Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1652 |
1) all'adesione ai processi verbali di constatazione (articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218);
2) all'adesione agli inviti a comparire previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 (articolo 5, comma 1-bis);
3) alla definizione degli accertamenti nel procedimento di accertamento con adesione (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997);
4) alle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale (articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546);
5) alle somme dovute in caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione (articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997).
Con riferimento a quest'ultima fattispecie, è il caso di ricordare che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, che si applica anche all'adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) o agli inviti a comparire e all'omessa impugnazione, per effetto dei rinvii operati, rispettivamente, dagli articoli 5-bis, 5, comma 1-ter, e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, stabilisce che «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato dal comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione». L'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 detta un'analoga regola per la conciliazione, stabilendo, al comma 3, che «Il processo verbale (redatto in occasione dell'udienza) costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro».a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato»?
In definitiva, risulta che:
1) se si rateizza a seguito di adesione a un PVC o a un invito a comparire, definizioni in accertamento con adesione e conciliazioni e, fatto salvo il pagamento della prima, non si paga una sola rata entro il termine di scadenza della successiva, si decade dal beneficio e ci si vede irrogare una sanzione pari al 60 per cento del tributo che resta ancora da versare;
2) se si rateizzano le somme richieste con avviso bonario, si decade, allo stesso modo, in caso di mancato pagamento di una sola rata entro il termine del versamento della rata successiva, ma ci si vede irrogare una sanzione pari al 30 per cento della sola rata non versata;
3) se si rateizzano i carichi di ruolo, si decade solo se non si versano otto rate anche non consecutive e non ci si vede irrogare alcuna sanzione per il mancato pagamento delle rate.
Si tratta di differenze irragionevoli, che si aggiungono a quanto già detto in merito al numero delle rate, numero che, a determinate condizioni, previste dal citato articolo 19, comma 1-quinquies, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge n. 69 del 2013, può salire da 72 a 120.
Ma non è tutto. Mentre per gli avvisi bonari i termini sono più lunghi, potendo arrivare per le comunicazioni di importo superiore a 5.000 euro a 20 rate trimestrali, per i pagamenti che conseguono all'adesione a un PVC o all'invito a comparire ovvero dagli accordi raggiunti in sede di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, la rateazione massima si attesta su 12 rate trimestrali, a partire, peraltro, da 51.645,69 euro per le prime tre fattispecie e da 50.000 euro per la quarta (anche questa piccola differenza è del tutto irragionevole) La rateazione breve, oltretutto, si differenzia non solo per gli importi (da 5.000 euro in su per gli avvisi bonari, da 51.645,69 o 50.000 euro per le altre fattispecie), ma anche per il numero delle rate (6 trimestrali nel primo caso, 8 trimestrali nel secondo).
Appare, da ultimo, di notevole interesse, evidenziare due aspetti. La rateazione è generalmente ottenibile a fronte di tutte le pretese avanzate dal fisco, tranne che per gli avvisi di liquidazione in materia d'imposta di registro. Si tratta di atti (si pensi a titolo esemplificativo al disconoscimento dell'agevolazione per la prima casa) che non sono normalmente preceduti da processi verbali di constatazione, a fronte dei quali gli uffici non inviano inviti a comparire e che non consentono di instaurare il procedimento di accertamento con adesione. Di fatto, quindi, non sono neanche disciplinati dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, che disciplina l'acquiescenza degli atti a fronte dei quali può essere instaurata la procedura dell'accertamento con adesione. Si tratta, anche qui, di una penalizzazione del tutto irragionevole.
Da ultimo, si considerino le somme che il contribuente ha diritto di pagare al fine di definire in misura agevolata le sanzioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale statuisce che «entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di una sanzione pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (...)» (ripreso, peraltro, pedissequamente, dal successivo articolo 17, comma 3: non si prevede nessuna forma di rateazione, anche in tale caso, ci sembra senza alcuna valida ragione.
Stante la situazione descritta, l'intervento di riforma previsto dalla presente proposta di legge si ispira ai criteri di seguito elencati.
In primo luogo, va mantenuta la differenza tra la rateazione dei carichi di ruolo, giustamente gestita da Equitalia Spa e collegata alla valutazione di situazioni di obiettiva e temporanea difficoltà ad adempiere, e la rateazione delle somme, gestita dall'Agenzia delle entrate, che il contribuente decide di pagare al fisco in una fase precedente alla riscossione. Corretto, in questa prospettiva, è collegare il beneficio all'obiettiva e temporanea situazione di difficoltà da valutare da parte dell'agente della riscossione nel primo caso, a meccanismi automatici previsti dalla legge nei secondi.
In questa prospettiva, ovviamente, va eliminata ogni differenza tra la seconda e la terza fattispecie, cioè tra rateazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso (adesione a PVC, adesione a inviti a comparire, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, acquiescenza) e rateazione delle somme chieste con avviso bonario.
In secondo luogo, va diminuito il divario tra numero delle rate ottenibili da Equitalia Spa sui carichi di ruolo e numero delle rate che la legge individua come massimo per le altre forme di rateazione. Ad oggi è possibile che nel primo caso le somme siano dilazionate in dieci anni, nel secondo in un massimo di
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
b) la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
c) le parole: «51.645,69 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
1. L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:1. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
b) la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
1. L'articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
2) la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
3) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».
1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al primo periodo. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
2. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di cui al comma 1 dell'articolo 4, si applicano anche alle rateizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non è già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute. I contribuenti che sono interessati al prolungamento della rateizzazione indicano all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il numero di rate scelto, nei limiti previsti dai citati articoli 1 e 4. L'invio della comunicazione sospende l'obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate invia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il nuovo piano di rateizzazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente.