Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2280


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1315)
presentato dal ministro degli affari esteri
(BONINO)
dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
e dal ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
con il ministro della difesa
(MAURO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 aprile 2014
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni di carattere finanziario).

      1. Per le attività e per quanto connesso alla partecipazione agli organi di cui agli articoli 19 e 22, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo, provvede l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      2. Per le attività e per quanto connesso alla partecipazione dei propri rappresentanti agli organi di cui agli articoli 21, paragrafo 5, e 22, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'Accordo, provvede ENAV S.p.A. con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      3. ENAC ed ENAV S.p.A. provvedono agli oneri di rispettiva competenza derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 31,

32 e 35 dell'Accordo con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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