Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2019 |
1. La Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n. 3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata europea di memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.
2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado organizzano, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della