Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1913


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAMIANO, ALBANELLA, ARGENTIN, ARLOTTI, BELLANOVA, BIONDELLI, CAPONE, CASELLATO, COCCIA, COMINELLI, DE MICHELI, D'OTTAVIO, GARAVINI, GIACOBBE, GINATO, GIULIETTI, GRASSI, GREGORI, GRIBAUDO, GULLO, LODOLINI, MAESTRI, MARCHI, MAZZOLI, MICCOLI, MOGNATO, MONTRONI, NARDUOLO, PETITTI, RAMPI, REALACCI, RIBAUDO, GIOVANNA SANNA, VALERIA VALENTE, ZAPPULLA
Disposizioni in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Presentata il 20 dicembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il tema del superamento del dualismo del mercato del lavoro, o quanto meno dell'attenuazione delle differenze di trattamento dei lavoratori rispetto a un nucleo di diritti fondamentali, è un obiettivo di civiltà che deve essere perseguito con costanza, coerenza e organicità. Appare maturo il tempo per compiere un altro passo in avanti su questo terreno, superando l'anacronistica esclusione dei lavoratori parasubordinati dall'applicazione del principio di automaticità della prestazione previdenziale e assistenziale, prevista per i lavoratori dipendenti dall'articolo 2116 del codice civile.
      Come noto, infatti, con l'instaurazione del rapporto di lavoro sorge, in favore del lavoratore, il diritto all'adempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro, che è un vero e proprio diritto soggettivo all'integrità contributiva.
      Il citato articolo 2116 del codice civile prevede tale garanzia per i soli lavoratori dipendenti, tuttavia, per un principio di ragionevolezza, il diritto non può non essere applicato anche al lavoratore parasubordinato al quale, a differenza del libero professionista, non possono essere imputate omissioni contributive del proprio datore di lavoro.
      È pertanto necessario un aggiornamento della previsione del codice civile anche alla luce dell'evoluzione del mercato del lavoro, che ha visto l'introduzione di nuove forme contrattuali, riconoscendo anche ai lavoratori parasubordinati i principali istituti di garanzia e di tutela dei diritti previsti per i lavoratori dipendenti.
      Nonostante la ragionevolezza della misura e nonostante sia stata oggetto di innumerevoli tentativi – con altrettanti emendamenti presentati da parlamentari del Partito democratico, in questa e nelle passate legislature – di adozione in diversi provvedimenti, a tutt'oggi non si è riusciti a colmare questa ingiustificata discriminazione.
      L'approvazione della presente proposta di legge rappresenta il banco di prova per i tanti soggetti che nelle varie sedi propugnano la necessità di superare le attuali distinzioni all'interno del mercato del lavoro.
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PROPOSTE DI LEGGE
Art. 1.

      1. Le disposizioni dell'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui il committente o l'associante non abbia versato in tutto o in parte i contributi dovuti in base ai compensi corrisposti ai lavoratori medesimi.
      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 17.576.000 per l'anno 2014, in euro 18.336.000 per l'anno 2015, in euro 16.143.000 per l'anno 2016, in euro 17.027.000 per l'anno 2017, in euro 17.993.000 per l'anno 2018, in euro 19.045.000 per l'anno 2019, in euro 20.185.000 per l'anno 2020, in euro 21.416.000 per l'anno 2021 e in euro 22.741.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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