Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2039 |
in primo luogo poiché i piani paesaggistici non possono essere qualificati come strumenti «propri» delle regioni, in quanto, ai sensi dell'articolo 143 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, i relativi contenuti devono essere necessariamente condivisi tra la regione e le competenti articolazioni territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È pertanto pacifico e indiscusso che si tratti di atti di co-pianificazione operata per accordo tra lo Stato e la regione;
in secondo luogo poiché appare incompatibile con il sistema della tutela del paesaggio la previsione secondo la quale il piano paesaggistico debba costituire un posterius rispetto agli atti di determinazione dei limiti di consumo di suolo assegnati alla singola regione e un mezzo per darvi attuazione. È, al contrario, da ritenere costituzionalmente necessitata l'impostazione per cui il piano non può che costituire un'invariante – predeterminata e non negoziabile – rispetto alla misura di riduzione del consumo del suolo determinata attraverso il procedimento previsto dalla nuova legge. Quest'ultima dovrà, infatti, consentire di ridurre il consumo di suolo rispetto alle eventuali trasformazioni consentite dal piano paesaggistico, ma in nessun caso di aumentarlo.
In altri termini, l'eventuale riconoscimento a una regione di dati obiettivi di riduzione del consumo del suolo (o, specularmente, di quantità massime di suolo consumabile) non può influire sui contenuti dei piani paesaggistici in itinere, né può comportare la necessità di rivedere quelli già esistenti al fine di «assorbire» la misura delle trasformazioni di suolo astrattamente determinate a livello nazionale senza specifica considerazione dei diversi contesti territoriali.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
Il presente disegno di legge persegue la finalità di creare le condizioni per una riduzione del consumo indiscriminato del suolo, con la contestuale valorizzazione e tutela dei terreni agricoli, nonché per il riuso e la rigenerazione edilizia del suolo edificato, partendo da una regolamentazione che abbia una visione d'insieme del territorio, al fine di tutelarne la destinazione d'uso, per motivi sia di opportunità economica sia di tutela del benessere della collettività.
Per realizzare questi obiettivi, il presente disegno di legge detta una serie di interventi destinati a porsi come princìpi fondamentali della materia, secondo il disposto degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e degli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona.
Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Ciò premesso si precisa, inoltre, che l'articolo 3, commi 7 e 8, prevede l'istituzione di un Comitato, cui sono demandati sia compiti di controllo e monitoraggio in ordine al problema del consumo di superficie agricola nazionale, sia compiti consultivi nell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Il Comitato deve realizzare, tra l'altro, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale. Detto rapporto verrà poi presentato al Parlamento dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 marzo successivo.
Il suddetto Comitato è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla suddetta Direzione nell'ambito delle ordinarie competenze. Al funzionamento del Comitato, ivi compreso l'avvalimento del contributo scientifico e strumentale di altre amministrazioni, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati: è, pertanto, previsto che la partecipazione al suddetto Comitato sia a titolo gratuito e non comporti l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso di spese.
L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un registro in cui i comuni interessati possono chiedere di essere inseriti. Detto registro è istituito presso la Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, che ne cura la tenuta.Alle spese di tenuta del suddetto registro si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In questo registro, la cui istituzione è demandata a un decreto ministeriale, possono essere indicati solamente i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto alcun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite derivante dall'applicazione della disciplina che si propone.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'intervento normativo contiene princìpi fondamentali finalizzati a valorizzare i terreni aventi destinazione agricola, oltre a promuovere l'attività agricola che su di essi si svolge o potrebbe svolgersi, al fine di impedire che il suolo venga eccessivamente «eroso» e «consumato» dall'urbanizzazione.
Il quadro normativo vigente è privo di una disciplina specifica che abbia del territorio una visione globale ed omogenea e che fissi dei precisi limiti all'estensione massima di superficie agricola edificabile.
La salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano, infatti, un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo nazionale concernente la materia oggetto dell'intervento normativo risulta essere disorganica e riferita ad ambiti operativi che, pur avendo un legame ideale con l'intervento regolatorio, concernono solo aspetti generali sulle politiche agricole, sulla tutela del territorio e sulla urbanizzazione, sia a livello nazionale sia regionale. Le norme introdotte dall'intervento regolatorio sono coordinate con le disposizioni riguardanti la pianificazione territoriale e paesaggistica.
Normative collegate alla materia oggetto dell'intervento normativo sono: a) codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; b) legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Normativa in materia di incendi boschivi»; c) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; d) legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive».
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Le disposizioni contenute nel disegno di legge non si pongono in contraddizione con la disciplina normativa generale in materia urbanistica ed edilizia, recando prescrizioni comunque coerenti con la
vigente legislazione. Le disposizioni previste nell'intervento normativo si pongono quali princìpi generali della materia a livello nazionale. È fatta salva l'autonomia delle regioni e non è previsto alcun obbligo testuale a modifiche di leggi o regolamenti regionali.4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Le disposizioni del disegno di legge sono in armonia con i princìpi costituzionali. Il disegno di legge è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Il presente disegno di legge detta una serie di interventi destinati a porsi come princìpi fondamentali della materia. Esso interviene in una materia, l'urbanistica e l'edilizia, che rientra in quella del «governo del territorio» la quale, come già chiarito dalla Corte costituzionale, comprende «tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» (sentenze della Corte costituzionale n. 196 del 2004 e n. 307 del 2003). Si tratta di una materia che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è ascrivibile alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni, con la conseguenza che la potestà legislativa statale deve essere limitata all'introduzione di norme di principio, mentre la disciplina di dettaglio è riservata alle regioni. È stato anche esplicitato che le previsioni normative dovranno essere attuate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Le disposizioni dell'intervento normativo non vìolano i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione. L'espressa previsione del potere sostitutivo statale, d'altra parte, si pone in linea con le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte costituzionale n. 303 del 2003 e n. 43 del 2004 secondo le quali i princìpi di sussidiarietà e leale cooperazione consentono di leggere il riparto di competenze in chiave flessibile al fine di addivenire alla tutela delle esigenze unitarie. In tale ambito, infatti, è stata ribadita la immanenza, all'interno del disegno costituzionale, della possibilità di un intervento sostitutivo del Governo volto a garantire gli interessi fondamentali dell'ordinamento giuridico
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il disegno di legge non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Esistono le proposte e i disegni di legge seguenti:
atto Camera n. 70 «Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana» – Realacci; atto Camera n. 1050 «Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio» – Massimo Felice De Rosa; atto Camera n. 1128 «Norme per il governo del territorio mediante la limitazione del consumo del suolo e il riutilizzo delle aree urbane, nonché delega al Governo per l'adozione di misure fiscali e perequative» – Cosimo Latronico; atto Camera n. 948 «Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» – Mario Catania; atto Camera n. 902 «Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» – Franco Bordo;
atto Senato n. 129 «Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana» – Linda Lanzillotta; atto Senato n. 201 «Disposizioni in materia di bellezza e salvaguardia del paesaggio» – Loredana De Petris; atto Senato n. 600 «Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» – Dario Stefano.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto specifico dell'intervento normativo né indicazioni da parte della giurisprudenza costituzionale sullo specifico problema, affrontato dal presente disegno di legge, del contenimento del consumo del suolo.
In ogni caso dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale, anche antecedente alla nuova formulazione del titolo V della Costituzione (si confrontino le sentenze n. 507 e n. 504 del 2000, n. 382 del 1999 e n. 273 del 1998), è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando tuttavia allo Stato le determinazioni che rispondono
ad esigenze meritevoli della disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.Numerosi sono stati gli interventi della Corte costituzionale nella materia regolamentata con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, con la sentenza n. 239 del 29 dicembre 1982, la Corte costituzionale ha definitivamente superato la visione tradizionale del paesaggio tendenzialmente identificato con la nozione di bellezze naturali (ancora presente nelle sentenze 29 maggio 1968, n. 56, 24 luglio 1972, n. 141, e 3 agosto 1976, n. 210), affermando alcune importanti distinzioni tra urbanistica, tutela dell'ambiente e tutela del paesaggio. Secondo la Corte, la nozione di paesaggio accolta nell'articolo 9 della Costituzione si sostanzia in un valore estetico-culturale che opera nello stretto raccordo tra paesaggio e patrimonio storico culturale voluto e dichiarato dal secondo comma dell'articolo 9 Costituzione. Tale concetto viene ulteriormente approfondito con la sentenza n. 94 del 1 aprile 1985, nella quale la Corte ha affermato l'importante principio per cui «il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarlo tra i princìpi fondamentali dell'ordinamento (articolo 9, secondo comma, Cost.)». Le linee essenziali dell'interpretazione dell'articolo 9 della Costituzione sono state ulteriormente definite nella pronuncia n. 151 del 27 giugno 1986, nella quale la Corte ha ribadito il concetto della primarietà del valore estetico-culturale, richiedendo un coordinamento con i profili urbanistici e di uso del territorio mediante «soluzioni correttamente atteggiate, nella direttrice della primarietà del valore estetico-culturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello inspirato al principio di leale cooperazione». La netta distinzione sancita dalla Costituzione tra tutela del paesaggio e materia urbanistica è ribadita dalla Corte costituzionale, sentenze 22 luglio 1987, n. 183, 28 luglio 1995, n. 417, e 23 luglio 1997, n. 262. Più di recente la Corte, con la sentenza 25 ottobre 2000, n. 437, ha operato una sintesi dei «princìpi in materia di paesaggio e di rapporti tra Stato e Regione», richiamando le precedenti sentenze n. 341 del 1996, n. 151 del 1986, n. 157 del 1998 e n. 170 del 1997 e ribadendo il principio per cui i poteri e i controlli ministeriali sono posti «a estrema difesa» dei vincoli paesaggistici e, come tali, costituiscono parte di una disciplina qualificabile, per la diretta connessione con il valore costituzionale primario della tutela del paesaggio (articolo 9 della Costituzione), come «norme fondamentali di riforma economico-sociale», sicché «le disposizioni che li prevedono, pertanto, non possono essere derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure ove queste esercitassero competenze di carattere esclusivo». Ancor più di recente la Corte, con la sentenza n. 478 del 26 novembre 2002, ha compiuto un'utile ricapitolazione dei princìpi della materia, affermando che «la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo (sentenza n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria».
Infine, nella sentenza n. 182 del 5 maggio 2006 viene affermato che la tutela dell'ambiente e dei beni culturali è riservata allo Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) mentre la valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione): da un lato, spetta allo Stato il potere di fissare princìpi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale e, dall'altro, le leggi regionali, emanate nell'esercizio di potestà concorrenti, possono assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.
L'intervento regolatorio che si propone, risulta compatibile con l'ordinamento europeo, ed è in linea con la normativa dei principali Stati europei, come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania.
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non è pendente alcuna procedura di infrazione sull'oggetto del presente disegno di legge.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto del presente disegno di legge.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.
Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea vertenti su materie oggetto del presente disegno di legge, né risultano indicazioni da parte della giurisprudenza europea sullo specifico problema, affrontato dal presente disegno di legge, del contenimento del consumo del suolo.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.
Non risultano essere in corso giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti su materie oggetto del presente disegno di legge.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Sono state introdotte due nuove definizioni.
La prima è quella di «superficie agricola» e mira a chiarire che, ai fini del disegno di legge, vengono ricompresi nell'ambito della definizione sia i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici, sia le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, nonché quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture, purché siano suscettibili di utilizzazione agricola.
La seconda nuova definizione è quella di «consumo del suolo», inserita per spiegare l'ambito di applicazione del disegno di legge.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Nel testo non ci sono disposizioni aventi gli effetti sopra indicati.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
L'intervento regolatorio prevede l'adozione di un'articolata fase attuativa, che vede il forte coinvolgimento della Conferenza unificata e rimette al decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 3 la fissazione della estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale. L'intervento normativo, in sostanza, prevede che a cascata, l'operazione di determinazione della superficie di cui trattasi sia poi condotta a livello regionale, provinciale e quindi comunale. In caso di inerzia della Conferenza unificata, laddove investita di prerogative dirette, è stato previsto il potere sostitutivo del Governo, con la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
È stata prevista anche una deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione della superficie agricola consumabile fissata a livello statale tra le diverse regioni.
