Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2004 |
1) gli articoli 1 e 2 individuano le finalità e i settori prioritari di collaborazione;
2) gli articoli da 3 a 14 riguardano i campi di collaborazione culturale, di istruzione, scientifica e tecnologica;
3) gli articoli 15 e 16 stabiliscono le modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica;
4) gli articoli da 17 a 20 recano le clausole di entrata in vigore, di modifica, di risoluzione delle controversie, la durata e l'eventuale denuncia dell'Accordo stesso.
Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo, ovvero il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Stati e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia consenta una migliore conoscenza e comprensione reciproca.
L'articolo 1 esemplifica la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel territorio dello Stato delle Parti contraenti, nonché degli Accordi internazionali di cui gli Stati contraenti siano eventualmente parte. A tale ultimo riguardo, l'Italia annette particolare importanza ai princìpi e agli obblighi cui è tenuta ai sensi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati, non ancora entrata in vigore nella Repubblica ceca, ma prossima alla ratifica, allorché sarà completato il processo di revisione del codice civile.
L'articolo 2 specifica i campi di collaborazione previsti dall'Accordo.
L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico sia in ambito universitario.
L'articolo 4 evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, sia a quelli promossi da organismi internazionali regionali, in particolare l'INCE; in aggiunta auspica la collaborazione tra enti locali e regioni dei rispettivi Paesi per le finalità dell'Accordo.
L'articolo 5 concerne la cooperazione fra istituzioni universitarie, incluse le istituzioni accademiche artistico-musicali italiane, anche mediante la stipula di accordi diretti, nei settori della scienza e della
il comma 1 si riferisce alla collaborazione in campo archeologico;
il comma 2 mira a sostenere la cooperazione fra le competenti amministrazioni dei due Paesi nei settori della salvaguardia, conservazione, restauro e gestione dei rispettivi patrimoni archeologico, storico, artistico, architettonico e paesaggistico.
L'articolo 9 si riferisce all'impegno delle Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970, mentre il riferimento agli obblighi di cui alla Convenzione UNIDROIT del 1995 è stato riassorbito attraverso il rinvio generale al rispetto degli obblighi posti dalle Convenzioni di cui gli Stati siano eventualmente parte inserito all'articolo 1.
L'articolo 10 indica gli strumenti di cooperazione nel campo della letteratura didattica e scientifica, dell'archivistica, nonché fra musei, biblioteche e nel settore dell'educazione fisica e dello sport. Tale cooperazione si attuerà attraverso scambi di visite di esperti e di documentazione.
L'articolo 11 mira a sviluppare la collaborazione reciproca nel settore della gioventù con scambi di informazioni ed esperienze, anche attraverso contatti diretti tra le reciproche organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale, nonché mediante la partecipazione al programma dell'Unione europea denominato GIOVENTÙ.
L'articolo 12 prevede l'offerta reciproca di borse di studio a studenti dell'altro Stato per studi e ricerche in settori considerati prioritari dalla Parti contraenti.
L'articolo 13, costituito da due commi, enumera gli strumenti di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che verranno progressivamente considerati prioritari ai sensi dei Protocolli esecutivi dell'Accordo. Il comma 2 indica le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica e università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, organizzazione di conferenze, simposi e seminari, realizzazione di ricerche comuni e ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata fra le Parti contraenti.
L'articolo 14, costituito da due commi, enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nel territorio dello Stato delle Parti contraenti. Il comma 2 indica nel Ministero italiano per i beni e le attività culturali e nel Ministero ceco della cultura le amministrazioni governative competenti per materia.
L'articolo 15 istituisce una commissione mista per l'attuazione degli impegni derivanti dall'Accordo, che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali e cui è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi e l'andamento generale della cooperazione.
L'articolo 16 sancisce altresì la facoltà degli organi competenti delle Parti contraenti di procedere alla stipula di protocolli di cooperazione, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali definiti dalla commissione mista, volti a fissare azioni e iniziative concrete di cooperazione.
L'articolo 17 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e formalizza
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2014 del medesimo accordo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.