Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1954 |
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».
2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.
1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è abrogato.
1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea» sono soppresse;
b) al sesto comma, secondo periodo, le parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio» sono soppresse.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2015.