Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1720 |
1. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali, di seguito denominato «Albo nazionale», presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato delegato, e composto dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministro dell'interno, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) o da loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'Albo nazionale, nonché il fabbisogno di dirigenti e funzionari apicali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'Albo nazionale e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, adeguano le proprie disposizioni alla presente legge entro novanta giorni dall'istituzione del Consiglio direttivo di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento ivi previsto, il Consiglio direttivo entro quindici giorni dalla sua istituzione, convoca i rappresentati di ogni regione a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per definire i profili organizzativi comuni.
1. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.