Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1898 |
1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Agli stranieri cittadini di Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni politiche, regionali e amministrative. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio di tale diritto e ne assicura l'effettività».
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti i cittadini italiani e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».