Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1990


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRESCIA, DI BENEDETTO, SIMONE VALENTE, VACCA, LUIGI GALLO, MARZANA, D'UVA, BATTELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria
Presentata il 23 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il finanziamento pubblico ai giornali attualmente costa oltre 80 milioni di euro l'anno, e parliamo soltanto di quello diretto! L'editoria può quindi, a pieno titolo, essere definita editoria di Stato. Ci sono buoni e anche ottimi giornalisti, quelli che scrivono rischiando la vita, quelli emarginati, i precari, i tanti giornalisti sottopagati. Ebbene, questi giornalisti hanno dovuto operare in un sistema in cui, a fronte dell'erogazione di fondi pubblici, si è sostanzialmente «privatizzata» l'informazione.
      Per anni lo Stato ha finanziato colossi imprenditoriali, a tutto vantaggio degli azionisti delle loro emanazioni editoriali, elargendo milioni di euro sotto forma di contributi, crediti d'imposta e agevolazioni di vario genere. Il paradosso dei contributi indiretti e delle compensazioni è che ne hanno beneficiato i giornali a più alta tiratura, ben più che le pubblicazioni non aventi scopo di lucro. Solo considerando le agevolazioni postali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato come esse non abbiano costituito una misura efficace per sviluppare gli abbonamenti e abbiano finito invece con il favorire Poste italiane Spa, unico soggetto presso cui è possibile ottenere i benefìci, ostacolando lo sviluppo di una piena concorrenza nei servizi di recapito. Il regime speciale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulla vendita di libri, quotidiani e periodici è stato sfruttato a vantaggio di prodotti di ben altro genere venduti come allegati alle pubblicazioni.
      Un capitolo a parte è costituito dai contributi alle testate giornalistiche politiche e di partito, con le conseguenti paradossali distorsioni di cui si è dato ampio conto in passato e alle quali si è cercato di porre riparo con una recente, tardiva e parzialissima riforma. Il costo diretto di queste forme di sostegno all'editoria, considerate la molteplicità delle disposizioni stratificatesi nel tempo mediante il ricorso a differenti strumenti normativo-finanziari e la pluralità delle fonti decisionali e di spesa, dovrebbe inglobare anche le provvidenze per le emittenti radiofoniche e televisive nonché il costo delle convenzioni e concessioni, in cui pochi grandi gruppi imprenditoriali privati hanno giocato un ruolo predominante.
      La presente proposta di legge, che prevede il superamento del suddetto modello di finanziamento pubblico, si colloca nel quadro di un'iniziativa politica volta a creare condizioni di autonomia e indipendenza dei giornalisti, competizione più aperta, eliminazione dei conflitti di interessi e degli intrecci tra politica, economia e informazione, riportando la discussione in termini di rapporto delle testate giornalistiche con il lettore piuttosto che con il potere di volta in volta prevalente, dato che il costo della disinformazione è ancora più rilevante.
      Anche per effetto della crisi, che impone di riflettere sul modo in cui impiegare i pochi fondi a disposizione dello Stato, il Parlamento è posto di fronte ad un'occasione storica, in cui l'abolizione del finanziamento pubblico, quale è stato finora conosciuto e distorto, potrebbe accompagnarsi a riforme che pongano tutte le imprese giornalistiche in condizione di accedere al mercato pubblicitario. Si tratta di favorire l'innovazione, non lo status quo, in un campo così delicato dal punto di vista democratico come l'informazione.
      Si auspicano pertanto un celere esame e una condivisa approvazione della presente proposta di legge, che consta di 2 articoli.
      All'articolo 1 è prevista l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono finanziamenti all'editoria, ad eccezione di quelle che prevedono contributi di natura prevalentemente sociale (editoria per ciechi, trattamenti di integrazione salariale, editoria per le minoranze linguistiche). Con le risorse ottenute dall'abolizione dei contributi all'editoria (pari circa a 80 milioni di euro) si prevede la realizzazione di progetti di start up in campo editoriale.
      All'articolo 2, si elimina l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendo con altre modalità di pubblicazione meno costose per la finanza pubblica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni volte all'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, nonché per assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica.
      2. Ai fini di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

          b) l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

          c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

          d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

          e) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

          f) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

          g) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          h) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          i) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

          l) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

          m) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

          n) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

          o) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

      3. Le maggiori risorse disponibili derivanti dall'attuazione del presente articolo
sono destinate, in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, alla realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione o all'istituzione, da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi, di nuovi sistemi di informazione. Tali progetti sono diretti a incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti, di età inferiore a trentacinque anni e freelance, qualificati nel campo dei mezzi di comunicazione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse.

Art. 2.

      1. Al comma 7 dell'articolo 66 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, il secondo periodo è

sostituito dal seguente: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione “bandi e avvisi di gara”».
      2. Al comma 5 dell'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo periodo è soppresso.
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