Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1945 |
a) raccogliere dati significativi provenienti da mirati piani di monitoraggio e
ricerca, da utilizzare per la redazione dei piani di controllo dello stato dell'ambiente;b) effettuare una comunicazione efficace e puntuale ai cittadini, in modo da soddisfare le loro esigenze di conoscenza sulla vivibilità e salubrità degli ambienti di vita;
c) eseguire controlli adeguati ed efficaci sia per la valutazione delle ricadute ambientali sia per l'attuazione degli interventi correttivi da parte dei soggetti controllati;
d) eliminare o minimizzare inutili e frequenti sovrapposizioni.
All'inizio della passata legislatura, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale sono state assegnate le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
L'accorpamento in un unico organismo dei tre principali enti che si occupavano di ambiente non ha però risolto alcune importanti problematiche che sono emerse in questi venti anni di attività. Da tempo, infatti, il sistema delle agenzie, comprese quelle regionali, sta evidenziando la necessità di una riforma organica del settore con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza e di creare una struttura più funzionale e con un efficace sistema di condivisione delle informazioni ambientali.
Accanto alla necessità di rendere le attività delle agenzie sempre più omogenee ed efficaci, sono emerse esigenze di riforma istituzionale, dovute all'aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta alle agenzie e alla conseguente opportunità di definire un nuovo sistema di finanziamento. Una legge di riforma organica del sistema delle agenzie deve quindi intervenire su alcune questioni di grande rilievo.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, sancisce formalmente l'istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, composto dall'ISPRA, quale polo nazionale, e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di seguito «agenzie», quali centri regionali e territoriali. L'obiettivo è quello di dotare il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici che assicurino omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle politiche di protezione ambientale e di sostenibilità.
L'articolo 2 contiene una serie di definizioni funzionali alla migliore comprensione del testo. In particolare viene puntualizzata la definizione di Sistema nazionale, inteso come l'insieme dell'ISPRA e delle agenzie, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), disciplinati dall'articolo 7.
Le funzioni del Sistema sono previste dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti.
L'articolo 4 disciplina l'ISPRA, attribuendogli la personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinandone i profili di autonomia e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministero» (comma 1). Il comma 2 prevede che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge e, a tale fine, prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministro», dei nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA.
L'articolo 5, come anticipato, disciplina le funzioni di indirizzo e di coordinamento affidate all'ISPRA al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema. Tali funzioni sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema.
L'articolo 6, comma 1, attribuisce, anche alle agenzie la personalità giuridica di
1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 7, nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;
c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovute alle attività antropiche, quali le emissioni in aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti, l'uso e il consumo di risorse naturali;
d) «impatti»: effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica determinati dall'alterazione delle qualità ambientali;
e) «livello essenziale di prestazione»: standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente;
f) «punti focali regionali (PFR)»: i poli regionali del Sistema nazionale che costituiscono il riferimento per il relativo livello territoriale. In accordo con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), i PFR sono indicati dalle regioni e province autonome e, in attuazione dei programmi definiti e concordati a livello nazionale, con modalità concordate nell'ambito della rete nazionale SINANET.
1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse
ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, avvalendosi di reti di osservazione e di strumenti modellistici;b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali, da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
c) attività di ricerca, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;
d) redazione di convenzioni con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, quali le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), laboratori pubblici, che concorrono alla costruzione dei saperi in campo ambientale, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente;
e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, mediante la redazione di istruttorie tecniche
e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinati ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
g) collaborazione con istituti scolastici e universitari per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione anche universitaria e post universitaria e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;
h) capacità autonome di predisporre anche sanzioni amministrative in seguito a comprovati danni ambientali, nel rispetto delle competenze delle attività degli altri enti di vigilanza e avvalendosi di tali attività;
i) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
l) ispezione e controllo in situ, in casi di necessità e su richiesta, per conto di enti dello Stato e nelle materie di sua specifica competenza;
m) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale o locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente istituiti;
n) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di
certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione. 1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA.
3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale.
