Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2012


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi
Presentato il 29 gennaio 2014


      

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Onorevoli Deputati! Le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto si inseriscono nel quadro delle misure volte a promuovere il contrasto dei fenomeni di sottrazione di redditi all'imposizione realizzata mediante l'allocazione fittizia all'estero della residenza fiscale e l'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività produttive di reddito, attraverso l'adozione di programmi di autodenunzia (voluntary disclosure).
      In coerenza con le linee tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha indicato tra i criteri guida di detti programmi l'adozione di misure finalizzate alla futura ottemperanza da parte di coloro ai quali sono destinati e l'inserimento dei programmi stessi nel quadro di una più vasta e incisiva lotta ai fenomeni di illecito fiscale internazionale, il comma 1 introduce, nell'ambito del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante la disciplina del cosiddetto «monitoraggio fiscale», i seguenti quattro articoli:

          1) 5-quater (Collaborazione volontaria);

          2) 5-quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria);

          3) 5-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria);

          4) 5-septies (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero).

      L'articolo 5-quater (Collaborazione volontaria), definisce gli elementi essenziali della procedura di disclosure volontaria finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio e alla futura ottemperanza dei contribuenti.
      Il comma 1 definisce, in particolare, le condizioni al verificarsi delle quali si intende perfezionata la procedura di collaborazione volontaria e, conseguentemente, si producono gli effetti indicati al successivo articolo 5-quinquies. Al fine di evitare che possano fruire degli effetti della collaborazione volontaria, e in particolare della non punibilità per alcuni reati tributari, contribuenti che trasferiscono all'estero gli imponibili evasi solo dopo l'introduzione di tale disciplina, è stato previsto che, fra le condizioni di accesso alla collaborazione volontaria, vi sia quella che le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale siano state commesse entro il 31 dicembre 2013.
      Ai fini del perfezionamento della procedura di disclosure volontaria, è necessario che si realizzino tutte le condizioni previste dal comma 1, lettere a) e b), prima fra tutte, in termini temporali, la volontaria rappresentazione, da parte del soggetto tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione, mediante la presentazione di un'apposita richiesta di ammissione, secondo il modello approvato con il decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-sexies, di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, unitamente alla produzione dei relativi documenti e delle informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo.
      È necessario, quindi, da parte dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato), il pieno riconoscimento dell'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori del territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato e delle violazioni sostanziali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (omessa o infedele dichiarazione) relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
      Il comma 1, lettera a), dell'articolo 5-quater prevede che la collaborazione volontaria deve necessariamente riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al richiamato articolo 4, comma 1.
      Perché la procedura di collaborazione attiva possa perfezionarsi, la successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 5-quater dispone che i soggetti obbligati devono, altresì, versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento (in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) entro i termini per la proposizione del ricorso, ovvero, nei casi di istanza di adesione a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento (articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo), le somme dovute sulla base dell'atto di accertamento con adesione, entro venti giorni dalla redazione dell'atto.
      Deve essere altresì effettuato, sempre in unica soluzione, il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le

violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, entro il termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto di contestazione o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
      In ogni caso, è previsto che il contribuente non possa avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1, lettera b), dell'articolo 5-quater.
      Il comma 2 dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero di cui l'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, o i soggetti con questo solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato abbiano avuto formale conoscenza, compresi le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
      Non deve essere considerata una causa ostativa la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, né quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell'articolo 36-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. L'ultimo periodo chiarisce in modo inequivoco che la richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
      Al comma 3 è disposto che, entro trenta giorni dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della particolare rilevanza degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura nel procedimento penale.
      Al comma 4 è infine fissato un termine alla procedura di collaborazione volontaria, individuato nel 30 settembre 2015.
      L'articolo 5-quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.
      Al comma 1, lettera a), si prevede che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione previsti e puniti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e, alla lettera b), che le pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsti e puniti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000, sono diminuite fino alla metà.
      Il comma 2 specifica che le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
      Il comma 3 dispone gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.
      In particolare, il comma 3 delinea, attraverso regole certe e uniformi di determinazione, le conseguenze sanzionatorie dell'effettivo disvalore della condotta del contribuente, ritenendo lo stesso significativamente attenuato proprio dalla disclosure volontaria in considerazione della eccezionalità dell'intera procedura, prevista per un arco temporale limitato nel tempo e della condotta, i cui tratti essenziali, ai fini del perfezionamento della procedura, vengono chiaramente e uniformemente individuati dallo stesso legislatore. L'ambito di applicazione è dunque limitato alle sanzioni previste all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale (di cui all'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 167 del 1990), consistenti nell'omessa indicazione degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori del territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
      Restano pertanto ferme le sanzioni per le violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili alle attività costituite o detenute all'estero, per le quali si applicano la misura e le regole generali di determinazione previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997.
      Tenuto conto che la sanzione deve essere, comunque, determinata nel rispetto del criterio di proporzionalità tra entità della sanzione astrattamente irrogabile e gravità della violazione e del danno prodotto, il criterio indicato al comma 3 opera non solo ai fini della diversificazione della sanzione in funzione della differente violazione commessa, bensì anche ai fini di commisurare diversamente la reazione afflittiva dell'ordinamento in ragione della condotta posta in essere da un contribuente rispetto ad un altro, proprio in termini di comparazione tra l'antigiuridicità delle diverse condotte. In tal senso, il comportamento del contribuente che, sottrattosi agli obblighi di monitoraggio fiscale, presti una piena, veritiera e spontanea collaborazione attiva con l'Amministrazione finanziaria versando altresì le somme dovute, attraverso modalità uniformi e secondo uno standard definito dalla legge, con la precipua finalità di rimuovere gli effetti negativi arrecati all'interesse erariale dalla propria condotta in violazione degli obblighi imposti in materia di monitoraggio fiscale, configura una circostanza di carattere eccezionale che giustifica un ridimensionamento della sanzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nella misura espressamente prevista dalla legge, proprio in ragione delle caratteristiche necessariamente omogenee del comportamento richiesto affinché si perfezioni la disclosure volontaria.
      La sanzione, pertanto, è determinata nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria. La ratio della lettera c) è quella di consentire la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale anche quando il Paese in cui è localizzato l'intermediario estero ove le attività sono detenute non consenta un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma il contribuente autorizzi l'intermediario a rispondere comunque alle richieste di informazioni su tali attività da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, così che quest'ultima possa controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (quadri RW e RM) per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria («monitoraggio rafforzato»). Per i casi di cui alle lettere a), b) e c), sono previste misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.
      Nei casi diversi da quelli indicati nel primo periodo del comma 3, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
      Al comma 5, è previsto che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, segua le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche ai fini della definizione del contesto.
