Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-ter-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 3, D'INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 26 gennaio 2009 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 35, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
Presentata il 15 marzo 2013
n. 182, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 15 marzo 2013

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 30 gennaio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3, 35, 182, 358, 551, 632, 718, 746, 747, 749, 876, 894, 932, 998, 1025, 1026, 1116, 1143, 1401, 1452, 1453, 1514, 1657, 1794, 1914, 1946, 1947 e 1977. Successivamente, la Commissione ha altresì deliberato di considerare ricomprese nella relazione già presentata all'Assemblea le proposte di legge nn. 1511, 1704 e 2038. Per il testo delle proposte di legge, si vedano i relativi stampati. Per il testo dei pareri espressi sul testo unificato, si veda lo stampato n. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A.
n. 358, d'iniziativa dei deputati
BERSANI, FRANCESCHINI, SPERANZA, BRESSA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 20 marzo 2013
n. 551, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SAVERIO ROMANO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 26 marzo 2013
n. 632, d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, VENDOLA, BOCCADUTRI, DI SALVO, KRONBICHLER, PIAZZONI, PILOZZI, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 3 aprile 2013
n. 718, d'iniziativa del deputato LENZI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, con modificazioni
Presentata il 10 aprile 2013
n. 746, d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, MARZANO
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 15 aprile 2013
n. 747, d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, GHIZZONI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali
Presentata il 15 aprile 2013
n. 749, d'iniziativa del deputato MARTELLA
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Presentata il 15 aprile 2013
n. 876, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SANNA
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati
Presentata il 3 maggio 2013
n. 894, d'iniziativa dei deputati
BOBBA, MARTELLA, GIACOBBE, VERINI, PICCOLI NARDELLI, COCCIA, RAMPI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GARAVINI, CARRA, MARCO DI MAIO, SBERNA

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 7 maggio 2013
n. 932, d'iniziativa dei deputati

GIACHETTI, BONACCORSI, DI SALVO, GANDOLFI, GENTILONI SILVERI, GOZI, MARZANO, REALACCI

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 13 maggio 2013
n. 998, d'iniziativa dei deputati
GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché disposizioni concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie
Presentata il 17 maggio 2013
n. 1025, d'iniziativa dei deputati
RIGONI, GOZI, RUBINATO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 22 maggio 2013
n. 1026, d'iniziativa dei deputati
RIGONI, GINATO, GINOBLE, OLIVERIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO
Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 22 maggio 2013
n. 1116, d'iniziativa dei deputati
NICOLETTI, AMATO, BARGERO, BARUFFI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BINDI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CARNEVALI, CENSORE, COVA, DEL BASSO DE CARO, FOLINO, GANDOLFI, GIUSEPPE GUERINI, KRONBICHLER, LEVA, MADIA, MANCIULLI, MIOTTO, MONACO, MORETTI, MOSCA, NARDUOLO, PAOLUCCI, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO SANNA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 30 maggio 2013
n. 1143, d'iniziativa dei deputati
MARTELLA, PELUFFO, NARDELLA, GINEFRA, AMENDOLA, IMPEGNO, PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GIACHETTI, MISIANI, GOZI, BRAGA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 4 giugno 2013
n. 1401, d'iniziativa del deputato VARGIU

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 19 luglio 2013
n. 1452, d'iniziativa dei deputati

BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA, D'INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIVERIO, SALVATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 31 luglio 2013
n. 1453, d'iniziativa dei deputati
BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CIMMINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MOLEA, OLIARO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VEZZALI, VITELLI, ZANETTI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 31 luglio 2013
n. 1511, d'iniziativa dei deputati
LAFFRANCO, CATANOSO GENOESE, FABRIZIO DI STEFANO, SALTAMARTINI, RICCARDO GALLO, CIRIELLI, PASTORELLI
Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 7 agosto 2013
n. 1514, d'iniziativa del deputato VARGIU
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, nonché norme e deleghe al Governo in materia di disciplina delle elezioni primarie per la designazione dei candidati a cariche pubbliche elettive
Presentata l'8 agosto 2013
n. 1657, d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 4 ottobre 2013
n. 1704, d'iniziativa dei deputati
PORTA, CARUSO, FEDI, LA MARCA, AMENDOLA, ARLOTTI, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CASTRICONE, COMINELLI, DE MICHELI, D'INCECCO, CARLO GALLI, GIACOBBE, INCERTI, LACQUANITI, MANZI, PASTORELLI, PETITTI, RAMPI, ROCCHI, RUBINATO, RUGHETTI, SBROLLINI, SCALFAROTTO, SCUVERA, VALERIA VALENTE
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero
Presentata il 16 ottobre 2013
n. 1794, d'iniziativa dei deputati
ZACCAGNINI, FURNARI, LABRIOLA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 12 novembre 2013
n. 1914, d'iniziativa dei deputati
VALIANTE, LUCIANO AGOSTINI, BOSSA, CARDINALE, DEL BASSO DE CARO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FIORIO, FIORONI, FOLINO, GALPERTI, GASBARRA, GENOVESE, GINOBLE, GRASSI, GULLO, MISIANI, ROSTAN

