Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1895


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato POLVERINI
Disposizioni in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale
Presentata il 12 dicembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La sicurezza ordinaria delle città, spesso indicata come «sicurezza urbana», si è imposta come un fattore acuto di criticità nell'opinione pubblica, avvertita soprattutto tra le categorie più deboli come una vera priorità, anche a seguito dei rilevanti cambiamenti intervenuti riguardo la composizione sociale delle comunità, le trasformazioni economiche e del costume, nonché l'impatto dell'immigrazione. Conseguentemente, il sistema di organizzazione delle strutture di polizia deve trovare un'omogeneizzazione a livello europeo, adattando anche il sistema organizzativo italiano a quello delle altre nazioni.
      In tale contesto, quindi, la polizia locale deve trovare collocazione quale organo di prima istanza, in virtù della peculiare funzione di polizia di prossimità che le fontes iuris già gli ascrivono.
      Per tale motivo appare opportuno procedere a riorganizzare le strutture di polizia locale, adattandole alle nuove esigenze della società, in riferimento al corretto vivere civile e alla pacifica convivenza.
      Inoltre la polizia locale deve mantenere in capo, aggiornandole e migliorandole, ope legis, le funzioni che la portano giornalmente a coadiuvare le Polizie dello Stato nella loro primaria funzione di tutela dell'ordine pubblico. Questa proposta di legge ha quindi tale obiettivo di grande interesse pubblico, ovvero migliorare in ogni suo aspetto la sicurezza dei cittadini e delle città, ottimizzare le condizioni di qualità della vita, garantire una corretta fruibilità dei servizi e del bene pubblico, dirimere i conflitti civili, garantire la migliore vivibilità possibile delle nostre città e dei nostri borghi, che sicuramente è garantita in prima istanza, e alla base, da una buona amministrazione locale, di cui è perno un'efficiente ed efficace polizia locale.
      La presente proposta di legge prevede, quindi, sei punti cardine, sui quali devono essere improntati i princìpi informatori, che sono riassunti di seguito.

          1) Riconoscimento de iure della qualifica di agente di polizia giudiziaria (PG) senza limitazioni temporali, territoriali e di materia per la categoria agenti, modificando, in parte qua, il comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale. Riconoscimento de iure della qualifica di ufficiale di PG senza limitazioni temporali, territoriali e di materia per la categoria dei sottufficiali e per quella degli ufficiali (attualmente nominati addetti al coordinamento e controllo e responsabili dei corpi o servizi dall'articolo 5 della legge n. 65 del 1986), modificando il comma 1 del citato articolo 57 del codice di procedura penale.

      Tali norme si giustificano in quanto l'attività della polizia locale già in pratica non trova limitazioni di materia, in virtù del fatto che come agenti di PG la competenza è per tutti i tipi di reati, ergo anche l'attività di ufficiale di PG è svolta già senza limitazioni ratione materiae, anche su delega della magistratura. Quindi si tratta solo di ratificare lo status quo, dando certezza del diritto (nell'interesse della resa della migliore azione da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini utenti) e di giusta tutela e di doverosa certezza operativa per il personale operante.
      Per quanto concerne la temporalità, come anche ebbe a chiarire a suo tempo l'allora Ministro Vassalli all'atto di approvazione del vigente codice di procedura penale, l'attività di PG della polizia locale è svolta in base al dettato del citato articolo 5 della legge n. 65 del 1986 che richiama il comma terzo dell'allora articolo 221 (oggi articolo 57) del codice e, congiuntamente, è svolta in base al comma secondo del prefato articolo 221 (vigente articolo 57, comma 2). Questo comporta che per i reati di competenza ai sensi del prefato comma terzo dell'allora articolo 221 (oggi articolo 57) del codice di procedura penale il personale della polizia locale non ha limiti temporali né come agente di PG né come ufficiale, ma ha solo limiti di materia (mai individuati perché materialmente impossibile); invece, contemporaneamente, come agente di PG (tutti gli appartenenti alla polizia locale di qualsiasi grado), ai sensi del comma 2 dell'articolo 57, non ha limiti di materia, ma ha limiti di temporalità.
      Come si evince chiaramente questa situazione oltre che essere giuridicamente paradossale, crea enormi disservizi, dovuti anche a problemi interpretativi della funzione, risultando difficile nella pratica coniugare l'attività da svolgere (quella senza limiti temporali però limitata solo ad alcune fattispecie di reati, mai meglio identificati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 57, richiamato dal citato articolo 5 della legge n. 65 del 1986 come articolo 221, congiunta a quella generale, per tutti i tipi di reati ma limitata temporalmente, di cui al comma 2 dell'articolo 57).
      Sarebbe quindi necessario togliere il vincolo di temporalità e di materia per tutelare al meglio l'interesse pubblico, anche perché la qualità parallela di agente di pubblica sicurezza in capo al personale di polizia locale non ha limitazione temporale (circolare del Ministero dell'interno n. 3/87). In definitiva, l'agente di polizia locale può intervenire sempre per svolgere attività di prevenzione dei reati, ma se fuori servizio comandato non può intervenire nella conseguente e connessa attività repressiva.
      In riferimento alla territorialità, è giusto prevedere un ambito ordinario dell'attività da svolgere da parte del personale della polizia locale, ma è altrettanto utile e necessario che le qualifiche, soggettivamente, di agente o di ufficiale di PG in capo al personale della polizia locale non

abbiano limitazione spaziale. Perché, al pari degli appartenenti alle Forze di Stato che operano ordinariamente in servizio comandato in strutture che hanno una giurisdizione territoriale ben definita, ma che possono intervenire in flagranza di reato in ogni località per garantire una quanto più maggiore tutela delle leggi e dei cittadini, anche gli appartenenti alla polizia locale potrebbero così dare un maggiore impulso all'opera delle istituzioni poste a tutela dei cittadini, intervenendo in caso di flagranza di reato, in particolar modo di quelli di maggior allarme sociale e che più minano la percezione e la condizione di sicurezza dei cittadini, in ogni ambito territoriale.
      Inoltre, tenuto conto delle associazioni di enti che creano corpi unificati di polizia locale, ovvero che creano interazioni tra i vari comandi di polizia locale, risulta anacronistico, arcaico, inefficace ed obsoleto che esista ancora un'inibizione spaziale di operatività.
      Infine, l'agente di polizia locale che si trovasse ad abitare fuori della giurisdizione territoriale ove presta servizio, spesso prossima a quella di servizio, e che trovandosi fuori del servizio comandato fosse chiamato a intervenire dai cittadini (perché conosciuto e individuato chiaramente) per evitare un danno o una situazione di pericolo, per impedire ulteriori conseguenze in caso di reato in flagranza, ovvero per evitare la commissione del reato stesso, si troverebbe a non poter intervenire con grande disappunto dei cittadini stessi, che non capirebbero l'impossibilità di agire perché irrazionale, andando sicuramente a indebolire pesantemente l'immagine, il prestigio e la dignità delle istituzioni, oltre che dell'operatore stesso.

          2) Estensione della possibilità del porto di pistola in dotazione, in ogni ambito territoriale.

      È incomprensibile, infatti, che un agente di polizia locale possa andare armato, anche fuori servizio (in quanto agente di pubblica sicurezza in permanenza), ma diventare un «fuorilegge» armato un metro oltre il territorio della giurisdizione dove presta servizio.
      Basti pensare al paradosso che i metronotte, perché in possesso di porto di pistola, possono portare quest'ultima in ogni parte del territorio nazionale, per capire quanto inutile e dannoso, principalmente ai fini pubblici, sia mantenere questa norma.
      Infine non è da trascurare il diritto alla difesa degli agenti di polizia locale, che potrebbero subire ritorsioni, riportando lesioni ovvero la morte, come già accaduto, a seguito dell'attività svolta, perché una volta trovatisi fuori del territorio di competenza non sono stati messi in condizione di tutelare la propria incolumità.

          3) Accesso ai terminali di primo livello del Centro elaborazione dati (CED) interforze.

      Questa possibilità è necessaria e improcrastinabile per non creare delle vere e proprie (incolpevoli) interruzioni di servizio durante i controlli stradali e altri di competenza che giornalmente sono svolti dalla polizia locale.
      È solo necessario poter sapere nell'immediatezza del controllo se una persona è ricercata ovvero se ha precedenti penali. Ciò può avvenire anche attraverso il comando di polizia locale del capoluogo di provincia, che si farà garante per comandi di polizia locale della provincia stessa, o le sale operative dei commissariati ovvero delle stazioni dei carabinieri competenti per territorio, che potrebbero così facilmente verificare l'informazione richiesta.
      È tragicomico che, a oggi, fermando un veicolo, qualora si abbia la sensazione che uno dei soggetti trasportati possa essere ricercato, ovvero possa avere precedenti penali tali che la sua presenza nel luogo debba essere approfondita, si possa effettuare solo il controllo dei documenti di guida e di circolazione e magari solo dopo alcuni giorni venire a conoscenza che aveva conti in sospeso con la giustizia: non c’è nessun interesse pubblico in tutto ciò.


      È altresì auspicabile che i veicoli in dotazione alla polizia locale siano esentati dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche e dal pedaggio autostradale e che gli apparati radiotrasmittenti siano esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio in quanto strumenti indispensabili per poter svolgere il lavoro.

          4) Contratto di lavoro a parte e in specie, nell'ambito del comparto regioni-enti locali.

      Non è più procrastinabile un simile provvedimento (è riconosciuto anche dalle organizzazioni sindacali confederali, oltre che da quelle autonome). Infatti è ormai non più incardinabile e paragonabile la specifica figura del personale di polizia locale con quella degli impiegati amministrativi dei comuni e delle province: status completamente diverso, condizioni di lavoro completamente diverse e opposte, funzioni svolte per lo Stato e per altri enti, gerarchie legis esterne al comune e alla provincia, rispondenza funzionale diretta ad autorità extra comunali, status economico-giuridico in species e tale mantenuto e, ex adverso incentivato, dallo ius superveniens nei confronti degli altri dipendenti degli enti locali.
      Necessita quindi una specifica collocazione per categorie (agenti, sottufficiali e ufficiali) che non sono più assimilabili alle attuali categorie «C» e «D» previste per gli altri dipendenti amministrativi. Inoltre, al personale dei comandi di polizia locale si devono applicare, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le stesse disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali e la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

          5) Dislocazione e organizzazione della polizia locale per distretti.

      In virtù delle innovazioni apportate alla Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, le regioni hanno potestà in riferimento all'organizzazione delle strutture di polizia locale. A tale fine, come avvenuto in Veneto e in Emilia-Romagna, devono suddividere cogentemente gli ambiti di operatività del territorio regionale in distretti e in tali ambiti creare corpi unici di polizia locale. Il parametro di riferimento, per creare i corpi unici distrettuali, deve ricercarsi nell'estensione territoriale, ma anche in una congrua e predisposta consistenza della dotazione numerica di agenti, sottufficiali e ufficiali.
      I corpi così organizzati opereranno nei territori dei comuni inseriti nei distretti e il comandante, o un suo delegato, intratterrà rapporti con tutti i rispettivi sindaci.
      I comuni potranno motu proprio individuare nei loro organici personale di categoria «B», al quale assegnare i compiti di supporto per il controllo amministrativo di cui all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, dei divieti di cui alle ordinanze e regolamenti locali, nonché dei divieti riferiti alle norme statiche di circolazione stradale. Questi soggetti saranno incaricati altresì delle attività di viabilità e di regolamentazione del traffico.

          6) Inserimento del comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo di provincia quale membro effettivo del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. Quindi il sindaco partecipa quale autorità decisionale, politica e di governo ratione materiae, e il comandante quale autorità tecnica di riferimento. In pratica, come già avviene per il prefetto e il questore per le organizzazioni dello Stato.

      Il sindaco della città capoluogo di provincia e il relativo comandante fungeranno, poi, da coordinamento, da collettore e da catalizzatore, ratione officii, per i comuni e per i comandi di polizia locale della provincia. Ciò comporterà, pre e post le riunioni del citato comitato provinciale, una conferenza con i sindaci della provincia (per il sindaco) e con i comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni della provincia (per il comandante del corpo del

comune capoluogo) onde concordare (pre) le modalità di interazione con gli organi di Stato, in base alle esigenze esternate da ogni comune per una quanto più uniforme azione e adozione di provvedimenti, nonché per l'erogazione di servizi e (post) per diramare le risultanze generali e applicabili erga omnes, concordate in sede di riunione del medesimo comitato provinciale, onde porre in essere le azioni e i servizi conseguenti in maniera quanto più uniforme possibile, ferma restando comunque l'autonomia organizzativa di ogni singolo ente e di ogni comando di polizia locale, organizzato in distretti autonomo.

      Infine è da valutare l'inserimento (rectius: l'annoveramento), fermo restando il proprio ordinamento, delle Forze di polizia locale, nell'ambito della legge n. 121 del 1981, tra le Forze chiamate alla tutela anche dell'ordine pubblico.

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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
      2. La presente legge reca, altresì, disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
      3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
      4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per «sicurezza urbana», il complesso dei beni giuridici, economici e sociali

sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;

          b) per «politiche locali per la sicurezza», le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

          c) per «politiche integrate per la sicurezza», le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 3.
(Potere di ordinanza del sindaco).

      1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Le violazioni di tali ordinanze sono punite ai sensi dell'articolo 650 del codice penale»;

          b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
      «4-bis. Ai sensi del comma 4, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

              a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

              b) le situazioni dalle quali possono scaturire comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

              c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili idonei a favorire le situazioni indicate alle lettere a) e b);

              d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica mobilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

              e) i comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la finalità cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto».

Art. 4.
(Regolamenti comunali di sicurezza urbana).

      1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, i regolamenti di sicurezza urbana quale uno degli strumenti per realizzare le politiche locali per la sicurezza di cui all'articolo 54, comma 4-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito

dall'articolo 3 della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
      2. Fuori dei casi rientranti nelle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, i regolamenti di sicurezza urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

          a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

          b) per prevenire e per rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

      3. Nell'ambito delle politiche locali per la sicurezza, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali di sicurezza urbana si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 10.000 euro. Tali regolamenti possono, altresì, contenere sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie quali:

          a) la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, ovvero delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa;

          b) la privazione o la sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

          c) l'imposizione di obblighi di compiere una determinata attività ovvero di sospendere o cessare una determinata attività;

          d) il ritiro di titoli autorizzativi o di atti di assenso comunque denominati.

Capo II
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA
Art. 5.
(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza).

      1. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente della città metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza:

          a) promuovono, d'intesa con il prefetto, gli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

          b) concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione delle Forze di polizia locale con le Forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza ovvero a seguito degli accordi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

      2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 6.
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

      1. I comuni, anche in forma associata, le province e le città metropolitane possono stipulare accordi locali con il prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti settori di intervento:

          a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati tra le Forze di polizia locale e le Forze di polizia dello Stato presenti sul territorio;

          b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle Forze di polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

          c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le Forze di polizia locale, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

          d) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le Forze di polizia locale, anche attraverso specifici piani di intervento, in ordine alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di cui al comma 4-bis dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge;

          e) formazione e aggiornamento professionali integrati per gli operatori delle Forze di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato nonché per altri operatori che cooperano allo sviluppo delle politiche per la sicurezza urbana.

      2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti settori di intervento:

          a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e a progetti promossi dall'Unione europea;

          b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

          c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

          d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.

      3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, possono

stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei settori di intervento di cui ai commi 1 e 2.
Art. 7.
(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

      1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, alla verifica dello stato di attuazione degli stessi accordi.
      2. In relazione ai risultati della verifica di cui al comma 1, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 6 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.
      3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti interessati ai singoli interventi in discussione.
      4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da tre rappresentati, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni designati dalla Conferenza unificata.

Art. 8.
(Attività di informazione a livello territoriale).

      1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi

di cui all'articolo 6, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.
Art. 9.
(Conferenza regionale).

      1. In ogni regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.
      2. La conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il presidente della regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno e il presidente della regione individuano i soggetti che partecipano alla conferenza.

Capo III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LE FORZE DI POLIZIA LOCALE
Art. 10.
(Funzioni di polizia locale).

      1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali ovvero i regolamenti locali.
      2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, esercita le funzioni di:

          a) polizia amministrativa locale;

          b) polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale;

          c) polizia stradale ai sensi dell'articolo 11 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          d) pubblica sicurezza;

          e) polizia tributaria per il contrasto dell'evasione fiscale nell'ente di appartenenza e per la partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo erariali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

      3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie per l'attuazione del citato articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
      4. Le funzioni di polizia amministrativa locale, consistenti anche in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni, competono ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

Art. 11.
(Qualifiche del personale di polizia locale).

      1. Le qualifiche del personale della polizia locale sono suddivise nei seguenti ruoli:

          a) agenti;

          b) sottufficiali;

          c) ufficiali;

          d) ufficiali superiori;

          e) ufficiali dirigenti.

      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i distintivi di grado, mutuati da quelli militari, degli appartenenti alle Forze di polizia locale per tutto il territorio nazionale, e i criteri di acquisizione e di avanzamento nei gradi, in conformità alle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono acquisite di diritto all'atto dell'assunzione in ruolo o a seguito degli atti di approvazione dei successivi avanzamenti di carriera.
      4. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive anche delle qualità di:

          a) agente di polizia stradale, riferita agli agenti di polizia locale, o di ufficiale di polizia stradale riferita ai sottufficiali e agli ufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          b) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai sottufficiali e agli ufficiali di polizia locale ai sensi del citato articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 27, comma 2, della presente legge;

          c) agente di polizia tributaria.

      5. Il prefetto, a seguito di cogente comunicazione dell'organo di rappresentanza legale dell'ente di appartenenza, attribuisce al dipendente della polizia locale la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione. Il prefetto nega l'attribuzione di agente di pubblica sicurezza qualora nei termini citati abbia accertato che il destinatario del provvedimento:

          a) non goda dei diritti civili e politici;

          b) sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

          c) sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

          d) abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza o non abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

          e) sia stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati ovvero destituito o licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

      6. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora, anche successivamente, accerti il venire meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 5.
      7. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il sindaco ovvero il presidente della provincia o della città metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.
      8. Nel caso di cui al comma 7, l'operatore di polizia locale interessato non può più permanere nei ruoli della polizia locale.
      9. Ai fini dell'uniforme qualificazione del personale delle Forze di polizia locale, le regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di una prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenere entro il termine del periodo di prova, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      10. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della città metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al corpo di polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti a eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
      11. Al personale della polizia locale compete comunque esclusivamente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia previsti dalla presente legge. I distacchi

e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta dell'amministrazione di destinazione interessata.
Art. 12.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

      1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli o associati, le province e le città metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. Anche a tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere comunale, intercomunale o provinciale.
      2. I corpi di polizia locale sono entità organizzative unitarie e autonome dalle altre strutture organizzative degli enti locali costituite dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale. I corpi devono avere forma amministrativa e organizzativa dipartimentale. Il comandante del corpo deve, quale rappresentante di vertice della struttura, mantenere in nome e per conto del corpo rapporti diretti, anche esterni, con le competenti autorità, con gli organi di stampa e con chiunque altro sia opportuno o necessario, in base alle disposizioni vigenti.
      3. Il sindaco, il presidente della provincia e il presidente dell'organo esecutivo della città metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, adottano i provvedimenti in materia di polizia amministrativa locale previsti dalle leggi e dai regolamenti.
      4. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita

anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
      5. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      6. Il personale della polizia locale è applicato presso le procure della Repubblica, su disposizione del procuratore della Repubblica interessato, previo parere del comandante del corpo di polizia locale.
      7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale o di altro dipendente da questi delegato.
      8. Durante il servizio di polizia locale sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, per risolvere situazioni contingenti ovvero per compiere attività investigative connesse a reati accertati nel territorio di competenza, previa tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.
      9. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

          a) per finalità di attività di collegamento, addestramento, aggiornamento o rappresentanza;

          b) per soccorso in caso di calamità o disastri, d'intesa fra le amministrazioni

interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

          c) in ausilio degli altri corpi di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipulazione di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 13.
(Regolamenti del corpo di polizia locale).

