Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1353


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ANTEZZA, SBROLLINI, BOCCUZZI, BIONDELLI, AMODDIO, ARLOTTI, MATTIELLO, PES, BINI, IACONO, ALBANELLA, BARGERO, CAPONE, CARDINALE, CARNEVALI, CARRA, CASATI, CASTRICONE, COCCIA, D'INCECCO, FEDI, GADDA, CARLO GALLI, GARAVINI, GASPARINI, GINEFRA, GINOBLE, GIULIETTI, IORI, LODOLINI, MARANTELLI, MARCHI, MELILLI, MONGIELLO, MORANI, MOSCATT, SIMONI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZANIN, ZARDINI
Norme in favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari nonché in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto
Presentata l'11 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Già all'inizio della XVI legislatura, al fine di tenere sempre alta l'attenzione sui problemi causati dalla presenza dell'amianto nel nostro Paese e di offrire finalmente soluzioni alle drammatiche e a tutt'oggi irrisolte conseguenze derivanti dall'esposizione all'amianto, la prima firmataria della presente proposta di legge, in occasione della quarta «Giornata mondiale delle vittime dell'amianto», aveva sottoscritto un nuovo disegno di legge, «in nuce» già presentato nelle precedenti legislature (atto Senato n. 3696, XIV legislatura, presentato il 20 dicembre 2005, e atto Senato n. 23, XV legislatura, presentato il 28 aprile 2006).

Premessa.

      Dal 28 aprile 2006 (data di presentazione del citato atto Senato n. 23) sono intervenute diverse circostanze nuove, che hanno suggerito, se non proprio imposto, l'effettuazione di alcune modifiche e correzioni alla relazione e al testo dell'articolato: l'inizio della discussione del disegno di legge presso la Commissione lavoro

del Senato della Repubblica e la predisposizione di emendamenti; l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257, attuativo della direttiva 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione all'amianto; le riunioni informali tra parlamentari interessati alle vicende e soprattutto gli incontri e le discussioni, in tutto il territorio nazionale, con i rappresentanti dei lavoratori e degli ex lavoratori esposti all'amianto.
      Da tutto ciò è scaturita la necessità di integrazioni e correzioni, nella piena consapevolezza dei ritardi enormi e ingiustificabili dello Stato, il quale – sulla base di quanto scritto e sancito perfino dalla Suprema Corte di cassazione in ordine all'evidenza scientifica degli effetti cancerogeni (genotossici) dell'amianto quantomeno dall'inizio degli anni sessanta del secolo scorso – ha di fatto accettato che per trenta anni (fino al 1991-1992) i lavoratori si ammalassero e morissero di tumore da amianto nei luoghi di lavoro: con tutti costoro e con ognuno di costoro lo Stato ha un debito, morale, sociale ed economico, incommensurabile.

La XVI legislatura.

      Nel corso della XVI legislatura è stato finalmente adottato il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 12 gennaio 2011, n. 30, che ha reso operativo il Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la legge finanziaria per l'anno 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale regolamento, però, ha operato alcune limitazioni, male interpretando la legge, che devono essere modificate.
      A parte ciò, nel corso della XVI legislatura non è stato dato alcun seguito ai vari progetti di legge e alle molte sollecitazioni presentate da ogni parte, al fine di rispondere positivamente alle esigenze segnalate con l'atto Senato n. 173 della XVI legislatura. Soltanto nel corso di alcune sedute dell'Assemblea del Senato della Repubblica è stato possibile riproporre con forza il tema dell'amianto, mediante l'approvazione, pressoché unanime, di due risoluzioni (6-00121 Casson e altri 27 senatori e n. 1-00680 Casson e altri 24 senatori), che impegnavano il Governo a: «modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni in favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi. A tale fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di riferimento; istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo, di coordinamento e di messa in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di “Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci” delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto; istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari; favorire l'instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo, idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni

di esposizione all'amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti, al fine di consentire loro l'accesso ai benefìci e alle prestazioni sanitarie previsti dalla normativa vigente; provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, riapertura già sollecitata con atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010; provvedere all'indizione e organizzazione della Conferenza nazionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, prevenzione e bonifica dei siti contaminati da amianto».
      L'unico impegno rispettato dal Governo è l'ultimo punto, quello di organizzare la Conferenza nazionale governativa che in effetti si è tenuta a Venezia, nel novembre del 2012, e all'esito della quale sono stati riproposti i temi e i punti critici già emersi negli anni e che ora, con la presente proposta di legge, si vorrebbero evidenziare e riordinare.

Cos’è l'amianto.

      L'amianto (chiamato anche asbesto) è un minerale naturale a struttura fibrosa, presente anche in Italia, appartenente alla classe chimica dei silicati. Esso è potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al fuoco che al calore, nonché agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità è stato ampiamente usato nell'industria e nell'edilizia, benché – già negli anni 40 del secolo scorso – fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, risultata poi avere anche effetti cancerogeni.
      Ormai quasi quaranta anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni settanta in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l’«Eternit» di Casale Monferrato), in Friuli Venezia Giulia (a Monfalcone), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso e alla «Breda» di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali.
      Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.
      Purtroppo in questi ultimi ventun anni la predetta legge è stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive europee in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto.
      Per quasi un decennio sono rimasti inattuati aspetti fondamentali di tale normativa, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi; solo nel 1999, inoltre, si è svolta la Conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge. A fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi – finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 – registrava 3.670 casi di decesso. È importante sottolineare, però, che si tratta di dati molto parziali,

sia perché, a quella data, molte regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché si tratta di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero dei decessi «non ufficiali».
      Nei prossimi decenni – stante il lungo periodo di latenza della malattia, anche superiore ai trenta anni – si avrà un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 e, secondo alcuni esperti, perfino nel 2040.
      Dal 1992 fino al 2004 la lotta contro l'amianto è stata incentrata sull'obiettivo di attuare appieno la legge n. 257 del 1992: sono stati chiusi stabilimenti e miniere, sono stati avviati percorsi di bonifica e sono state previste forme di tutela sanitaria e previdenziale per i lavoratori esposti.
      L'emergenza amianto non è però finita con la chiusura delle fabbriche: le malattie, come ricordato, hanno un'incubazione che può essere lunghissima e non colpiscono solo gli ex lavoratori, ma anche i loro familiari, contaminati dai vestiti portati a casa, e i cittadini che vivono nelle vicinanze delle fabbriche.
      Il 12 e 13 novembre 2004 si è svolta a Monfalcone la Conferenza nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova ed ultima fase della lotta contro l'amianto finalizzata alla completa eliminazione della «fibra-killer» dall'Italia entro il 2015.
      Il 22 e il 23 settembre 2005 si è tenuta a Bruxelles la Conferenza europea sull'amianto. In quella sede è stato sottolineato come l'amianto fosse la causa principale di tumori determinati dallo svolgimento di attività professionali. Peraltro, la presenza di prodotti contenenti amianto nelle abitazioni, negli edifici pubblici e privati e nelle infrastrutture, nonché la presenza di rifiuti contenenti amianto nell'ambiente continuavano e continuano a provocare l'insorgenza di malattie ed un alto livello di mortalità.
      Secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono quasi 120.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Com’è stato denunciato nel corso dalla Conferenza mondiale sull'amianto – svoltasi nel 2004 in Giappone – di questi oltre 100.000 morti 70.000 muoiono per cancro polmonare e 44.000 per mesotelioma pleurico. Ciò significa, a un calcolo pur sommario ma estremamente indicativo, che muore nel mondo per amianto una persona ogni cinque minuti.

L'amianto nella storia, in Europa e nel mondo.

      Se di uso dell'amianto (per scopi «magici», rituali o di arredo domestico) si parla fin dall'epoca degli antichi persiani, greci e romani, sono probabilmente i cinesi che tessono per primi fibre di amianto antifuoco. Superando le ritenute proprietà terapeutiche dell'amianto tra i medici naturalisti del milleseicento, è nel corso del milleottocento che, a partire dall'Austria e dall'Inghilterra, l'amianto comincia a essere utilizzato nell'industria di tutto il mondo. Risale agli inizi del ’900 il primo processo in Italia (in Piemonte) all'esito del quale venne condannato il titolare di un'azienda che lavorava amianto perché la pericolosità del minerale era stata ritenuta circostanza di conoscenza comune per chiunque avesse un minimo di cultura. Ma tale affermazione appare nettamente in contrasto con le scelte legislative dell'epoca che – seppur per situazioni eccezionali riferite all'emigrazione di quei tempi (1909) – prescrivevano l'uso anche dell'amianto per tutelare la salute delle persone. È solo nei decenni successivi che viene scientificamente accertato che la consistenza fibrosa dell'amianto è alla base, oltre che delle sue apprezzate proprietà tecnologiche, pure delle sue caratteristiche di pericolosità, proprio a causa del rilascio nell'aria di fibre inalabili, estremamente suddivisibili, che possono causare gravi patologie a carico principalmente dell'apparato respiratorio.
      Peraltro, nonostante di nesso di causalità tra l'esposizione e il sopraggiungere della malattia si sia cominciato a ragionare

ben presto, questo nesso a livello scientifico è stato negato per decenni, benché i primi allarmi risalissero alla fine del 1800. Purtroppo, la certezza – anche a livello giudiziario – di un nesso causale tra esposizione ad amianto e malattia asbesto-correlata la possiamo dire raggiunta solamente agli inizi degli anni sessanta del secolo scorso, certezza riconosciuta anche da sentenze (susseguitesi fino ad epoca recentissima) della Corte di cassazione.
      Il fatto è che negli anni settanta, in seguito a ripetute richieste di risarcimenti in Inghilterra, in Francia e in Italia, la verità sulla pericolosità dell'esposizione all'amianto non poté più essere taciuta. Passarono però altri venti anni prima di poter arrivare al divieto della produzione: nel 1992 in Italia, nel 1993 in Germania, nel 1996 in Francia e solo nel 2000 in Svizzera dove, a tutt'oggi, non esiste il registro degli esposti e si può fare causa entro dieci anni dalla fine del rapporto di lavoro, senza tenere conto del fatto (o forse proprio per questo) che spesso il mesotelioma sopraggiunge successivamente.
      L'industria dell'amianto continua a estrarre e a trattare ancora oggi 2 milioni di tonnellate l'anno (erano 5 fino a poco tempo fa), realizzando due tipi di produzioni: pulite, alternative e controllate in Europa; sporche negli altri Paesi. Il problema è stato spostato dall'Europa in Ucraina, in Russia, in India, in Egitto, in Thailandia, in Cina e in Brasile, dove si continuano a svuotare i sacchi a mano senza sistemi di aerazione e la materia viene trattata senza protezioni. Questi lavoratori sono destinati in gran parte a morire, com’è successo in Europa, e per i loro familiari vi è una notevole probabilità di ammalarsi di patologie tumorali gravissime.
      Ma anche in alcuni Paesi europei il problema si pone ancora nella sua drammaticità. In Bulgaria sono stati registrati 25.000 esposti, con circa 1.000 morti all'anno; in Ucraina lavorano a pieno ritmo dieci fabbriche, che importano dal Kazakistan e dalla Russia quasi mezzo milione di tonnellate di materia prima per trasformarla in lastre, tubi e caminetti; in Grecia (sesto produttore al mondo) non c’è, a tutt'oggi, una copertura sanitaria adeguata, mentre in Turchia desta grande preoccupazione la quantità di giacimenti all'aria aperta e, in particolare in Cappadocia, la gente usa ancora l'amianto per costruire e per isolare le case.
      La quantità mondiale complessiva utilizzata tra il 1900 e il 2000 è stata di circa 173 milioni di tonnellate, con una produzione annua (nel 2000) di 2.130.000 tonnellate. I maggiori produttori sono oggi la Russia (con 700.000 tonnellate), la Cina (con 450.000 tonnellate), il Canada (con 335.000 tonnellate, di cui il 98 per cento esportato), il Kazakistan (con 180.000 tonnellate), il Brasile (con 170.000 tonnellate), lo Zimbabwe (con 130.000 tonnellate) e poi la Grecia (con 35.000 tonnellate), gli Stati Uniti (con 7.000 tonnellate) e la Bulgaria (con 7.000 tonnellate).
      Questi milioni di tonnellate di «fibra killer» provocano, come già detto, quasi 120.000 morti l'anno per tumore e il numero è destinato a crescere. Nella stessa Unione europee la crescita dei mesoteliomi continuerà per circa dieci-quindici anni e oltre, causando, in un ventennio, un numero di decessi che passerà dalle 5.000 vittime del 1998 alle 9.000 vittime e più nel 2018.
      Malgrado ciò l'amianto è ancora utilizzato nei Paesi in via di sviluppo e perfino in alcuni dei venticinque Paesi dell'Unione europea, nonostante la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, preveda l'obbligo per tutti i Paesi comunitari di cessarne totalmente l'utilizzo entro il 15 aprile 2006.
      La Conferenza europea sull'amianto si è conclusa con l'approvazione di una risoluzione che indica le iniziative necessarie da adottare in Europa e in tutto il mondo per porre fine – entro un ventennio – alla presenza dell'amianto nel mondo. Sarebbe necessario innanzitutto arrivare a stabilire il divieto di utilizzo nei Paesi che lo producono e che lo esportano, in particolare nei Paesi in via di sviluppo (Oriente, Africa e Sud America).
      A livello europeo è necessario mettere in atto un piano di azione che persegua i seguenti obiettivi:

          a) l'applicazione rigorosa della legislazione europea e nazionale in materia di amianto;

          b) l'apposizione su tutti i prodotti contenenti amianto (come già accade con altre sostanze cancerogene) dell'etichetta raffigurante il simbolo del pericolo di morte;

          c) l'introduzione di verifiche obbligatorie sugli edifici pubblici, sulle residenze private e sui mezzi di trasporto entro il 2014;

          d) l'introduzione di linee guida per la misurazione della contaminazione da amianto nel terreno;

          e) la ricerca di metodi sicuri per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto;

          f) l'istituzione di registri nazionali dei lavoratori esposti all'amianto e di lavoratori con malattie causate dall'esposizione all'amianto;

          g) il riconoscimento di tutte le malattie relative ad attività lavorative collegate all'amianto come malattie professionali, nel quadro di un'armonizzazione degli schemi di indennizzo delle malattie professionali nell'Unione europea;

          h) lo sviluppo di linee guida mediche per il miglior trattamento di malattie causate dall'esposizione all'amianto; lo sviluppo e il finanziamento di un programma di ricerca per il trattamento e la cura di queste malattie;

          i) l'istituzione di fondi finanziati obbligatoriamente da imprese coinvolte nella produzione di amianto e da autorità pubbliche, al fine di garantire assistenza a tutte le vittime dell'amianto e alle persone esposte all'amianto;

          l) l'istituzione di un centro di ricerca europeo per l'individuazione e l'adozione di una tecnologia sicura per la rimozione dell'amianto dalle aree contaminate.

      A livello mondiale si rende ormai necessario:

          1) introdurre e sancire il divieto di estrazione, lavorazione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;

          2) approvare un programma di bonifica, con la realizzazione di apposite discariche, tenendo presente che le fibre di amianto – per evitarne la dispersione – devono essere fuse prima di essere portate nella discarica;

          3) adottare i registri degli ex esposti e i registri dei mesoteliomi;

          4) prevedere la creazione di fondi sia per la ricerca sui mesoteliomi e le altre patologie da amianto, sia per la bonifica dall'amianto;

          5) effettuare indagini nelle aziende produttrici di amianto;

          6) istituire un fondo internazionale per le vittime dell'amianto.

Le finalità della proposta di legge.

      Per quanto concerne l'Italia, per portare a compimento, nei tempi auspicati, l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la citata legge finanziaria n. 244 del 2007, a seguito di un emendamento sottoscritto dai firmatari del citato disegno di legge atto Senato n. 23 della XV legislatura.
      Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto che, a ventun anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici, nell'ambiente. Bonificare il territorio è senza dubbio un obiettivo

