Frontespizio | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1961 |
Onorevoli Colleghi! L'evoluzione del concetto di salute apre uno spazio nuovo a tutte quelle medicine o tecniche, dapprima definite «alternative», che si stanno diffondendo in strati sempre più ampi di popolazione e che si stanno inserendo a integrare la medicina ufficiale.
C’è stato un vero e proprio mutamento interpretativo: la cura non è più, riduttivamente, il trattamento della malattia e dei suoi sintomi, ma l'approccio alla totalità della persona nella sua complessità. Un recupero del concetto di persona intera ereditato dal passato, dalla medicina ippocratica se il riferimento è al nostro continente.
In un quadro culturale di tale genere l'erboristeria si trova in una posizione del tutto particolare proprio per la materia che usa: la pianta officinale.
In Italia l'erboristeria e l'erborista, l'una intesa come disciplina autonoma, relativa al riconoscimento, coltivazione, raccolta, trasformazione, preparazione di erbe e di piante medicinali e aromatiche, l'altro quale figura professionale tecnica di riferimento, sono stati riconosciuti ufficialmente nell'ordinamento con la legge n. 99 del 1931. Con questa legge e con il relativo regolamento applicativo di cui al regio decreto n. 1793 del 1931, si rispondeva alle esigenze socio-economiche di allora, regolamentando un settore di cui si riconosceva l'importanza e si auspicava lo sviluppo.
La figura dell'erborista è stata quindi introdotta nell'ordinamento italiano, di
Conseguenze e punti qualificanti della proposta di legge sono:
1) riconoscere il ruolo dell'erborista come tecnico specializzato nel settore delle piante officinali e del loro uso;
2) collocare la figura professionale dell'erborista nell'ambito degli «operatori sanitari» (al pari di altri operatori quali, ad esempio il dietista, il podologo, l'ottico eccetera), essendo punto di riferimento per l'utente nel campo dell'autogestione della salute con le piante officinali;
3) definire precisamente l'ambito di competenza e di operatività specifica dell'erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale che gli competono;
4) definire l'attività professionale e commerciale di erboristeria;
5) indicare la laurea in scienze e tecnologie erboristiche e i diplomi in erboristeria come titoli abilitanti alla professione di erborista;
6) prevedere la necessità dell'istituzione di un registro regionale degli erboristi abilitati;
7) parificare il titolo di studio previsto dalla legislazione previgente per svolgere la professione di erborista con quello indicato nella nuova normativa;
8) prevedere l'adeguamento professionale per coloro che alla data di entrata in vigore della legge non sono in possesso dei titoli ivi previsti per continuare a svolgere la professione;
9) prevedere la costituzione di un laboratorio annesso all'esercizio di vendita, autorizzato per l'allestimento di preparazioni erboristiche non preconfezionate esitabili esclusivamente nello stesso esercizio di vendita;
10) considerare la coltivazione delle piante officinali non come pratica agronomica generica ma speciale, con la necessità di una formazione specifica del coltivatore o della consulenza e responsabilità di un erborista titolato.
La figura dell'erborista operatore sanitario nel campo delle piante officinali, in grado di assolvere coscientemente l'importante funzione di filtro nei confronti del consumatore che in lui ripone fiducia, si integra perfettamente con le altre figure sanitarie, sia della medicina allopatica che delle varie medicine cosiddette «complementari». È l'integrazione di tutti questi saperi che può fare davvero compiere il salto di qualità necessario affinché venga di nuovo rivalutata la centralità della persona, finalmente libera di scegliere i propri riferimenti nel campo della salute e tranquillizzata dal fatto che le molte opportunità possono integrarsi tra loro al fine di raggiungere al meglio l'obiettivo della salute e del benessere completi.
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione sanitaria di erborista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. È istituita la professione sanitaria di erborista, con il seguente profilo professionale: l'erborista è l'operatore sanitario non medico che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale la selezione delle piante officinali e delle forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione dei derivati, rispondendo alle esigenze e alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di scelta, vuole essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria salute. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel settore delle piante officinali.
3. Sono di competenza dell'erborista: la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e la commercializzazione al dettaglio delle piante officinali, delle droghe, dei loro derivati e dei preparati erboristici.
4. Sono di competenza altresì dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante officinali e delle relative droghe.
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'erborista prepara i derivati erboristici, denominati «erborati», seguendo i processi tecnologici atti a preservare l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.
1. Il diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche o definizioni affini, conseguito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, abilita all'esercizio della professione sanitaria di erborista.
2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo di erborista di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le facoltà di farmacia, prevedendo altresì il collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.
3. Il diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, il diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria, istituite presso le facoltà di farmacia, il diploma universitario in tec-niche erboristiche, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, sono equiparati al diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche e definizioni affini.
1. Le regioni disciplinano l'accesso alla professione sanitaria di erborista e l'obbligo
di aggiornamento professionale, e istituiscono i registri regionali degli erboristi. 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base a un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche all'ulteriore lavorazione degli stessi o alla cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al presente comma, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano l'attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1 del presente articolo.
1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti ai sensi della presente legge compie abuso della professione sanitaria di erborista ed è perseguibile a norma di legge.
1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il relativo regolamento applicativo di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e l'elenco di cui al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, sono abrogati.