      1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione del corpo di polizia locale nel rispetto della presente legge e dei parametri individuati dalle regioni, in base alle disposizioni vigenti.
      2. I regolamenti degli enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 14.
(Funzioni e compiti delle regioni).

      1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

          a) l'ordinamento della polizia locale;

          b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a venti operatori di polizia, escluso il comandante;

          c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20;

          d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i distintivi di grado. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

          e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, o compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, ovvero da particolari brevetti o abilitazioni riconosciuti a livello istituzionale, nonché da meriti sportivi o da atti di eroismo, rilasciati anche da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

          f) la formazione e l'aggiornamento professionali del personale neo assunto e di quello in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.

      2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo garantiscono la formazione di cui all'articolo 11, comma 8, e all'articolo 17, comma 3. Organizzano, inoltre, corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; tali corsi possono essere anche interregionali.
      3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 possono essere definiti, altresì, accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 15.
(Funzioni associate di polizia locale).

      1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi ottimali, nonché per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di corpi di polizia

locale intercomunale in forma associata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
      2. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
      3. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 2 nei termini previsti da parte degli enti interessati, la regione, con proprio atto, provvede alla costituzione del corpo di polizia locale in forma associata.
Art. 16.
(Personale della polizia locale di altri enti).

      1. Per il personale amministrativo di altri enti cui le regioni abbiano attribuito la funzione di polizia amministrativa locale, la regione può prevedere l'uso di un'apposita uniforme, distinta e non somigliante a quella della polizia locale. Tale personale opera, con i poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al detto personale è riconosciuta, altresì, la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, nonché, previa attribuzione del prefetto, la qualità di agente di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni di competenza stabilite dalla legge regionale. Per il conferimento e per la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza si applica al suddetto personale quanto previsto per gli operatori di polizia locale.

Art. 17.
(Elenchi di evidenza pubblica dei comandanti dei corpi di polizia locale).

      1.    Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei comandanti dei corpi di polizia locale.
      2.    L'incarico di comandante, individuato ai sensi della normativa vigente, può essere attribuito solo a personale iscritto negli elenchi di cui al comma 1 esclusivamente

proveniente dai ruoli della polizia locale.
      3.    L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle regioni e disciplinato dalla Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da riservare a tutti gli operatori di polizia locale in possesso di almeno un diploma di laurea di primo livello (L) alla medesima data di entrata in vigore. Nei ruoli della polizia locale si accede come primo inquadramento esclusivamente da quello di agente. Per la copertura dei ruoli di sottufficiale, ufficiale, ufficiale superiore o ufficiale dirigente si procede ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
      4. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati idonei e sono di diritto iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i dipendenti della polizia locale con almeno cinque anni di servizio nei ruoli della polizia locale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano l'incarico di comandante o di responsabile del servizio di polizia locale, municipale o provinciale ovvero in enti locali organizzati in forme associative, o lo abbiano svolto anche con contratto a tempo determinato nell'ultimo decennio per almeno un anno consecutivo e ininterrotto in posizione organizzativa o dirigenziale e già provenienti dai ruoli della polizia locale.
      5. Le disposizioni del presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 18.
(Ausiliari del traffico e della sosta).

      1.    Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal

comma 132 del medesimo articolo 17 per i dipendenti comunali, di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      2.    Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e di corsie a esso riservate, il personale di cui al comma 1 del presente articolo può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il medesimo personale può inoltre accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e le corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti.
      3.    Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle stesse aree. Ai fini dell'attuazione del citato comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.
      4.    Il personale di cui al presente articolo provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
      5.    Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente, funzionalmente e gerarchicamente dal competente corpo di polizia locale. Al medesimo personale, anche appartenente ad organizzazioni di volontariato incaricate con atto formale dell'amministrazione locale di competenza, possono essere attribuite le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 19.
(Disposizioni in materia di sussidiarietà nelle funzioni di polizia stradale).

