Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1652


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BUSIN, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUONANNO, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MARGUERETTAZ, MOLTENI, PAGANO, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche alla disciplina in materia di rateizzazione dei debiti tributari
Presentata il 3 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il recupero dei crediti fiscali è tra gli obbiettivi prioritari per ogni Stato civile che si definisca tale. Tuttavia, le modalità con le quali questi vengono perseguiti mai possono portare all'utilizzo di meccanismi oppressivi e vessatori, che determinano effetti opposti a quelli desiderati, sia in termini economici che nel rapporto tra fisco e contribuente, e che non portano rigore, ma solo discredito.
      Consapevoli della difficile congiuntura economica che sta interessando il Paese e della rilevanza anche sociale che la situazione descritta va assumendo, è quanto mai necessario farsi interpreti, del crescente disagio dei contribuenti per l'impiego massiccio delle cosiddette «ganasce fiscali» e, più in generale, per un utilizzo eccessivo della strumentazione normativa e tecnica a disposizione per riscuotere i crediti fiscali.
      Sono palesi, e ogni giorno confutabili, le difficoltà che incontrano oggi le aziende, in una crisi così grave, a pagare le rate e le penali assurde nelle fattispecie che la presente proposta di legge prevede di modificare. E, in effetti, non sono mancati, anche in questi ultimi mesi, provvedimenti legislativi finalizzati a rendere le procedure di riscossione adottate dal concessionario più flessibili e meno gravose per i contribuenti. Tuttavia appare evidente come nel nostro ordinamento non sia più rinvenibile una disciplina unitaria della rateazione delle somme dovute al fisco. Convivono oggi, nel nostro sistema fiscale, tre tipologie di dilazione di pagamento. La prima, avente ad oggetto le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o di affidamento dei carichi all'agente della riscossione nei confronti dei contribuenti a cui siano stati notificati accertamenti esecutivi (articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), trova la sua disciplina nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale statuisce, al comma 1, che «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili». Su tale disposizione è intervenuto l'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (il cosiddetto «decreto da fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo, per quel che riguarda il numero di rate, che, qualora ricorrano le condizioni ivi indicate, la dilazione di pagamento può essere estesa fino a 120 rate.
      Una seconda tipologia, invece, avente ad oggetto le comunicazioni di irregolarità (anche dette avvisi bonari) inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ai fini delle imposte dirette, e articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) o dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, è regolamentata dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il quale dispone, al comma 1, che «Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo».
      L'ultima tipologia si riferisce, infine, alle rateizzazioni conseguenti:

          1) all'adesione ai processi verbali di constatazione (articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218);

          2) all'adesione agli inviti a comparire previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 (articolo 5, comma 1-bis);

          3) alla definizione degli accertamenti nel procedimento di accertamento con adesione (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997);

          4) alle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale (articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546);

          5) alle somme dovute in caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione (articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997).

      Con riferimento a quest'ultima fattispecie, è il caso di ricordare che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, che si applica anche all'adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) o agli inviti a comparire e all'omessa impugnazione, per effetto dei rinvii operati, rispettivamente, dagli articoli 5-bis, 5, comma 1-ter, e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, stabilisce che «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato dal comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli

interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione». L'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 detta un'analoga regola per la conciliazione, stabilendo, al comma 3, che «Il processo verbale (redatto in occasione dell'udienza) costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro».
      Vi sono tuttavia delle differenze tra le diverse forme di rateazione sotto i profili del diritto ad accedere al beneficio, del periodo di rateazione, della decadenza dal beneficio e delle sanzioni connesse al mancato rispetto del piano.
      Innanzitutto, non si può non segnalare che, mentre nella seconda e nella terza forma di rateazione la dilazione del pagamento non è sottoposta a condizione alcuna, nella prima il beneficio è subordinato alla sussistenza di una comprovata e temporanea situazione di difficoltà ad adempiere. Nel primo caso, quindi, è l'agente della riscossione a decidere in merito alla concessione della rateazione, nel secondo e nel terzo l'amministrazione non può in alcun modo opporsi alla decisione del contribuente di pagare a rate.
      A fare da contraltare al riconoscimento di un vero e proprio diritto alla rateazione sta il minor numero di rate di cui il contribuente può al massimo usufruire, 12 trimestrali, e quindi tre anni, contro 72 mensili, e quindi sei anni.
      È pur vero che il massimo della dilazione a fronte di cartelle di pagamento o di carichi da accertamenti esecutivi è solo teorico, potendo essere acquisito solo previa valutazione di Equitalia Spa, che deve rifiutare qualsiasi rateazione nel caso in cui non sussista una situazione di difficoltà obiettiva che sia anche temporanea.
      È altresì vero, tuttavia, che la rigidità del meccanismo previsto per le rateizzazioni diverse da quelle gestite da Equitalia Spa (la prima fattispecie) può dare origine a situazioni palesemente discriminatorie: sebbene a chi aderisca a un verbale o a un invito ovvero raggiunga un accordo con il fisco in sede preprocessuale o processuale non possa essere negata la dilazione, è fuori di dubbio che, a fronte di situazioni di temporanea e obiettiva difficoltà che gli rendano difficile rispettare il piano commisurato al numero di rate massimo previsto dalla legge, costui si vede negare dal sistema una rateazione più lunga, che invece gli sarebbe riconosciuta a fronte di una richiesta avanzata a seguito di iscrizione a ruolo e conseguente notificazione della cartella di pagamento.
      Né si dica che il mancato rispetto del piano di rateazione da parte di chi si trova nella situazione descritta dà comunque origine all'iscrizione a ruolo, con conseguente possibilità di accedere al meccanismo che, per le ragioni esposte, si rivela, in presenza di situazioni di obiettiva e temporanea difficoltà, più favorevole.
      Infatti, tale passaggio non è «indolore», atteso che l'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997 (applicabile alle definizioni in accertamento con adesione e, per effetto dell'articolo 15, comma 2, dello stesso decreto, ai pagamenti in acquiescenza), e l'articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 per le somme dovute a seguito di conciliazione, stabiliscono che «In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo».
      In definitiva, in caso di mancato pagamento di una rata delle somme dovute a seguito di accordo con il fisco (o di acquiescenza) entro la scadenza della rata successiva, non solo si perde il beneficio della rateazione, ma ci si vede irrogare una sanzione pari al 60 per cento del tributo che ancora non è stato pagato, con effetti che, in taluni casi, possono definitivamente compromettere la sopravvivenza dell'impresa.
      Da segnalare, oltretutto, che, per gli istituti dell'adesione ai verbali (articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997) e degli inviti a comparire (articolo 5, comma 1-bis, del medesimo decreto), non dovrebbe trovare applicazione l'abnorme sanzione del 60 per cento, atteso che le norme citate rinviano all'articolo 8 dello stesso decreto esclusivamente per quel che riguarda i termini e le modalità del versamento rateale. Per quel che riguarda l'acquiescenza, invece, l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997 rinvia esplicitamente alla norma sanzionatoria e cioè all'articolo 8, comma 3-bis.
      Accade quindi che se si aderisce ad un PVC o a un invito a comparire, non si deve temere la sproporzionata sanzione del 60 per cento delle somme che ancora devono essere versate a titolo di tributo, a differenza di quel che invece accade per l'acquiescenza all'accertamento, per la definizione in accertamento con adesione e per la chiusura in conciliazione.
      Appare dunque evidente che l'istituto della rateazione delle somme dovute al fisco meriterebbe un radicale ripensamento.
      Le differenze evidenziate non sembrano infatti sufficientemente supportate dal punto di vista logico giuridico generando non giustificabili discriminazioni, con conseguenti dubbi in merito al rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. E ciò non solo per quel che riguarda la già ricordata discrasia connessa alla sanzione del 60 per cento: infatti, per quale ragione chi non versa una sola rata, seppur entro la scadenza della rata successiva, deve perdere il diritto alla rateazione vedendosi irrogare una sanzione del 60 per cento sul tributo non ancora versato, mentre, per chi rateizza gli avvisi bonari, si prevede che il mancato pagamento di una rata implica decadenza dal beneficio (l'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 462 del 1997 stabilisce che «Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo»), senza però che si stabilisca un'analoga sanzione?
      Cosa giustifica il diverso trattamento per coloro che rateizzano i carichi di ruolo ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale prevede, a seguito del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che «In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione di otto rate, anche non consecutive:

          a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

          b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

          c) il carico non può più essere rateizzato»?