molto ambizioso per la cui realizzazione sono indispensabili: la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, l'individuazione di discariche specializzate e «la resinatura» delle fibre di amianto prima del loro trasferimento nella discarica.
      La proposta di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto. È importante infatti considerare persone a rischio anche coloro che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali.
      L'articolo 2 prevede, con una riformulazione delle norme che si ritiene più chiara e idonea, la conferma dell'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), del Fondo per le vittime dell'amianto, finalizzato all'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del Fondo è previsto a carico, per due terzi, del bilancio dello Stato e, per un terzo, delle imprese, responsabili della mancata realizzazione dell'anagrafe dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei lavoratori che dei cittadini e, più in generale, di una grave situazione di inquinamento ambientale che causa migliaia di decessi.
      È inoltre necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori, compresi i militari, che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare, infatti, che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge, possono accedere ai benefìci previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda all'INAIL e, in seguito alle modifiche apportate alla legge, anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ottengono la certificazione del riconoscimento di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
      Oltre 228.000 erano le domande presentate all'INAIL alla data del 1 ottobre 2003, delle quali 109.954 hanno avuto esito positivo, 89.229 hanno avuto esito negativo e 28.817 sono ancora in fase di istruttoria.
      Successivamente, anche a causa delle ulteriori modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla data del 15 giugno 2005 sono state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte.
      Altre 94.199 domande sono state presentate dai lavoratori non assicurati INAIL e 48.972 domande dai lavoratori con periodi misti (periodi assicurati e non assicurati INAIL).
      Al riguardo si precisa che il totale delle domande presentate dai lavoratori entro il termine di scadenza del 15 giugno 2005 è pari a 607.764. Di queste, erano state evase fino al maggio 2007 con certificazioni positive o negative solo 253.258 domande. Risultavano pertanto ancora in trattazione 354.506 domande.
      È da ricordare però che, dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati dall'INAIL circa altre 60.000 domande, di cui 21.939 relative all'intero comparto Difesa (13.939 militari e 8.000 civili), come attestato dalla risposta del Ministro della difesa all'interrogazione a risposta scritta 4-13579, pubblicata nell'allegato B al resoconto della seduta della Camera dei deputati n. 662 del 9 luglio 2012.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici e del naviglio militare, finalizzato al finanziamento degli interventi diretti a eliminare l'amianto dagli edifici pubblici. Il programma quinquennale per il risanamento, da approvare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevede prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico.
      L'articolo 4 introduce una serie di agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati, nonché dal naviglio mercantile e dagli aeromobili privati. Le agevolazioni sono riconosciute per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali verranno poi disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali dovranno poi verificare l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      L'articolo 5 prevede alcune modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che ha modificato la disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto. Si ricorda che la precedente normativa concedeva un beneficio previdenziale ai lavoratori per determinate fattispecie di esposizione. Tale beneficio, utile ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, era costituito da un coefficiente di moltiplicazione, pari a 1,5, della contribuzione obbligatoria relativa ai periodi:

          a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;

          b) di esposizione all'amianto (soggetto alla relativa assicurazione dell'INAIL), nel caso di:

              1) contrazione di malattia professionale – documentata dall'INAIL – a causa della suddetta esposizione;

              2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.

      Il comma 1 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui al numero 2) della lettera b), riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
      Lo stesso articolo 47 prevedeva, fra l'altro, che i benefìci previdenziali venissero riconosciuti solo a quei lavoratori che erano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni.
      L'articolo 5 della presente proposta di legge introduce alcune importanti modifiche all'articolo 47, anche ulteriori rispetto a quelle già inserite nell'atto Senato n. 23 della XV legislatura. In particolare, ora si prevede che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
      Si prevede, inoltre, che i benefìci previdenziali di cui all'articolo 47 si applichino anche ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, per i quali il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25.
      Si prevede, altresì, che il coefficiente moltiplicatore si applichi nella misura di 1,50 oltre i dieci anni di esposizione.
      A questo proposito va evidenziato come, successivamente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 269 del 2003 alla disciplina sui benefìci previdenziali, siano aumentate in modo esponenziale le richieste di riconoscimento dei suddetti benefìci. Molte sono le sentenze civili che, accogliendo le richieste, hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefici previdenziali o il riconoscimento del mancato risarcimento.
      Altrettanto numerose negli ultimi anni sono le sentenze penali sia di merito che di legittimità aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. In queste sentenze si afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di garantire il rispetto dei valori limite della sostanza emessa nell'aria (prevedendo le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori), ma anche e comunque di adottare tutte le cautele più idonee a evitare l'esposizione

ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile.
      L'articolo 5 prevede, altresì, la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali. Come già detto, dopo la scadenza del 15 giugno 2005 – termine ultimo previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 – sono state presentate altre 60.000 domande. Il termine viene prorogato ai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Inoltre, a questo proposito, si introduce un'importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento.
      Si estende poi agli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefìci contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, la possibilità d presentare la richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
      L'articolo 6 consente ai lavoratori esposti all'amianto di beneficiare delle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto «salva italia», che permettono di accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina in vigore prima della riforma previdenziale del dicembre 2011, mantenendo invariati i criteri necessari per la maturazione del relativo diritto.
      Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi causati da amianto, in particolare in certe realtà, da Casale Monferrato a Venezia, da Monfalcone a Sesto San Giovanni, da Livorno a Taranto, da La Maddalena e La Spezia fino a San Filippo del Mela, sottolinea la drammaticità della situazione.
      Il IV rapporto, presentato nel corso della II Conferenza governativa svoltasi a Venezia lo scorso novembre 2012, riporta informazioni relative a 15.845 dei casi di mesotelioma maligno rilevati sino a tutto il 2011 dalla rete dei COR del ReNaM con una diagnosi compresa nel periodo 1993-2008 (IV rapporto ReNaM).
      Inoltre, studi preliminari dello stesso rapporto riferiscono che nel 2008 sono stati registrati 1.422 casi di mesotelioma maligno (Progetto CCM 2012 «Metodi innovativi per l'identificazione delle aree territoriali e dei settori di attività economica con elevato rischio di esposizione ad amianto in Italia e per la sorveglianza epidemiologica del rischio di Mesotelioma Maligno.» Torino, 14 giugno 2012).
      Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto e dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici, nonché del programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto.
      Per ovviare a queste lacune nella realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro familiari, la proposta di legge prevede, al comma 3 dell'articolo 2, una serie di provvidenze economiche consistenti, per i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali, nel diritto a un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
      All'articolo 7 è prevista, poi, l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico. Inoltre, si prevedono nuove norme in materia di decadenza dall'azione giudiziaria in favore dei lavoratori.
      L'articolo 8 contiene modifiche alla più volte citata legge n. 257 del 1992 riguardo la composizione della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e i compiti della stessa. Inoltre, prevede la fissazione di un termine per le bonifiche, in attuazione di quanto indicato dal Piano nazionale amianto.
      L'articolo 9 prevede l'istituzione della conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, degli esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici ed ambientali, provenienti anche da altri Paesi.
      All'articolo 10 si prevede l'assistenza legale gratuita per i lavoratori e per i cittadini esposti ed ex esposti, nonché norme in materia di risarcimento del danno.
      L'articolo 11 prevede la promozione di campagne informative sulle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto.
      L'articolo 12 prevede l'istituzione della commissione regionale sull'amianto, mentre l'articolo 13 conferisce una delega al Governo per l'adozione di un testo unico contenente le disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto.
      L'articolo 14 prevede il divieto di estrazione e di uso delle cosiddette «pietre verdi».
      L'articolo 15 contiene modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di piani di lavoro da notificare all'autorità di vigilanza prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto.
      L'articolo 16, infine, contiene le disposizioni di carattere finanziario.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) soggetti esposti all'amianto:

              1) i lavoratori addetti a operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che sono a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si trovano in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui è provata l'esposizione a fibre di amianto;

          b) soggetti ex esposti all'amianto:

              1) i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si sono trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui è provata l'esposizione a fibre di amianto.

