Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1943


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NICCHI, DI SALVO, DURANTI, PANNARALE, BOCCADUTRI, FAVA, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MELILLA, QUARANTA, SCOTTO, ZAN
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli
Presentata il 10 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! L'attuale legislazione in materia di cognome dei coniugi, come anche dei figli, si configura oggi inadeguata rispetto al mutamento del ruolo delle donne, nella famiglia e nella società. Basti pensare che al figlio avuto all'interno del matrimonio, ad esempio, nonostante non vi sia nel codice civile una norma che lo imponga, viene per consuetudine secolare attribuito il cognome paterno.
      Con la riforma del 1975 del diritto di famiglia notevoli sono stati i passi avanti rispetto a una concezione di famiglia di stampo segnatamente patriarcale: il mutamento delle relazioni tra uomo e donna, e quindi nella famiglia con i figli, ha portato ormai da tempo alla rottura di un ordine simbolico tradizionale e a un riconoscimento di «parità» tra i coniugi.
      Tuttavia la stessa legge sul diritto di famiglia – in molti punti qualificanti ancora attuale – è carente rispetto all'affermazione di princìpi e di diritti il cui fine ultimo è quello di riaffermare, da un lato, la parità tra i coniugi dall'altro il rapporto comunque privilegiato che la donna ha con i figli.
      È significativo, a tale proposito, che nulla a livello normativo sia stato fatto rispetto alla disciplina del cognome dei coniugi, come anche – pur essendovi stati diversi progetti di legge volti a dare ai figli il doppio cognome o a permettere, dopo una determinata età, la scelta tra il cognome della madre e quello del padre – rispetto alla disciplina relativa al cognome dei figli.
      La presente proposta di legge – che prevede che i coniugi mantengano il proprio cognome e che i figli assumano il cognome della madre, del padre, di entrambi, a scelta dei genitori, con successiva facoltà di scelta da parte del figlio divenuto maggiorenne – si pone esclusivamente l'obiettivo di riconoscere, anche a livello legislativo, il rapporto paritario tra i coniugi, in merito alla scelta sul cognome da attribuire al figlio, sottolineando, con l'attribuzione di entrambi i cognomi, il rapporto speciale e privilegiato che la madre ha con i figli, sia durante la maternità che dopo la nascita.
      Qualora siano attribuiti entrambi i cognomi, il figlio li assume con priorità, nell'ordine, di quello della madre. Nessuno, infatti, può mettere in dubbio l'inalienabile priorità della relazione della madre con i figli, pur nella condivisione con il padre della responsabilità della loro crescita e della loro educazione.
      Anche alla luce del recentissimo pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in particolare, ha riconosciuto quale diritto dei genitori quello di attribuire al figlio il solo cognome materno, sollecitando l'Italia ad adottare riforme per rimediare a questa violazione, i proponenti, oltre a prevedere che i coniugi mantengano il proprio cognome, in linea con altre legislazioni europee, hanno dunque ritenuto di attribuire ai genitori la facoltà di scegliere come orientarsi rispetto al cognome dei figli, ferma restando, com’è ragionevole, la facoltà attribuita a questi ultimi, compiuta la maggiore età, di poterlo modificare.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art.143-bis. – (Cognome dei coniugi). – Con il matrimonio ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

      2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
      3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 2.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 del codice civile è inserito il seguente:
      «I figli assumono il cognome della madre o quello del padre, ovvero di entrambi i genitori. In tale ultimo caso, figura per primo il cognome della madre. In caso di disaccordo tra i genitori, ai figli sono attribuiti entrambi i cognomi con priorità, nell'ordine, del cognome materno. È fatta salva la facoltà dei figli, al compimento della maggiore età, di modificare il proprio cognome, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143-bis.1, 262 e 299».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
      «Art. 143-bis.1 – (Cognome del figlio di genitori coniugati). – Al figlio di genitori coniugati è attribuito, in base alla scelta effettuata dai genitori, il cognome del padre, o quello della madre, ovvero entrambi

i cognomi, indicando per primo il cognome della madre.
      I genitori effettuano la scelta di cui al primo comma, all'atto di nascita del primo figlio.
      In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, con l'indicazione, quale primo cognome, di quello materno.
      Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.
      Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta, in conformità a quanto previsto dal presente articolo».
Art. 4.

      1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
      Art. 237. – (Fatti costitutivi del possesso di stato). – Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
      In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          a) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre, del padre, ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere;

          b) che il padre o la madre, ovvero entrambi i genitori, l'abbiano trattata come figlio e abbiano provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;

          c) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          d) che sia stata riconosciuta in tale qualità dalla famiglia».

Art. 5.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 262. – (Cognome del figlio). – Le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.
      In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Se successivamente interviene il riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore che ha provveduto al riconoscimento.
      Ai figli successivi al primo, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio registrato.

Art. 6.

      1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se il cognome dell'adottato è composto da due cognomi, e gli indica quale cognome intende conservare. Se il cognome dell'adottante è composto da due cognomi, l'adottante indica quale cognome intende assegnare all'adottando.
      Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi congiuntamente dichiarano quale cognome attribuire all'adottando in conformità a quanto previsto dall'articolo 143-bis. 1.
      Se l'adozione è compiuta da coniugi già con figli, all'adottato è attribuito lo stesso cognome del primo figlio».

      2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 27. – 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.


      2. L'adottato assume il cognome che i genitori hanno stabilito ai sensi dell'articolo 299 del codice civile e che hanno dichiarato nella domanda di adozione. In caso di disaccordo, l'adottato assume entrambi i cognomi dei genitori, con priorità, nell'indicazione, di quello della moglie.
      3. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».
Art. 7.

      1. Il governo prevede, entro un mese della data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, prevedendo in particolare che:

          a) il figlio assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi degli articoli 143-bis. 1, 262 e 299 del codice civile;

          b) il figlio, compiuta la maggiore età, può scegliere di modificare il proprio cognome, in conformità a quanto previsto dagli articoli 143-bis.1, 262 e 299 del codice civile;

          c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sono rese all'ufficiale dello stato civile dai genitori o dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta, e sono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo».

Art. 8.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all'attribuzione del cognome ai figli si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori.
      2. I cognomi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano composti da più parole si considerano, ai fini delle disposizioni di cui alla medesima legge, quale cognome unico.

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