Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1244 |
1. Dopo l'articolo 21 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 21-bis. – L'accesso e l'impiego della rete internet sono liberi.
La Repubblica garantisce la libertà della rete internet e la neutralità delle infrastrutture tecnologiche necessarie per accedervi e destinate al suo funzionamento. Essa promuove l'esercizio del diritto di accesso alla rete internet, secondo modalità corrispondenti al progresso tecnico, e la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che possono limitarlo.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni della libertà della rete internet nonché gli atti illeciti commessi mediante l'esercizio o l'utilizzo della medesima rete».