Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1992


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
MARCON, BENI, BOCCADUTRI, MARZANO, ZAN, MATTIELLO, COSTANTINO, CHAOUKI, FRATOIANNI, GRASSI, KRONBICHLER, ARLOTTI, GARAVINI, MELILLA, MALPEZZI, D'INCECCO, MOLEA, CAPONE, CAMPANA, LACQUANITI
Modifica dell'articolo 49 della Costituzione, per il riconoscimento della pari dignità a tutte le forme organizzate della società civile ai fini della determinazione della politica nazionale
Presentata il 23 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! – Centinaia di migliaia di cittadini sono impegnati in associazioni, comitati, campagne, movimenti per fare quella che a seconda dei casi viene definita politica «dal basso», politica diffusa o molecolare. Si tratta di organizzazioni e persone impegnate a influenzare le scelte generali, ottenere il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali, per la difesa del proprio territorio, per concorrere nel posto dove vivono alle scelte quotidiane degli amministratori pubblici.
      Se per politica si intende la ricerca e la promozione del bene comune (o dei beni comuni, dai quali dipende la qualità della nostra vita), della cura e del bene della propria polis, della realizzazione della volontà generale, ebbene queste centinaia di migliaia di persone fanno politica, anche senza i partiti. La politica può essere declinata, oggi, con i tanti cittadini impegnati in partiti, ma anche in associazioni, movimenti, organizzazioni della società civile.
      La differenza tra le organizzazioni della politica diffusa e i partiti è sostanzialmente nelle funzioni dell'esercizio della rappresentanza politica ed elettorale, della selezione del personale politico e della gestione della cosa pubblica: i partiti, a differenza delle organizzazioni della politica diffusa, partecipano alle elezioni, si fanno eleggere, esercitano (quando vincono) funzioni di governo e amministrative. La politica è certamente questo, ma anche molto altro. In Italia (e non solo da noi) quando si usa la parola politica la si associa generalmente e solamente ai partiti. Ha iniziato a farlo la nostra Costituzione repubblicana (1948) quando ha dichiarato (articolo 149) che i cittadini «hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». I partiti; non le associazioni, i comitati, i movimenti. Per questo motivo e per tanti altri che riguardano la storia delle istituzioni e della società del secondo dopoguerra, i partiti hanno goduto di un primato che nell'immaginario collettivo ha identificato i partiti come custodi e depositari della politica tout court.
      Proprio per questo motivo la presente proposta di legge, modificando l'articolo 49, interviene nella ridefinizione dei soggetti che nel nostro Paese possono concorrere a determinare la politica nazionale: non solo i partiti, ma anche le associazioni, i movimenti, le campagne. La storia del secondo dopoguerra del nostro Paese ci mostra come molti cambiamenti della politica nazionale siano dovuti alla mobilitazione, alla proposta, all'iniziativa dei movimenti sociali e della società civile che hanno saputo poi far recepire al Parlamento e al Governo la necessità di cambiamenti istituzionali e normativi.
      Così, in tanta parte della storia del nostro Paese la realizzazione della volontà generale e la determinazione della politica nazionale sono avvenute anche per la spinta decisiva di movimenti, campagne, associazioni che, grazie alla partecipazione e al consenso di tanti cittadini, hanno contribuito a cambiare gli assetti istituzionali, la legislazione sociale ed economica, gli indirizzi di governo.
      I partiti di massa hanno avuto un ruolo centrale nel secondo dopoguerra nel garantire un forte tessuto democratico e civile. A partire dagli anni ’80, però si è affermata in Italia una crisi e la necessità di una riforma della politica. Negli anni ’90 – con tangentopoli – questa crisi è esplosa. La fase ascendente della politica nei partiti degli anni ’70 ha subito un colpo d'arresto alla fine di quel decennio, per poi entrare irreversibilmente negli anni ’80 nella sua fase discendente. In quegli stessi anni, nascevano gruppi di volontariato, associazioni e comitati impegnati nella politica diffusa; dal 1970 al 1999 ne sono nati oltre 120.000, molti di più della somma delle sedi locali di tutti i partiti italiani. Secondo l'indagine ISTAT del 2013 sul settore non profit sono 301.191 le organizzazioni senza scopo di lucro impegnate nella società, con milioni di cittadini coinvolti: oltre 4,7 milioni di volontari e oltre 952.000 lavoratori.
      Sono organizzazioni che in larga parte fanno politica, cioè organizzano i cittadini per realizzare il bene comune e l'interesse generale e concorrono anch'esse in questo modo a determinare la politica nazionale.
      Con la presente proposta di legge non si vuole tanto incrinare il ruolo dei partiti quanto richiamare il concetto di pari dignità (nella loro diversità) delle variegate forme della politica. Questa pari dignità, per essere tale, deve essere declinata nella costruzione di strumenti, procedure e sedi per dare più forza e impatto alle forme della politica diffusa. A partire dalle questioni più di principio e di impostazione normativa, cioè dal dettato costituzionale dove è necessario contemperare il ruolo dei partiti con quello di altri soggetti (associazioni, campagne, movimenti, eccetera) che possono concorrere – fuori dal perimetro della rappresentanza istituzionale – «con metodo democratico a determinare la politica nazionale». È importante che a partire dal dettato costituzionale, il principio del pluralismo delle forme organizzative della politica sia riconosciuto per poi poter far discendere nella legislazione ordinaria norme atte a valorizzare la partecipazione dei cittadini nelle diverse forme.
      La presente proposta di legge di revisione costituzionale perciò è costituita da un solo articolo che modifica l'articolo 49 della Costituzione aggiungendo accanto alla parola partiti le parole: «movimenti, organizzazioni senza scopo di lucro» come luoghi dell'organizzazione delle politica diffusa capace anch'essa di «determinare la politica nazionale».
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.

      1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 49. – Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti, movimenti, organizzazioni senza scopo di lucro per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

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