      In particolare, si dispone, in deroga al comma 3 del predetto articolo, che in sede di definizione agevolata «(...) con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi (...)», il confronto ivi previsto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.
      Il comma 6 chiarisce in modo inequivoco che se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e che, conseguentemente, non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5.
      Inoltre, tenuto conto delle diverse ipotesi verificabili nell'ambito del procedimento di collaborazione volontaria, la disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate possa notificare, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.
      L'articolo 5-sexies detta ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria.
      Il comma 1 dispone che le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari sono disciplinate con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate.
      Inoltre, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, si prevede che l'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
      L'articolo 5-septies dispone, infine, che chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
      Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto prevede che le entrate derivanti dalle suddette disposizioni sono destinate al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I criteri e le modalità di ripartizione delle somme tra le finalità sopra indicate saranno stabiliti con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto, per affrontare le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1, nonché per potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, contiene disposizioni in tema di personale delle agenzie fiscali.

      In particolare, con la lettera a) si autorizza l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate ovvero consentite a legislazione vigente, ad assumere personale per gli anni 2014, 2015 e 2016.
      Per la missione che le è assegnata, l'Agenzia delle entrate ha un tratto evidente di peculiarità nel panorama delle amministrazioni pubbliche. Essa infatti, più che una struttura di spesa, è fondamentalmente una struttura di entrata, garantendo al bilancio dello Stato circa l'80 per cento di tutte le entrate tributarie. Pertanto, il costo per l'assunzione di risorse qualificate non rappresenta, nel caso dell'Agenzia, semplicemente una spesa necessaria per la fornitura di servizi pubblici (come accade, appunto, per la generalità delle amministrazioni pubbliche), ma è in sé un investimento che genera – a beneficio di tutte le amministrazioni e dei servizi che esse sono chiamate a fornire – molte più risorse finanziarie di quante non ne consumi.
      A questo fine, oltre alle risorse direttamente acquisite attraverso il recupero dell'evasione fiscale, vanno anche considerate quelle frutto di versamenti spontanei ottenuti grazie al successo dell'azione svolta dall'Agenzia per favorire l'adempimento dell'obbligo tributario. Tale azione ha due effetti diversi, tra loro però combinati: da un lato, dissuadere dall'adozione di comportamenti fiscalmente scorretti, facendone percepire la rischiosità via via maggiore al crescere dell'efficienza dei controlli; dall'altro, invece, sostenere la messa in atto di comportamenti fiscalmente corretti, rafforzandone la motivazione connessa al grado di equità che i contribuenti percepiscono quanto più efficace è l'azione del fisco volta a contrastare la condotta antisociale di chi evade le imposte continuando però a beneficiare dei frutti dello sforzo contributivo comune.
      A queste due finalità fondamentali – sostenere la tenuta del bilancio pubblico e salvaguardare la credibilità stessa del patto sociale e del suo principio fondativo – se ne aggiunge una terza, la cui rilevanza permane indiscutibile anche nelle conflittualità contingenti legate a talune modalità vigenti di riscossione coattiva: in un momento così difficile della nostra economia, l'attività dell'Agenzia può contribuire a un'uscita virtuosa dalla crisi, in quanto tutela le imprese sane e ne sostiene la competitività in un sistema in cui l'evasione rappresenta uno dei principali fattori di ostacolo a una concorrenza leale.
      Assolvere a tali finalità – tanto importanti quanto impegnativa e complessa ne è la realizzazione – richiede certo investimenti in mezzi e tecnologie, investimenti che l'Agenzia sta da tempo curando con buoni risultati. Il fattore umano resta però quello decisivo, trattandosi qui di svolgere servizi di elevato contenuto professionale. Per questo è assolutamente necessario assicurare il ricambio di quanti cessano dal servizio, prevedendo una deroga alle disposizioni che bloccano o comunque riducono al minimo la possibilità di nuove assunzioni.
      Allo stato attuale l'Agenzia delle entrate – senza contare il personale proveniente dall'incorporata Agenzia del territorio – conta su un organico effettivo di circa 33.000 unità inquadrate nelle diverse aree funzionali (escluso quindi il personale che ricopre incarichi dirigenziali).
      Da un confronto effettuato lo scorso anno con le amministrazioni fiscali della Francia e del Regno Unito – amministrazioni notoriamente considerate molto efficienti e che operano in Paesi di dimensioni demografiche ed economiche comparabili con l'Italia – è emerso che il rapporto fra il numero dei contribuenti e gli addetti alle attività specifiche dell'Agenzia delle entrate (per omogeneità di raffronto è stata inclusa fra gli addetti a tali attività anche la quota parte del personale della Guardia di finanza – stimata in 10.000 unità – destinata a compiti di controllo fiscale) è attualmente assai più alto nel caso dell'Italia: 960 contribuenti per addetto, a fronte di 599 per la Francia e 478 per il Regno Unito. Il confronto conferma quindi l'attuale sottodimensionamento dell'organico dell'Agenzia delle entrate e l'esigenza di un rimpiazzo almeno parziale – nella misura di seguito specificata – delle unità che ogni anno

