Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 865


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ABRIGNANI, BERGAMINI, BERNARDO, GIAMMANCO, LATRONICO, TANCREDI
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi
Presentata il 30 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'esigenza di una riforma della normativa dedicata alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi discende in primo luogo dalla necessità di porre ordine nel quadro della normativa specificamente dedicata all'insolvenza delle realtà imprenditoriali di grandi dimensioni.
      Invero, in ragione del susseguirsi, nell'ultimo decennio, di una serie di interventi legislativi finalizzati all'introduzione di modifiche e di varianti rispetto all'originario impianto del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» (cosiddetta «legge Prodi-bis»), si è assistito alla formazione di un quadro normativo certamente composito e caratterizzato dalla compresenza di diversi modelli procedurali, il cui discrimen applicativo è dato dalla presenza o no di determinati requisiti di ammissione alla procedura.
      Se non che, non solo la previsione di differenti presupposti applicativi non sovverte la sostanziale identità del problema socio-economico sotteso alla crisi dell'impresa di grandi dimensioni ma, addirittura, pone il concreto problema della parziale coestensività dei modelli procedurali disciplinati rispettivamente dal citato decreto legislativo n. 270 del 1999 e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» (cosiddetto «decreto Marzano»), oggetto di numerosissime modifiche e integrazioni.
      L'opportunità di pervenire a una reductio ad unitatem delle citate normative è vieppiù evidente alla luce dell'eliminazione – ad opera del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166 (cosiddetto «decreto Alitalia») – del cosiddetto «tentativo obbligatorio di risanamento» che costituiva uno dei principali tratti distintivi dello schema procedurale di cui al citato decreto-legge n. 347 del 2003, rispetto al modello di riferimento rappresentato dal decreto legislativo n. 270 del 1999.
      Sotto un altro profilo, in sede di unificazione dei modelli procedurali, si è ritenuto – stante il progressivo ridursi del numero di grandi imprese presenti nel territorio italiano, con gravi conseguenze sul piano sociale e occupazionale – di favorire l'accesso all'amministrazione straordinaria e di estendere il perimetro applicativo della relativa normativa attraverso la riduzione dei requisiti dimensionali e l'ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere l'avvio della procedura.
      La presente proposta di legge si articola nel modo seguente:

          Capo I – Disposizioni generali: prevede una revisione dei requisiti per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.
      In particolare, si richiede – oltre allo stato di insolvenza – un numero di lavoratori di almeno 200 unità e una soglia di indebitamento in misura fissa di 100.000.000 di euro.
      Si conferma il principio – già presente nella procedura disciplinata dal decreto Marzano – per cui tali requisiti possono essere posseduti singolarmente o come gruppo di imprese.
      Per quanto attiene alle norme sull'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, sono sostanzialmente recepite le disposizioni contenute nel decreto Marzano.

          Capo II – Dichiarazione dello stato di insolvenza: si recepiscono, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni contenute nella legge Prodi-bis in materia di dichiarazione di insolvenza dell'impresa in crisi nonché di impugnazione e di revoca del relativo provvedimento.

          Capo III – Organi della procedura: si ripropone la connotazione funzional-strutturale degli organi della procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge Prodi-bis, ferma restando l'eliminazione – in conseguenza della soppressione della cosiddetta «fase di osservazione» – della figura del commissario giudiziale.
      L'assenza della fase di osservazione comporta altresì che all'autorità giudiziaria – così come già previsto dal decreto Marzano – siano attribuite competenze esclusivamente afferenti alla tutela delle ragioni del ceto creditorio quali la verifica del passivo, l'autorizzazione dei piani di riparto, l'autorizzazione, nelle more dell'approvazione del programma di cessione o di risanamento, del pagamento di debiti sorti antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza e la competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.
      Con riguardo alla figura del commissario straordinario, nel recepire la disciplina dettata dalla legge Prodi-bis si è provveduto a una delimitazione delle ipotesi in cui lo stesso riveste la qualifica di pubblico ufficiale nonché all'individuazione dei requisiti professionali costituenti presupposto per la nomina.
      Per quanto concerne i poteri del commissario straordinario, si prevede che la cessione e la locazione di aziende o rami di aziende possa avvenire ancor prima dell'autorizzazione del programma, qualora tali operazioni risultino necessarie per la salvaguardia dei complessi aziendali e del gruppo.
      Allo scopo di favorire il celere svolgimento degli incombenti della procedura di amministrazione straordinaria è stata eliminata la previsione che permette la nomina di terne commissariali e si è previsto

che il comitato di sorveglianza sia formato da soli tre componenti.

          Capo IV – Effetti dell'apertura dell'amministrazione straordinaria: è integralmente recepita la disciplina del decreto legislativo n. 270 del 1999 in materia di rapporti contrattuali in corso.
      Si è inoltre riprodotta la disposizione – introdotta dal decreto Alitalia – per cui l'esecuzione del contratto, o la richiesta dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fa venire meno la facoltà di scioglimento dal contratto né comporta, fino alla dichiarazione di espresso subentro, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro.
      Si prevede inoltre la legittimazione all'esercizio delle azioni revocatorie anche in ipotesi di avvio di un piano di ristrutturazione.

          Capo V – Programma del commissario e relazione sulle cause di insolvenza: le disposizioni riproducono – per quanto concerne le modalità di prenotazione, autorizzazione ed esecuzione del programma nonché il deposito della relazione sulle cause di insolvenza – le disposizioni della legge Prodi-bis, fatti salvi gli adattamenti resi necessari dall'assenza, nel nuovo modello di amministrazione straordinaria, della cosiddetta «fase di osservazione».
      Si prevede che il deposito del programma e della relazione sulle cause di insolvenza debba avvenire entro un termine di centottanta giorni, prorogabili di ulteriori centottanta giorni, dalla nomina del commissario straordinario.
      È stata soppressa la previsione di un termine massimo di prorogabilità del programma, ritenendosi opportuno ammettere la possibilità di molteplici proroghe previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico su istanza motivata del commissario straordinario.
      Inoltre, allo scopo di allineare i poteri del commissario straordinario alle esigenze operative delle realtà aziendali di grandi dimensioni si è previsto un innalzamento da 200.000 euro a 2.000.000 di euro del limite oltre il quale gli atti devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico.
      Con riferimento alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali si conferma la previsione – introdotta dal decreto Alitalia – che permette al commissario straordinario di procedere alla cessione mediante trattativa privata e con deroga alla normativa italiana a tutela della concorrenza.

          Capo VI – Accertamento del passivo: si recepiscono le disposizioni contenute nella legge Prodi-bis in materia di verifica dello stato passivo.

          Capo VII – Ripartizione dell'attivo: si riproducono le disposizioni contenute nella legge Prodi-bis in materia di ripartizione dell'attivo.

          Capo VIII – Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento: si recepiscono le disposizioni contenute nella legge Prodi-bis in materia di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

          Capo IX – Chiusura della procedura: si riproducono le disposizioni contenute nella legge Prodi-bis in materia di chiusura e di riapertura della procedura di amministrazione straordinaria.

          Capo X – Concordato: il nuovo modello di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi prevede due modelli di concordato.
      Il primo è sostanzialmente modellato sul concordato cosiddetto «risanatorio» proprio del decreto Marzano e il secondo, dalle finalità tipicamente liquidatorie, riproduce l'analogo istituto previsto dalla legge Prodi-bis.

          Capo XI – Gruppo di imprese: si riproducono le disposizioni contenute nella legge Prodi-bis in materia di estensione della procedura ad altre imprese del gruppo – fatti salvi gli adattamenti dovuti alla previsione per cui, nel nuovo modello di amministrazione straordinaria, l'avvio della procedura è disposto con decreto del

Ministro dello sviluppo economico – nonché in materia di responsabilità e di azioni revocatorie.

          Capo XII – Disposizioni comuni di procedura: si recepiscono le disposizioni comuni di procedura contenute nella legge Prodi-bis, fatti salvi gli adattamenti resi necessari dall'assenza – nel nuovo modello di amministrazione straordinaria – della fase di osservazione.