Le singole regioni, pertanto, daranno attuazione alle norme di principio dettate dal presente intervento normativo, prevedendo l'effettiva estensione della superficie agricola consumabile all'interno del territorio regionale, a livello provinciale. Anche in questo caso, qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione della Conferenza, è previsto, un potere di intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 7 del disegno di legge prevede l'adozione di un decreto ministeriale per l'istituzione di un registro degli enti locali, senza alcun termine.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
I dati statistici utilizzati per le valutazioni dell'opzione prescelta sono stati forniti dall'ISTAT, dall'ISPRA e dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
L'iniziativa di regolazione si colloca in un contesto normativo privo di una disciplina specifica che abbia una visione globale ed omogenea del territorio e che fissi dei precisi limiti all'estensione massima di superficie agricola edificabile.
La normativa in vigore è, infatti, carente e tocca ambiti che, pur avendo un legame ideale con l'intervento regolatorio, concernono aspetti più generali sulle politiche agricole, sulla tutela del territorio e sulla urbanizzazione, sia a livello nazionale sia regionale.
L'intervento regolatorio introduce, pertanto, una disciplina nuova, legata trasversalmente alle disposizioni vigenti sulle materie che si interfacciano con il concetto della tutela giuridica del paesaggio delle zone agricole, materie oggetto, a loro volta, di una disciplina multilivello, nazionale, regionale e comunale.
Le norme introdotte dall'intervento regolatorio sono coordinate con le disposizioni riguardanti la pianificazione territoriale e paesaggistica.
A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
Il nuovo intervento regolatorio propone misure finalizzate a colmare un vuoto di regole, disciplinando in maniera organica la fissazione dell'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale, per creare uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali.
A tal fine, l'intervento regolatorio tiene conto dell'estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell'estensione del suolo già edificato, dell'esistenza di edifici inutilizzati, nonché dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche e della possibilità di ampliare quelle esistenti, invece che costruirne di nuove. Viene, pertanto, incentivata la «priorità del riuso» delle aree già edificate, con l'obiettivo di «riqualificare» e «restaurare» il patrimonio edilizio esistente, consistente spesso in edifici di enorme valore storico e culturale.
La carenza della normativa attualmente in vigore sulla materia è probabilmente legata anche ad una concezione arretrata della materia urbanistica, intesa come pianificazione dei centri urbani, valutata settorialmente e non come «governo del territorio». Le zone agricole,
in passato, venivano considerate come zone prive di una propria identità culturale e sono state quasi esclusivamente alcune leggi regionali, di seconda o addirittura di terza generazione, a creare una cultura di tutela del territorio e, quindi, anche delle zone a vocazione agricola. Tuttavia, è evidente la mancanza di una regolamentazione nazionale organica della materia in questione.La criticità e le carenze del sistema normativo attuale sono riscontrabili, comunque, attraverso i fatti. I dati statistici ci dicono che in Italia si consumano ogni anno circa 500 chilometri quadrati di territorio ed il tutto senza una pianificazione globale.
B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.
L'intervento regolatorio mira a porre fine al problema dell'erosione e del consumo del terreno a vocazione agricola. I dati più recenti segnalano che, ogni giorno, cento ettari di terreno vanno persi. Calcolando la cifra, con riferimento agli ultimi quarant'anni, si arriva alla somma di una superficie di circa cinque milioni di ettari. Siamo passati da un totale di aree coltivate di 18 milioni di ettari a meno di 13 milioni.
Il principale problema da risolvere, quindi, è questo trend gravissimo e per interromperlo è necessario intervenire in tempi rapidi per evitare e contrastare l'indiscriminato consumo del suolo agricolo e le conseguenze ad esso connesse.
In epoca recente, il fenomeno del consumo del suolo attraverso la cementificazione, che ha un impatto fortissimo sulle aree agricole del nostro Paese, sta diventando ancora di più preoccupante, soprattutto quando lo si vede concentrato in quelle zone altamente produttive, ad esempio nelle pianure.