cessano dal servizio (per il triennio 2014-2016 si tratterà, complessivamente, di circa 2.000 unità).
      I funzionari di nuova assunzione, peraltro, sono dotati di elevato livello culturale e di solida preparazione e appartengono a una generazione che ha una forte predisposizione per l'informatica e le sue applicazioni. Di conseguenza, per mantenere il livello qualiquantitativo attuale di risultati potrebbe essere sufficiente sostituire coloro che lasciano il servizio (personale, quest'ultimo, più eterogeneo in termini di preparazione e di inquadramento professionale) con un numero inferiore di nuovi assunti, secondo un tasso di rimpiazzo pari a due terzi delle uscite (per il triennio 2014-2016 il rimpiazzo sarebbe pertanto assicurato con 1.350 nuove unità). Parte di tale rimpiazzo dovrà interessare anche gli uffici del meridione ove è stato assai ridotto in questi anni il rinnovamento generazionale data l'esigenza prioritaria di rafforzare le sedi del centro-nord più carenti di organico. A tale riguardo, le recenti analisi condotte dall'Agenzia sull'andamento del fenomeno evasivo nelle diverse aree del Paese pongono la necessità di un presidio più forte di contrasto all'evasione nelle regioni meridionali.
      Se il rimpiazzo nella misura indicata può servire a mantenere il livello dei risultati raggiunti, l'obiettivo strategico è però quello di migliorare ulteriormente la prestazione organizzativa dell'Agenzia. Ciò comporta un accrescimento della qualità dei controlli e, di riflesso, una disponibilità aggiuntiva di risorse particolarmente qualificate. Tale incremento può essere quantificato in ulteriori 550 unità nel triennio. Con l'assunzione di 1.900 nuove unità di terza area sarebbe possibile garantire, oltre al livello attuale di recupero di gettito, un significativo incremento del gettito stesso sia in termini di recupero diretto, sia in termini di tax compliance, grazie appunto alla migliore qualità ed efficacia dell'azione accertatrice.
      La legislazione vigente consente già un turn-over per un numero di unità corrispondente, per il 2014, al 20 per cento della spesa per le retribuzioni che erano corrisposte al personale cessato nell'anno precedente. Per il 2015 e il 2016 le percentuali sono invece pari, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento. Nel complesso, pertanto, circa 800 unità potrebbero essere comunque assunte, sicché la deroga normativa richiesta riguarderebbe solo l'assunzione di 1.100 nuovi funzionari (400 il primo anno e 350 in ciascuno degli altri due anni del triennio).
      La lettera b) del comma 3 risolve problematiche in tema di personale conseguenti all'operazione di incorporazione e razionalizzazione disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012.
      L'operazione di incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane e di soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) – disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 – è consistita, sostanzialmente, in un trasferimento di funzioni e di risorse umane dall'ente incorporato (o soppresso) all'ente incorporante, con mantenimento, da parte del personale trasferito, dello stesso trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nel ruolo dell'ente incorporante.
      In particolare, il comma 7, penultimo periodo, del menzionato articolo 23-quater dispone che, al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo all'ente incorporato, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, tali attività continuano a essere esercitate dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati, il tutto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente disposto dal comma 11 del medesimo articolo (per quanto riguarda la soppressa ASSI, trova applicazione il comma 9 del citato articolo 23-quater).
      Il personale dell'ex AAMS, in base alla vigente disciplina contrattuale, percepisce un'indennità di amministrazione più bassa rispetto al personale dell'ex Agenzia delle dogane.
      Ad oggi, i dipendenti dell'ex AAMS hanno instaurato vari ricorsi, la maggior parte collettivi, per: a) chiedere la corresponsione della maggiore indennità di amministrazione percepita dal personale dell'ex Agenzia delle dogane; b) contestare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2012 nella parte in cui prevede, all'interno del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due distinte sezioni, la sezione Dogane e quella Monopoli, in ciascuna delle quali sono collocate, rispettivamente, le unità di personale con qualifica non dirigenziale già appartenenti, al 30 novembre 2012, ai corrispondenti ruoli dell'Agenzia delle dogane e dell'AAMS (analoghi ricorsi sono stati prodotti da taluni dipendenti dell'ex ASSI, per contestare, tra l'altro, l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013 – concernente il «Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al MIPAAF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli» – che prevede l'istituzione della sezione «ASSI» all'interno del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).
      I ricorrenti lamentano, in particolare, che da questa diversa collocazione possano derivare discriminazioni e disparità di trattamento dal punto di vista sia giuridico sia economico.
      Allo stato non sono state emesse pronunce di merito, mentre sono state rigettate le richieste di sospensiva avanzate dai ricorrenti in sede cautelare.
      Ciò in accoglimento della tesi difensiva prospettata dall'Agenzia secondo cui, in coerenza con quanto disposto dal legislatore «fino al completamento del processo di riorganizzazione», i dipendenti incorporati, inseriti nella sezione «Monopoli», continuano a svolgere le funzioni che svolgevano presso l'AAMS e, pertanto, legittimamente, continuano a percepire lo stesso trattamento economico, fondamentale e accessorio (ivi compresa l'indennità di amministrazione), già percepito presso l'ente di provenienza al momento dell'incorporazione.
      La necessità di continuare ad essere coerente, sul piano gestionale, con tale tipo di prospettazione – a funzioni/sezioni separate corrisponde un diverso trattamento economico – costringe, peraltro, l'amministrazione a procrastinare sine die il completamento del processo di riorganizzazione derivante dall'incorporazione, non consente la realizzazione dei risparmi che potrebbero derivare dall'integrazione delle strutture e delle funzioni e inibisce così, di fatto, una gestione flessibile ed efficiente delle risorse umane.
      D'altra parte, una gestione del personale che non fosse coerente con tale rigida prospettazione – che prevedesse, ad esempio, l'impiego del personale appartenente alla «sezione Monopoli» per svolgere funzioni proprie della «sezione Dogane», ma continuando ad attribuirgli l'indennità di amministrazione (più bassa) propria del personale dell'ex AAMS – esporrebbe l'amministrazione a un contenzioso dall'esito quasi certamente sfavorevole, per violazione dei princìpi di eguaglianza e di parità di trattamento.
      Ciò inibisce il più razionale impiego del personale nell'una ovvero nell'altra area di attività e ostacola o, comunque, non favorisce né incentiva le azioni di razionalizzazione organizzativa.
      In particolare, la prima e più importante azione di razionalizzazione organizzativa, consistente nella concentrazione di tutte le funzioni di supporto (personale, amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione, affari legali) con l'eliminazione di duplicazioni e ridondanze, già avviata nel corso del 2013 e destinata a completarsi nel corso del 2014, potrebbe culminare in un risparmio di risorse umane compreso tra le 200 e le 250 unità.
      Rebus sic stantibus, per evitare il contenzioso di cui si è detto dianzi, queste unità andrebbero obbligatoriamente impiegate nell'area Monopoli, ossia nel settore di attività che meno necessita di potenziamento: l'ex AAMS, infatti, è stata destinataria, nel recente passato, di un cospicuo innesto di personale (proveniente da altre amministrazioni), per cui la relativa sezione rischia di risultare in situazione eccedentaria.
      Un utilizzo incongruo delle risorse liberate (in prima battuta si possono ipotizzare le 250 unità di cui sopra) equivale, in termini di costo-opportunità, a una perdita stimabile in circa 10 milioni di euro. Non si tratta di costi aggiuntivi per la finanza pubblica, ma di un cattivo uso delle risorse.
      Di converso, il libero reimpiego di queste risorse consentirebbe di valorizzarne l'apporto nei settori che necessitano di un rafforzamento e, segnatamente, nei settori operativi in cui il ricavo netto marginale di un lavoratore è positivo e molto consistente.
      L'articolo 2 del presente decreto, al comma 1, lettera a), abroga i commi 575 e 576 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).
      Il comma 575 prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 dovessero essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, per 772,8 milioni per il 2015 e per 564,7 milioni a decorrere dal 2016 (si prevede che nell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione si debba tenere conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti).
      Il comma 576 prevedeva una clausola di salvaguardia, in base alla quale, in caso di mancata attuazione del comma 575, si sarebbe provveduto all'abbassamento di un punto percentuale delle predette detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR, portandole al 18 per cento nell'anno 2013 e al 17 per cento nell'anno 2014.
      Alla copertura degli effetti onerosi derivanti dal comma 1, lettera a), del decreto in esame, che sopprime i commi 575 e 576 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, riguardanti un programma di riduzione delle detrazioni fiscali, a cui sono associati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si provvede mediante corrispondenti accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, aggiuntivi rispetto a quelli disposti con l'articolo 1, commi 427 e 428, della medesima legge di stabilità, che si trasformeranno in riduzioni nella misura corrispondente agli eventuali mancati risparmi che derivassero dalle attività di revisione della spesa in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.
      Le modalità vigenti del pagamento del premio assicurativo ordinario (rata anticipata al 16 febbraio di ciascun anno e regolazione al 16 febbraio dell'esercizio successivo), tenuto conto della intervenuta recente legge di stabilità per il 2014 e dei necessari adempimenti attuativi (elaborazioni della consulenza statistico attuariale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sugli andamenti infortunistici e sui premi e contributi accertati, determinazione della percentuale di riduzione, predisposizione della proposta dell'INAIL, emanazione del relativo decreto interministeriale di approvazione, adeguamenti degli applicativi gestionali), comportano che l'applicazione del beneficio della riduzione dei premi e contributi prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, potrà avvenire soltanto in sede di regolazione del premio assicurativo.
      Tuttavia per il 2014, al fine di consentire una puntuale e rapida attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e permettere, già nel corso dell'anno, ai soggetti interessati di poter fruire dell'agevolazione senza dover attendere il 16 febbraio 2015 (data prevista per la regolazione del premio 2014), con il comma 3 si dispone, per i premi pagati con la modalità ordinaria prevista all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica e per i premi speciali unitari artigiani, il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive, rispettivamente previsti all'articolo 44, comma 2 (termine attualmente fissato al 16 febbraio), e all'articolo 28, comma 4, primo periodo (termine attualmente fissato al 16 marzo), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
      Parimenti, con la presente norma vengono differiti, sempre al 16 maggio 2014, tutti i termini di pagamento previsti per i premi speciali, diversi dai premi speciali unitari artigiani, di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale (termini espressamente previsti da specifici decreti ministeriali e differenziati per ciascuna tipologia di polizza speciale), che scadono in date antecedenti al predetto termine del 16 maggio 2014.
      La disposizione dal punto di vista finanziario, comportando un differimento del pagamento dei premi per i soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, genera conseguentemente una traslazione temporale in avanti dei flussi di cassa dell'Istituto. In merito, alla luce degli andamenti consolidati dei predetti flussi, tale differimento – interessando la prima scadenza di pagamento del premio in autoliquidazione 2014 (ossia quella prevista al 16 febbraio), nonché i termini previsti per ciascuna tipologia di polizza speciale che scadono in date antecedenti al termine del 16 maggio 2014 – riguarda l'incasso di circa 3,1 miliardi di euro, al netto della riduzione prevista dalla legge di stabilità per il 2014.
      Il comma 4 reca una norma interpretativa in materia di imposta di concessione governativa per i contratti di abbonamento per l'utilizzo di apparecchiature radiomobili di comunicazione (telefonini), la quale consentirebbe di chiudere un contenzioso giudiziario (per il quale è fissata udienza per il 25 febbraio prossimo venturo dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione) che, ove sfavorevole all'amministrazione, potrebbe determinare obblighi restitutori particolarmente rilevanti avuto riguardo al gettito dell'imposta (800 milioni di euro l'anno) e al termine di prescrizione dell'istanza di restituzione (10 anni).
      L'articolo 3 del presente decreto, in considerazione degli eventi calamitosi del 17 gennaio 2014 che hanno colpito i comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dispone misure per la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi.
      In particolare, si prevede a favore delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori di cui ai predetti comuni, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014.
      Nei confronti dei medesimi soggetti si provvede, altresì, a sospendere fino al 31 luglio 2014:

          a) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

          b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;

          c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

      Si precisa che le sospensioni non riguardano le ritenute dovute sul reddito di

lavoro dipendente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.
      Relativamente a talune frazioni della città di Modena l'applicazione delle disposizioni in commento è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale.
      Si prevedono, poi (comma 5) precisazioni in ordine alla classificazione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale. In particolare, si intende semplificare le attività di raccolta, di trasporto e di stoccaggio dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'evento alluvionale. La disciplina nazionale distingue i rifiuti in urbani e speciali e in relazione alle categorie di appartenenza detta specifiche norme e requisiti per l'autorizzazione all'attività di trasporto.
      È evidente che la natura dei rifiuti in questione non rende possibile distinguere i rifiuti di provenienza urbana (domestici e assimilati agli urbani) dai rifiuti speciali e ciò potrebbe comportare un rilevante rallentamento nell'attività di raccolta e di trasporto a causa dell'insufficienza dei mezzi autorizzati.
      Del resto, la normativa europea si limita a distinguere i rifiuti in pericolosi e non pericolosi e solo in relazione a questa natura detta specifiche regole gestionali per la migliore tutela della salute.
      La disposizione rispetta pertanto gli obblighi europei in quanto ai fini dello smaltimento dei rifiuti che risulteranno pericolosi dovranno in ogni caso continuare ad applicarsi le pertinenti norme tecniche e gestionali di maggior cautela previste per tale categoria di rifiuti.
      Conseguentemente, si prevede che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti possano essere effettuati, secondo modalità definite dal presidente della regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, dal gestore del servizio pubblico locale che, fermo restando l'obbligo di tracciabilità di detti rifiuti, ne garantisce la raccolta, il trasporto, la selezione e lo stoccaggio ed infine il corretto smaltimento; per quanto riguarda i rifiuti pericolosi esso dovrà avvenire esclusivamente presso impianti autorizzati, secondo misure disposte dal presidente della regione idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente.
      Le disposizioni inserite nella legge di stabilità all'articolo 1, commi da 118 a 124, sono volte nel loro complesso ad affrontare l'emergenza Sardegna, venutasi a determinare a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel novembre scorso sul territorio della regione.
      Per favorire la ricostruzione e la ripresa economica delle zone interessate dagli eventi alluvionali è previsto che il presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predisponga, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio.
      È previsto inoltre, al comma 123, che, per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata, il presidente della società ANAS Spa, provvede, in qualità di Commissario delegato, in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma cosiddetto «ponti e gallerie» di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare») e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      Il comma 6, al fine di creare le condizioni necessarie per poter affrontare la situazione emergenziale in tema di viabilità della regione, che impone una tempestiva realizzazione degli interventi di ripristino della rete viaria, interviene sul predetto comma 123 per specificare che il Commissario delegato per il ripristino della viabilità opera con i poteri, anche derogatori della normativa vigente, che saranno individuati con specifica ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, assicurando in tal modo la necessaria tempestività e speditezza nell'attività di realizzazione degli interventi che il carattere emergenziale della specifica circostanza richiede, non compatibile con il rispetto dei tempi procedurali previsti per lo svolgimento delle procedure ordinarie.
      Il comma 7, per garantire le attività riguardanti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni dell'articolo 3 del presente decreto, consente, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il riconoscimento di integrazioni del trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze armate e delle Forze di polizia, impiegato nell'ambito dei presìdi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro funzionale centrale, la Sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento aereo unificato (COAU) del Dipartimento medesimo.
      L'articolo 4 reca disposizioni di copertura finanziaria.
      L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del decreto lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).
Articolo 1.

Commi 1 e 2.

        Con riguardo alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si ascrivono effetti finanziari (se non nella misura simbolica di 1 euro per sola memoria), in considerazione dell'assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti interessati che potrebbero aderire all'iniziativa, sia della quota delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, oggetto della nuova procedura di collaborazione volontaria.

        In ogni caso, si evidenzia che, in base al predetto comma 2, gli introiti derivanti dalla misura in esame affluiranno ad apposito capitolo d'entrata per essere destinati, anche mediante riassegnazione, alle finalità indicate nel comma medesimo. Tale disposizione è neutrale dal punto di vista dei saldi di finanza pubblica, atteso che sono destinate alla spesa soltanto le risorse effettivamente versate al bilancio e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196 del 2009.

Comma 3.

        Al comma 3 viene previsto che al fine di garantire le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:

            a) l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale aggiuntive rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente, nel limite di una spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 24 milioni di euro per l'anno 2015, di 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 55 milioni di euro a decorrere dal 2017 corrispondente all'assunzione a regime di complessive 1.100 unità nella terza area, fascia retributiva F1. Si tratta di personale in possesso di diploma di laurea, compresi anche laureati in ingegneria per le funzioni ereditate dall'incorporata Agenzia del territorio e le incombenze legate alla riforma del catasto. In base al proprio regolamento di amministrazione, l'Agenzia delle entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del

contratto di lavoro a tempo indeterminato. La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l'inizio dal 1 luglio di ogni esercizio, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista all'inizio dell'esercizio successivo. Ne consegue che le assunzioni programmate dall'Agenzia si completeranno dal 1 gennaio 2017. L'onere finanziario è stato calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.000, e per un neoassunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari ad euro 50.000 compreso il trattamento accessorio. La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nel triennio e a regime (in milioni di euro);

TIPOLOGIA DI PERSONALE
ANNO
    
2014
    
2015
    
2016
2017 (Oneri a regime)
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l'anno)(1)     
480
    
420
    
420
    
0
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato     
0
    
400
    
350
    
350
Unità di personale da assumere (totale progressivo)     
0
    
400
    
750
    
1.100
Spesa complessiva annua 4,5(2) 24,00(3) 41,5(4) 55,0(5)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20 per cento rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.
(2) Importo risultante dal costo di 480 tirocinanti per sei mesi (euro 19.000/2 x 480).
(3) Importo risultante dalla somma del costo di 420 tirocinanti per sei mesi (euro 19.000/2 x 420) e del costo per un anno di n. 400 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2015 (euro 50.000 x 400).
(4) Importo risultante dalla somma del costo di 420 tirocinanti per sei mesi (euro 19.000/2 x 420) e del costo per un anno di n. 750 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 400 dal 1 gennaio 2015 e 350 dal 1 gennaio 2016 (euro 50.000 x 750).
(5) Importo risultante dal costo annuo di n. 1.100 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 400 dal 1 gennaio 2015, 350 dal 1 gennaio 2016 e 350 dal 1 gennaio 2017 (euro 50.000 x 1.100).