          Capo XIII – Disposizioni penali: si riproducono le disposizioni normative contenute nella legge Prodi-bis per cui in materia di reati fallimentari la dichiarazione dello stato di insolvenza è equiparata alla dichiarazione di fallimento.
      È altresì confermata la previsione dell'applicabilità, nei confronti del commissario straordinario e dei suoi collaboratori, delle fattispecie di reato previste per il curatore fallimentare.

          Capo XIV – Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali: si prevede che la nuova disciplina abbia efficacia meramente ultrattiva in quanto le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data della sua entrata in vigore continueranno ad essere disciplinate dalle leggi vigenti al tempo della loro apertura.

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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Natura e finalità dell'amministrazione straordinaria).

      1. L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
      2. L'amministrazione straordinaria è realizzata in via alternativa:

          a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di cessione dei complessi aziendali»;

          b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di ristrutturazione»;

          c) per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e di contratti sulla base di un programma di prosecuzione di esercizio dell'impresa di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di cessione dei complessi di beni e di contratti».

Art. 2.
(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).

      1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria alle condizioni e nelle forme previste dalla presente legge le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e in stato di insolvenza che, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, hanno congiuntamente i seguenti requisiti:

          a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

          b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

      2. Le imprese oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria alle condizioni e nelle forme previste dalla presente legge anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 3.
(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

      1. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 e, nel caso di società, i suoi organi di amministrazione e di controllo possono richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro dello sviluppo economico, mediante istanza motivata e corredata della seguente documentazione:

          a) le scritture contabili;

          b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una durata minore;

          c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione dell'istanza;

          d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

          e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso dell'impresa e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

      2. L'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria deve contenere l'esposizione delle cause che hanno determinato lo stato di insolvenza, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 1 e 2.
      3. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico provvede, valutati i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 12.
      4. Il decreto di nomina del commissario straordinario di cui al comma 3 può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura e determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al medesimo commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina, altresì, gli effetti di cui agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      5. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
      6. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.
      7. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e per la gestione del patrimonio del debitore dopo il decreto

di cui al comma 3 del presente articolo sono soddisfatti in prededuzione, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
      8. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato immediatamente al competente tribunale.
Capo II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
Art.4.
(Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza).

      1. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 deve presentare, contestualmente all'istanza di cui all'articolo 3, il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede legale.
      2. Al ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza è allegata copia integrale dell'istanza di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

      1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 50, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e:

          a) nomina il giudice delegato per la procedura;

          b) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine di non oltre centoventi giorni dal deposito della

sentenza, ovvero di centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

          c) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa insolvente, il termine di trenta giorni prima dell'adunanza di cui alla lettera b) per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

          d) adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.

      2. La sentenza di cui al comma 1 produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile.
      3. La sentenza è comunicata e affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 della presente legge. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dello sviluppo economico.
      4. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto il ricorrente può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio sentiti il reclamante e l'imprenditore. La corte d'appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 3, comma 3. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 6.
(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).

      1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta

opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
      2. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al commissario straordinario e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonché all'imprenditore dichiarato insolvente se l'opponente è un soggetto diverso da quest'ultimo.
      3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Art. 7.
(Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

      1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
      2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 8.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili).

      1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili si estendono a tali soci.
      2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono diventati opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.


      3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 5, comma 1.
      4. Contro la sentenza il socio può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 6 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 9.
(Accertamento successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile).

      1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o di un'impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
      2. Il tribunale provvede su ricorso di un altro socio, del commissario straordinario ovvero d'ufficio.
      3. Se la società o l'impresa individuale è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il ricorso può essere proposto anche dal commissario straordinario.
      4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituendo alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.

Art. 10.
(Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili).

      1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dalla presente legge, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.

Art. 11.
(Società cooperative).

      1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società cooperative.

Capo III
ORGANI DELLA PROCEDURA
Art. 12.
(Nomina del commissario straordinario).

      1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, il Ministro dello sviluppo economico nomina un commissario straordinario.
      2. Il commissario straordinario è incaricato di pubblico servizio solo nello svolgimento delle mansioni di natura pubblicistica.
      3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 178 del codice penale, non può essere nominato commissario straordinario, e, se nominato, decade dal suo incarico, l'interdetto, l'inabilitato, chi è stato dichiarato fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio amministratore o dipendente di un'altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti di collaborazione o di consulenza professionale ha preso parte o si è comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario nell'accettare l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.


      4. Costituiscono requisito essenziale per la nomina a commissario straordinario:

          a) l'aver svolto in precedenza funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di grandi dimensioni secondo la normativa dell'Unione europea o nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;

          b) l'aver svolto in precedenza l'attività di commissario straordinario o di suo coadiutore con attribuzione di responsabilità di funzione.

      5. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisce l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora l'impresa cedente e l'impresa cessionaria siano state ammesse all'amministrazione straordinaria e sia stato dichiarato lo stato di insolvenza, anche in tempi diversi, entro un anno dall'avvenuta cessione, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale.
      6. Il commissario straordinario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri sotto la propria responsabilità le funzioni relative alla gestione corrente dell'impresa o di singole operazioni. Il commissario può inoltre farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità. Il commissario informa della nomina di coadiutori il Ministero dello sviluppo economico, che ne tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del medesimo commissario.

Art. 13.
(Funzioni del commissario straordinario).

      1. Il commissario straordinario provvede alla gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.


      2. Il commissario straordinario, fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.
      3. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò è necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività dell'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.
      4. Fino all'autorizzazione del programma, il commissario straordinario, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza se nominato ai sensi dell'articolo 18, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.
Art. 14.
(Revoca del commissario straordinario).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico può, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o di contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni entro i successivi trenta giorni.

Art. 15.
(Rendiconto del commissario straordinario).

      1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere conto della gestione ai sensi dell'articolo 42.

Art. 16.
(Tribunale e giudice delegato).

      1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari per le quali restano ferme le disposizioni vigenti.
      2. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.
      3. I decreti di cui al comma 2 sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.

Art. 17.
(Vigilanza sulla procedura).

      1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie a essi affidate.

Art. 18.
(Comitato di sorveglianza).

      1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dello sviluppo economico nomina con proprio decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre membri. Uno di essi è scelto tra i creditori chirografari; gli altri membri sono scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico nomina, altresì, tra i membri del comitato di sorveglianza, il presidente.
      3. Il decreto di nomina del comitato di sorveglianza è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza. Nel caso di società a partecipazione pubblica e

di imprese operanti nell'ambito dei servizi pubblici essenziali il decreto è comunicato, altresì, alla regione e al comune in cui queste hanno la sede legale.
      4. I membri del comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti hanno diritto a un compenso; gli altri membri hanno diritto solo al rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dello sviluppo economico.
      5. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio parere sugli atti del commissario straordinario nei casi previsti dalla presente legge.
      6. Le deliberazioni del comitato di sorveglianza sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.
      7. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta: qualora il parere non sia reso entro tale termine, lo stesso si intende espresso in senso favorevole.
Art. 19.
(Compenso del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza).

      1. L'ammontare del compenso spettante al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza e i relativi criteri di liquidazione sono determinati tenuto conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico scelto e del raggiungimento degli obbiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura.
      2. Per la liquidazione del compenso al commissario straordinario trovano applicazione i criteri di cui all'articolo 39, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Capo IV
EFFETTI DELL'APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Art. 20.
(Azioni revocatorie).

      1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 manzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono proposte dal commissario straordinario.
      2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

Art. 21.
(Contratti in corso).

      1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
      2. Fino a quando la facoltà di scioglimento di cui al comma 1 non è esercitata il contratto continua ad avere esecuzione.
      3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma l'altro contraente può intimare per scritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.


      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

          a) ai contratti di lavoro subordinato, per i quali restano ferme le disposizioni vigenti;

          b) se il locatore è sottoposto ad amministrazione straordinaria, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.

Art. 22.
(Diritti dell'altro contraente).

      1. I diritti dell'altro contraente nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione dell'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.
      3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      4. L'esecuzione del contratto o la richiesta dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti, che rimane impregiudicata, né comportano, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario.

Capo V
PROGRAMMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E RELAZIONE SULLE CAUSE DI INSOLVENZA
Art. 23.
(Programma del commissario straordinario).

      1. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro dello sviluppo economico il programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), lettera b), o lettera c).
      2. Su richiesta motivata dal commissario straordinario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro dello sviluppo economico per non più di centottanta giorni.
      3. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario straordinario.
      4. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e in conformità agli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.
      5. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti tra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve uniformarsi alle disposizioni e agli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dello sviluppo economico

un nuovo programma che non prevede il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
      6. Il commissario straordinario provvede ai sensi del comma 5 entro trenta giorni a pena di revoca dell'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti della metà.
Art. 24.
(Contenuto del programma).

      1. Il programma deve indicare:

          a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

          b) il piano per l'eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

          c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;

          d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;

          e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

          f) la previsione della durata del piano non superiore a ventiquattro mesi.

      2. Se è prevista la cessione dei complessi aziendali o la cessione dei complessi di beni e di contratti il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
      3. Se è prevista la ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta da quanto stabilito dal comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori,

anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
      4. Le operazioni effettuate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), ai fini della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.
Art. 25.
(Autorizzazione all'esecuzione del programma).

      1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.
      2. Il programma si intende comunque autorizzato se il Ministro dello sviluppo economico non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
      3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministro dello sviluppo economico chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; a essi il commissario straordinario provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dell'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
      4. I termini di durata del programma stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
      5. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro dello sviluppo economico non autorizzi il programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
      6. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse

alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma.
Art. 26.
(Esecuzione del programma).

      1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato.
      2. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza:

          a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;

          b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a 2.000.000 di euro.

      3. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dello sviluppo economico una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma.
      4. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario straordinario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se le finalità indicate all'articolo 1 sono state o no conseguite.
      5. Le relazioni di cui ai commi 3 e 4 sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario straordinario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 27.
(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).

      1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta un altro degli indirizzi alternativi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2.
      2. La modifica o la sostituzione del programma autorizzato è autorizzata ai sensi degli articoli 23, commi 4 e 5, 24 e 26. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato.
      3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.

Art. 28.
(Relazione sulle cause di insolvenza).

      1. Contestualmente alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Il commissario può richiedere una proroga di ulteriori centottanta giorni per il deposito della relazione.
      2. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo un'altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a una rete informatica accessibile al pubblico

secondo modalità stabilite dal giudice delegato.
      3. Il giudice delegato può autorizzare la secretazione di parti del programma e della relazione sulle cause di insolvenza al fine di evitare la divulgazione di notizie o di informazioni la cui diffusione potrebbe pregiudicare il buon esito del programma stesso.
Art. 29.
(Alienazione dei beni).

      1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità alle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità ai criteri generali stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico.
      2. La vendita di beni immobili di aziende e di rami di azienda, di valore superiore a 50.000 euro, è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.
      3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.
      4. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione per ogni operazione disciplinata dalla presente legge, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai trattati internazionali sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da una primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto

del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      5. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo le operazioni di concentrazione connesse o contestuali, o comunque previste nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 25, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.    287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono comunque tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni alla stessa Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o di altre condizioni contrattuali ingiustamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità garante dalla concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.
      6. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e delle imprese del relativo gruppo alla procedura di amministrazione e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alla procedura, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura. In caso di cessione di aziende e di rami di azienda ai sensi della presente legge, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.
Art. 30.
(Vendita di azienda in esercizio).

      1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.
      2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
      3. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
      4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle disposizioni vigenti in materia.
      5. Fatta salva una diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute anteriori al trasferimento.

Art. 31.
(Cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni).

      1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dello sviluppo economico con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.

Art. 32.
(Impugnazione degli atti di liquidazione).

      1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale nei confronti del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
      2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
      3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
      4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 31, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.

Capo VI
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Art. 33.
(Accertamento del passivo).

      1. Il commissario straordinario comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria

le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.
      2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante mezzi telematici che diano certezza della ricezione.
      3. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al curatore il commissario straordinario.
      4. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 148, commi terzo, quarto e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Capo VII
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art. 34.
(Ripartizione dell'attivo).

