Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2200 |
1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni».
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche alle separazioni personali i cui procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.