              b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la quale l'Agenzia delle dogane era stata autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive di personale, continui ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse residue, ammontanti ad euro 12,7 milioni, possano essere utilizzate anche per finanziare il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali distinte sezioni sono state infatti mantenute in sede di unificazione anche in relazione ai maggiori trattamenti economici percepiti dal personale dall'Agenzia delle dogane rispetto a quelli in servizio presso l'Agenzia dei monopoli, nonché rispetto al personale in servizio presso l'ASSI. Viene inoltre

previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisca i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Viene infine chiarito che ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il passaggio di personale tra le sezioni può realizzarsi anche progressivamente in coerenza con il processo di riorganizzazione e di razionalizzazione. Tali processi, in connessione con la recente incorporazione, sono volti, in una prima fase, alla eliminazione delle duplicazioni per poi tendere al progressivo sviluppo di sinergie nei vari settori tecnico-operativi (accise tabacchi e giochi). Il costo teorico complessivo, in astratto, dell'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione dogane sarebbe di circa 10,2 milioni di euro (vedi figura 1), non superiore alle somme di cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli già dispone (per un ammontare residuo di circa 12,7 milioni di euro) per finalità di reclutamento ai sensi dell'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Non si tratterebbe, quindi, di un costo aggiuntivo, ma solo di un'ulteriore modalità di impiego di risorse già disponibili per finalità di reclutamento.
Articolo 2.

Comma 1.

        La lettera a) del comma 1 dispone l'abrogazione dei commi 575 e 576 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), in base ai quali entro il 31 gennaio 2014 il Governo avrebbe dovuto adottare provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti al fine di assicurare maggiori entrate (in termini di cassa - indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni) per l'anno 2014, e a decorrere dall'anno 2015 per un importo corrispondentemente pari a 488,4 milioni di euro nel 2014, 772,8 milioni di euro nel 2015 e 564,7 milioni di euro a decorrere dal 2016.

        L'effetto derivante dalla soppressione dei predetti commi 575 e 576 della legge di stabilità per il 2014 è pari, ma di segno inverso, a quello a suo tempo quantificato in sede di approvazione della predetta legge:

 
2014
2015
2016
IRPEF
-482,5
-760,3
-552,6
Addizionale regionale
-4,3
-9,5
-9,5
Addizionale comunale
-1,6
-3,0
-2,6
Totale
-488,4
-772,8
-564,7

        A copertura dei predetti oneri, le lettere b), c) e d) del medesimo articolo, prevedono modifiche al testo dei commi 427 e 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014.
      In particolare, il comma 1, lettera b), aggiorna gli importi relativi all'obiettivo di risparmio da conseguire per le pubbliche amministrazioni attraverso misure di revisione della spesa, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili di cui all'articolo 1, comma 427, della legge di stabilità per il 2014. Considerato quanto previsto dal presente decreto, tali obiettivi sono fissati, in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, in 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, in 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e in 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

        Per la quota di risparmi che attiene al bilancio statale, il comma 1, lettera c), dispone, dunque, l'incremento degli accantonamenti previsti dalla legge di stabilità per il 2014 sulle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, già rese indisponibili dalla normativa originaria, inizialmente fissati in 256 milioni di euro per l'anno 2015 e in 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

        Il complesso degli importi accantonati dalla legge di stabilità per il 2014, novellata secondo la presente legge, come riportato dal prospetto che segue, ammonta pertanto a 710 milioni di euro per l'anno 2014 (cui corrispondono risparmi in termini di indebitamento

netto per 488,4 milioni di euro nello stesso anno), a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016.
 
2014
2015
2016
Accantonamenti nel bilancio dello Stato ex comma 428 della legge di stabilità 2014     
0
    
256
    
622
Nuovi accantonamenti a copertura di effetti negativi dell'articolo 2, lettera a)     
710
    
772,8
    
564,7
Totale accantonamenti e riduzioni per effetto della legge di stabilità novellata     
710
    
1.028,8
    
1.186,7

        La valutazione degli effetti condotta nel primo anno (2014) circa l'impatto in termini di indebitamento netto tiene conto della spendibilità effettivamente osservata, in media, nell'ultimo triennio per le voci di spesa interessate dal provvedimento in oggetto.

        La ripartizione per Ministero dei nuovi accantonamenti di spesa è condotta in relazione all'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016.

        Data la natura strumentale di tali accantonamenti (funzionali ad assicurare i risparmi fissati in termini di indebitamento dal comma 427 della legge di stabilità per il 2014, come novellato dal presente decreto), rimane stabilito che gli stanziamenti di bilancio accantonati potranno essere resi integralmente disponibili qualora, con gli interventi correttivi adottati in attuazione del primo periodo del predetto comma 427, sia assicurato il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal medesimo comma sull'indebitamento netto.