      1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, corredato del parere del comitato di sorveglianza.
      2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, commi secondo, terzo e quarto, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 114, 115 e 117, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.


      3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 42.
Art. 35.
(Acconti ai creditori).

      1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
      2. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e per le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate in favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato tra quelli alternativamente previsti dall'articolo 1, comma 2.

Capo VIII
CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO
Art. 36.
(Conversione in corso di procedura).

      1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulti che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.


      2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dello sviluppo economico.
Art. 37.
(Conversione al termine della procedura).

      1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:

          a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o di cessione dei complessi di beni e di contratti, tale cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo che in ipotesi di proroga dello stesso;

          b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

Art. 38.
(Decreto di conversione).

      1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ai sensi degli articoli 36 e 37, è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.
      2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
      3. Il decreto è comunicato e affisso ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
      4. Contro il decreto che dispone la conversione o che rigetta la richiesta del

commissario straordinario chiunque vi ha interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente e per il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
      5. La corte d'appello provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore e il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo è comunicato e affisso ai sensi del comma 3.
Art. 39.
(Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura).

      1. In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione ai sensi dell'articolo 42.

Capo IX
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Art. 40.
(Cessazione dell'esercizio dell'impresa).

      1. Nel casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta l'integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
      2. Il decreto di cui al comma 1 è affisso e comunicato al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi ha interesse può proporre

reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte d'appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
      3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
      4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 26, comma 2, 29, 30 e 32.
Art. 41.
(Chiusura della procedura).

      1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:

          a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

          b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

          c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

      2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:

          a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;

          b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

Art. 42.
(Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario).

      1. Prima della chiusura della procedura il commissario straordinario sottopone al Ministero dello sviluppo economico il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero dello sviluppo economico ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario straordinario.
      2. Un avviso dell'avvenuto deposito è comunicato, a cura del cancelliere, all'imprenditore insolvente ed è affisso entro tre giorni.
      3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, terzo comma, secondo, terzo e quarto periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      4. Decorso il termine indicato al comma 3 senza che siano poste osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.

Art. 43.
(Decreto di chiusura).

      1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario ovvero d'ufficio.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 38, commi 3, 4 e 5.

Art. 44.
(Riapertura della procedura).

      1. Nel caso previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.
      2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:

          a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;

          b) nomina il curatore;

          c) impartisce all'imprenditore l'ordine di depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci qualora l'imprenditore non li abbia allegati all'istanza di riapertura della procedura;

          d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), abbreviandoli di non oltre la metà.

      3. La sentenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Capo X
CONCORDATO
Art. 45.
(Concordato).

      1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un

concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

          a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei;

          b) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;

          c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, nonché a società da questi partecipate, di azioni o di quote, ovvero di obbligazioni, anche convertibili in azioni o in altri strumenti finanziari e titoli di debito;

          d) l'attribuzione a un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.

      2. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o le società da questi partecipate o le società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni sono destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato possono essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.
      3. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi sono concrete possibilità di proporre il concordato.
      4. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire

trattamenti differenziati, anche all'interno della stessa classe di creditori, a seconda dalle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.
      5. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 25, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.
      6. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dei documenti giustificativi.
      7. Nei sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 6, il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con l'indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentono l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, sono ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero mediante altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 8. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi del citato articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale è stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.
      8. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 7, il giudice delegato stabilisce le modalità e il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al citato comma 7. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.
      9. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero un'altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avviene per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 7, non influisce sul calcolo della maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 7, e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 12, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.
      10. Se la maggioranza di cui al comma 9 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al citato comma 9, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.
      11. La sentenza che approva o che respinge il concordato è pubblicata, oltre che ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero un'altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza e il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro dello sviluppo economico. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione davanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità indicate dal presente comma.
      12. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
      13. Ferma restando la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro dello sviluppo economico un programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) o c). Se tale programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del medesimo. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro dello
sviluppo economico, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Art. 46.
(Concordato liquidatorio).

