Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1526 |
1. Le bevande confezionate in lattine o in altri contenitori metallici aventi dispositivi di apertura denominati «stay on tab», ovvero tramite linguetta rientrante a strappo, possono essere prodotte e messe in vendita al pubblico solo se provviste di opportuni dispositivi di protezione e di copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura.
2. I dispositivi di protezione e di copertura, prescritti ai sensi del comma 1, costituiti da materiali riciclabili, atossici e idonei al contatto con i liquidi, devono essere approvati e certificati dal Ministero della salute o dalle autorità sanitarie competenti.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende produttrici e distributrici di bevande confezionate in lattina o in altri contenitori metallici con il sistema di cui al comma 1 devono adeguare la commercializzazione di tali prodotti a quanto previsto dal presente articolo. È comunque consentito lo smaltimento di eventuali scorte eccedenti entro i successivi sei mesi, purché la data di produzione sia antecedente alla scadenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.