Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1990 |
1. La presente legge reca disposizioni volte all'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, nonché per assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
e) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
g) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
h) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
i) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
m) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
n) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
o) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
3. Le maggiori risorse disponibili derivanti dall'attuazione del presente articolo
sono destinate, in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, alla realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione o all'istituzione, da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi, di nuovi sistemi di informazione. Tali progetti sono diretti a incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti, di età inferiore a trentacinque anni e freelance, qualificati nel campo dei mezzi di comunicazione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse.
1. Al comma 7 dell'articolo 66 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione “bandi e avvisi di gara”».