      1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 40, comma 1, della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se si tratta di società.
      2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato per i creditori, in ragione del fine liquidatorio assunto dalla procedura.
      3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario.

Art. 47.
(Concordato particolare del socio).

      1. Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla

procedura può proporre ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio un concordato liquidatorio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 46.
Capo XI
GRUPPO DI IMPRESE
Art. 48.
(Definizioni).

      1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 49 a 55, si intendono:

          a) per «procedura madre», la procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, facente parte di un gruppo;

          b) per «imprese del gruppo»:

              1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre;

              2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;

              3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette a una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre;

              4) le società partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura madre, o con l'impresa che la controlla, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

      2. Agli effetti del presente articolo, il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Art. 49.
(Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).

      1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
      2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria quando presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, ovvero quando risulta comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Art. 50.
(Accertamento dello stato di insolvenza delle imprese del gruppo).

      1. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 49 alla procedura di amministrazione straordinaria è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico su istanza del commissario straordinario della procedura madre.
      2. L'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese di cui all'articolo 49 è effettuato, su ricorso del commissario straordinario della procedura madre, dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale con l'osservanza delle disposizioni del capo II.

Art. 51.
(Informazioni sui rapporti di gruppo).

      1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministro dello sviluppo economico e il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro ufficio pubblico. Possono chiedere, altresì, alle società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.
      2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 52.
(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).

      1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di un'impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 49 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo.
      2. Il tribunale provvede su ricorso, autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico, del commissario straordinario della procedura madre, recante in allegato una relazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.

Art. 53.
(Organi della procedura e imputazione delle spese).

      1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, fatta salva l'eventuale

sostituzione del componente del comitato di sorveglianza della procedura madre scelto tra i creditori chirografi.
      2. Le spese generali della procedura di cui al comma 1 sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione alle rispettive masse attive.
Art. 54.
(Programma delle imprese del gruppo).

      1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto presenta concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
      2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario propone un programma integrativo di quello autorizzato ai sensi dell'articolo 25.
      3. Il commissario straordinario provvede ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo nei termini stabiliti dall'articolo 23, ridotti della metà.

Art. 55.
(Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento).

      1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre ai sensi degli articoli 36, 37 e 41, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo.

Art. 56.
(Definizioni).

      1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 57 a 59, si intendono:

          a) per «impresa dichiarata insolvente», l'impresa dichiarata insolvente ai sensi dell'articolo 5 o dichiarata fallita;

          b) per «imprese del gruppo», le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;

          c) per «società del gruppo», le imprese del gruppo costituite in forma societaria.

Art. 57.
(Denuncia al tribunale).

      1. Il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo.
      2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate, il commissario straordinario o il curatore denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del gruppo ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 58.
(Responsabilità nei casi di direzione unitaria).

      1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori dell'impresa dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive impartite.

Art. 59.
(Azioni revocatorie).

      1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20 della presente legge, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma dello stesso articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero 4) del citato primo comma e nel secondo comma del medesimo articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei tre anni anteriori.
      2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario e il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 51.

Capo XII
DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA
Art. 60.
(Composizione collegiale del tribunale).

      1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalla presente legge in composizione collegiale.

Art. 61.
(Sospensione dei termini processuali).

      1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:

          a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;

          b) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo.

Art. 62.
(Affissione con mezzi informatici).

      1. In tutti i casi in cui la presente legge prevede, anche mediante rinvio a disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.

Art. 63.
(Applicabilità delle disposizioni penali del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

      1. La dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi degli articoli 5 e 50 della presente legge è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Capo XIII
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 64.
(Reati del commissario straordinario).

      1. Si applicano al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, alle persone che coadiuvano il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura di cui alla presente legge.

Art. 65.
(Costituzione di parte civile).

      1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è esercitata dal commissario straordinario.

Capo XIV
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 66.
(Impiego del Corpo della guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza).

      1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza sull'attuazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può chiedere il distacco presso di esso di un contingente di personale del Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del medesimo Corpo.

Art. 67.
(Procedure di amministrazione straordinaria in corso).

      1. Le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinate dalle leggi in vigore al tempo della loro apertura.

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