Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1511


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LAFFRANCO, CATANOSO GENOESE, FABRIZIO DI STEFANO, SALTAMARTINI, RICCARDO GALLO, CIRIELLI, PASTORELLI
Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 7 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Non esiste un modello perfetto di legge elettorale e occorre prudenza anche nell'importare modelli da altri Paesi perché ciascuno possiede una sua peculiarità dipendente dalle istanze della democrazia che cerca di rappresentare.
      Oggi in Italia le possibili modifiche alla legge elettorale non possono non essere focalizzate nella direzione di rafforzare il rapporto tra i cittadini e i loro rappresentanti: questo deve essere l'obiettivo primario di qualsiasi tentativo di riforma del nostro sistema elettorale.
      Tale obiettivo, però, non deve essere messo in contrapposizione con la possibilità e con il diritto dell'elettorato di indicare anche chi debba essere chiamato a governare il Paese, una delle conquiste più rilevanti della cosiddetta «Seconda Repubblica».
      Entrambi questi risultati possono e devono essere garantiti. Si deve cioè riconoscere ai cittadini sia il diritto di scegliere chi sarà chiamato a governare, sia chi li rappresenterà in Parlamento. L'obiettivo di questa proposta di legge è proprio riconoscere agli elettori il potere di scelta dell'organo rappresentativo mantenendo quello, insito nella vigente legge elettorale, di indicare chi dovrà assumersi le responsabilità di governo.
      Rappresentatività politica tramite un sistema tendenzialmente proporzionale, governabilità tramite un premio di maggioranza alla coalizione vincente e collegamento forte tra eletto ed elettore tramite il sistema delle preferenze; questi restano i princìpi cardine su cui si fonda una democrazia compiuta e avanzata nella quale il sistema deve garantire allo stesso tempo alternanza di governo e massimo grado di rappresentanza dell'elettorato, sia in termini di valori e di idee di riferimento, sia di persone.
      «Democrazia in ingresso», cioè la massima capacità di rappresentanza e «democrazia in uscita», cioè la capacità reale e concreta di governo, sono due esigenze che possono e devono essere coniugate.
      Non solo, oltre questo obiettivo la presente proposta di legge mira a garantire un'altra caratteristica centrale di ogni sistema democratico maturo ed avanzato, quella della concreta possibilità di ricambio delle classi dirigenti, che non può essere demandata esclusivamente alle scelte interne di ogni singolo partito, ma che deve invece trovare fondamento nella capacità reale di espressione del consenso popolare.
      Questo è l'architrave su cui è costruita la presente proposta di legge, nel tentativo di rispondere adeguatamente alle richieste che provengono in modo chiaro e inequivocabile dal tessuto sociale del nostro Paese.
      Inoltre, la pluralità di indicazione dei candidati dovrebbe consentire di ridurre alcuni difetti insiti nel sistema delle preferenze, ossia il peso della capacità economica dei singoli candidati, quello di interferenza di lobby più o meno organizzate e, non in ultimo, quello di organizzazioni illecite che possano pensare di sponsorizzare singoli candidati.
      Nello specifico, l'articolo 1 reintroduce il sistema delle preferenze come base per l'elezione dei deputati prevedendo la possibilità di esprimerne fino a un numero di tre.
      Il sistema e le modalità di voto sono chiarite nel dettaglio dall'articolo 4 che, tra l'altro, prevede che, nel caso l'elettore scelga di esprimere preferenze, almeno una di queste deve riguardare un candidato di sesso femminile. Coerentemente si specifica che nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati.
      Lo stesso sistema viene proposto per l'elezione del Senato della Repubblica.
      Coalizioni di governo radicate sul territorio e partiti politici capaci di esprimere un più marcato rapporto con la popolazione e una propensione a misurare le proprie classi dirigenti sul consenso popolare: questi sono gli obiettivi della presente proposta di legge di riforma del sistema elettorale.
      In ultimo la proposta di legge mira a «sanare» un altro meccanismo «distorsivo» contenuto nella legge elettorale vigente, evidenziato dalla Corte di cassazione all'interno dell'ordinanza n. 12060 depositata il 17 maggio 2013.
      Venendo alle questioni di legittimità costituzionale su cui si è trovata a giudicare, la Corte ha infatti ritenuto non manifestamente infondate quelle concernenti l'attribuzione del premio di maggioranza e l'esclusione del voto di preferenza.
      Con riguardo al premio di maggioranza, assegnato alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di voti (a livello nazionale alla Camera dei deputati, regione per regione al Senato della Repubblica), la relativa disposizione, che trasforma una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto esigua) in una maggioranza assoluta dei seggi, determina, secondo la Corte, «una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica».
      È vero, riconosce la Corte, che l'obiettivo della norma è quello di garantire la stabilità dell'azione di governo, ma ciò può giustificare una limitata deroga al principio di rappresentanza, mentre non può determinare una «sproporzione talmente grave da risultare irragionevole».
      Per la Corte l'attribuzione del premio di maggioranza come congegnato dalla legge n. 270 del 2005 è pertanto manifestamente irragionevole (articolo 3 della Costituzione), e lesivo dei princìpi di uguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione) e rappresentanza democratica (articoli 1, secondo comma, e 67 della Costituzione).
      Pertanto la presente proposta di legge mira a introdurre un meccanismo che assegna il premio di maggioranza (di 340 seggi alla Camera dei deputati e del 55 per cento dei seggi alle singole circoscrizioni regionali del Senato della Repubblica) solo nel caso in cui la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito il 40 per cento dei voti validi (a livello nazionale alla Camera dei deputati e a livello regionale al Senato della Repubblica).
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.