Art. 2.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

      1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), con contabilità autonoma e separata, opera in favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlata e in favore di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a

causa della malattia, in favore dei loro superstiti.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica, con periodicità annuale per i soggetti esposti o ex esposti all'amianto o per i loro superstiti, nella misura da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i soggetti già titolari di una rendita ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, la somma da erogare è pari alla differenza fra la prestazione erogata dal Fondo e l'importo della predetta rendita.
      3. I lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto a un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla tabella indennizzo danno biologico, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000. Gli oneri derivanti dall'erogazione dell'assegno mensile di cui al presente comma sono posti a carico dell'INAIL.
      4. Il finanziamento del Fondo è posto a carico per un terzo delle imprese e per due terzi del bilancio dello Stato. La quota posta a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Nel caso di imprese dichiarate fallite o che hanno cessato l'attività, il finanziamento del Fondo è posto a totale carico dello Stato. L'onere posto a carico dello Stato è determinato in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri posti a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi dell'INAIL.
      5. In caso di superamento delle disponibilità del Fondo, determinate ai sensi del comma 4, provvede, per la parte aggiuntiva, l'INAIL con i propri fondi istituzionali.
      6. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i rappresentanti delle associazioni degli ex esposti all'amianto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      8. I commi da 241 a 246 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
Art. 3.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici e del naviglio militare).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici e del naviglio militare, destinato al finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nel naviglio militare.
      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1 sono attuati in conformità alle procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. I rifiuti contenenti amianto, sia a matrice compatta sia a matrice friabile, sono considerati pericolosi; nelle discariche

dove vengono smaltiti rifiuti di amianto è stabilito il limite di 0,1 per cento in peso fibre nel percolato.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma quinquennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici e universitari, delle strutture ospedaliere, del naviglio militare, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie in favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi da queste stabiliti.
      5. Ai fini del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è stabilita nell'importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
Art. 4.
(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati, nonché dal naviglio mercantile e dagli aeromobili privati).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «6-bis. A decorrere dall'anno 2014, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'IVA al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati, nonché nel naviglio mercantile e negli aeromobili privati».

      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono attuati in conformità alle procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
      3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL o dal settore navigazione dell'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto. Per tali lavoratori il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino a dieci anni di esposizione;

          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore ai 10 anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5»;

          d) il comma 3 è abrogato;

          e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal settore navigazione dell'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati della letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e

di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi, nonché degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, validando, altresì, quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione»;

          f) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
      «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-bis devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1.
      5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefìci contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'INPS competenti per territorio»;

           g) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e a quanto disposto dal comma 6-ter del presente articolo, con gli altri benefìci previdenziali che comportano

l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Nei confronti del medesimo personale militare per il quale è stata accertata una malattia professionale asbesto correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi del citato articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.
      6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producono idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto è stato svolto per conto terzi.
      6-octies. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.
      6-novies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefìci previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
      6-decies. I lavoratori ex esposti all'amianto che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso con gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale.
      6-undecies. I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefìci previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».

      2. Sono abrogati:

          a) il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

          b) il comma 35-quinquies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

      3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe ai criteri di accesso al nuovo regime pensionistico).

      1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-ter) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni».

      2. Per le finalità della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017.

Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dall'articolo 5 dalla presente legge, e di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri regionali di raccolta dei dati, ove esistenti.
      4. I dati raccolti ai sensi del comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.


      5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
      7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefìci per l'esposizione all'amianto, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, e all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, determina solo l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei benefìci per il futuro.
      8. Le domande amministrative scadute e quelle giudiziarie respinte per la decadenza dell'azione per il diritto al beneficio possono essere ripresentate per conseguire i ratei futuri entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.
      10. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della stessa legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
      11. In caso di decesso dell'ex esposto all'amianto per malattia professionale, il diritto alla rendita del superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo.
Art. 8.
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257).

      1. Alla legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 1:

              1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) tre esperti designati dalle regioni;»;

              2) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

          «m-bis) un rappresentante delle associazioni degli ex esposti all'amianto e un rappresentante delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative a livello nazionale;»;

          b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) a predisporre un piano nazionale triennale avente ad oggetto:

              1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è stata dimostrata;

              2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio, riconosciuti siti di interesse nazionale e maggiormente inquinati, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e in attuazione di quanto prevede il Piano nazionale amianto;

              3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

              4) le possibilità di smaltimento alternativo;

              5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti;

              6) il modello di registro degli esposti;

              7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce di tumori da amianto per gli ex esposti;

              8) la ricerca biomedica per terapie efficaci in favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate».

      2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di istituzione della Conferenza nazionale e della conferenza regionale annuale sull'amianto).

