Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2061


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUIGI GALLO, CRISTIAN IANNUZZI, FICO, DADONE, SIBILIA, COLONNESE, BATTELLI, BRESCIA, DI BENEDETTO, D'UVA, MARZANA, VACCA, SIMONE VALENTE
Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di abolizione dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara in quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonché destinazione dei risparmi di spesa per iniziative in materia di cultura, istruzione e asili nido
Presentata il 7 febbraio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende andare incontro alle richieste di razionalizzazione della spesa partendo dal processo di modernizzazione in atto nel Paese. In particolare si interviene in materia di rimborsi erogati dallo Stato a favore degli enti pubblici interessati alla pubblicazione di bandi di gara o concorsi.
      Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito «codice», di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituiscono quella che viene comunemente chiamata pubblicità legale. Si tratta, in effetti, di denaro pubblico finalizzato al finanziamento della pubblicizzazione di bandi e di concorsi pubblicati da stazioni appaltanti pubbliche nelle testate giornalistiche a tiratura nazionale e locale. Ai sensi delle citate disposizioni, gli enti pubblici interessati sono obbligati a ricorrere a queste forme di pubblicizzazione a carico della finanza pubblica. Inoltre, il decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede la pubblicazione di bandi e di concorsi anche nella Gazzetta Ufficiale, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, nel caso i bandi riguardino contratti il cui importo risulta essere inferiore a 500.000 euro, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.
      Oltre che anacronistica la norma in vigore, per quanto concerne le imposizioni di pubblicizzazione nei quotidiani, risulta immotivatamente onerosa nei confronti della finanza pubblica sia perché prevede un canale di diffusione, notoriamente non più efficace al raggiungimento degli scopi prefissati, di tali informazioni, sia perché il rilevante numero di testate presenti esclude la capacità di raggiungere in maniera immediata il messaggio che si vuole pubblicizzare. In quest'ottica il principio di trasparenza, sul quale la norma in vigore è basata, viene meno, per giunta a scapito della finanza pubblica.
      Infatti, l'obbligo di pubblicazione di tutti i bandi di gara delle pubbliche amministrazioni che porta ogni anno nelle casse dei giornali miliardi di euro, un obbligo che vige solo nel nostro Paese, più che un mezzo finalizzato al rispetto del principio di trasparenza, appare una sorta di «finanziamento indiretto» all'editoria, ben più consistente di quello ufficiale. Basti pensare che ogni bando prevede quattro momenti di pubblicazione nel corso della gara pubblica, il cui costo per ciascuno è di circa 5.000 euro. Ogni anno ci sono 1.200.000 bandi di gara pubblica in tutta Italia, 200.000 di valore superiore alla soglia europea, cioè quando l'importo della gara è superiore a 200.000 euro, per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, a cui si aggiunge un milione di bandi sotto la soglia europea, per i quali spesso le pubbliche amministrazioni effettuano le pubblicazioni anche senza obbligo di legge. Una stima potrebbe essere pari a quasi 3 miliardi di euro che vanno dalle pubbliche amministrazioni all'editoria.
      Facendo poi riferimento al quadro normativo, la materia degli obblighi di pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di gara è stata interessata da diversi interventi normativi che si sono succeduti a partire dal 2009 e che hanno posto in dubbio la disciplina generale contenuta nel codice. In particolare:

          a) l'articolo 66, comma 7, del codice prevede l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare un estratto dei bandi di gara in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale;

          b) l'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 ha disposto che, dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicità si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei propri siti informatici, e che, dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale;

          c) l'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (legge anticorruzione) ha ribadito l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare nei propri siti web gli atti inerenti a procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, ma ha anche richiamato il rispetto degli obblighi di pubblicità cartacea previsti dal codice;

          d) l'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 (decreto sviluppo-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha infine previsto a carico delle imprese aggiudicatarie, a partire dal 1 gennaio 2013, un obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani nazionali e locali. Più precisamente, prevede che le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del codice sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

      Risulta evidente che le diverse disposizioni intervenute avrebbero come minimo bisogno di un ulteriore intervento normativo che le coordini, anche in linea con le

misure di semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa. In questa direzione si è espressa anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con l'atto di segnalazione n. 1 del 27 marzo 2013, nel quale si legge che l'applicazione delle norme in materia di pubblicità di avvisi e bandi per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è materia che reca con sé importanti implicazioni sulla regolarità delle procedure di gara. La frammentarietà e la mancanza di chiarezza del quadro normativo esposto possono essere all'origine di un ingente contenzioso amministrativo, soprattutto in considerazione dell'obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione introdotto ex lege a carico dell'aggiudicatario. Infine si sottolinea che la previsione normativa che pone a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione, anche se solleva dall'onere di spesa le società appaltatrici, comunque consente una forma ulteriore di finanziamento dell'editoria, ormai desueta, visti i nuovi mezzi di comunicazione, e quindi inefficace.
      La proposta di legge, in sostanza, interviene affinché alla legittima esigenza di trasparenza e pubblicizzazione dei bandi pubblici si risponda con mezzi più moderni, più efficaci e meno costosi; inoltre essa si pone l'obiettivo ulteriore di istituire o potenziare servizi utili a integrare sia l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e universitarie sia i servizi di assistenza sociale ad essa connessi. Infatti, si prevede che le somme risparmiate siano destinate ai comuni affinché questi le impieghino per potenziare una serie di interventi a sostegno del percorso formativo e didattico degli studenti delle scuole e delle università.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni finalizzate all'abolizione dell'obbligatorietà di pubblicizzazione degli avvisi e dei bandi pubblici per estratto in almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e in almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, al fine di garantire forme alternative di pubblicizzazione più efficaci e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica da destinare ai comuni, con l'obiettivo di istituire o potenziare servizi integrativi nell'ambito della formazione scolastica e universitaria.

Art. 2.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e nei relativi siti informatici alla sezione «bandi e avvisi di gara»;

          b) il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 è soppresso.

Art. 3.

      1. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente

legge sono trasferite ai comuni, che le gestiscono in economia, in deroga al patto di stabilità interno, per le seguenti finalità:

          a) promuovere la realizzazione di percorsi di potenziamento dell'offerta formativa in orario extrascolastico presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, situate nel territorio del comune;

          b) potenziare la disponibilità e la fruibilità dei libri di testo nelle scuole primarie e secondarie in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

          c) potenziare il sistema degli asili-nido in conformità con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, anche in rete attraverso la loro gestione coordinata o in forma associata con altri comuni;

          d) stipulare convenzioni per il trasporto pubblico a vantaggio degli studenti di scuole aventi sede nel territorio comunale e di università;

          e) sviluppare i servizi di ristorazione scolastica in conformità con gli appositi programmi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

          f) realizzare e potenziare la rete delle biblioteche.

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