      In definitiva, risulta che:

          1) se si rateizza a seguito di adesione a un PVC o a un invito a comparire, definizioni in accertamento con adesione e conciliazioni e, fatto salvo il pagamento della prima, non si paga una sola rata entro il termine di scadenza della successiva, si decade dal beneficio e ci si vede irrogare una sanzione pari al 60 per cento del tributo che resta ancora da versare;

          2) se si rateizzano le somme richieste con avviso bonario, si decade, allo stesso modo, in caso di mancato pagamento di una sola rata entro il termine del versamento della rata successiva, ma ci si vede irrogare una sanzione pari al 30 per cento della sola rata non versata;

          3) se si rateizzano i carichi di ruolo, si decade solo se non si versano otto rate anche non consecutive e non ci si vede irrogare alcuna sanzione per il mancato pagamento delle rate.

      Si tratta di differenze irragionevoli, che si aggiungono a quanto già detto in merito al numero delle rate, numero che, a determinate condizioni, previste dal citato articolo 19, comma 1-quinquies, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge n. 69 del 2013, può salire da 72 a 120.
      Ma non è tutto. Mentre per gli avvisi bonari i termini sono più lunghi, potendo arrivare per le comunicazioni di importo superiore a 5.000 euro a 20 rate trimestrali, per i pagamenti che conseguono all'adesione a un PVC o all'invito a comparire ovvero dagli accordi raggiunti in sede di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, la rateazione massima si attesta su 12 rate trimestrali, a partire, peraltro, da 51.645,69 euro per le prime tre fattispecie e da 50.000 euro per la quarta (anche questa piccola differenza è del tutto irragionevole) La rateazione breve, oltretutto, si differenzia non solo per gli importi (da 5.000 euro in su per gli avvisi bonari, da 51.645,69 o 50.000 euro per le altre fattispecie), ma anche per il numero delle rate (6 trimestrali nel primo caso, 8 trimestrali nel secondo).
      Appare, da ultimo, di notevole interesse, evidenziare due aspetti. La rateazione è generalmente ottenibile a fronte di tutte le pretese avanzate dal fisco, tranne che per gli avvisi di liquidazione in materia d'imposta di registro. Si tratta di atti (si pensi a titolo esemplificativo al disconoscimento dell'agevolazione per la prima casa) che non sono normalmente preceduti da processi verbali di constatazione, a fronte dei quali gli uffici non inviano inviti a comparire e che non consentono di instaurare il procedimento di accertamento con adesione. Di fatto, quindi, non sono neanche disciplinati dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, che disciplina l'acquiescenza degli atti a fronte dei quali può essere instaurata la procedura dell'accertamento con adesione. Si tratta, anche qui, di una penalizzazione del tutto irragionevole.
      Da ultimo, si considerino le somme che il contribuente ha diritto di pagare al fine di definire in misura agevolata le sanzioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale statuisce che «entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di una sanzione pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (...)» (ripreso, peraltro, pedissequamente, dal successivo articolo 17, comma 3: non si prevede nessuna forma di rateazione, anche in tale caso, ci sembra senza alcuna valida ragione.
      Stante la situazione descritta, l'intervento di riforma previsto dalla presente proposta di legge si ispira ai criteri di seguito elencati.
      In primo luogo, va mantenuta la differenza tra la rateazione dei carichi di ruolo, giustamente gestita da Equitalia Spa e collegata alla valutazione di situazioni di obiettiva e temporanea difficoltà ad adempiere, e la rateazione delle somme, gestita dall'Agenzia delle entrate, che il contribuente decide di pagare al fisco in una fase precedente alla riscossione. Corretto, in questa prospettiva, è collegare il beneficio all'obiettiva e temporanea situazione di difficoltà da valutare da parte dell'agente della riscossione nel primo caso, a meccanismi automatici previsti dalla legge nei secondi.
      In questa prospettiva, ovviamente, va eliminata ogni differenza tra la seconda e la terza fattispecie, cioè tra rateazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso (adesione a PVC, adesione a inviti a comparire, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, acquiescenza) e rateazione delle somme chieste con avviso bonario.
      In secondo luogo, va diminuito il divario tra numero delle rate ottenibili da Equitalia Spa sui carichi di ruolo e numero delle rate che la legge individua come massimo per le altre forme di rateazione. Ad oggi è possibile che nel primo caso le somme siano dilazionate in dieci anni, nel secondo in un massimo di

