Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1943 |
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.143-bis. – (Cognome dei coniugi). – Con il matrimonio ciascun coniuge conserva il proprio cognome».
2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 del codice civile è inserito il seguente:
«I figli assumono il cognome della madre o quello del padre, ovvero di entrambi i genitori. In tale ultimo caso, figura per primo il cognome della madre. In caso di disaccordo tra i genitori, ai figli sono attribuiti entrambi i cognomi con priorità, nell'ordine, del cognome materno. È fatta salva la facoltà dei figli, al compimento della maggiore età, di modificare il proprio cognome, in conformità a quanto disposto dagli articoli 143-bis.1, 262 e 299».
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-bis.1 – (Cognome del figlio di genitori coniugati). – Al figlio di genitori coniugati è attribuito, in base alla scelta effettuata dai genitori, il cognome del padre, o quello della madre, ovvero entrambi
1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 237. – (Fatti costitutivi del possesso di stato). – Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
a) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre, del padre, ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere;
b) che il padre o la madre, ovvero entrambi i genitori, l'abbiano trattata come figlio e abbiano provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;
c) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
d) che sia stata riconosciuta in tale qualità dalla famiglia».
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. – (Cognome del figlio). – Le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.
In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Se successivamente interviene il riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore che ha provveduto al riconoscimento.
Ai figli successivi al primo, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio registrato.
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se il cognome dell'adottato è composto da due cognomi, e gli indica quale cognome intende conservare. Se il cognome dell'adottante è composto da due cognomi, l'adottante indica quale cognome intende assegnare all'adottando.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi congiuntamente dichiarano quale cognome attribuire all'adottando in conformità a quanto previsto dall'articolo 143-bis. 1.
Se l'adozione è compiuta da coniugi già con figli, all'adottato è attribuito lo stesso cognome del primo figlio».
2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
1. Il governo prevede, entro un mese della data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, prevedendo in particolare che:
a) il figlio assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi degli articoli 143-bis. 1, 262 e 299 del codice civile;
b) il figlio, compiuta la maggiore età, può scegliere di modificare il proprio cognome, in conformità a quanto previsto dagli articoli 143-bis.1, 262 e 299 del codice civile;
c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sono rese all'ufficiale dello stato civile dai genitori o dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta, e sono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all'attribuzione del cognome ai figli si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori.
2. I cognomi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano composti da più parole si considerano, ai fini delle disposizioni di cui alla medesima legge, quale cognome unico.