Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A-bis |
NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 3, 35, 182, 358, 551, 632, 718, 746, 747, 749, 876, 894, 932, 998, 1025, 1026, 1116, 1143, 1401, 1452, 1453, 1514, 1657, 1794, 1914, 1946, 1947 e 1977, si vedano i relativi stampati.
GIACHETTI, BONACCORSI, DI SALVO, GANDOLFI, GENTILONI SILVERI, GOZI, MARZANO, REALACCI
BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA, D'INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIVERIO, SALVATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI
Onorevoli Colleghi! – Il testo approvato dalla maggioranza nelle Commissioni non può ritenersi in alcun modo soddisfacente.
al premio di maggioranza per la Camera dei deputati, che determina a suo giudizio una eccessiva sovrarappresentazione che produce una evidente distorsione, perché non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista;
al mancato rispetto del principio di collegamento tra elettore ed eletto violato dal sistema delle liste, cosiddette, lunghe;
al premio di maggioranza per il Senato, considerato inidoneo al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale, produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali. Essa può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea, compromettendo, nei fattisia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 della Costituzione attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato.
Se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, fossero in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta.
Il testo del disegno di legge esaminato dalla Commissione è molto lontano dal fornire risposte idonee a superare i rilievi della Corte costituzionale e di conseguenza non adeguato a sgombrare il campo da futuri rilievi di incostituzionalità.
Le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti da questo disegno di legge ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale.
Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche.
La soglia del 35%, o anche del 37% o del 38% è troppo bassa per un premio troppo elevato, fino al 18% ed inoltre, non risolve la questione della governabilità. In merito, poì, alle preferenze, se è vero che secondo la Corte se ne potrebbe fare a meno, garantendo la rappresentanza attraverso il sistema di «listini» bloccati
a) i seggi sono assegnati su base nazionale con metodo proporzionale;
b) concorrono alla ripartizione dei seggi le liste che superano una soglia di sbarramento nazionale che è fissata al 4 per cento. Concorrono inoltre le liste che abbiano conseguito il 6 per cento in almeno cinque circoscrizioni. Concorrono anche le coalizioni in cui almeno una lista raggiunga la soglia di sbarramento;
c) conseguono seggi solo le liste, non collegate o in coalizione, che hanno superato la soglia;
d) in ciascuna circoscrizione, ogni partito presenta una lista, nel cui ambito l'elettore può esprimere una preferenza;
e) il numero di candidati per lista non può superare il numero dei seggi della circoscrizione;
f) viene mantenuta, come oggi, la presentazione del programma di governo;
g) il premio di governabilità è attribuito, sul modello del sistema elettorale regionale del 1995, alla coalizione o lista che abbia conseguito il maggior numero di voti superando il 45 per cento del totale dei voti. In tal caso alla coalizione o lista spetta non meno del 55 per cento dei seggi da attribuire;
h) una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ogni partito o gruppo di candidati in ciascuna circoscrizione, si procede all'assegnazione dei seggi spettanti, che sono distribuiti secondo le preferenze espresse e secondo l'ordine di graduatoria del medesimo partito, in misura proporzionale alle scelte degli elettori.
Per tutte queste considerazioni non possiamo assolutamente sostenere il disegno di legge così come arriva all'esame dell'Assemblea ed intendiamo batterci in quest'aula per arrivare ad un testo più adeguato, più utile e più lungimirante;
Matteo BRAGANTINI