tre anni (cinque se le somme sono richieste con avviso bonario).
      In terzo luogo, va completamente riscritta la disciplina sanzionatoria. La penalità del 60 per cento del tributo che rimane da pagare genera notevolissime perplessità dal lato costituzionale, non solo per la discriminazione che essa introduce rispetto a fattispecie del tutto analoghe (si pensi al caso degli avvisi bonari, alla rateazione dei carichi di ruolo, ma anche alla situazione di chi scientemente non paga le imposte, vedendosi irrogare la sanzione del 30 per cento, peraltro riducibile al 10 per cento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 462 del 1997), ma anche perché è intrinsecamente irragionevole che la sanzione per un determinato inadempimento, cioè il mancato pagamento di una rata, sia commisurata non alla rata stessa, ma a quello che ancora resta da pagare.
      Infine, va consentita la rateazione anche per gli avvisi di liquidazione in materia d'imposta di registro, non essendovi alcuna valida ragione che escluda tali atti impositivi dal beneficio e dal pagamento in misura agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
      La proposta di legge si compone di otto articoli che, ad eccezione degli ultimi due, intervengono su normative vigenti al fine di rivedere le medesime così da perseguire le finalità esposte. L'articolo 1 dilata i tempi della rateazione per acquiescenza, adesione ai PVC o agli inviti a comparire, accertamento con adesione. Correlativamente, l'articolo 4 dispone che, nel caso di conciliazione, il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali qualora le somme dovute superano i 50.000 euro.
      Gli articoli 2 e 5 stabiliscono che sia soppressa l'abnorme sanzione del 60 per cento sulle somme non ancora versate a titolo di tributo e mantenuta una sanzione, pari al 30 per cento della rata non versata, oltre al principio secondo il quale il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva determina decadenza del beneficio. Tale più rigorosa disciplina si spiega in ragione del fatto che l'accesso alla rateazione non è subordinato a nessun tipo di condizione. La rimodulazione della sanzione può consentire il «passaggio» alla rateazione dei carichi di ruolo senza effetti sproporzionati, tali, in determinate situazioni, da mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell'impresa.
      L'articolo 6 ridefinisce il numero massimo di versamenti delle rate, equiparando così la disciplina della rateazione delle somme dovute in caso di acquiescenza, adesione al PVC o all'invito a comparire, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e quella della rateazione delle somme richieste con avviso bonario.
      L'articolo 3, invece, rivede anche la normativa in materia di rateazione degli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, unico atto questo per cui ogni forma di rateazione è, ad oggi, assurdamente preclusa. L'articolo 7 interviene sul procedimento di irrogazione delle sanzioni che già prevede che, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo e che la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Si prevede, ora, che le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'articolo, inoltre, consente di rateizzare anche le somme versate in sede di definizione delle sanzioni, possibilità questa ad oggi preclusa.
      L'articolo 8 reca una norma transitoria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

          b) la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

          c) le parole: «51.645,69 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

Art. 2.

      1. L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».

Art. 3.

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni,

è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-ter. Il pagamento rateale previsto dall'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, a condizione che il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso».
Art. 4.

      1. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

          b) la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

Art. 5.

      1. L'articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».

Art. 6.

      1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

              2) la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;

              3) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

          b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».

Art. 7.

      1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al primo periodo. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
      2. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale

calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
Art. 8.

      1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di cui al comma 1 dell'articolo 4, si applicano anche alle rateizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non è già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute. I contribuenti che sono interessati al prolungamento della rateizzazione indicano all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il numero di rate scelto, nei limiti previsti dai citati articoli 1 e 4. L'invio della comunicazione sospende l'obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il nuovo piano di rateizzazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente.

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