      1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
      «Art. 7. – (Conferenze nazionale e regionali). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, ogni triennio, una Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, nonché di esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici e ambientali, provenienti anche da altri Paesi.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in ogni regione una conferenza annuale sull'amianto al fine di verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alle malattie asbesto correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali, nonché l'applicazione complessiva della legislazione e dei piani nazionali e regionali vigenti in materia di amianto».
      2. La Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto

di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è promossa a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Assistenza legale gratuita).

      1. I lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all'amianto affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e con le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      3. Le azioni per il risarcimento del danno cagionato da infortunio o malattia professionale rientrano nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura civile sia che si tratti di domanda per responsabilità contrattuale sia che si tratti di domanda per responsabilità extracontrattuale, e anche se promosse, in proprio, dagli eredi del lavoratore deceduto.
      4. Nelle azioni di cui al comma 3, il ricorrente, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso gli assicuratori al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, compresa la chiamata in causa nel giudizio a titolo di manleva.
      5. Le domande concernenti le opposizione alle ordinanze ingiunzioni che applicano sanzioni per illeciti amministrativi

riferiti alla materia del lavoro e della previdenza spettano alla cognizione del giudice del lavoro il quale giudica con il rito del lavoro.
      6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
Art. 11.
(Campagna di informazione).

      1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Art. 12.
(Istituzione della commissione permanente regionale sull'amianto).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità per l'istituzione, in ogni regione, di una commissione permanente sull'amianto avente lo scopo di monitorare l'applicazione delle leggi nazionali e regionali sull'amianto e di preparare la conferenza regionale annuale sull'amianto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge.
      2. La commissione permanente regionale sull'amianto è formata da nove membri, di cui un terzo rappresentanti della regione, delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, un terzo rappresentanti degli operatori della prevenzione, dell'epidemiologia

e degli istituti universitari di medicina del lavoro e un terzo rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e delle vittime dell'amianto designati dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali.
      3. La commissione permanente regionale sull'amianto elegge un presidente scelto al proprio interno tra i rappresentanti dei cittadini, dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e delle vittime dell'amianto di cui al comma 2 e si dota di un proprio statuto in cui sono stabilite le funzioni e le responsabilità del presidente.
Art. 13.
(Testo unico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative all'esposizione all'amianto, riunendo e coordinando tra loro le disposizioni contenute, in particolare, nella presente legge, nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

Art. 14.
(Divieto di estrazione e di uso delle pietre verdi).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati l'estrazione e l'utilizzo delle pietre verdi, definite ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996.

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto).

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 249, i commi 2 e 4 sono abrogati;

          b) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:
      «Art. 250. – (Notifica dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto). – 1. Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, dalle strutture, dagli apparecchi e dagli impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
      2. Il piano di lavoro prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
      3. Il piano di lavoro, in particolare, prevede:

          a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;

          b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;

          c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

          d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

          e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure per la protezione di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

      4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni:

          a) sulla natura dei lavori e sulla loro durata presumibile;

          b) sul luogo ove i lavori sono effettuati;

          c) sulle tecniche lavorative per attuare quanto previsto dal comma 3, lettera a);

          d) sulla natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

          e) sulle caratteristiche degli impianti che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dal comma 3, lettera c);

          f) sui materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

      5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
      6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al presente articolo.
      7. Il datore di lavoro, qualora una modifica delle condizioni di lavoro comporti un aumento significativo dell'esposizione ad amianto o a materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica all'organo di vigilanza»;

          c) all'articolo 254:

              1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili»;

              2) al comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata la presenza di amianto»;

          d) all'articolo 255, comma 1, alinea, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»;

          e) all'articolo 256, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che riguardano i datori di lavoro».

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 6 e 8, determinati, quanto all'articolo 2, in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, quanto all'articolo 3, in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 4, in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 5, in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 7, in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, quanto all'articolo 10, in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e, quanto all'articolo 11, in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a un'ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero,

previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro per l'anno 2013 e a 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 del presente articolo non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al citato comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
      4. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 6 e 8, pari a 1 miliardo e 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2013, 2014 e 2015 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale derivanti anche da accordi internazionali.
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