Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-ter-A |
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
GIACHETTI, BONACCORSI, DI SALVO, GANDOLFI, GENTILONI SILVERI, GOZI, MARZANO, REALACCI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA, D'INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIVERIO, SALVATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella B allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a seguito del primo turno di votazione, qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi del
medesimo articolo 16.
2-bis. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente».
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e i cognomi e i nomi dei relativi candidati»;
b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «recanti i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»;
c) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i nominativi dei relativi candidati»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio».
6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale».
7. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale».
8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige;2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera
a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione;4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
10) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna regione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:
a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;
b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il
quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della lettera e);c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i
seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un'unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;
g) qualora la regione sia costituita da più di un collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell'ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;
11) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8).
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.
5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
9. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l'attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio».
10. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
11. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17».
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1) Piemonte | Torino |
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta |
3) Lombardia | Milano |
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol | Trento |
5) Veneto | Venezia |
6) Friuli Venezia Giulia | Trieste |
7) Liguria | Genova |
8) Emilia-Romagna | Bologna |
9) Toscana | Firenze |
10) Umbria | Perugia |
11) Marche | Ancona |
12) Lazio | Roma |
13) Abruzzo | L'Aquila |
14) Molise | Campobasso |
15) Campania | Napoli |
16) Puglia | Bari |
17) Basilicata | Potenza |
18) Calabria | Catanzaro |
19) Sicilia | Palermo |
20) Sardegna | Cagliari |
Tabella B Camera
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Tabella B Senato
I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi uninominali.
Regione Piemonte
1) Torino 1, Torino 3, Torino 4, Torino 5, Torino 6
2) Biella, Borgomanero, Cossato, Ivrea, Novara, Trecate, Verbania, Vercelli
3) Giaveno, Nichelino, Pinerolo, Rivarolo Canavese, Venaria Reale
4) Acqui Terme, Alessandria, Asti, Canelli, Casale Monferrato, Chivasso, Moncalieri, Novi Ligure, Settimo Torinese
5) Collegno, Rivoli, Torino 2, Torino 7, Torino 8
6) Alba, Cuneo, Fossano, Savigliano
Regione Lombardia
7) Milano 2, Milano 3, Milano 6, Milano 7, Milano 11
8) Abbiategrasso, Corsico, Milano 8, Mortara, Pavia, Rozzano, Vigevano, Voghera
9) Bollate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Legnano, Limbiate, Paderno Dugnano, Rho, Saronno
10) Cantù, Como, Gallarate, Luino, Olgiate Comasco, Sesto Calende, Tradate, Varese
11) Albino, Costa Volpino, Darfo Boario Terme, Erba, Lecco, Morbegno, Sondrio, Zogno
12) Desenzano del Garda, Ghedi, Lumezzane, Rezzato
13) Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Chiari, Orzinuovi
14) Cinisello Balsamo, Desio, Seregno, Vimercate
15) Cologno Monzese, Crema, Lodi, Melzo, Monza, Picitello, San Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni
16) Milano 1, Milano 4, Milano 5, Milano 9, Milano 10
17) Castiglione delle Stiviere, Cremona, Mantova, Suzzara
18) Dalmine, Seriate, Soresina, Treviglio
19) Agrate Brianza, Bergamo, Merate, Ponte San Pietro
Regione Veneto
20) Adria, Albignasego, Este, Legnago, Rovigo
21) Belluno, Conegliano, Feltre, Montebelluna, Vittorio Veneto
22) Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Cittadella, Dueville, Thiene
23) Bussolengo, San Martino Buon Albergo, Schio, Verona Est, Verona Ovest
24) Oderzo, Portogruaro, Treviso, Venezia-San Donà di Piave
25) Mirano, Padova-Centro Storico, Padova-Selvazzano Dentro, Vigonza
26) Arzignano, San Giovanni Lupatoto, Vicenza, Villafranca di Verona
27) Chioggia, Piove di Sacco, Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Venezia-San Marco
Regione Friuli Venezia Giulia
28) Cervignano del Friuli, Codroipo, Gorizia, Trieste-Centro, Trieste-Muggia
29) Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Pordenone, Sacile, Udine
Regione Liguria
30) Chiavari, Genova-Nervi, Genova-Parenzo, La Spezia, Rapallo, Sarzana
31) Albenga, Genova-Campomorone, Genova-San Fruttuoso, Genova-Sestri, Genova-Varazze, Imperia, San Remo, Savona
Regione Emilia-Romagna
32) Fidenza, Fiorenzuola d'Arda, Guastalla, Parma Centro, Parma-Collecchio, Piacenza, Scandiano
33) Piacenza, Scandiano, Comacchio, Ferrara-Cento, Ferrara-Via Bologna, Mirandola, San Giovanni in Persiceto
34) Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro, Bologna-S. Donato, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Vignola
35) Faenza, Forlì, Imola, Ravenna-Cervia, Ravenna-Lugo
36) Carpi, Modena Centro, Modena-Sassuolo, Reggio nell'Emilia
37) Cesena, Rimini-Riccione, Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone
Regione Toscana
38) Empoli, Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3, Scandicci
39) Grosseto, Livorno-Rosignano Marittimo, Massa Marittima, Piombino, Pontedera
40) Cascina, Livorno-Collesalvetti, Lucca, Pisa, Viareggio
41) Capannori, Carrara, Massa, Montecatini Terme, Pistoia
42) Bagno a Ripoli, Firenze-Pontassieve, Prato-Carmignano, Prato-Montemurlo, Sesto Fiorentino
43) Arezzo, Cortona, Montevarchi, Siena
Regione Umbria
44) Città di Castello, Orvieto, Perugia Centro, Terni
45) Foligno, Gubbio, Perugia-Todi
Regione Marche
46) Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fermo, Macerata, Osimo, San Benedetto del Tronto
47) Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino
Regione Lazio
48) Guidonia Montecelio, Monterotondo, Rieti, Viterbo
49) Alatri, Cassino, Colleferro, Formia, Frosinone, Sora, Terracina, Tivoli
50) Aprilia, Latina, Pomezia, Velletri
51) Roma Centro, Roma-Ardeatino, Roma-Della Vittoria, Roma-Gianicolense, Roma-Ostiense, Roma-Portuense, Roma-Primavalle, Roma-Trionfale, Roma-Zona Sub-Gianicolense
52) Roma-Collatino, Roma-Monte Sacro, Roma-Pietralata, Roma-Trieste, Roma-Val Melaina
53) Civitavecchia, Roma-Fiumicino, Roma-Tomba di Nerone, Tarquinia
54) Roma-Don Bosco, Roma-Prenestino-Centocelle, Roma-Prenestino-Labicano, Roma-Torre Angela, Roma-Tuscolano
55) Marino, Roma-Ciampino, Roma-Appio-Latino, Roma-Lido di Ostia
Regione Abruzzo
56) Giulianova, L'Aquila, Montesilvano, Pescara, Teramo
57) Avezzano, Chieti, Lanciano, Ortona, Sulmona, Vasto
Regione Molise
58) Campobasso, Isernia, Termoli
Regione Campania
59) Arzano, Aversa, Casal di Principe, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Napoli-Pianura, Pozzuoli
60) Ariano Irpino, Benevento, Capua, Caserta, Maddaloni, Sant'Agata de’ Goti, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca
61) Atripalda, Avellino, Battipaglia, Eboli, Mirabella Eclano, Sala Consilina, Salerno-Mercato San Severino, Vallo della Lucania
62) Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Gragnano, Nocera Inferiore, Salerno Centro, San Giuseppe Vesuviano, Scafati, Torre Annunziata
63) Napoli-Arenella, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Ischia, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Carlo Arena, Napoli-San Lorenzo, Napoli-Secondigliano, Napoli-Vomero
64) Acerra, Afragola, Casoria, Nola, Pomigliano d'Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco
Regione Puglia
65) Casarano, Galatina, Lecce, Maglie, Manduria, Mesagne, Nardò, Squinzano, Tricase
66) Andria, Barletta, Cerignola, Foggia Centro, Foggia-Lucera, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo, Trani
67) Altamura, Bari-Libertà Marconi, Bari-Mola di Bari, Bari-San Paolo-Stanic, Bitonto, Modugno, Molfetta, Triggiano
68) Brindisi, Francavilla Fontana, Martina Franca, Massafra, Monopoli, Putignano, Taranto-Italia-Monte Granaro, Taranto-Solito Corvisea
Regione Basilicata
69) Melfi, Potenza
70) Lauria, Matera, Pisticci
Regione Calabria
71) Castrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Paola, Rende, Rossano
72) Catanzaro, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Reggio di Calabria-Sbarre, Reggio di Calabria-Villa San Giovanni, Siderno, Soverato, Vibo Valentia
Regione Sicilia
73) Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Enna, Gela, Licata, Modica, Ragusa, Vittoria
74) Augusta, Avola, Catania-Cardinale, Catania-Misterbianco, Catania-Picanello, Gravina di Catania, Paternò, Siracusa
75) Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Giarre, Messina-Centro Storico, Messina-Mata e Grifone, Milazzo, Nicosia, Taormina
76) Bagheria, Palermo-Capaci, Palermo-Libertà, Palermo-Resuttana, Palermo-Settecannoli, Palermo-Villagrazia, Palermo-Zisa, Partinico
77) Agrigento, Alcamo, Cefalù, Marsala, Mazara del Vallo, Sciacca, Termini Imerese, Trapani
Regione Sardegna
78) Cagliari-Assemini, Cagliari-Centro, Carbonia, Iglesias, Oristano, Quartu Sant'Elena, Serramanna
79) Alghero, Macomer, Nuoro, Olbia, Porto Torres, Sassari, Tortolì
La regione Trentino-Alto Adige è costituita, ai fini dell'elezione del Senato, in sei collegi uninominali, definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.
La regione Valle d'Aosta a costituita in un unico collegio uninominale.