      1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. L'elettore ha facoltà di attribuire in ogni circoscrizione non più di tre preferenze, per determinare l'ordine dei candidati nella lista votata ai fini dell'elezione, secondo le modalità stabilite dal presente testo unico».

Art. 2.

      1. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con gli spazi per l'attribuzione dei voti di preferenza».

Art. 3.

      1. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'elettore può altresì indicare nelle apposite righe il voto di preferenza,

con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59-bis»;

          b) dopo le parole: «ogni esemplificazione» sono inserite le seguenti: «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

      2. La tabella A-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

      1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «in liste con» sono inserite le seguenti: «medesimi o».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 59-bis. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima.
      2. In caso di identità di cognome tra candidati, devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere entrambi o uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.
      3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscano a candidati della lista votata.


      4. Nel caso di espressione di preferenze, almeno una deve riguardare un candidato di sesso femminile.
      5. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono nulle.
      6. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
      7. Se l'elettore non ha indicato nessun contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati indicati.
      8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti solo a una di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati indicati.
      9. In caso di preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio rimangono valide le prime.
      59-ter. – 1. Nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima».
Art. 6.

      1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione. Passa la scheda a un altro scrutatore il quale, con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza»;

          b) al comma 3-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i voti di preferenza»;

          c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista»;

          d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere».

Art. 7.

      1. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: «di lista» sono inserite le seguenti: «e di preferenza».

Art. 8.

      1. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
      «1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza espressi in favore dei candidati nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione;»;

          b) al numero 2), dopo le parole: «di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, la cifra elettorale individuale».

Art. 9.

      1. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il numero 5) è sostituito dal seguente:
      «5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi; in caso positivo procede con le operazioni di cui ai numeri 6), 7), 8 e 9); in caso negativo, verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espresso e un numero di seggi inferiore a 340, abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi. In caso positivo, procede ai sensi del comma 2; in caso negativo procede con le operazioni di cui ai numeri 6), 7), 8 e 9)»;

          b) al comma 1, numero 7), le parole: «qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo» sono soppresse;

          c) al comma 2, le parole: «ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1, numero 5), non abbia già conseguito almeno 340 seggi e abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi».

Art. 10.

      1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 84 – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali è proclamato eletto il candidato più anziano per età».

Capo II
SENATO DELLA REPUBBLICA
Art. 11.

      1. All'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle leggi

recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con lo spazio per l'indicazione delle preferenze».
Art. 12.

      1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ciascun elettore può formulare tre voti di preferenza per i candidati compresi nella lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e il cognome o il solo cognome del candidato sull'apposito spazio riportato a fianco del contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni e indicazioni. Per quanto non disciplinato nel presente testo si applica quanto disposto dagli articoli 59-bis e 59-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
      2. La tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 13.

      1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati

alla regione, con arrotondamento all'unità superiore; in caso positivo, procede con le operazioni di cui al comma 3; in caso negativo, verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espresso e un numero di seggi inferiore al 55 per cento dei seggi assegnati alla regione abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi nella regione. In caso positivo, procede ai sensi dei commi 4, 5 e 6; in caso negativo procede con le operazioni di cui al comma 3»;

          b) al comma 3, le parole: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore, ovvero nel caso in cui nessuna coalizione di liste o la singola lista abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi nella regione»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Nel caso in cui la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi e un numero di seggi inferiore al 55 per cento dei seggi assegnati alla regione abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi nella regione, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
      «7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali è proclamato eletto il candidato più anziano per età».

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