      1.    Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)    all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dai quali sono derivate la morte o lesioni personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-ter»;
          b)    all'articolo 12:

              1)    al comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le medesime funzioni sopraindicate possono essere esercitate dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidati agli organi di polizia stradale»;

              2)    dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
      «3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico possono essere effettuati dalle persone abilitate di cui al comma 3-sexies del presente articolo, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. Il loro intervento è disposto dagli organi di polizia

stradale a cui è comunicato l'incidente. I rilievi effettuati devono essere trasmessi senza ritardo all'organo di polizia stradale da cui sono state incaricate che provvede ad accertare le eventuali violazioni e ad espletare, anche con l'ausilio e con l'assistenza dello stesso personale operante in prima fase, la procedura relativa al sinistro stesso.
      3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in occasione di lavori, depositi, fiere, spettacoli o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, ovvero che incidono sulla circolazione nella strada, così come definita dall'articolo 2, comma 1, possono essere effettuati da persone abilitate di cui al comma 3-sexies, che dipendono da imprese autorizzate dal prefetto. L'eventuale riscontro di violazioni da parte del personale abilitato è obbligatoriamente comunicato all'organo di polizia stradale dell'ente locale che ha autorizzato l'intervento. I controlli sul rispetto delle disposizioni impartite sono affidati agli organi di polizia stradale.
      3-quinquies. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158, 175, 176 e 188, le violazioni del titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata agli uffici della polizia stradale.
      3-sexies. Le persone di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti professionali e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzati per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durante l'effettuazione dei servizi di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti e i verbali di accertamento redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies nell'esercizio delle funzioni sopraindicate hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Gli oneri economici relativi alla formazione, all'abilitazione e all'equipaggiamento dei soggetti di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies sono posti a carico degli interessati o delle imprese da cui dipendono. Gli oneri economici per gli interventi effettuati dai medesimi soggetti sono posti a carico dei richiedenti».

      2.    All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20.
(Armamento del personale della polizia locale).

      1.    Il personale della polizia locale, nell'espletamento del servizio, porta senza licenza le armi di cui deve essere dotato, anche fuori dell'ambito territoriale dell'ente di competenza. Può altresì portare, anche al di fuori del servizio comandato, le armi comuni da sparo di cui deve essere dotato, in ambito territoriale nazionale, per difesa personale. In ogni caso il possesso di armi comuni da sparo è inserito nel centro elaborazione dati (CED) del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.


      2.    Le modalità di porto delle armi di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli organismi associativi di rappresentanza sindacale e professionale di categoria già costituiti e operanti da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
      3.    Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

          a)    i requisiti soggettivi necessari per l'affidamento delle armi;

          b)    i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi;

          c)    il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;

          d)    le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

          e)    i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

      4.    Il regolamento di cui al comma 2 individua e disciplina altresì la dotazione ed il porto di strumenti di difesa personale diversi dalle armi comuni da sparo, quali lo sfollagente e gli spray antiaggressione.

Art. 21.
(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale).

      1.    La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.
      2.    Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono sempre rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza

alla polizia locale e registrate in un apposito elenco coperto da segreto d'ufficio, che si possono condurre solo con la patente di servizio. È vietata ogni diversa forma di immatricolazione e di uso dei veicoli della polizia locale.
      3.    Nei casi di veicoli destinati a impieghi sotto copertura oltre alla targa di speciale immatricolazione, debitamente custodita presso il corpo di polizia locale a cui è stata assegnata, è rilasciata un'altra targa avente caratteristiche uguali a quelle delle normali targhe di immatricolazione dei veicoli intestati a privati. Sul veicolo di polizia locale, in tale caso, è applicata solo quest'ultima targa.
Art. 22.
(Numero telefonico unico nazionale).

      1.    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle Forze di polizia locale ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico devono essere trasferite, a cura degli operatori telefonici, ai centralini dei comuni nel cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative della polizia locale.

Art. 23.
(Disposizioni in materia di contrattazione).

      1.    Il rapporto di lavoro del personale di polizia locale è disciplinato da uno specifico e autonomo contratto di lavoro nell'ambito del comparto delle regioni e

delle autonomie locali, di seguito denominato «comparto».
      2.    In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare e differenziare dagli altri dipendenti del comparto, le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto della specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività svolte dalle stesse nell'ambito del comparto sono costituite apposite sezioni, una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. A tali sezioni sono destinate risorse finanziarie proprie. I criteri generali di rappresentatività di cui all'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, si applicano all'interno delle sezioni. Al personale della polizia locale è garantita la propria e separata rappresentanza unitaria mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165    del 2001.
      3.    In sede di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sono individuate le procedure per garantire agli operatori dei corpi intercomunali di polizia locale l'uniformità di trattamento. Qualora sia istituito un corpo intercomunale, la contrattazione integrativa per la polizia locale si svolge al livello della relativa struttura intercomunale.
      4.    Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su quote di salario accessorio definite dal CCNL, finanziate anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione quali i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di qualunque natura, anche in deroga ai vincoli sul contenimento delle spese del personale.
Art. 24.
(Norme previdenziali e assicurative).

      1. Al personale della polizia locale, nell'ambito dello specifico contratto di lavoro di cui all'articolo 23, si applicano tutte le prerogative, previdenze, assistenze, tutele e disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico del personale della polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
      2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 della presente legge, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato.
      3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari alle necessità annue, a valere sulle risorse derivanti dall'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 25.    
(Accesso della polizia locale al CED e alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale per la motorizzazione).

      1. Il personale delle Forze di polizia locale accede gratuitamente ai sistemi informativi

automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e accede, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, alle informazioni del CED.
      2. I collegamenti di cui al comma 1, anche tramite la rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI).
      3.    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Capo IV
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 26.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1.    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.
      2.    Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
      3.    Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, ovvero che intende esercitarlo anche successivamente, è ricollocato nell'ambito della stessa amministrazione pubblica,

anche mediante demansionamento a parità di trattamento economico, ovvero in altre amministrazioni anche con procedura di mobilità se necessario.
      4.    Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 21, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, anche al personale a tempo determinato.
      5.    Al    personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene mantenuto anche, ad personam, il distintivo di grado già indossato. Detto distintivo dovrà comunque essere conformato, qualora difforme, alla tipologia prevista dalla presente legge.
      6.    I comandanti dei corpi o dei servizi di polizia municipale che confluiscono in un corpo intercomunale di polizia locale ai sensi della presente legge, mantengono i rispettivi distintivi di grado, anche ad personam, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
      7.    Le qualifiche di cui all'articolo 11, comma 4, non danno luogo automaticamente al riconoscimento di nessun emolumento o indennità aggiuntivi rispetto al trattamento economico già stabilito, nell'ambito del CCNL, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, né all'equiparazione ai fini giuridici ed economici del personale appartenente ai corpi di polizia locale con quello di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all'articolo 31, comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni.
      8.    Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, nell'ambito delle risorse già destinate dalla contrattazione collettiva al finanziamento dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale appartenente alle Forze di polizia locale che concorre a realizzare piani e programmi operativi volti a dare attuazione alle politiche integrate per la sicurezza può essere attribuita, in sede di contrattazione integrativa, un'indennità diretta a remunerare gli specifici rischi e i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della presente legge, anche derivanti dall'applicazione delle ordinanze di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge. L'indennità può essere corrisposta in aggiunta alle specifiche indennità già previste per il predetto personale. Sono fatti salvi i contratti integrativi già stipulati in conformità al presente comma.
      9.    Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al personale che riveste la qualifica di operatore di polizia locale».
      10. Per la copertura dei posti delle specifiche dotazioni organiche dei corpi di polizia locale non si applicano i vincoli di assunzione di personale. Il personale assunto nei ruoli della polizia locale deve permanervi per almeno dieci anni, prima di poter fare richiesta di mutamento di profilo professionale e di ricollocazione ai ruoli amministrativi all'interno dell'ente stesso. Sono fatte salve le malattie e gli infortuni sul lavoro, contratti in attività di servizio, che comportano impossibilità di continuare a operare nei ruoli della polizia locale.
Art. 27.
(Abrogazione e modifiche di norme).

      1.    La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
      2.    All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze di polizia locale»;


      b)    al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

      3. All'articolo 636, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nelle Forze di polizia locale».
      4. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «delle forze armate e di polizia» sono aggiunte le seguenti: «dello Stato e delle Forze di polizia locale».
      5. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «dell'ordine pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché all'adozione e all'attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.    267, e successive modificazioni.
      6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «dal comandante del Corpo di polizia locale del comune capoluogo,».

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