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali

Presentata il 20 dicembre 2013
n. 1946, d'iniziativa del deputato LAURICELLA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 14 gennaio 2014
n. 1947, d'iniziativa del deputato MICHELE BORDO
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Presentata il 14 gennaio 2014
n. 1977, d'iniziativa dei deputati
MARCO MELONI, LATTUCA, ASCANI, CULOTTA, MARCO DI MAIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, COMINELLI, NARDUOLO, VENTRICELLI, BONOMO, LODOLINI, GIUDITTA PINI, RACITI, ORFINI, GRIBAUDO, PORTA, COCCIA, CRIMÌ, BASSO, GARAVINI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale

Presentata il 21 gennaio 2014
n. 2038, d'iniziativa dei deputati
DI BATTISTA, DEL GROSSO, MANLIO DI STEFANO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TACCONI, GRANDE

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 3 febbraio 2014
Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica
(Già articolo 2 del testo unificato delle proposte di legge nn. 3, 35, 182, 358, 551, 632, 718, 746, 747, 749, 876, 894, 932, 998, 1025, 1026, 1116, 1143, 1401, 1452, 1453, 1511, 1514, 1657, 1704, 1794, 1914, 1946, 1947, 1977 e 2038, approvato in sede referente dalla I Commissione permanente il 30 gennaio 2014, stralciato con deliberazione dell'Assemblea l'11 marzo 2014)
(Relatore: SISTO, per la maggioranza)
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TESTO UNIFICATO della Commissione
Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica.
Art. 1.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Art. 2.

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella B allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a seguito del primo turno di votazione, qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi del medesimo articolo 16.
      2-bis. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla

base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla tabella B, con le medesime modalità di cui al primo periodo.
      2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
      2-quater. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei princìpi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.
      I collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei princìpi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276».

      2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
      3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
      «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente».

      4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

      5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e i cognomi e i nomi dei relativi candidati»;

          b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «recanti i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»;

          c) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i nominativi dei relativi candidati»;

          d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio».

      6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
      «Art. 15. – 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;

          2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale».

      7. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale».
      8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data

dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige;

          2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

          3) individua quindi:

              a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

              b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera

a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione;

          4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

          6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale

almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

          7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

          8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori

resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

          10) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna regione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

              a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;

              b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il

quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della lettera e);

              c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

              d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

              e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i

seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

              f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un'unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;

              g) qualora la regione sia costituita da più di un collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell'ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;

          11) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8).

      2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore

cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).
      3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

          1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

          2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori

resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

          4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

      4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.
      5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      9. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – 1. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

      2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l'attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio».

      10. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
      11. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17».

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TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
Circoscrizione
Sede dell'Ufficio
centrale
circoscrizionale
1)    Piemonte Torino
2)    Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Aosta
3)    Lombardia Milano
4)    Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento
5)    Veneto Venezia
6)    Friuli Venezia Giulia Trieste
7)    Liguria Genova
8)    Emilia-Romagna Bologna
9)    Toscana Firenze
10)    Umbria Perugia
11)    Marche Ancona
12)    Lazio Roma
13)    Abruzzo L'Aquila
14)    Molise Campobasso
15)    Campania Napoli
16)    Puglia Bari
17)    Basilicata Potenza
18)    Calabria Catanzaro
19)    Sicilia Palermo
20)    Sardegna Cagliari

Tabella B Camera

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Tabella B Senato

COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

        I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi uninominali.