4. L'ISPRA adotta, anche con il concorso delle agenzie, norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.
5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo
1. Le funzioni di indirizzo, controllo, ispezione e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema. Tali funzioni comprendono:
a) la definizione delle procedure tecniche per la determinazione dei LEPTA, che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale;
b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse;
c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;
d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati di cui all'articolo 10;
e) la realizzazione di un sistema interno di controlli interlaboratorio sulla riproducibilità dei dati analitici;
f) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, in conformità agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
g) l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino e realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
h) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e l'aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano;
i) le ricerche, i controlli e gli studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;
l) la realizzazione, la gestione e la pubblica fruizione del SINA come strumento atto a garantire una divulgazione libera e accessibile agli enti della pubblica amministrazione, agli enti e ai laboratori di ricerca, ai professionisti e, in generale, ai cittadini;
m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei
dati ambientali e al fine di uniformarsi ai medesimi standard internazionali. 1. Le agenzie sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle rispettive agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 8.
3. All'articolo 03, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure a evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle agenzie e, in particolare, i requisiti per l'ammissione attestanti il possesso di elevata professionalità e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore ambientale, assenza di altri incarichi retribuiti, assenza di possibili conflitti di interesse, assenza di condanne definitive o interdizioni dai pubblici uffici, nonché i criteri di valutazione e le modalità per la nomina dei vincitori. Sono
altresì definite le procedure per l'istituzione e per il costante aggiornamento di un'anagrafe dei direttori delle agenzie, che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori, nonché per la predisposizione, da parte degli stessi, di una relazione periodica sulle attività delle agenzie stesse».
4. Le agenzie svolgono le attività istituzionali, tecniche e di controllo obbligatorie
1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva
previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.1. L'ISPRA, sentito il parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 11, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del SINA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in raccordo con le agenzie, pone in essere collaborazioni con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati nonché il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.
3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, sono tenuti a
1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.
2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento.
3. Il Sistema nazionale ricorre per le proprie attività ordinarie e straordinarie in via prioritaria alla rete nazionale di laboratori interni; qualora si rendano necessarie urgenti prestazioni esterne, ai fini di una coerente organizzazione e di una gestione economica oculata, si predilige il ricorso a laboratori di enti pubblici, in
1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA. Il Consiglio non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o dei bilanci delle agenzie, rientrando l'attività dei componenti del Consiglio tra le mansioni ordinarie previste dai rispettivi ruoli.
2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del medesimo Sistema, tra i quali il programma triennale di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
4. Il Consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento per il proprio funzionamento. Nel regolamento è espressamente stabilito che, per lo svolgimento delle loro attività, ai componenti del Consiglio non spetta alcun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso di spese, diaria o indennità.
1. Il Presidente dell'ISPRA ne ha la legale rappresentanza ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dall'ordinamento dell'Istituto.
2. Il Presidente dell'ISPRA è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza, alta qualificazione scientifica, indubbie capacità di merito e competenza e professionalità adeguate nel settore ambientale. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti per materia, espresso a maggioranza assoluta dei loro componenti.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare formula la propria proposta motivata previa valutazione delle segnalazioni eventualmente presentate, unitamente al curriculum del soggetto segnalato e alla documentazione relativa al possesso dei prescritti requisiti, a seguito di invito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dai seguenti soggetti:
a) le agenzie;
b) associazioni di protezione ambientale nazionali o internazionali legalmente riconosciute.
4. Il Presidente dell'ISPRA dura in carica cinque anni, L'incarico può essere rinnovato una sola volta, nelle forme previste dai commi 2 e 3.
5. La carica di Presidente dell'ISPRA è incompatibile con ogni altra carica o ufficio pubblico, con la titolarità di incarichi di amministrazione e di controllo presso enti o società private e con rapporti di impiego pubblico o di lavoro dipendente o autonomo. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le disposizioni degli ordinamenti di appartenenza. I dipendenti privati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, elabora, basandosi su princìpi di meritocrazia, uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale, regionale e dell'Unione europea, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In attuazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
4. Il personale di cui al comma 3 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
5. Il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i soggetti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
1. Il finanziamento delle funzioni dell'ISPRA previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato quantificato, con cadenza annuale, in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'ISPRA, a integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.
2. Le agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e di prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale o della provincia autonoma.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono annualmente la destinazione di una quota, non inferiore all'1 per cento del proprio fondo sanitario alle agenzie, determinando l'importo di tale finanziamento in relazione ai LEPTA da raggiungere nell'anno di riferimento.
4. Le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.
5. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggetti alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta
1. Restano attribuite all'ISPRA e alle agenzie le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.