Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1976 |
1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 580-bis. – (Istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia). – Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, istiga esplicitamente a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare, o ne agevola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con una sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e una sanzione pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro».
1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispone, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento per le pari opportunità, azioni e iniziative volte a prevenire e diagnosticare precocemente l'anoressia, la bulimia e gli altri disturbi del comportamento alimentare.
a) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione, organizzando un piano di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nell'ambito della scuola, oppure in contesti in cui il rapporto con il corpo e l'alimentazione può rappresentare una risorsa o un fattore di rischio, come accade ad esempio per alcune attività sportive;
b) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico;
c) effettuare diagnosi precoci.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono, tra i minori, messaggi che rappresentano, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a incitare all'anoressia, alla bulimia e agli altri disturbi del comportamento alimentare.
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende ospedaliere e alle
aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti da tali disturbi;
b) definire test diagnostici e di controllo per i soggetti affetti da tali disturbi.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei presìdi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presìdi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici controlli concordati a livello nazionale.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.