Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1913 |
1. Le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui il committente o l'associante non abbia versato in tutto o in parte i contributi dovuti in base ai compensi corrisposti ai lavoratori medesimi.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 17.576.000 per l'anno 2014, in euro 18.336.000 per l'anno 2015, in euro 16.143.000 per l'anno 2016, in euro 17.027.000 per l'anno 2017, in euro 17.993.000 per l'anno 2018, in euro 19.045.000 per l'anno 2019, in euro 20.185.000 per l'anno 2020, in euro 21.416.000 per l'anno 2021 e in euro 22.741.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.