Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 204-251-328-923-B


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 16 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 948)
MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 gennaio 2014
d'iniziativa dei deputati
BURTONE, BINDI, GARAVINI, MIOTTO; VENDOLA, CLAUDIO FAVA, MIGLIORE, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN; FRANCESCO SANNA, LETTA, BASSO, DE MICHELI, ASCANI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BRAGA, CARRA, CARRESCIA, COMINELLI, COPPOLA, COVA, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, GADDA, GARAVINI, GHIZZONI, GINATO, GIULIETTI, TINO IANNUZZI, MANZI, MARCHI, MARCO MELONI, MIOTTO, MORETTO, MOSCA, NACCARATO, NARDUOLO, NISSOLI, PASTORINO, PES, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RUBINATO, SCUVERA, SERENI, TENTORI, VACCARO, VALIANTE, VAZIO, VENTRICELLI, VILLECCO CALIPARI; MICILLO, ALBERTI, BARBANTI, BASILIO, BECHIS, BENEDETTI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CECCONI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MUCCI, NESCI, NUTI, PESCO, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 gennaio 2014

TESTO approvato dalla Camera dei deputati    
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TESTO modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
Art. 1.
      1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.       «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
      La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».       La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
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