        Dalle citate misure di contenimento restano escluse dagli accantonamenti, come già previsto dalla normativa originaria, le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell'evento Expo Milano.

        In attesa del perfezionamento del D.P.C.M. con il quale si provvederà a dare attuazione alle misure di razionalizzazione dei crediti d'imposta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 577 e 578, della legge di stabilità per il 2014, restano, altresì, esclusi dagli accantonamenti i relativi stanziamenti di bilancio concernenti gli interventi di cui ai medesimi commi 577 e 578.

        Viceversa, non opera l'esclusione, limitatamente ai nuovi accantonamenti, per le restanti spese già sottoposte a riduzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 438 e 439, della legge di stabilità per il 2014 (relative a consumi intermedi e trasferimenti correnti alle imprese) che quindi restano escluse solo con riferimento alla prima tranche accantonata con la legge di stabilità nel testo originario (per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016).

        Per i nuovi accantonamenti è confermata la possibilità per le amministrazioni, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, di proporre variazioni compensative, anche relative a missioni

diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Comma 3.

        La norma posticipa al 16 maggio il versamento dei premi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e dei premi speciali.

        L'importo interessato dal differimento è pari a euro 3,1 miliardi.

        Per la stima degli interessi si utilizza il tasso forward a tre mesi sulla curva dei titoli di Stato italiani con partenza dal 16 febbraio, che è dello 0,51 per cento annuo.

        Pertanto, il calcolo degli interessi da coprire si sviluppa come segue: 3.100 milioni x 0,51 per cento x 3/12 = 3,95 milioni di euro.

Articolo 3.

Commi da 1 a 4.

        Le disposizioni in esame prevedono agevolazioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014. In particolare il comma 2 dispone la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, i cui termini scadono nel periodo compreso dal 17 gennaio 2014 al 31 luglio 2014, in favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei territori dei comuni di Bastiglia, Comporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro. La sospensione non si applica per le ritenute su redditi di lavoro dipendente (comma 3).

        Per le frazioni della città di Modena, indicate nel comma 4, si applicano le medesime disposizioni qualora sia dichiarata l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
Relativamente agli effetti finanziari sulla base dei dati di gettito aggiornati relativi ai comuni indicati, si stima che la sospensione riguardi un ammontare di tributi di circa 42 milioni di euro. Tale importo riguarda sia tributi erariali che territoriali.

        Inglobando anche l'effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'importo differito può stimarsi prudenzialmente in circa 100 milioni di euro.

        L'onere per interessi derivante dal differimento previsto dal comma 2 (sei mesi) è calcolato come segue:
il tasso BOT a sei mesi è attualmente intorno allo 0,60 per cento.
L'importo interessato dal differimento è di 100 milioni di euro.
100 milioni *0,60 per cento*6 / 12 = 300.000 euro semestrali.
Il calcolo è stato sviluppato con riferimento ad un semestre intero, posto che tutti i pagamenti siano sospesi per l'intero semestre.

Comma 7.

        La disposizione è volta a regolamentare, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il triennio 2013-2015, il trattamento economico del personale chiamato ad assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo, anche attraverso il servizio temporaneo presso il Dipartimento della protezione civile, in relazione al ruolo strategico riconosciuto ai Centri operativi del Sistema nazionale della protezione civile.

        L'onere stimato per l'attuazione della disposizione in esame si quantifica – tenuto conto delle previgenti remunerazioni e delle unità di personale adibito alle attività da garantire, anche in regime di 24 ore – su base annua in 1,5 milioni di euro, a lordo degli oneri riflessi, così ripartito:

            euro 144.802,24 per indennità di presidio operativo, giorni feriali;

            euro 293.718,18 per indennità di presidio operativo, giorni festivi e notturni;

            euro 342.896,80 per indennità personale delle strutture operative impiegato presso la Sala situazione Italia;

            euro 53.013,65 per indennità di turno prestato in eccedenza rispetto a quelli previsti dal personale della Sala situazione Italia;

            euro 139.043,06 per indennità al personale impiegato nelle attività di previsione e allertamento meteo, nonché per la gestione aerea unificata della flotta di Stato, adibita al servizio di antincendio boschivo;

            euro 448.526,00 per indennità di reperibilità del personale facente parte dei nuclei operativi di pronto impiego nella gestione delle emergenze.

Articolo 4.

        La norma prevede che all'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:

            a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

            b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014.
Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

        1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli:

        «5-quater. (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione

delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

            a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

            b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

        3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

        4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

        5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

            a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

            b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

        3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

        4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

        5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.

        6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

        5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

        5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.».

        2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le finalità indicate al periodo precedente, nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.

        3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:

            a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di

euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

            b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia tributaria e contributiva).

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 575 e 576 sono soppressi;

            b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

            c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

            d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;

        2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).

        3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

        4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile).

        1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

        2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se

versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

            a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

            b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

            c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

        3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.

        4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

        5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

        6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.».

        7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 4.
(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:

            a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 5.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 28 gennaio 2014.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.

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ALLEGATO
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