Regione Piemonte

        1)    Torino 1, Torino 3, Torino 4, Torino 5, Torino 6

        2) Biella, Borgomanero, Cossato, Ivrea, Novara, Trecate, Verbania, Vercelli

        3) Giaveno, Nichelino, Pinerolo, Rivarolo Canavese, Venaria Reale

        4) Acqui Terme, Alessandria, Asti, Canelli, Casale Monferrato, Chivasso, Moncalieri, Novi Ligure, Settimo Torinese

        5) Collegno, Rivoli, Torino 2, Torino 7, Torino 8

        6) Alba, Cuneo, Fossano, Savigliano

Regione Lombardia

        7) Milano 2, Milano 3, Milano 6, Milano 7, Milano 11

        8) Abbiategrasso, Corsico, Milano 8, Mortara, Pavia, Rozzano, Vigevano, Voghera

        9) Bollate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Legnano, Limbiate, Paderno Dugnano, Rho, Saronno

        10) Cantù, Como, Gallarate, Luino, Olgiate Comasco, Sesto Calende, Tradate, Varese

        11) Albino, Costa Volpino, Darfo Boario Terme, Erba, Lecco, Morbegno, Sondrio, Zogno

        12) Desenzano del Garda, Ghedi, Lumezzane, Rezzato

        13) Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Chiari, Orzinuovi

        14) Cinisello Balsamo, Desio, Seregno, Vimercate

        15) Cologno Monzese, Crema, Lodi, Melzo, Monza, Picitello, San Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni

        16) Milano 1, Milano 4, Milano 5, Milano 9, Milano 10

        17) Castiglione delle Stiviere, Cremona, Mantova, Suzzara

        18) Dalmine, Seriate, Soresina, Treviglio

        19) Agrate Brianza, Bergamo, Merate, Ponte San Pietro

Regione Veneto

        20) Adria, Albignasego, Este, Legnago, Rovigo

        21) Belluno, Conegliano, Feltre, Montebelluna, Vittorio Veneto

        22) Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Cittadella, Dueville, Thiene

        23) Bussolengo, San Martino Buon Albergo, Schio, Verona Est, Verona Ovest

        24) Oderzo, Portogruaro, Treviso, Venezia-San Donà di Piave

        25) Mirano, Padova-Centro Storico, Padova-Selvazzano Dentro, Vigonza

        26) Arzignano, San Giovanni Lupatoto, Vicenza, Villafranca di Verona

        27) Chioggia, Piove di Sacco, Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Venezia-San Marco

Regione Friuli Venezia Giulia

        28) Cervignano del Friuli, Codroipo, Gorizia, Trieste-Centro, Trieste-Muggia

        29) Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Pordenone, Sacile, Udine

Regione Liguria

        30) Chiavari, Genova-Nervi, Genova-Parenzo, La Spezia, Rapallo, Sarzana

        31) Albenga, Genova-Campomorone, Genova-San Fruttuoso, Genova-Sestri, Genova-Varazze, Imperia, San Remo, Savona

Regione Emilia-Romagna

        32) Fidenza, Fiorenzuola d'Arda, Guastalla, Parma Centro, Parma-Collecchio, Piacenza, Scandiano

        33) Piacenza, Scandiano, Comacchio, Ferrara-Cento, Ferrara-Via Bologna, Mirandola, San Giovanni in Persiceto

        34) Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro, Bologna-S. Donato, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Vignola

        35) Faenza, Forlì, Imola, Ravenna-Cervia, Ravenna-Lugo

        36) Carpi, Modena Centro, Modena-Sassuolo, Reggio nell'Emilia

        37) Cesena, Rimini-Riccione, Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone

Regione Toscana

        38) Empoli, Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3, Scandicci

        39) Grosseto, Livorno-Rosignano Marittimo, Massa Marittima, Piombino, Pontedera

        40) Cascina, Livorno-Collesalvetti, Lucca, Pisa, Viareggio

        41) Capannori, Carrara, Massa, Montecatini Terme, Pistoia

        42) Bagno a Ripoli, Firenze-Pontassieve, Prato-Carmignano, Prato-Montemurlo, Sesto Fiorentino

        43) Arezzo, Cortona, Montevarchi, Siena

Regione Umbria

        44) Città di Castello, Orvieto, Perugia Centro, Terni

        45) Foligno, Gubbio, Perugia-Todi

Regione Marche

        46) Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fermo, Macerata, Osimo, San Benedetto del Tronto