I fenomeni da combattere sono la cementificazione selvaggia e l'abbandono delle terre più marginali da parte degli agricoltori ma, mentre quest'ultimo fenomeno ha un andamento che si può definire «a fisarmonica» (quindi non irreversibile), l'assalto della cementificazione alle superfici agricole ha un impatto irreversibile sul territorio, con pesanti ricadute non solo sociali e ambientali, ma anche di carattere economico.
L'Italia è un Paese che riesce a produrre solo l'80 per cento del proprio fabbisogno alimentare. L'ISPRA calcola che dagli anni cinquanta siano stati «impermeabilizzati» (cementificati quindi in maniera irreversibile) 1,5 milioni di ettari, una superficie pari a quella della regione Calabria. È proprio l'impermeabilizzazione del suolo (soil sealing) il fattore che incide maggiormente sull'approvvigionamento alimentare in quanto interessa i terreni migliori: fertili, pianeggianti, limitrofi ai centri abitati, ricchi di infrastrutture e di facile accesso.
Fermare questo sfrenato consumo, ridando suolo produttivo all'agricoltura, si tradurrebbe, quindi, anche in un risparmio economico per la maggiore disponibilità di derrate alimentari. E non ultima è da considerare la rilevanza, sempre in termini di risparmio economico di lungo periodo, per il ruolo di prevenzione contro i gravi fenomeni di dissesto idrogeologico del nostro Paese. La gravità delle conseguenze del fenomeno della cementificazione selvaggia è stata testimoniata, anche durante il tragico terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e parte della Lombardia, dalle immagini dei media televisivi che hanno mostrato il serpentone di capannoni industriali cresciuti come funghi negli ultimi anni e altrettanto rapidamente crollati a causa delle scosse.
La superficie cementificata in Italia è passata dal 2 per cento degli anni cinquanta al 6,7 per cento di media attuale. Dai dati statistici analizzati si è rilevato che, per esempio, nella pianura padana, ovvero l'area agricola più vasta e produttiva della penisola italiana, la percentuale media di superfici edificate è pari al 16,40 per cento del territorio.
L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo di interrompere le cause di questo processo, creando un sistema di controllo e sviluppo globale e moderno del territorio, evidenziando il ruolo centrale delle aree agricole.
In molti altri Paesi europei il problema è stato già affrontato e risolto in modi diversi.
La presenza dell'uomo in agricoltura e le sue attività sui campi incidono positivamente sia in termini di approvvigionamento alimentare, sia di presidio del territorio, nonché di salvaguardia del suo straordinario paesaggio. Il nostro Paese non ha riserve di gas, non ha giacimenti di petrolio, ma ha un paesaggio unico che va tutelato e protetto.
L'obiettivo è pertanto quello di creare le condizioni per una riduzione del consumo indiscriminato del suolo, con la contestuale valorizzazione e tutela dei terreni agricoli, partendo da una regolamentazione che abbia una visione d'insieme del territorio, al fine di tutelarne la destinazione d'uso, sia per motivi di opportunità economica, sia di tutela del benessere della collettività.
L'obiettivo di breve periodo dell'intervento regolatorio è quello di fissare l'estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale, ripartendola tra le diverse regioni e tra i comuni. L'opzione regolatoria prevede, inoltre, che un apposito comitato avrà il compito di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli.
Viene introdotto il divieto, per coloro che hanno ricevuto aiuti di Stato o europei, di cambiare la destinazione agricola per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, pena una multa e la demolizione delle opere eventualmente costruite, se non in regola con la destinazione agricola dell'area. Si attribuisce, infine, una priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali in materia edilizia ai comuni e alle province, per incentivare il recupero dei nuclei abitati rurali, con la ristrutturazione, manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti e la conservazione ambientale del territorio. La stessa priorità varrà per i privati, singoli o associati.
C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.
Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati statistici relativi alla quantità di suolo edificato in rapporto ai dati attualmente riferiti alla stessa materia. Inoltre, il comitato avrà il compito di realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale.
Si prevede che l'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo, nel medio periodo, sarà identificabile con la diminuzione della percentuale di crescita della cementificazione e conseguente recupero edilizio dei nuclei urbani esistenti.
