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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1934 |
1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età non superiore a dieci anni»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «provvedimento di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del caso previsto dal numero 3) del medesimo comma,».
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di prole di età non superiore a dieci anni con lei convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dar assistenza alla prole, ovvero il minore venga a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della misura. Tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Il giudice può inoltre, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente comma anche alla madre
2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, in caso di madre con prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente ovvero di padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dar assistenza alla prole, ovvero il minore venga a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della misura, presso una casa-famiglia protetta».
3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 285-bis. – (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). – 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età non superiore a dieci anni con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata a dar assistenza alla prole, ovvero il minore venga a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'applicazione della misura, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette. Il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».
1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – (Rapporti con la famiglia). – 1. Particolare cura è dedicata alla tutela
1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Al fine di tutelare la genitorialità e i rapporti con la famiglia, sono sempre garantiti i colloqui delle madri e dei padri detenuti o internati con i figli minori, salvo che in caso di maltrattamenti o abusi ovvero per comprovate ragioni a tutela dei minori stessi.
Per ridurre l'impatto del carcere sui minori figli di genitori detenuti o internati sono realizzati, all'interno degli istituti, appositi spazi con finalità socio-educative, al fine di facilitare l'attesa dell'incontro attraverso attività ludiche per i minori, nonché preparandoli al colloquio. In tali spazi è garantita la presenza quotidiana di almeno un educatore che:
a) accompagna e prende in carico la famiglia preparandola al colloquio con il detenuto o l'internato;
b) prepara l'ambiente di gioco prestando attenzione all'età e alle esigenze dei minori;
c) organizza e coordina le attività ludiche;
d) osserva le dinamiche comportamentali dei minori nonché le dinamiche tra minori e adulti e interviene nelle eventuali situazioni di disagio;
e) agevola il dialogo, le relazioni e il confronto fra i genitori accompagnatori;
f) fornisce risposte educative ai genitori e offre consulenze personalizzate;
g) attiva un lavoro individuale con il genitore detenuto in una prospettiva di responsabilità genitoriale e di reinserimento sociale.
I colloqui dei figli con madri e padri detenuti sono svolti in locali tali da rispettare la sensibilità dei minori e senza mezzi divisori o all'aperto, garantendo al minore la possibilità di trascorrere tempo ludico con il proprio genitore. Tali colloqui con i minori, anche accompagnati da un altro familiare, avvengono in orari o in luoghi diversi da quelli utilizzati per gli incontri di soggetti maggiorenni con detenuti o internati, preferibilmente nel pomeriggio e nei giorni festivi per non compromettere l'attività scolastica dei minori.
I colloqui dei minori con genitori detenuti devono essere concessi anche fuori dai limiti temporali stabiliti dal comma 8 dell'articolo 37 del regolamento dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. La durata dei colloqui, regolata sulla base delle esigenze pedagogiche del minore, non può comunque essere inferiore a un'ora, salvo che per volontà dei colloquianti o per la tutela del minore stesso, e può essere estesa anche a parte della giornata e alla consumazione di un pasto»;
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Salvo che per ragioni attinenti la tutela e l'interesse del minore, oltre ai colloqui telefonici previsti dal comma 2 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono garantiti fra i
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Qualora il familiare di cui al primo comma abbia un'età inferiore a dieci anni e sia figlio, anche non convivente, della detenuta o dell'internata, il giudice autorizza quest'ultima, con provvedimento adottato d'urgenza, a recarsi presso la struttura sanitaria e a permanervi per l'intera durata del ricovero».
2. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies. – (Ricovero del minore presso strutture sanitarie). – 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura sanitaria di un minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima è autorizzata, con provvedimento adottato d'urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura sanitaria per tutto il periodo del ricovero.
2. In caso di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente».
1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dar assistenza alla prole, ovvero il minore venga a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'esecuzione della pena»;
b) al comma 1-bis, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;
c) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di prole di età superiore a dieci anni».
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli,» sono soppresse;
b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
«1-bis. L'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1, può avvenire presso le case-famiglia protette, ovvero, se non
1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-septies. – (Detenzione in case-famiglia protette). – 1. Le madri di prole di età non superiore a dieci anni devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.
2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata a dar assistenza alla prole, ovvero il minore venga a trovarsi in situazione di abbandono, incuria o pericolo a seguito dell'esecuzione della pena.
3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
4. La detenzione nelle forme di cui al presente articolo comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e dalla pena accessoria
Art. 47-octies. – (Limiti di applicabilità). – 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza della potestà di genitore derivi da una delle condotte illecite previste dall'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette di cui all'articolo 47-septies della presente legge non si applica e, se concessa, è immediatamente revocata».
1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 67-ter. – (Case-famiglia protette). – 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori, ispirandosi ai seguenti criteri:
a) priorità della prospettiva educativa e rieducativa;
b) prevalenza di personale in possesso di competenze pedagogiche ed educative per l'infanzia con specifico riferimento alle realtà detentive, preferibilmente con esperienza di tirocinio presso tali strutture;
c) previsione di un ambiente interno adatto alle esigenze del minore e al rapporto tra genitore e figlio, con aree ricreative dedicate al gioco, anche all'aria aperta;
d) adozione di arredi adeguati alle esigenze educative e ricreative del minore;
e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore e, per quanto possibile, non visibili o percepibili dallo stesso;
f) adozione di vestiario adeguato alla sensibilità dei minori da parte del personale operante nelle strutture, con esclusione dell'utilizzo di divise e di uniformi;
g) previsione di mezzi di trasporto e di personale idoneo ad accompagnare il minore presso asili nido, scuole dell'infanzia o scuole primarie;
h) prioritaria cura educativa nel favorire la frequentazione con altri minori nelle strutture educative esterne.
2. Il personale operante nelle case-famiglia protette è composto per il 50 per cento da personale penitenziario con funzioni di vigilanza e custodia e, per il rimanente 50 per cento, da personale a cui è affidata la cura educativa. Il personale penitenziario operante in tali strutture non indossa divise o uniformi.
3. Il personale educativo deve possedere una formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore dell'istituto penitenziario, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, incluse apparecchiature di videosorveglianza e di telesorveglianza.
5. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno può stipulare con gli enti locali, con i comuni, con le cooperative sociali e con le associazioni del settore apposite convenzioni al fine di favorire l'accesso dei figli delle madri detenute agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali.
Art. 67-quater. – (Case-famiglia protette in convenzione). – 1. Il Ministro della
giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, individua strutture, tra quelle gestite da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative sociali, idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e provvede a stipulare con tali strutture apposite convenzioni».2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 67-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – (Revoca dell'espulsione in casi particolari). – 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, anche a titolo di misura alternativa o sostitutiva della pena detentiva, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto qualora accerti che la permanenza corrisponda all'interesse del minore, che lo stesso sia inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'esecuzione del provvedimento
b) All'articolo 19, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in esecuzione di misura alternativa, che siano madri di minori di età inferiore a dieci anni».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle detenute madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta la concessione di un apposito permesso di soggiorno al fine di garantire l'unità familiare.