        47) Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino

Regione Lazio

        48) Guidonia Montecelio, Monterotondo, Rieti, Viterbo

        49) Alatri, Cassino, Colleferro, Formia, Frosinone, Sora, Terracina, Tivoli

        50) Aprilia, Latina, Pomezia, Velletri

        51) Roma Centro, Roma-Ardeatino, Roma-Della Vittoria, Roma-Gianicolense, Roma-Ostiense, Roma-Portuense, Roma-Primavalle, Roma-Trionfale, Roma-Zona Sub-Gianicolense

        52) Roma-Collatino, Roma-Monte Sacro, Roma-Pietralata, Roma-Trieste, Roma-Val Melaina

        53) Civitavecchia, Roma-Fiumicino, Roma-Tomba di Nerone, Tarquinia

        54) Roma-Don Bosco, Roma-Prenestino-Centocelle, Roma-Prenestino-Labicano, Roma-Torre Angela, Roma-Tuscolano

        55) Marino, Roma-Ciampino, Roma-Appio-Latino, Roma-Lido di Ostia

Regione Abruzzo

        56) Giulianova, L'Aquila, Montesilvano, Pescara, Teramo

        57) Avezzano, Chieti, Lanciano, Ortona, Sulmona, Vasto

Regione Molise

        58) Campobasso, Isernia, Termoli

Regione Campania

        59) Arzano, Aversa, Casal di Principe, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Napoli-Pianura, Pozzuoli

        60) Ariano Irpino, Benevento, Capua, Caserta, Maddaloni, Sant'Agata de’ Goti, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca

        61) Atripalda, Avellino, Battipaglia, Eboli, Mirabella Eclano, Sala Consilina, Salerno-Mercato San Severino, Vallo della Lucania

        62) Castellammare di Stabia, Cava de’ Tirreni, Gragnano, Nocera Inferiore, Salerno Centro, San Giuseppe Vesuviano, Scafati, Torre Annunziata

        63) Napoli-Arenella, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Ischia, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Carlo Arena, Napoli-San Lorenzo, Napoli-Secondigliano, Napoli-Vomero

        64) Acerra, Afragola, Casoria, Nola, Pomigliano d'Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco

Regione Puglia

        65) Casarano, Galatina, Lecce, Maglie, Manduria, Mesagne, Nardò, Squinzano, Tricase

        66) Andria, Barletta, Cerignola, Foggia Centro, Foggia-Lucera, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo, Trani

        67) Altamura, Bari-Libertà Marconi, Bari-Mola di Bari, Bari-San Paolo-Stanic, Bitonto, Modugno, Molfetta, Triggiano

        68) Brindisi, Francavilla Fontana, Martina Franca, Massafra, Monopoli, Putignano, Taranto-Italia-Monte Granaro, Taranto-Solito Corvisea

Regione Basilicata

        69) Melfi, Potenza

        70) Lauria, Matera, Pisticci

Regione Calabria

        71) Castrovillari, Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Paola, Rende, Rossano

        72) Catanzaro, Lamezia Terme, Locri, Palmi, Reggio di Calabria-Sbarre, Reggio di Calabria-Villa San Giovanni, Siderno, Soverato, Vibo Valentia

Regione Sicilia

        73) Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Enna, Gela, Licata, Modica, Ragusa, Vittoria

        74) Augusta, Avola, Catania-Cardinale, Catania-Misterbianco, Catania-Picanello, Gravina di Catania, Paternò, Siracusa

        75) Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Giarre, Messina-Centro Storico, Messina-Mata e Grifone, Milazzo, Nicosia, Taormina

        76) Bagheria, Palermo-Capaci, Palermo-Libertà, Palermo-Resuttana, Palermo-Settecannoli, Palermo-Villagrazia, Palermo-Zisa, Partinico

        77) Agrigento, Alcamo, Cefalù, Marsala, Mazara del Vallo, Sciacca, Termini Imerese, Trapani

Regione Sardegna

        78) Cagliari-Assemini, Cagliari-Centro, Carbonia, Iglesias, Oristano, Quartu Sant'Elena, Serramanna

        79) Alghero, Macomer, Nuoro, Olbia, Porto Torres, Sassari, Tortolì

        La regione Trentino-Alto Adige è costituita, ai fini dell'elezione del Senato, in sei collegi uninominali, definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

        La regione Valle d'Aosta a costituita in un unico collegio uninominale.

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