Frontespizio | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1962 |
Onorevoli Colleghi! La situazione economica degli ultimi anni e le riforme più recenti che hanno interessato il sistema dell'università e della ricerca hanno creato situazioni molto difficili per i ricercatori italiani e per la loro capacità di competere nel mercato globale della ricerca.
Oggi una grande parte della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca nazionali italiani non è finanziata a valere sui fondi statali ordinari (il fondo di finanziamento ordinario per l'università e Fondo per gli enti di ricerca), ma su fondi che i ricercatori ottengono su base concorrenziale sia dallo Stato sia da vari enti regionali e locali, da soggetti pubblici e privati italiani, dell'Unione europea e internazionali, a seguito della presentazione di progetti di ricerca ben definiti. Questo tipo di finanziamento è particolarmente virtuoso, perché premia il merito e aiuta a finanziare la ricerca sopperendo alla contrazione del contributo statale per la ricerca.
Tale prassi è molto sviluppata anche all'estero, particolarmente nei Paesi più competitivi dal punto di vista dei risultati della ricerca. L'Unione europea già da molti anni mette a disposizione risorse che possono essere ottenute attraverso progetti presentati da gruppi di ricerca organizzati in «cordate» che competono con altre per ottenere il finanziamento.
Queste ricerche vengono quasi sempre realizzate da ricercatori a tempo determinato, che spesso rappresentano la professionalità chiave per attirare i fondi poi utilizzati per retribuirli. In questo senso, non si tratta di precari, ma di ricercatori finanziariamente indipendenti, così come il gruppo stesso in cui lavorano questi professionisti della ricerca può essere definito un gruppo di ricerca indipendente, perché non è finanziato esclusivamente dall'ente presso il quale opera.
1. La presente legge ha lo scopo di favorire la crescita e la competitività dei ricercatori italiani nello spazio europeo della ricerca e promuovere l'eccellenza scientifica e le idee progettuali con l'introduzione di condizioni di flessibilità per lo svolgimento di attività di ricerca presso le istituzioni del sistema italiano della ricerca.
1. Ai fini della presente legge per ricercatore indipendente si intende colui che, essendo in possesso del titolo di dottore di ricerca o avendo comprovata esperienza di ricerca tale da permettergli di essere vincitore di bando competitivo italiano o internazionale per attività di ricerca e sviluppo tecnologico e non avendo rapporti di lavoro dipendente con enti pubblici o privati, acquisisce su base concorrenziale finanziamenti nazionali, europei e internazionali.
2. Gli ordinamenti di università, enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in conformità con la legislazione europea in materia, disciplinano la figura del ricercatore indipendente sulla base dei seguenti princìpi:
a) le posizioni di ricercatore indipendente sono attivate per progetti coerenti con la programmazione scientifica mediante procedure semplificate per il periodo previsto dal programma di ricerca;
b) i contratti di ricercatore indipendente sono stipulati di norma alle medesime condizioni di quelli previsti per i ricercatori a tempo determinato, secondo quanto previsto nell'ordinamento dell'università o dell'ente e salvo l'obbligo di
adeguarsi agli standard di retribuzione internazionale, qualora il bando sia internazionale e fissi termini o condizioni di retribuzione. I contratti di cui alla presente lettera e le relative risorse non sono considerati ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di rapporto tra spese per il personale e ammontare del fondo di finanziamento ordinario e, per quanto riguarda l'università, di rapporto tra numero di docenti e numero di studenti;c) il contratto di ricercatore indipendente può essere stipulato più volte dalla stessa persona, anche con lo stesso ente o ateneo, per il periodo di durata del progetto e senza limiti anagrafici o di tempi di conseguimento del dottorato di ricerca ed è legato alla realizzazione di uno specifico programma di ricerca;
d) al ricercatore indipendente è riconosciuto il ruolo di responsabile del progetto presso l'università o ente ospitante, di interlocutore di riferimento verso gli eventuali altri enti od organismi che partecipano alla realizzazione del progetto e comunque di leader del gruppo di ricerca;
e) nell'ambito delle risorse disponibili per il progetto, il ricercatore indipendente ha facoltà di scegliere il gruppo di ricerca utilizzando assegni di ricerca o contratti stipulati ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile per specifiche prestazioni previste dai programmi di ricerca. Si applicano le procedure amministrative seguite dall'università o ente ospitante, fatta eccezione per le modalità di scelta del contraente che può essere individuato, in deroga alle normative generali, sulla base delle professionalità specifiche richieste per la realizzazione del progetto, verificate dal responsabile del progetto; le apparecchiature di valore non superiore a 20.000 euro possono essere acquistate individuando liberamente il fornitore, anche in deroga alle ordinarie modalità e procedure di acquisto;
f) il ricercatore indipendente operante presso un'università partecipa a
tutte le attività istituzionali previste nell'università per i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per i ricercatori a tempo indeterminato, con gli stessi diritti di voto, rappresentanza e partecipazione agli organi universitari, in coerenza con la durata del contratto;g) nei contratti dei ricercatori indipendenti operanti presso un'università può essere previsto lo svolgimento di attività didattica gratuita per un periodo non superiore a 30 ore all'anno, incluse le attività seminariali, di colloquio con gli studenti e di esami, da svolgere esclusivamente nell'ambito di corsi di dottorato, master e corsi di specializzazione post-laurea.
1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli assegni conferiti a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca possono eccedere il limite di quattro anni previsto dal comma 3 e non concorrono al raggiungimento del limite complessivo di durata dei rapporti cui al comma 9»;
b) Al comma 4 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) conferimento diretto a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o con comprovata esperienza nel campo della ricerca che hanno fruito in precedenza di assegni di ricerca per almeno quattro anni, il cui curriculum è coerente con il progetto di ricerca presentato».
1. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i costi sostenuti per il personale delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico integralmente finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da enti o istituzioni stranieri o internazionali.
1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i compensi percepiti in base a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per i ricercatori indipendenti selezionati attraverso bandi internazionali i cui oneri sono sostenuti con risorse provenienti dall'Unione europea, da organismi internazionali o da altri Stati esteri.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), lo svolgimento diretto ed esclusivo di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, compreso il trasferimento tecnologico».