimento da parte degli organismi di certificazione dei requisiti previsti, in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della corretta applicazione del piano di controllo, nonché della trasparenza, imparzialità e terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo;
p) punto di contatto per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il Ministero della salute per tutti gli aspetti legati al Piano nazionale integrato dei controlli ufficiali;
q) divulgazione delle attività istituzionali ed educazione del consumatore.
1. L'Ispettorato si articola, a livello centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello periferico, in dodici uffici dirigenziali e in quindici sedi distaccate, con competenza interregionale e regionale, e in cinque laboratori di livello dirigenziale non generale.
2. A capo della struttura è posto un dirigente di prima fascia che assume la qualifica di ispettore generale capo.
1. Il personale dell'Ispettorato svolge funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria.
2. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, il personale dell'Ispettorato è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie.
3. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del codice di procedura penale, il personale dell'Ispettorato di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area III e dell'area II, ad esclusione della posizione economica F1, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria.
4. Ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore della Repubblica interessato, con provvedimento dell'amministrazione, il personale dell'Ispettorato può essere applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività.
1. Al fine di attuare una più efficace lotta contro le frodi, le sofisticazioni e le contraffazioni dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici del settore primario, realizzando
una sistematica azione di coordinamento degli organi preposti ai relativi controlli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente di coordinamento dei controlli nel settore agroalimentare, di seguito denominato «Comitato».a) realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra i seguenti organi preposti al controllo nel settore agroalimentare: Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (Agecontrol) Spa;
b) concertare azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi e un migliore controllo del territorio attraverso la programmazione degli interventi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli d'intesa;
c) proporre modifiche alle norme vigenti nel settore agroalimentare.
3. I rappresentanti degli organi partecipanti al Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La gestione del Comitato è affidata all'Ispettorato in ragione dei compiti istituzionali svolti.
4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.
5. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso di spese.
1. L'Ispettorato è incaricato, altresì, di realizzare un collegamento tra gli indirizzi
operativi di coordinamento fissati a livello centrale in seno al Comitato e l'attività di controllo svolta a livello locale, realizzando, attraverso intese, forme di cooperazione e di consulenza su specifici aspetti dell'attività istituzionale con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. 1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi, delle sofisticazioni e delle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici del settore primario, è istituito presso l'Ispettorato un centro di raccolta informatizzata dei risultati dei controlli e delle indagini di settore effettuati dai diversi organi di controllo.
2. Con regolamento sono stabilite le modalità di inserimento e di trasferimento periodico dei dati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli organi partecipanti al Comitato. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi annualmente alle Camere.
1. Le somme di denaro riscosse a seguito di confisca amministrativa nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori o a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Ispettorato, le somme di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, nonché le spese di giudizio liquidate in favore dell'amministrazione affluiscono nel Fondo per la lotta contro le frodi agroalimentari, di seguito denominato «Fondo», istituito
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 1. Al fine di tutelare l'identità delle produzioni nazionali, di rafforzare la loro competitività sul mercato nonché di consolidare la loro affidabilità presso i consumatori, l'Ispettorato pone in essere azioni strutturate dirette a verificare la provenienza delle materie prime impiegate nei processi produttivi e a contrastare la commercializzazione dei prodotti esteri come italiani, in particolare nei settori dei prodotti lattiero-caseari, degli oli di oliva e di taluni ortofrutticoli.
2. Al fine di renderle maggiormente efficaci, le azioni di cui al comma 1 sono condotte su tutto il territorio nazionale e comportano verifiche sulla tracciabilità dirette ad accertare l'effettiva origine delle materie prime e dei prodotti ortofrutticoli, la conformità dei processi produttivi adottati e la trasparenza del sistema di etichettatura o di presentazione al consumatore.
3. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione e di repressione delle frodi di cui ai commi 1 e 2, l'Ispettorato è autorizzato a indire concorsi pubblici per la copertura delle carenze esistenti in organico.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente
1. Presso l'Ispettorato operano:
a) la Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, istituita dall'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
b) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e di revoca totale o parziale di tali provvedimenti;
c) il gruppo tecnico, istituito dal decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, incaricato di valutare la rispondenza degli organismi di controllo privati ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, per la successiva autorizzazione e iscrizione nell'elenco previsto dal
comma 7 del medesimo articolo 53. Il gruppo tecnico è altresì incaricato di:1) esprimere un parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;
2) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;
3) esprimere parere in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;
4) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo, con riguardo anche alle tariffe relative ai costi sostenuti.