Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1720


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RIBAUDO, CULOTTA, MOSCATT, VENTRICELLI, ALBANELLA, CAPODICASA, CARRESCIA, CASELLATO, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, IACONO, PASTORINO, PETITTI, PORTA, RACITI, RAMPI, ROCCHI, ROSTAN, RUBINATO, GIOVANNA SANNA, VERINI
Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali
Presentata il 22 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali (oggi contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) aveva sancito il principio di separazione tra la gestione amministrativa e l'indirizzo politico, affidando alla burocrazia la completa gestione degli atti amministrativi in attuazione delle linee di indirizzo programmatico e di bilancio. È passato un quarto di secolo e l'attuazione di tale principio non ha sortito l'effetto sperato, rimanendo ancora in parte inapplicato.
      Tale mancata applicazione è dovuta non solo a ragioni culturali – perché la burocrazia storicamente è stata piegata a un rapporto di sudditanza rispetto alla classe politica dirigente – ma anche e soprattutto perché il mancato ricambio, anche generazionale, dei dirigenti della pubblica amministrazione, soprattutto negli enti di piccole dimensioni, ci fa ritrovare ancora oggi con responsabili di lungo corso che spesso non riescono a liberarsi da vecchi metodi di gestione ormai poco efficienti e tutt'altro che efficaci.
      Da qui la necessità, dunque, di agevolare un sistema di rotazione della dirigenza negli enti locali, un'azione volta a superare in alcuni casi anche il blocco di potere che viene a determinarsi fra imprese locali, politica e burocrazia, che in alcune aree del Paese non solo non è stato intaccato, ma risulta addirittura rafforzato. Ciò nonostante vi sono state forti spinte di rinnovamento e di cambiamento provenienti dal basso, che hanno dato luogo al ricambio della classe politica con l'elezione di nuovi sindaci. Tuttavia, questo cambio di passo che riguarda la classe politica non è stato accompagnato da un mutamento significativo anche dell'apparato burocratico di vertice, con il rischio che il sistema di relazioni ben consolidato nel tempo rimanga immutato, rivelandosi un vero ostacolo al quel processo di ammodernamento della pubblica amministrazione necessario per mettere il nostro Paese al passo con le più efficienti democrazie contemporanee.
      Invece di incentivare lo sperato ricambio della classe dirigente locale, i vincoli imposti dalle norme sulla finanza locale dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dai decreti-legge successivi hanno, di fatto, congelato gli organici degli enti locali vietando ogni forma di assunzione e anche l'applicazione dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevedeva la formula più flessibile degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
      Una particolare criticità si riscontra nei piccoli comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dove le funzioni di responsabili di area e dei servizi sono affidate a personale di categoria D, poiché sono privi di personale con qualifica dirigenziale.
      Si verifica, inoltre, di sovente che in organico l'ente locale disponga di un solo soggetto apicale di area senza che vi sia la possibilità di effettuare delle salutari rotazioni per carenza di figure interne.
      In virtù delle rigide norme citate e delle condizioni finanziarie dell'ente locale medesimo, in alcuni casi registriamo, addirittura, l'impossibilità di sostituire il funzionario apicale che è andato in pensione o deceduto, creandosi situazioni di empasse amministrativa che mettono in seria crisi il buon andamento della pubblica amministrazione.
      Con la presente proposta di legge si intende far fronte alle difficoltà che i piccoli comuni hanno nel reperimento delle figure apicali cui affidare la gestione amministrativa delle aree e dei servizi, senza tuttavia causare un aumento in assoluto del personale del pubblico impiego, né un aumento della spesa pubblica.
      L'idea è quella di istituire un albo nazionale dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali – analogo per molti aspetti a quello istituito per i segretari comunali e dunque strutturato su base regionale, facente capo alla prefettura – ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione – e prevedere l'obbligo di iscrizione da parte di tutti i dirigenti o funzionari di livello apicale che intendono svolgere funzioni apicali, al quale i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti possano attingere per nominare i propri responsabili di area o di servizio.
      Secondo la presente proposta di legge, la durata della nomina del dirigente dovrebbe coincidere al massimo con la durata del mandato elettorale e può essere rinnovata per un mandato successivo una sola volta, qualora il sindaco venga rieletto.
      Alla scadenza dell'incarico gli iscritti all'albo restano a disposizione in attesa di una nuova nomina e agli stessi è assicurato comunque lo stipendio base a carico dell'amministrazione statale, fino alla nuova nomina.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali).

      1. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali, di seguito denominato «Albo nazionale», presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato delegato, e composto dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministro dell'interno, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) o da loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

          a)    definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'Albo nazionale, nonché il fabbisogno di dirigenti e funzionari apicali;

          b)    definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;

          c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'Albo nazionale e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali.


      2. Per dirigenti apicali di cui al comma 1 si intendono anche i funzionari degli enti locali con popolazione fino a 10.000 abitanti appartenenti alla categoria D.
      3. Il sindaco o il presidente della provincia, all'atto del proprio insediamento, nominano, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti e i funzionari apicali attingendo dai soggetti iscritti all'Albo nazionale. Il profilo professionale dei soggetti nominati deve essere coerente con il posto previsto nella pianta organica dell'ente locale.
      4. I dirigenti e i funzionari apicali degli enti locali iscritti all'albo nazionale possono ricoprire la funzione presso il medesimo ente locale per una durata massima pari al mandato elettorale del sindaco. Tale durata può essere prorogata di un ulteriore mandato qualora il sindaco venga rieletto.
      5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Art. 2.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, adeguano le proprie disposizioni alla presente legge entro novanta giorni dall'istituzione del Consiglio direttivo di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      2. Ai fini di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento ivi previsto, il Consiglio direttivo entro quindici giorni dalla sua istituzione, convoca i rappresentati di ogni regione a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per definire i profili organizzativi comuni.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.
      2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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