Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1650


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FAENZI, RICCARDO GALLO, PARISI, ROMELE, RUSSO
Riordino delle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e disposizioni per la razionalizzazione e il potenziamento dei controlli nel settore agroalimentare
Presentata il 2 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Per affrontare – ancorché con modalità non esaustive – le tematiche e le criticità afferenti al complesso settore agroalimentare italiano, le si deve contestualizzare all'ambito europeo e ai relativi negoziati, che hanno portato all'approvazione della nuova Politica agricola comune (PAC) 2014-2020.
      Il Governo italiano in sede di negoziato della riforma della PAC ha puntato prioritariamente sui seguenti temi: protezione del reddito degli agricoltori dalle speculazioni e dalla volatilità dei prezzi, prodotti di qualità (DOP, IGP, STG eccetera, sui quali il nostro Paese è leader in Europa), lotta all'agropirateria e alla contraffazione e tutela dell'ambiente rurale.
      Com’è agevole vedere, quindi, tra le priorità individuate dal nostro Governo una delle principali criticità connesse con il settore agroalimentare italiano sono le frodi intese nella loro complessa accezione e di conseguenza assurgono a ruolo decisivo le nuove modalità con cui lo Stato intende contrastare tali comportamenti illeciti le cui fattispecie mutano continuamente.
      Da quanto detto, quindi, si delinea la vera sfida con cui ci si deve confrontare: dare maggiore effettività alla lotta ai molteplici fenomeni fraudolenti e contestualmente razionalizzare la presenza sul territorio nazionale delle autorità preposte ai controlli, con l'obiettivo di ridurre gli oneri finanziari a carico dello Stato per il mantenimento di tali organi di controllo.
      Uno di questi è proprio l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. L'Ispettorato è l'organo tecnico dello Stato incaricato del controllo ufficiale dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione, con funzioni di prevenzione e di repressione delle frodi. Esso cura la predisposizione e la notifica delle ordinanze di ingiunzione in quanto autorità competente a decidere, ai sensi della legge n. 898 del 1986, in materia di indebita percezione di aiuti europei, nonché in materia vitivinicola e nei settori dell'olio, dei prodotti DOP, IGP e STG, della carne bovina e dei mangimi. Tutto il personale per l'espletamento delle funzioni a cui è preposto, oltre a compiti di polizia amministrativa, assume la qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria in base all'articolo 55 del codice di procedura penale. Com’è noto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, il Dipartimento dell'Ispettorato è stato riorganizzato in due uffici di livello dirigenziale generale, oltre ai dieci uffici periferici con le relative sedi distaccate (quasi uno per regione) e ai quattro laboratori di livello dirigenziale non generale.
      Ci si permette di riferire che, a fronte della grave crisi che sta colpendo il settore agroalimentare italiano, aggravata da fenomeni di importazioni di varie tipologie di prodotti da Paesi dell'Unione europea ed extra Unione europea che spesso finiscono con l'essere riqualificati come «made in Italy», l'attività svolta alle nostre frontiere dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (anche in concorso con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o con il Corpo della guardia di finanza) è praticamente assente.
      In proposito, si evidenzia che quanto espressamente previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 2013 («programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato»), è sostanzialmente disatteso.
      Tanto per citare un esempio, si pensi al fenomeno delle massicce importazioni in Italia di oli di oliva da Paesi dell'Unione europea ed extra Unione europea attraverso i varchi doganali senza alcun tipo di controllo all'atto dell'ingresso nel nostro territorio in ordine alle effettive caratteristiche merceologiche, ai relativi documenti di accompagnamento eccetera.
      Le conseguenze di tale situazione sono molteplici: immissione in libera circolazione di oli di oliva di qualità non controllata (in alcuni dei Paesi del Maghreb sono tuttora in uso diverse tipologie di antiparassitari banditi da anni dall'Unione europea) ed estrema difficoltà nel risalire all'effettiva provenienza geografica degli oli di oliva (regolamento (CE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012.
      Un altro elemento che sta di fatto rendendo inefficaci i controlli ufficiali a carico delle imprese olearie (disoneste) è la novità introdotta con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, il cui fac-simile di registro allegato prevede ora, incredibilmente, una colonna nella quale possono essere presi in carico prodotti dei quali non si intende dichiarare la categoria merceologica qualificandoli come «oli in attesa di classificazione», con l'unico risultato di rendere vani tutti i controlli che in Italia si stanno facendo. Come l'olio anche tutti gli altri nostri prodotti agroalimentari subiscono continue contraffazioni a tutto danno della nostra economia e della nostra salute. Com’è agevole riscontrare da quanto rilevato, il settore agroalimentare italiano necessita di interventi normativi urgenti. Dall'approvazione della presente proposta di legge trarranno grande beneficio la funzionalità dei controlli ufficiali e un'economia di gestione, unitamente a scambi sinergici tra le diverse professionalità presenti nei due soggetti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni per rafforzare le azioni a tutela delle produzioni agroalimentari italiane, per tutelare la qualità merceologica dei prodotti lungo la filiera alimentare e per offrire al consumatore le più elevate garanzie relativamente all'autenticità delle indicazioni di origine e di provenienza dei prodotti agroalimentari, con metodi diretti alla verifica dell'esistenza e dell'idoneità dei sistemi di tracciabilità dei prodotti e delle materie impiegati, nonché per riordinare, ai medesimi fini, le competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato».

Art. 2.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).

      1. L'Ispettorato è l'organo di controllo ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali specializzato nella verifica della conformità alla normativa vigente in materia di alimenti e di mangimi e, in generale, dei mezzi tecnici per l'agricoltura.
      2. L'Ispettorato svolge le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata.
      3. L'Ispettorato è autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia agroalimentare di competenza statale.

Art. 3.
(Funzioni dell'Ispettorato).

      1. L'Ispettorato svolge le funzioni e i compiti assegnati dalle leggi e dai regolamenti e, in particolare, ha competenze in materia di:

          a) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

          b) controlli di qualità alle frontiere;

          c) contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea;

          d) contrasto dei fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori;

          e) controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati andamenti anomali dei prezzi, allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa della produzione nazionale;

          f) svolgimento di attività di coordinamento del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera per l'attuazione delle azioni di controllo volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari e a contrastare le frodi nel settore agroalimentare;

          g) controlli in tutti i settori di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi;

          h) aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

          i) promozione di attività di studio e di ricerca nei settori di competenza, anche

mediante accordi di collaborazione con università, enti pubblici, istituti di ricerca e altri soggetti, nazionali e internazionali, di comprovata esperienza nel settore;

          l) irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie privative o sospensive di facoltà o diritti;

          m) gestione dell'attività procuratoria successiva all'emanazione dei provvedimenti ingiuntivi e partecipazione diretta dell'amministrazione nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione emesse;

          n) gestione della procedura esecutiva per la riscossione coattiva delle sanzioni irrogate;

          o) verifica del possesso e del mantenimento da parte degli organismi di certificazione dei requisiti previsti, in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della corretta applicazione del piano di controllo, nonché della trasparenza, imparzialità e terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo;

          p) punto di contatto per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il Ministero della salute per tutti gli aspetti legati al Piano nazionale integrato dei controlli ufficiali;

          q) divulgazione delle attività istituzionali ed educazione del consumatore.

Art. 4.
(Organizzazione territoriale e struttura operativa dell'Ispettorato).

      1. L'Ispettorato si articola, a livello centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello periferico, in dodici uffici dirigenziali e in quindici sedi distaccate, con competenza interregionale e regionale, e in cinque laboratori di livello dirigenziale non generale.
      2. A capo della struttura è posto un dirigente di prima fascia che assume la qualifica di ispettore generale capo.


      3. Gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale dell'Ispettorato e delle relative competenze sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      4. L'Ispettorato è dotato di organico proprio e di autonomia amministrativa e contabile e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa, provvede alla formazione specifica del proprio personale e si avvale della gestione unitaria dei servizi comuni e del personale, assicurata dalla Direzione generale dei servizi amministrativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      5. Il laboratorio centrale di Roma dell'Ispettorato è laboratorio di revisione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli articoli 44 e seguenti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e dell'articolo 223, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      6. I laboratori dell'Ispettorato effettuano analisi chimiche di prodotti agro-alimentari e di sostanze di uso agrario, anche a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e soggetti privati, verso pagamento della relativa tariffa. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le tariffe relative all'esecuzione delle analisi.
      7. I funzionari dei laboratori dell'Ispettorato, abilitati alla firma dei rapporti di prova, possono svolgere attività peritale in procedimenti penali e civili. L'importo delle spese relative a tali attività, liquidato dai competenti tribunali, è acquisito dall'ispettorato ed è versato al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.
      8. L'Ispettorato, in funzione delle attività istituzionali svolte, assimilabili alle attività delle Forze di polizia, gestisce direttamente il proprio parco autovetture e, in generale, i servizi di trasporto di persone e di cose. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture l'Ispettorato è autorizzato a superare i limiti di spesa eventualmente previsti dalla legislazione vigente.
      9. Le aperture di credito in favore di funzionari delegati degli uffici e dei laboratori dell'Ispettorato, comunque destinati a servizi e a finalità di vigilanza e di repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, non sono soggette a esecuzione forzata.
Art. 5.
(Personale).

      1. Il personale dell'Ispettorato svolge funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria.
      2. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, il personale dell'Ispettorato è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie.
      3. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del codice di procedura penale, il personale dell'Ispettorato di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area III e dell'area II, ad esclusione della posizione economica F1, sono ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria.
      4. Ai sensi dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore della Repubblica interessato, con provvedimento dell'amministrazione, il personale dell'Ispettorato può essere applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività.


      5. Al personale dell'Ispettorato è, altresì, riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4-bis del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei limiti del servizio cui è destinato.
      6. In relazione alle specificità delle funzioni, ai contenuti di professionalità richiesti nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio, al personale dell'Ispettorato è riconosciuta un'indennità pensionabile pari a quella goduta dal personale del Corpo forestale dello Stato.
      7. Le disposizioni del comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, non si applicano al personale dell'Ispettorato.
      8. Per il personale dell'Ispettorato comandato in missione la località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e ove risulti più conveniente per l'amministrazione. Qualora la sede di missione coincida con la località di abituale dimora, al personale compete il rimborso delle spese documentate relative ai pasti consumati.
      9. Al personale dell'Ispettorato in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della normativa vigente, compete, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
      10. La dotazione organica dell'Ispettorato è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Comitato permanente di coordinamento dei controlli nel settore agroalimentare).

      1. Al fine di attuare una più efficace lotta contro le frodi, le sofisticazioni e le contraffazioni dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici del settore primario, realizzando

una sistematica azione di coordinamento degli organi preposti ai relativi controlli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente di coordinamento dei controlli nel settore agroalimentare, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato ha il compito di:

          a) realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra i seguenti organi preposti al controllo nel settore agroalimentare: Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (Agecontrol) Spa;

          b) concertare azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi e un migliore controllo del territorio attraverso la programmazione degli interventi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli d'intesa;

          c) proporre modifiche alle norme vigenti nel settore agroalimentare.

      3. I rappresentanti degli organi partecipanti al Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La gestione del Comitato è affidata all'Ispettorato in ragione dei compiti istituzionali svolti.
      4. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.
      5. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso di spese.

Art. 7.
(Coordinamento regionale).

      1. L'Ispettorato è incaricato, altresì, di realizzare un collegamento tra gli indirizzi

operativi di coordinamento fissati a livello centrale in seno al Comitato e l'attività di controllo svolta a livello locale, realizzando, attraverso intese, forme di cooperazione e di consulenza su specifici aspetti dell'attività istituzionale con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8.
(Centro di raccolta dei dati).

      1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi, delle sofisticazioni e delle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici del settore primario, è istituito presso l'Ispettorato un centro di raccolta informatizzata dei risultati dei controlli e delle indagini di settore effettuati dai diversi organi di controllo.
      2. Con regolamento sono stabilite le modalità di inserimento e di trasferimento periodico dei dati alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli organi partecipanti al Comitato. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      3. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi annualmente alle Camere.

Art. 9.
(Fondo per la lotta contro le frodi agroalimentari).

      1. Le somme di denaro riscosse a seguito di confisca amministrativa nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori o a seguito di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Ispettorato, le somme di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, nonché le spese di giudizio liquidate in favore dell'amministrazione affluiscono nel Fondo per la lotta contro le frodi agroalimentari, di seguito denominato «Fondo», istituito

nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le quote delle risorse intestate al Fondo da destinare annualmente mediante riassegnazione.
      3. La destinazione delle quote del Fondo è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 10.
(Potenziamento dei controlli di tracciabilità).

      1. Al fine di tutelare l'identità delle produzioni nazionali, di rafforzare la loro competitività sul mercato nonché di consolidare la loro affidabilità presso i consumatori, l'Ispettorato pone in essere azioni strutturate dirette a verificare la provenienza delle materie prime impiegate nei processi produttivi e a contrastare la commercializzazione dei prodotti esteri come italiani, in particolare nei settori dei prodotti lattiero-caseari, degli oli di oliva e di taluni ortofrutticoli.
      2. Al fine di renderle maggiormente efficaci, le azioni di cui al comma 1 sono condotte su tutto il territorio nazionale e comportano verifiche sulla tracciabilità dirette ad accertare l'effettiva origine delle materie prime e dei prodotti ortofrutticoli, la conformità dei processi produttivi adottati e la trasparenza del sistema di etichettatura o di presentazione al consumatore.
      3. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione e di repressione delle frodi di cui ai commi 1 e 2, l'Ispettorato è autorizzato a indire concorsi pubblici per la copertura delle carenze esistenti in organico.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      5. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del Fondo.
Art. 11.
(Ulteriori organi).

      1. Presso l'Ispettorato operano:

          a) la Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, istituita dall'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

          b) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e di revoca totale o parziale di tali provvedimenti;

          c) il gruppo tecnico, istituito dal decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, incaricato di valutare la rispondenza degli organismi di controllo privati ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, per la successiva autorizzazione e iscrizione nell'elenco previsto dal

comma 7 del medesimo articolo 53. Il gruppo tecnico è altresì incaricato di:

              1) esprimere un parere, nel caso di autorità pubbliche, sulla disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e sulla adeguatezza delle relative procedure;

              2) monitorare e valutare l'attività delle autorità pubbliche designate e degli organismi di controllo autorizzati;

              3) esprimere parere in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni rilasciate agli organismi di controllo privati;

              4) formulare linee guida di indirizzo per le attività di controllo, con riguardo anche alle tariffe relative ai costi sostenuti.

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