Nel lungo periodo si prevede:
a) un aumento del livello di salvaguardia del paesaggio, con relativo aumento del turismo, soprattutto nei piccoli centri urbani rurali riqualificati;
b) un aumento, in termini quantitativi, dell'autoapprovvigionamento attraverso le maggiori risorse agricole, con il relativo risparmio economico legato all'abbassamento dell'importazione;
c) un maggiore tutela dell'assetto idrogeologico dell'intero Paese.
D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
Destinatari pubblici: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, nonché tutte le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni;Destinatari privati: imprenditori agricoli e i privati, singoli o associati, che intendano recuperare edifici nei nuclei abitati rurali.
Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.
Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito a seguito di un'istruttoria tecnica avviata dal Ministero proponente in collaborazione con tutte le altre amministrazioni interessate. L'opzione regolatoria è frutto di un percorso durato nel tempo, che ha reso possibile una valutazione attenta e consapevole delle istanze di tutti i destinatari. L'intervento normativo è stato reso pubblico nell'ambito di vari convegni, uno dei quali tenutosi presso la Camera dei deputati, già nella precedente legislatura. Sono stati, inoltre, consultati l'ISPRA, l'ISTAT, le organizzazioni di categoria in ambito agricolo e le associazioni ambientaliste. All'esito di questi incontri sono pervenute osservazioni e commenti al testo proposto, ma non sono emerse opzioni alternative perseguibili ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione. L'attuale testo, inoltre, ha tenuto conto anche delle istanze territoriali emerse all'esito della Conferenza unificata, giungendo così a delle soluzioni largamente condivise.
L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella sezione 1. L'aumento sfrenato della cementificazione delle superfici agricole ha un impatto irreversibile sul territorio, con pesanti ricadute non solo sociali ed ambientali, ma anche di carattere economico. Come già detto, i dati statistici ci dicono che in Italia si consumano ogni anno circa 500 chilometri quadrati di territorio ed il tutto senza una pianificazione globale. L'ISPRA calcola che dagli anni ’50 siano stati «impermeabilizzati» (cementificati quindi in maniera irreversibile) 1,5 milioni di ettari. Scegliere di non intervenire per bloccare questo fenomeno, significherebbe ovviamente, continuare a moltiplicare i chilometri quadrati di territorio cementificati, accettando di conseguenza tutte le ricadute in termini negativi sia sull'agricoltura, che su tutto il nostro Paese, sia dal punto di vista ambientale che di sicurezza del territorio, soprattutto per le gravi conseguenze di dissesto idrogeologico.
Nell'analisi effettuata per la redazione dell'intervento regolatorio è stata svolta un'approfondita comparazione soprattutto con le soluzioni adottate da altri Paesi europei quali Francia, Gran Bretagna e Germania, per risolvere il problema del consumo del suolo. Il modello tedesco, in vigore fin dal 1998, è risultato quello più adeguato, per similitudine morfologica e amministrativa del territorio, ad ispirare l'opzione regolatoria prescelta. Sono state, inoltre, attentamente prese in esame anche le soluzioni indicate nelle «Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing» predisposte dalla Commissione europea.
Dalle consultazioni effettuate e dall'ulteriore approfondimento sul testo, è emersa la possibilità di dare maggior risalto al principio del «riuso» del territorio, prevedendo l'obbligo di un'adeguata e documentata motivazione, in tutti gli atti progettuali, autorizzativi, approvativi e di assenso comunque denominati relativi a interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, per giustificare un'impossibilità o un'eccessiva onerosità di localizzazioni alternative su aree già interessate da processi di edificazione.
Anche nell'ambito dell'amministrazione si è ritenuto che le soluzioni individuate fossero le più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio.
A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Presenta, invece, i seguenti vantaggi:
a) fissa un limite alla perdita di terreni agricoli produttivi;
b) consente l'aumento delle produzioni agricole e dell'approvvigionamento alimentare;
c) riduce gli interventi di alterazione del paesaggio;
d) incentiva la riqualificazione di piccoli centri rurali;
e) svolge un'azione di tutela dell'ecosistema in quanto nelle aree impermeabilizzate sono di solito compromesse le capacità del suolo di assorbire anidride carbonica e di fornire supporto e sostentamento per la componente biotica dell'ecosistema;
f) limita le alterazioni dell'assetto idraulico e idrogeologico.
I dati utilizzati per le valutazioni dell'opzione prescelta sono stati forniti dall'ISTAT, dall'ISPRA e dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Per la stima degli effetti derivanti dall'intervento regolatorio è stato usato un metodo scientifico-statistico. Sulla base dei dati sono stati effettuati calcoli matematici e proiezioni future.
Il minore consumo del suolo si prevede consentirà un aumento delle produzioni agricole e dell'approvvigionamento alimentare con effetti economici positivi per le imprese agricole. Ulteriori effetti in termini positivi per le piccole e medie imprese nel settore edilizio si prevedono in collegamento alla disposizione riguardante l'obbligo di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché per gli interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei cittadini o delle imprese. Da segnalare, anche se non comporta costi amministrativi, solo l'obbligo, negli atti di compravendita dei terreni in favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei, a pena di nullità, di richiamare espressamente il vincolo di destinazione.
D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, eccetera).
Il disegno di legge è immediatamente applicabile in quanto tutti gli enti statali, regionali e comunali responsabili dell'attuazione all'opzione regolatoria possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Il disegno di legge non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.
Il consumo indiscriminato del suolo ha effetti devastanti sia per l'ambiente, sia per le imprese agricole, con ricadute economiche negative sul volume della produzione. La sottrazione di superfici alle coltivazioni, oltre ad abbattere la produzione agricola, ha necessariamente un riflesso negativo sull'economia del nostro Paese, sul turismo e sul paesaggio. Il suolo agricolo è una immensa risorsa non soltanto in termini produttivi, ma anche in termini, per esempio, di drenaggio e di regolamentazione delle acque. È noto poi, che la presenza dell'uomo in agricoltura e le sue attività sui campi, incidono positivamente anche in termini di presidio del territorio e di salvaguardia del suo straordinario paesaggio.
A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.
I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:
le amministrazioni centrali coinvolte, vale a dire il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome;
i comuni;
il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 3 dell'intervento regolatorio;
i privati cittadini proprietari o acquirenti di terreni agricoli.
B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento.
È prevista adeguata informazione nei siti web istituzionali dei Ministeri proponenti.
C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Sono previste forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, ad opera, in particolare del Comitato istituito, cui è stata affidata l'elaborazione di una relazione annuale sul consumo di suolo in ambito nazionale.
D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.
Le possibili verifiche ed adeguamenti saranno valutati sulla base dei dati statistici provenienti dall'ISTAT e dalle regioni.
A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, nella quale saranno prese in esame oltre al rapporto costo-benefìci dell'intervento regolatorio, il grado di raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti.
In caso di non raggiungimento di tali obiettivi, si potrà valutare l'opportunità di intervenire con integrazioni o correttivi della normativa.
E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.
Per quanto riguarda il consumo del suolo verrà monitorata e misurata la diminuzione della percentuale di crescita della cementificazione e il conseguente recupero edilizio dei nuclei urbani esistenti. Verranno, inoltre, monitorati i dati raccolti dai comuni e inseriti negli elenchi delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali.
1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedificato, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III,
capo IV, del codice dei contratti pubblici
1. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, e le aree comunque libere da edificazioni e infrastrutture;
b) per «consumo di suolo»: gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;
c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici e socio-economici nelle aree già urbanizzate, che comprende la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero o la realizzazione di opere di urbanizzazione, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante
la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano. 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentito il Comitato di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale.
2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentito il Comitato di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di suolo. Qualora la deliberazione non
sia adottata dalla Conferenza
a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;
f) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;
h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
i) dieci rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello locale.
1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai
1. Sulle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o finanziamenti europei sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità
competente all'erogazione degli aiuti e finanziamenti di cui al presente comma notifica la concessione dell'aiuto o del finanziamento al comune nel cui territorio sono compresi i terreni per i quali sono erogati gli aiuti o i finanziamenti di cui al presente comma, ai fini della conseguente annotazione del vincolo nel certificato di destinazione urbanistica. 1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 7 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana.
2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 9, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 9.
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico attuati dai soggetti pubblici.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato.
2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono attuate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.