Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1830 |
1. Al fine di contenere la spesa pubblica e di assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quelle in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.
2. In deroga a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
a) gli idonei a cui è conferita la nomina a seguito dello scorrimento delle graduatorie possono essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
b) i provvedimenti straordinari di cui al comma 1 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;
c) in ogni caso le decorrenze giuridiche sono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2014;
d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede
di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi.